Sentenza 7 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/2002, n. 17448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17448 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA IT A1 744 8 / 02 Aula 'B' 1 IN NOME DEL POPO. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 9851/00 n.41084 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cro Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud.09/07/02 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: OR EL, EL OS nella loro qualità di eredi del Sig. DO EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALBERICO II n. 33, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ZANELLO, rappresentati e difesi dagli avvocati PIETRO SANTORO, FABRIZIO LANZI, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
UR NA NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMEO ROMEI 15, presso lo studio dell'avvocato ATTILIO PESATURO, che lo rappresenta e difende unitamente 2002 all'avvocato CESARE BONOMI, giusta delega in atti;
3374 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 4575/99 del Tribunale di -MILANO, depositata il 08/05/99 R.G.N. 620/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/02 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel 1990 OU NN AB conveniva dinanzi al Pretore di Milano l'impresa di pulizie LI LA in persona di TO e LA LI chiedendo il pagamento di somme spettanti per un'attività di lavoro subordinato svolta dal 1984 al 1989.Costituitosi il contraddittorio tra le parti, il Pretore adito con sentenza del 12 luglio 1991 (non impugnata) dichiarava la f nullità del ricorso. Nel 1992 il sig.OU riproponeva le sue domande con nuovo ricorso;
in contumacia della parte convenuta, il Pretore di Milano con sentenza del 29 marzo 1995 accoglieva le richieste dell'attore. In data 7 febbraio 1995 era stato intanto dichiarato il fallimento di LA LI, in proprio quale socio illimitatamente responsabile di una società gestita dal fratello IZ. Su appello di TO LI, il Tribunale di Milano con decisione del 20 settembre 1996 dichiarava la nullità della sentenza del Pretore del 29 marzo 1995, rilevando la nullità della notifica del ricorso per entrambi i convenuti in primo grado;
disponeva quindi la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art.354 cod.proc.civ. Proposto ricorso in riassunzione con atto depositato il 7 ottobre 1996, si costituiva in questa fase solo TO LI, contestando tra l'altro la propria legittimazione passiva nel 3 giudizio. Con sentenza del 9 maggio 1997 il Pretore nuovamente adito rigettava le domande dell'attore. Questi proponeva appello e in contumacia di entrambi i convenuti in primo grado il Tribunale, rilevata l'irritualità della notifica del ricorso nei confronti di LA LI, considerato necessario, disponeva l'integrazione dellitisconsorte contraddittorio nei suoi confronti. L'atto veniva notificato personalmente a LA LI, che non si costituiva. Il giudice dell'appello disponeva l'interrogatorio formale degli appellati e a seguito della loro mancata risposta giuramento suppletorio del sig. OU NN AB;
con sentenza in data 8 maggio 1999 condannava TO e LA LI in solido al pagamento di lire 148.175.173 oltre accessori. Avverso questa sentenza CA RD e SA LI, eredi di TO LI deceduto nelle more del giudizio, propongono ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. OU NN AB resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si deduce la nullità del procedimento di appello ex art.360 primo comma n.4 cod.proc.civ. per omessa notificazione del ricorso in appello a litisconsorte necessario;
in ogni caso violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 43 legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942 n.267) e 291 cod.proc.civ. Si rileva che il ricorso in appello non è stato ritualmente notificato al sig..LA LI, in persona del soggetto processualmente capace a rappresentarlo, e cioè il curatore del suo fallimento in proprio, dott. Marco Baccani. La sentenza dichiarativa del fallimento della società in accomandita semplice di cui il sig.LA LI era socio accomandatario, con successivo provvedimento di correzione di errore materiale del provvedimento, era stata peraltro prodotta in atti fin dal primo procedimento di appello;
l'irritualità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti di tale parte era stata rilevata anche dal Pretore adito nel giudizio conclusosi con la sentenza 9 maggio 1997. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata, ex art.360 primo comma n.4 cod.proc.civ. in relazione all'art. 132 commi 2 e 3 cod.proc.civ. Si rileva che detta sentenza è stata sottoscritta solo con una sigla illeggibile, e che non risultano da altri elementi del documento né la riferibilità del tratto né la qualifica dell'autore della sigla, né se il Presidente del collegio coincida con l'estensore della sentenza. Il terzo motivo contiene la denuncia dei vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 346 cod.proc.civ., in relazione all'art.360 primo comma n.3 cod.proc.civ., nonché omessa motivazione sotto vari profili, in relazione all'art.360 primo comma n.5 cod.proc.civ. Si sostiene che il Tribunale ha erroneamente escluso l'esame delle eccezioni svolte dai convenuti in primo grado, in quanto non riproposte in appello ai sensi dell'art.346 cod.proc.civ., senza tener conto che il primo 5 giudice aveva in effetti accolto l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art.414 cod.proc.civ., nonché l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del sig.TO LI, rilevando inoltre, sia pure incidenter tantum, l'irritualità della domanda proposta nei confronti del sig.LA LI, perché il ricorso non era stato notificato al curatore fallimentare di questi. Si trattava dunque di eccezioni e domande accolte dal giudice di primo grado;
del resto la regola dell'art.346 cod.proc.civ. non poteva trovare applicazione nei confronti della parte non costituita in appello. Altre censure di difetto di motivazione vengono poi proposte per il mancato esame delle eccezioni relative alla prescrizione del credito azionato, alla preclusione derivante dal giudicato formatosi sulla sentenza del Pretore in data 12 luglio 1991, alla nullità del ricorso introduttivo, all'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, al difetto di legittimazione passiva di TO LI. Con il quarto motivo, mediante la denuncia dei vizi di violazione degli artt.310, 232 e 240 cod.proc.civ., in relazione all'art.360 primo comma n.3 cod.proc.civ., nonché inadeguata ed illogica motivazione, in relazione all'art.360 primo comma n.5 cod.proc.civ., si censura l'ammissione del giuramento suppletorio del ricorrente in primo grado, in assenza del presupposto di una «semiplena probatio». 6 L'ultimo motivo contiene la denuncia, in relazione all'art. 360 primo comma n.5 cod.proc.civ., di omessa motivazione in ordine alla determinazione dell'entità del credito e alla specificazione delle varie causali, con l'indicazione degli importi al lordo e al netto di ritenute fiscali e contributive. Per ragioni di priorità logica va esaminato anzitutto il secondo motivo, che appare infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte, da ultimo, Cass. 27 maggio 2002 n.7713) la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice deve essere costituita da uno specifico segno grafico la cui eventuale illeggibilità non inficia l'idoneità della sottoscrizione se sussistono adeguati elementi per il collegamento del segno grafico con un'identificazione nominativa contenuta nell'atto. Nella specie, l'epigrafe della sentenza indica il presidente del collegio d'appello come relatore, e tale elemento consente di riferire la sottoscrizione al medesimo presidente ed estensore della sentenza, data la presunzione di identità tra relatore ed estensore. Il primo motivo merita accoglimento. A seguito della dichiarazione di fallimento di LA LI in proprio, quale socio illimitatamente responsabile ed accomandatario della S.a.s. Fides di LI LA e IZ & c. (sentenza del 7 febbraio 1995 del Tribunale di Milano, prodotta in atti) si era determinata, ai sensi dell'art. 43 legge fall., la perdita della capacità processuale del fallito quanto al rapporti di diritto 7 patrimoniale e l'attribuzione in via esclusiva di detta capacità al curatore fallimentare (giurisprudenza costante: v. per tutte Cass. 5 novembre 1990 n.10612, 7 dicembre 1990 n.11727, 26 settembre 1997 n.9456, 6 luglio 1999 n.7012). Posto che il sig. LA LI non poteva personalmente assumere la veste di parte processuale nel giudizio di primo grado introdotto con il ricorso depositato il 7 ottobre 1996, questo doveva essere notificato al curatore fallimentare nominato, al quale era demandata in via esclusiva la legittimazione. La non integrità del contraddittorio (costituitosi solo con TO LI) è stata rilevata anche dal Pretore adito, in quanto nella sentenza del 9 maggio 1997 si afferma espressamente che «LI LA è fallito a seguito del fallimento della Fides s.a.s. nel 1995. Pertanto il ricorso nei confronti di quest'ultimo non risulta essere stato ritualmente proposto». In detta fase, il Pretore ha tuttavia deciso la causa nel merito, rigettando le domande proposte dall'attore. A seguito della proposizione dell'appello avverso tale decisione nei confronti della medesima controparte (impresa di pulizia LI LA in persona di LI TO e LA LI) il Tribunale di Milano con ordinanza del 26 maggio 1998 ha rilevato l'irritualità della notifica dell'impugnazione a LA LI (non costituito in primo grado) effettuata presso l'avv. Pietro Santoro anziché alla parte personalmente e disponeva quindi l'integrazione del contraddittorio nei suoi 8 confronti, considerando la sua qualità di litisconsorte necessario nel processo. La rinnovazione della notificazione è stata compiuta nei confronti del sig. LA LI personalmente, e non al curatore del fallimento dott. Marco Baccani. Si deve pertanto osservare, in relazione al principio di diritto sopra richiamato, la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, la cui esistenza è stata affermata dal giudice di appello. Essendo stata rilevata nella decisione del Pretore la mancata costituzione del rapporto processuale con LA LI, il Tribunale avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art.354 cod.proc.civ.; la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso da parte sia del Pretore che dei giudice di appello, il quale non ha provveduto ad applicare la norma suddetta, vizia l'intero procedimento e impone in sede di cassazione l'annullamento di entrambe le pronunce ed il rinvio della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383 ultimo comma cod. proc. civ. (Cass. 7 novembre 1979 n.5736, 7 luglio 1987 n.5903, 11 febbraio 1997 n.1258). La causa va quindi rinviata al Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro di primo grado. Restano conseguentemente assorbiti gli altri motivi di ricorso. Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero giudizio. 9 - * ૬૪•! 1991 ની ત T INY.THEO JSNES IV OLLING O SY S INDO VE HOUSTO OTOR IN VISODAI VⱭ HLNISI,
P.Q.M.
Second La Corte rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e ai sensi dell'art.383 ultimo comma cod.proc.civ. rinvia la causa al Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro di primo grado. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 9 luglio 2002 SU EL " I) Presidente Il Consigliere estensore Fabrito Miami lanean ✓ CANCELLIERE Deposits in Zancelleria #7 D/C. 2002 ✓ CANCELLERE 10