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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 3187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3187 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3187/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE UC, Presidente
AR AN, RE
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15819/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024715033000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024715033000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024715033000 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024715033000 IRAP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2773/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso depositato in data 9 settembre 2025, avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259024715033000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – ON, notificata in data 4 agosto 2025, relativa alle cartelle di pagamento n. 07120040129328704000 e n. 07120050076009557000, riferite a tributi IRAP e IRPEF anno 2000, per l'importo complessivo di euro 37.673,50.
La ricorrente ha dedotto che l'atto impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 3 della legge n.
241/1990 e dell'art. 7 della legge n. 212/2000, assumendo la carenza assoluta di motivazione dell'intimazione di pagamento, in quanto fondata su un generico richiamo al presunto omesso pagamento, senza indicazione delle aliquote applicate, delle modalità di calcolo di imposte, interessi e sanzioni, né allegazione delle cartelle presupposte. Ha sostenuto che tale carenza impedirebbe l'esercizio del diritto di difesa e il controllo sull'operato dell'amministrazione.
La ricorrente ha inoltre dedotto l'inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto della pretesa creditoria, eccependo la decadenza e la sopravvenuta prescrizione dei crediti, sul presupposto della mancata o irregolare notifica delle cartelle di pagamento e dell'assenza di atti interruttivi validamente notificati. Ha affermato di non avere mai ricevuto notifica delle cartelle nel 2005 né di successivi atti interruttivi, evidenziando il decorso di un termine ultradecennale dalla presunta notifica delle cartelle alla intimazione impugnata, con conseguente estinzione del credito ai sensi dell'art. 2946 c.c.
La ricorrente ha altresì dedotto la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per mancata indicazione, nell'intimazione, delle modalità e dei termini di impugnazione e dell'indirizzo PEC dell'ente competente. Ha formulato istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n.
546/1992, deducendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora in relazione al rischio di esecuzione forzata, nonché istanza di esibizione documentale ex artt. 210 e ss. c.p.c., chiedendo il deposito degli originali degli atti e delle presunte notifiche.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, in persona del
Direttore pro tempore, rappresentando la propria legittimazione passiva quale ente creditore, evidenziando che l'intimazione di pagamento impugnata contiene come atti presupposti le cartelle di pagamento n. 07120040129328704000, notificata il 9 febbraio 2005, e n. 07120050076009557000, notificata il 30 settembre 2005, entrambe relative all'anno d'imposta 2000. Ha inoltre dedotto che successivamente alle cartelle sarebbero stati notificati atti interruttivi della prescrizione, segnatamente gli avvisi di intimazione n. 07120149098000347000 e n. 07120149098000448000, entrambi notificati il 27 gennaio 2015, mai impugnati dalla contribuente . In via pregiudiziale, la resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19, comma 3,
e 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che le cartelle e gli atti interruttivi sarebbero stati regolarmente notificati e non impugnati nei termini decadenziali, con conseguente cristallizzazione del credito e preclusione di ogni contestazione successiva relativa all'an e al quantum della pretesa, nonché alla decadenza e alla prescrizione.
Nel merito, la resistente ha contestato la dedotta violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui l'intimazione di pagamento sarebbe adeguatamente motivata mediante l'indicazione degli estremi delle cartelle previamente notificate, senza necessità di allegazione delle stesse. Ha riportato testualmente pronunce della Corte di cassazione, tra cui Cass. n. 31240/2019, Cass. Sez. Un. n. 26283/2022, Cass. ord. n. 23346/2024, Cass. ord. n.
32671/2024, Cass. n. 6436/2025 e Cass. n. 20476/2025, sostenendo che l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 sarebbe equiparabile all'avviso di mora e costituirebbe atto necessariamente impugnabile, la cui mancata impugnazione determinerebbe la definitività della pretesa .
Con riferimento alla prescrizione, la resistente ha dedotto che il termine decennale sarebbe stato interrotto dagli atti notificati nel 2015 e che, in ogni caso, tra tali atti e l'intimazione impugnata non sarebbe decorso il termine di legge, anche tenendo conto delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale COVID, richiamando l'art. 68 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, e l'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015.
Quanto all'istanza di esibizione documentale, la resistente ne ha dedotto l'inammissibilità e genericità, richiamando giurisprudenza di legittimità in materia di disconoscimento delle copie e produzione degli originali, tra cui Cass. nn. 21491, 19855, 17834, 13387 del 2020 e Cass. n. 23095/2020, sostenendo che la richiesta non indicherebbe specificamente le difformità contestate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Sulla base della documentazione prodotta, risultano validamente notificati gli atti presupposti prodromici, la cartella di pagamento n. 07120040129328704000, notificata il 9 febbraio 2005, e n.
07120050076009557000, notificata il 30 settembre 2005, entrambe relative all'anno d'imposta 2000 e successivamente alle cartelle gli atti interruttivi della prescrizione, gli avvisi di intimazione n.
07120149098000347000 e n. 07120149098000448000, entrambi notificati il 27 gennaio 2015.
Avverso tali atti non risulta proposta impugnazione, sicchè inammissibili sono in questa sede tutte le questioni concernenti, oltre che vizi formali propri, la prescrizione del tributo e/o la decadenza dell'azione di accertamento e di quella di riscossione, con riguardo alla data di notifica dello stesso (essendo precluso in questo giudizio l'esame di quelle questioni, formali e sostanziali, concernenti il suddetto atto, poiché al contribuente non è consentito di rimettere in discussione la pretesa tributaria decorso il termine perentorio, dalla notifica della cartella, di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992).
Infondata è anche l'eccezione di nullità dell'ingiunzione, in quanto regolarmente preceduta appunto dalla notifica dell'atto prodromico.
Un discorso diverso va svolto con riguardo alla domanda volta a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (in particolare, la prescrizione, sia dei tributi, che di sanzioni ed interessi).
Per quanto attiene il computo del termine, va tenuto conto dell'ultima interpretazione data dalla
Cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 960 del 15/01/2025, n. 960, della normativa speciale emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19 per cui “premesso che, secondo la pacifica giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Sez.
2 - Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018).
Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67 D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia",) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all' articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo
2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.
L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Al termine va quindi sommato l'ulteriore termine di 85 giorni.
Pertanto, anche l'eccepita successiva prescrizione è infondata, risultando, come detto, interrotto il termine con la notifica degli atti prodromici, considerato che non è decorso il termine prescrizionale, anche tenendo conto dell'ulteriore termine come innanzi detto.
In riferimento ai vizi dedotti rispetto all'atto opposto, in primo luogo va rigettato il motivo di opposizione relativo ai vizi formali di completezza di tutti gli elementi formali dello stesso, essendo l'atto pienamente rispondente al modello previsto per legge.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell'ente costituito
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente costituito che liquida in euro 1500,00 oltre spese generali iva e cpa
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE UC, Presidente
AR AN, RE
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15819/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024715033000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024715033000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024715033000 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024715033000 IRAP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2773/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso depositato in data 9 settembre 2025, avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259024715033000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – ON, notificata in data 4 agosto 2025, relativa alle cartelle di pagamento n. 07120040129328704000 e n. 07120050076009557000, riferite a tributi IRAP e IRPEF anno 2000, per l'importo complessivo di euro 37.673,50.
La ricorrente ha dedotto che l'atto impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 3 della legge n.
241/1990 e dell'art. 7 della legge n. 212/2000, assumendo la carenza assoluta di motivazione dell'intimazione di pagamento, in quanto fondata su un generico richiamo al presunto omesso pagamento, senza indicazione delle aliquote applicate, delle modalità di calcolo di imposte, interessi e sanzioni, né allegazione delle cartelle presupposte. Ha sostenuto che tale carenza impedirebbe l'esercizio del diritto di difesa e il controllo sull'operato dell'amministrazione.
La ricorrente ha inoltre dedotto l'inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto della pretesa creditoria, eccependo la decadenza e la sopravvenuta prescrizione dei crediti, sul presupposto della mancata o irregolare notifica delle cartelle di pagamento e dell'assenza di atti interruttivi validamente notificati. Ha affermato di non avere mai ricevuto notifica delle cartelle nel 2005 né di successivi atti interruttivi, evidenziando il decorso di un termine ultradecennale dalla presunta notifica delle cartelle alla intimazione impugnata, con conseguente estinzione del credito ai sensi dell'art. 2946 c.c.
La ricorrente ha altresì dedotto la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per mancata indicazione, nell'intimazione, delle modalità e dei termini di impugnazione e dell'indirizzo PEC dell'ente competente. Ha formulato istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n.
546/1992, deducendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora in relazione al rischio di esecuzione forzata, nonché istanza di esibizione documentale ex artt. 210 e ss. c.p.c., chiedendo il deposito degli originali degli atti e delle presunte notifiche.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, in persona del
Direttore pro tempore, rappresentando la propria legittimazione passiva quale ente creditore, evidenziando che l'intimazione di pagamento impugnata contiene come atti presupposti le cartelle di pagamento n. 07120040129328704000, notificata il 9 febbraio 2005, e n. 07120050076009557000, notificata il 30 settembre 2005, entrambe relative all'anno d'imposta 2000. Ha inoltre dedotto che successivamente alle cartelle sarebbero stati notificati atti interruttivi della prescrizione, segnatamente gli avvisi di intimazione n. 07120149098000347000 e n. 07120149098000448000, entrambi notificati il 27 gennaio 2015, mai impugnati dalla contribuente . In via pregiudiziale, la resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19, comma 3,
e 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che le cartelle e gli atti interruttivi sarebbero stati regolarmente notificati e non impugnati nei termini decadenziali, con conseguente cristallizzazione del credito e preclusione di ogni contestazione successiva relativa all'an e al quantum della pretesa, nonché alla decadenza e alla prescrizione.
Nel merito, la resistente ha contestato la dedotta violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui l'intimazione di pagamento sarebbe adeguatamente motivata mediante l'indicazione degli estremi delle cartelle previamente notificate, senza necessità di allegazione delle stesse. Ha riportato testualmente pronunce della Corte di cassazione, tra cui Cass. n. 31240/2019, Cass. Sez. Un. n. 26283/2022, Cass. ord. n. 23346/2024, Cass. ord. n.
32671/2024, Cass. n. 6436/2025 e Cass. n. 20476/2025, sostenendo che l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 sarebbe equiparabile all'avviso di mora e costituirebbe atto necessariamente impugnabile, la cui mancata impugnazione determinerebbe la definitività della pretesa .
Con riferimento alla prescrizione, la resistente ha dedotto che il termine decennale sarebbe stato interrotto dagli atti notificati nel 2015 e che, in ogni caso, tra tali atti e l'intimazione impugnata non sarebbe decorso il termine di legge, anche tenendo conto delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale COVID, richiamando l'art. 68 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, e l'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015.
Quanto all'istanza di esibizione documentale, la resistente ne ha dedotto l'inammissibilità e genericità, richiamando giurisprudenza di legittimità in materia di disconoscimento delle copie e produzione degli originali, tra cui Cass. nn. 21491, 19855, 17834, 13387 del 2020 e Cass. n. 23095/2020, sostenendo che la richiesta non indicherebbe specificamente le difformità contestate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Sulla base della documentazione prodotta, risultano validamente notificati gli atti presupposti prodromici, la cartella di pagamento n. 07120040129328704000, notificata il 9 febbraio 2005, e n.
07120050076009557000, notificata il 30 settembre 2005, entrambe relative all'anno d'imposta 2000 e successivamente alle cartelle gli atti interruttivi della prescrizione, gli avvisi di intimazione n.
07120149098000347000 e n. 07120149098000448000, entrambi notificati il 27 gennaio 2015.
Avverso tali atti non risulta proposta impugnazione, sicchè inammissibili sono in questa sede tutte le questioni concernenti, oltre che vizi formali propri, la prescrizione del tributo e/o la decadenza dell'azione di accertamento e di quella di riscossione, con riguardo alla data di notifica dello stesso (essendo precluso in questo giudizio l'esame di quelle questioni, formali e sostanziali, concernenti il suddetto atto, poiché al contribuente non è consentito di rimettere in discussione la pretesa tributaria decorso il termine perentorio, dalla notifica della cartella, di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992).
Infondata è anche l'eccezione di nullità dell'ingiunzione, in quanto regolarmente preceduta appunto dalla notifica dell'atto prodromico.
Un discorso diverso va svolto con riguardo alla domanda volta a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (in particolare, la prescrizione, sia dei tributi, che di sanzioni ed interessi).
Per quanto attiene il computo del termine, va tenuto conto dell'ultima interpretazione data dalla
Cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 960 del 15/01/2025, n. 960, della normativa speciale emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19 per cui “premesso che, secondo la pacifica giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Sez.
2 - Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018).
Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67 D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia",) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all' articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo
2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.
L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Al termine va quindi sommato l'ulteriore termine di 85 giorni.
Pertanto, anche l'eccepita successiva prescrizione è infondata, risultando, come detto, interrotto il termine con la notifica degli atti prodromici, considerato che non è decorso il termine prescrizionale, anche tenendo conto dell'ulteriore termine come innanzi detto.
In riferimento ai vizi dedotti rispetto all'atto opposto, in primo luogo va rigettato il motivo di opposizione relativo ai vizi formali di completezza di tutti gli elementi formali dello stesso, essendo l'atto pienamente rispondente al modello previsto per legge.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell'ente costituito
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente costituito che liquida in euro 1500,00 oltre spese generali iva e cpa