Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 3187
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Carenza assoluta di motivazione dell'intimazione di pagamento

    L'intimazione di pagamento è regolarmente preceduta dalla notifica degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto della pretesa creditoria

    Le cartelle di pagamento e gli atti interruttivi sono stati validamente notificati e non impugnati nei termini, rendendo inammissibili le questioni concernenti la prescrizione e la decadenza.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per mancata indicazione delle modalità e dei termini di impugnazione e dell'indirizzo PEC dell'ente competente

    L'atto opposto è pienamente rispondente al modello previsto per legge.

  • Rigettato
    Carenza assoluta di motivazione dell'intimazione di pagamento

    L'intimazione di pagamento è regolarmente preceduta dalla notifica degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto della pretesa creditoria

    Le cartelle di pagamento e gli atti interruttivi sono stati validamente notificati e non impugnati nei termini, rendendo inammissibili le questioni concernenti la prescrizione e la decadenza.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per mancata indicazione delle modalità e dei termini di impugnazione e dell'indirizzo PEC dell'ente competente

    L'atto opposto è pienamente rispondente al modello previsto per legge.

  • Rigettato
    Carenza assoluta di motivazione dell'intimazione di pagamento

    L'intimazione di pagamento è regolarmente preceduta dalla notifica degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto della pretesa creditoria

    Le cartelle di pagamento e gli atti interruttivi sono stati validamente notificati e non impugnati nei termini, rendendo inammissibili le questioni concernenti la prescrizione e la decadenza.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per mancata indicazione delle modalità e dei termini di impugnazione e dell'indirizzo PEC dell'ente competente

    L'atto opposto è pienamente rispondente al modello previsto per legge.

  • Rigettato
    Carenza assoluta di motivazione dell'intimazione di pagamento

    L'intimazione di pagamento è regolarmente preceduta dalla notifica degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto della pretesa creditoria

    Le cartelle di pagamento e gli atti interruttivi sono stati validamente notificati e non impugnati nei termini, rendendo inammissibili le questioni concernenti la prescrizione e la decadenza.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per mancata indicazione delle modalità e dei termini di impugnazione e dell'indirizzo PEC dell'ente competente

    L'atto opposto è pienamente rispondente al modello previsto per legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 3187
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3187
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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