Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 1
Chiesto in giudizio l'accertamento del diritto ad indennità per malattia professionale in relazione a determinate patologie ( nella specie, silicosi polmonare, malattia vascolare da vibranti, ipoacusia), qualora l'assicurato, risultando dalla consulenza tecnica espletata il mancato raggiungimento del grado minimo di invalidità, deduca nel giudizio di appello la esistenza di patologie diverse da quelle comprese nell'accertamento chiesto nel giudizio di primo grado e riconducibili ad un distinto inquadramento tabellare ( nella specie, broncopneumopatia da silicati e calcari, malattia osteoarticolare ed angioneurotica causata da vibrazioni meccaniche), è ravvisabile non già una mera "emendatio", ma un inammissibile mutamento della domanda, con introduzione sia di una nuova "causa petendi", con elementi di diritto e circostanze di fatto in precedenza non dedotte, sia di un nuovo "petitum". In tal caso, infatti, viene posto a fondamento della domanda un fatto costitutivo diverso, onde non trova applicazione l'art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965, secondo il quale l'assicurato non ha l'onere di qualificare la malattia professionale denunciata, bensì soltanto di allegare alla denuncia una relazione particolareggiata della sintomatologia da lui accusata e di quella rilevata dal medico certificatore, in quanto una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunciata, rientri pur sempre, anche se implicante una diversa qualificazione tabellare, nel quadro della sintomatologia allegata e sia relativa alla lavorazione dedotta, non può essere considerata nuova, trattandosi in tal caso di mera diversità di qualificazione dello stesso fatto costitutivo già allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice di appello, previo esperimento, se necessario, di una nuova consulenza tecnica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7854 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. PICONE AL - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da TO UR, elettivamente domiciliato in Roma, via Alessandro Severo, n. 63, presso l'avv. Mario Salerai, che, unitamente all'avv. Armando Pachì, lo difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL - in persona del dirigente generale della Direzione centrale prestazioni AL AC, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre, n. 144, presso gli avv.ti Antonio Catania e Rita Raspanti, che lo difendono con procura speciale per notaio Tuccari di Roma del 24.10.2000 (rep. 5534);
- resistente - per la cassazione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 171 in data 29 febbraio 2000 (R.G. 249/97);
sentiti, nella pubblica udienza del 18.12.2002: il cons. Dott. AL Picone che ha svolto la relazione della causa;
gli avv. Salerni e E. Favata per delega dell'avv. Catania;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Riccardo Fazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Venezia ha rigettato l'appello di UR TO, confermando la sentenza del Pretore della stessa sede, che aveva giudicato infondata la domanda proposta contro l'Inail per l'accertamento del diritto alla rendita per malattia professionale nella misura del 58%, già goduta in precedenza e ridotta al 20% all'esito di visita di revisione.
Il Tribunale ha ritenuto, sulla base della consulenza tecnica espletata nel primo grado del giudizio e dei chiarimenti forniti dallo stesso consulente nel giudizio di appello, che, mentre era stato accertato che la rendita nella misura del 20% corrispondeva all'inabilità provocata dalle malattie che avevano dato luogo alla costituzione della rendita (sordità da rumori, silicosi polmonare e vasculopatia alle mani da strumenti vibranti), nell'atto di impugnazione il TO aveva dedotto l'esistenza di patologie (silicatosi e angioneuropatia) diverse da quelle comprese nell'accertamento chiesto nel giudizio di primo grado e riconducigli ad un distinto inquadramento tabellare, in relazione alle quali, quindi, doveva concludersi che non vi era stata domanda giudiziale. La cassazione della sentenza è domandata da UR TO sulla base di un unico motivo di ricorso, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., al quale resiste l'Inail con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 53 d.P.r. n. 1124 del 1965, norma che, si sostiene, esprime il principio secondo cui compete esclusivamente all'Istituto assicuratore la valutazione dei dati forniti dall'assicurato con la denuncia, cosicché la costituzione della rendita sulla base di determinati inquadramenti delle patologie con riferimento alle tabelle, non comporta l'onere dell'assicurato di presentare una nuova domanda per il riconoscimento di malattie professionali diverse, da considerare già denunciate. Conclude il ricorrente, che la mancata qualificazione delle malattie come silicosi e angioneuropatia ed osteartropatia da vibranti, non precludeva la possibilità di accertarne la sussistenza, poiché la domanda di rendita in relazione ad esse non era suscettibile di essere qualificata come nuova.
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale ha deciso la controversia facendo applicazione della regola processuale secondo cui non sono ammissibili domande nuove in appello (art. 345 e 437 c.p.c.). Non è pertinente, quindi, alla fattispecie il richiamo del principio secondo cui l'art. 53 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non pone l'onere per l'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, prescrivendo soltanto che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia da lui accusata e di quella rilevata dal medico certificatore, cosicché non può essere considerata nuova, sia in sede di procedura amministrativa che in sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunciata, rientri pur sempre, anche se implicante una diversa qualificazione tabellare, nel quadro della sintomatologia allegata e sia relativa alla lavorazione dedotta, trattandosi in tal caso di mera diversità di qualificazione sub specie iuris del fatto costitutivo allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice di appello, previo esperimento - se necessario - di nuova consulenza tecnica (cfr. Cass. 18 febbraio 1991 n. 1702; 19 giugno 1999, n. 6175). Ed infatti, il presupposto per l'applicazione del suddetto principio è l'identità del fatto costitutivo fatto valere con la domanda giudiziale (le infermità rilevate da sintomi e la derivazione professionale), mentre nella specie era stato dedotto che nessun miglioramento si era verificato in relazione a precise tecnopatie che avevano dato luogo all'originaria costituzione della rendita, domandando il relativo accertamento giudiziale, cosicché la richiesta in grado di appello del riconoscimento di malattie diverse configurava non una mera emendatio, ma una vera e propria domanda nuova, rispetto a quella formulata nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. 8 novembre 1988, n. 6012; 26 marzo 1987, n. 2936). Si deve considerare, infatti, che, attesa la diversità delle varie forme di tecnopatia contemplate dalla tabella delle malattie professionali nell'industria, l'assicurato aveva asserito che le malattie per le quali era stata costituita la rendita (silicosi polmonare, malattia vascolare da vibranti, ipoacusia) continuavano a cagionare inabilità pari al 58%, sicché non poteva allegare, nel corso del giudizio, diverse infermità (broncopneumatia da silicati e calcari, malattia osteoartiolare ed angioneurotica causata da vibrazioni meccaniche), con l'introduzione sia di una nuova causa petendi, con elementi di diritto e circostanze di fatto in precedenza non dedotte, sia di un nuovo petitum, dato che doveva dimostrarsi, in particolare, che la patologia rappresentasse una forma di aggravamento rispetto a quelle già riscontrate (Cass. 11 luglio 1983 n. 4681; 7 maggio 1998, n. 4638). La sentenza impugnata non è, quindi affetta dal denunciato vizio di violazione di legge.
Nulla da provvedere sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. al c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere sulle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003