Sentenza 21 febbraio 2008
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione rigetta l'opposizione a decreto di restituzione di cose sequestrate, in pendenza di giudizio di accertamento della proprietà di esse dinanzi al giudice civile, a nulla rilevando che quest'ultimo giudizio sia stato definito con sentenza di primo grado, dal momento che questa non determina vincoli per il giudice penale e lo obbliga, in caso di impugnazione, a mantenere il sequestro sino all'esito definitivo della controversia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2008, n. 11271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11271 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 21/02/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 564
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 026035/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI TT, N. IL 03/04/1940;
avverso ORDINANZA del 26/02/2007 TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito, che ha richiesto annullamento con rinvio.
OSSERVA
1. Il Tribunale monocratico di Civitavecchia, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 05.03.2007, emessa ex art. 667 c.p.p., comma 4, su opposizione al provvedimento di dissequestro di tre certificati di deposito già sequestrati nel procedimento a carico di NI ET, pur pendendo giudizio di accertamento sulla proprietà davanti al giudice civile, rigettava detta opposizione, così confermando il già disposto dissequestro. Il Tribunale motivava il provvedimento argomentando sulla base di una invero singolare lettura dell'art. 263 c.p.p., comma 3, la cui interpretazione - secondo l'ordinanza in questione - imporrebbe di mantenere il sequestro solo fino alla sentenza civile di primo grado, dovendo poi il giudice penale uniformarsi all'esito di tale primo giudizio civile.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetta NI che motivava il gravame formulando la seguente deduzione: violazione di legge per errata interpretazione della norma, essendo pacifico che le cose sequestrate debbano continuare ad essere soggette a tale vincolo, ove sia pendente giudizio civile per accertare la loro proprietà, fino al passaggio in giudicato della sentenza che tale proprietà accerti, e nel caso di specie pendeva ancora giudizio di secondo grado, essendo stato proposto appello.
Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva volersi annullare con rinvio l'ordinanza impugnata.
3. Il ricorso è fondato. Ed invero l'interpretazione data dal giudice dell'esecuzione all'art. 263 c.p.p., comma 3, è radicalmente sbagliata. Tale norma, infatti, non limita affatto il mantenimento del sequestro - in caso di pendenza di controversia civile sulla proprietà delle cose in sequestro - al solo giudizio di primo grado. È pacifico infatti che l'indicazione che si legge in detto comma relativa al "primo grado" va collegata, per ragioni letterali e sistematiche, alla determinazione della relativa competenza civilistica, nel senso che la causa che dovrà accertare la proprietà dei beni in sequestro va rimessa al giudice che risulti competente in primo grado, secondo le norme della procedura civile. È poi ovvio che tale causa seguirà il suo normale iter, sempre secondo le norme processualcivilistiche. Ciò posto, poiché il giudice dell'esecuzione ha disposto il dissequestro in base ad un'errata interpretazione che - a suo parere - lo vincolava, ne consegue che l'ordinanza impugnata debba essere annullata per tale rilevata violazione di legge. Va peraltro disposto rinvio al giudice dell'esecuzione, proprio perché, uniformandosi al principio di diritto qui stabilito, lo stesso valuti il chiesto dissequestro solo in funzione della definitività, o meno, dell'esito della causa civile, essendo solo tale esito definitivo (e non quello di primo grado che non fosse definitivo) che, stabilendo in modo irrevocabile la proprietà delle cose in questione, induce la conseguente decisione del giudice dell'esecuzione penale. Lo stesso dovrà, ove accerti che la causa civile non sia ancora giunta ad esito definitivo (perché la sentenza di primo grado è stata impugnata, come invero rileva l'odierno ricorrente), quanto prima provvedere al ripristino del sequestro dei beni contesi, sia perché il dissequestro è stato in questa sede annullato, sia perché altrimenti sarebbe all'evidenza frustrata la ragione stessa del pendente giudizio civile.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Civitavecchia.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2008