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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/06/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 2604/2024 e 931/2025 r.g. e vertente
tra
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Messina presso il proprio ufficio legale dal cui direttore, avv.
Antonino Comunale, è rappresentata e difesa per procura in atti,
opponente
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso Controparte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. ST Puglisi che la rappresenta e difende per procura in atti,
opposto
UG ST (c.f. ), C.F._2
opposto contumace
oggetto: opposizione a precetto – impiego pubblico privatizzato – risarcimento per demansionamento.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 14 maggio 2024 l' ha proposto Parte_1
opposizione (proc. n. 2604/2024 r.g.) avverso il precetto notificatole il 26 aprile 2024 da Controparte_1
per la complessiva somma di 43.091,07 euro al lordo di interessi legali e da ST Puglisi, quale
[...]
distrattario, per 6.573,33 euro, in esecuzione della sentenza n. 1970/2022 resa da questo ufficio, che l'ha condannata ad adibire la lavoratrice in modo prevalente e assorbente alle mansioni proprie della qualifica di infermiere professionale, ctg. D, e a risarcirle il danno non patrimoniale subito per effetto dell'accertato demansionamento liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dal 1 settembre 2009 al 14 gennaio 2017, oltre interessi legali e spese processuali con distrazione ex art. 93 c.p.c.. L ha chiesto in particolare di dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto di Pt_1 precetto per inidoneità del titolo a procedere ad esecuzione forzata e per illegittima determinazione degli onorari di precetto.
Con successivo ricorso depositato il 12 gennaio 2025 la alla luce della controvertibilità CP_1
della questione relativa alla natura di titolo esecutivo della suindicata pronuncia di primo grado, ha chiesto ingiungersi nei confronti della datrice di lavoro il pagamento in proprio favore della somma di 38.734,58 euro, oltre interessi e rivalutazione nei limti di legge, a titolo di risarcimento del danno già genericamente liquidato, precisando di non aver potuto quantificare tutte le somme alla stessa spettanti in mancanza delle buste paga e dei fogli presenza di settembre-dicembre 2009 e della tredicesima mensilità 2009-2017, di cui ha fatto contestualmente istanza di immediata consegna.
La domanda è stata accolta con decreto provvisoriamente esecutivo n. 49/2025 del 17 gennaio 2025, opposto dall'intimata con ricorso del 21 febbraio 2025 (proc. n. 931/2025 r.g.) sull'assunto che le sentenze poste a suo fondamento non indicano un ammontare esatto né un credito che, con una mera operazione aritmetica, può definirsi certo e liquido, atteso che i calcoli sono stati eseguiti in maniera arbitraria, senza considerare i giorni di effettiva presenza nel periodo di riferimento. L ha eccepito, altresì, il vizio Pt_1
di ultrapetizione nella parte in cui è stata intimata la consegna dei documenti, in quanto la sentenza presupposta nulla ha disposto in tal senso.
Nella resistenza della dipendente, riuniti i giudizi per ragioni di connessione e sostituita l'udienza del 17 giugno 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., essi vengono decisi con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si premette che per ius receptum la contestazione del diritto di procedere a esecuzione forzata avanzata con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. impone in ogni caso al giudice, investito di poteri di cognizione ordinaria, di accertare la fondatezza della pretesa creditoria e determinare la somma effettivamente dovuta dall'esecutato (cfr. Cass. n. 18848/2022, n. 14705/2022).
Inoltre, come ribadito dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. n.
927/2022 e Cass. n. 14486/2019), anche l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, bensì un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Ne consegue che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla.
Ebbene, nella fattispecie delibata non è in contestazione l'esistenza del debito dell'Azienda nei confronti sia della lavoratrice, per il risarcimento del danno conseguente all'accertato demansionamento, che del suo procuratore, per le spese processuali del giudizio avviato nel 2017 e proseguito nel 2022. Si da atto però che la sentenza di primo grado n. 1970/2022, confermata in appello con sentenza n.
952/2023, passata in giudicato - costituenti il titolo esecutivo sulla cui base è stato notificato l'atto di precetto - non ha determinato l'esatto importo spettante alla né contiene elementi che consentano CP_1
di determinarlo con un mero calcolo matematico.
Secondo il prevalente e condivisibile orientamento della Suprema Corte l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c. è ammissibile in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, trattandosi di documento la cui funzione è soltanto quella di esprimere un giudizio (v. Cass. n. 10806/2020, n. 19641/2015).
Ma nella specie per dato pacifico solo con l'atto di precetto e poi in sede monitoria sono stati elaborati analitici conteggi sulla scorta delle buste paga, escluse quelle di settembre-dicembre 2009 e relative alla tredicesima mensilità 2009 – 2017, e delle timbrature mensili, escluse quelle di settembre-dicembre 2009.
La lavoratrice ha quindi precettato e successivamente ingiunto il credito parziale, così quantificato in
38.734,58 euro, oltre accessori e spese.
Dunque, poiché in effetti la menzionata sentenza non permetteva l'esatta quantificazione del credito, risulta fondata l'eccezione principale di nullità in parte qua del precetto opposto (v. così anche la precedente sentenza di questo ufficio n. 1221/2025, resa in un caso simile, la cui motivazione qui si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Tuttavia, alla luce dell'implicita rinuncia al precetto da parte della come meglio precisato CP_1
al paragrafo 3, deve dichiarasi ormai cessata la materia del contendere relativamente alla domanda dalla stessa poi azionata tramite successivo decreto ingiuntivo.
2.1.- Con riferimento invece agli importi pretesi dal procuratore distrattario, secondo l' non Pt_1
sarebbe corretta la determinazione dei relativi onorari di precetto in € 400, atteso che il valore della controversia che lo riguarda non supera la somma di € 26.000 secondo la tabella di cui al D.M. n. 147/2022, sicchè gli spetterebbe a tale titolo la minor somma di € 236, sulla quale andrebbero determinate le spese generali e tutti gli altri accessori di legge.
Ciò posto, premesso che sia la sentenza di primo grado n. 1970/2022 che la sentenza d'appello n.
952/2023 hanno compensato per un terzo le spese legali e liquidato il restante terzo la prima in 1.875 euro e la seconda in 2.320 euro, in entrambi i casi oltre spese generali, iva e cpa e con distrazione in favore del procuratore antistatario, è evidente che gli onorari di precetto sono stati calcolati, come si doveva, sul valore complessivo della controversia (essendo stato intimato un unico atto per la lavoratrice e il suo difensore) che superava lo scaglione di 26.000 euro.
Senonchè, venuta meno la domanda della detti onorari vanno rideterminati in 142 euro CP_1
considerando solo il credito dell'avv. Puglisi e quindi lo scaglione fino a 5.200 euro. Si ricorda in proprosito che in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (v. Cass. n. 20238/2024).
Dunque su una sorte capitale di euro (1.875+2.320+142=) 4.337 si possono calcolare 650,55 per spese generali, 199,50 per cassa e 1.141,15 per iva, e quindi in totale 6.328,20 (oltre interessi) rispetto ai
6.573,33 precettati.
3.- Di contro e in coerenza con i principi sopra richiamati, l'opposizione a decreto ingiuntivo non può trovare accoglimento.
Invero, come sopra chiarito, la lavoratrice con il ricorso monitorio ha determinato (in parte) le somme risarcitorie, già genericamente liquidate, tramite dettagliate tabelle di calcolo (identiche a quelle inserite nel precetto) he sono state elaborate secondo i criteri determinati in sentenza e i dati emergenti dai documenti predisposti dalla stessa datrice di lavoro. E detti conteggi non risultano specificamente contestati (cfr. Cass. n. 20998/2018 e n. 5949/2018, secondo cui “Nel rito del lavoro, il convenuto ha
l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e
416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi.”).
Com'è noto nell'opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posto a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v. Cass. ordinanza n. 13240/2019; Cass. n.
2421/2006). Dunque la prova del fatto costitutivo del credito spetta al primo (v. Cass. n. 21101/2015 e n.
17371/2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (v. Cass. n.
5915/2011 e n. 5071/2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte del secondo del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto
(e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda;
dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (v. Cass. n. 25516/2010): a tal fine, peraltro, è necessario che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanza incompatibile con il disconoscimento (v. Cass. n. 17371/2003).
3.1.- Anche la doglianza inerente all'ordine di consegna delle buste paga e dei fogli presenza non merita accoglimento, trattandosi quanto alle prime di atti che la datrice di lavoro aveva l'obbligo di consegnare alla dipendente al momento del pagamento, ex artt. 1 e 3 dell legge n. 4/1953 (al fine di consentire il controllo sulla regolarità degli adempimenti laburistici fiscali e contributivi connessi con il rapporto di lavoro: cfr. Cass. n. 17421/2007), e quanto ai secondi al termine del periodo di riferimento ove richiesti (stante il suo diritto di accedere ai dati personali che la riguardano).
Si evidenzia perlatro che nonostante la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, l' risulta ancora inottemperante. Pt_1
In definitiva la seconda opposizione va respinta.
4.- Le ragioni della decisione e la reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 49/2025 e, per l'effetto, lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) dichiara la parziale invalidità del precetto notificato dall'avv. ST Puglisi, contumace, all' in data 26 aprile 2024 per l'importo di 6.573,33 euro oltre interessi legali Parte_1
e la condanna a pagare in suo favore la minor somma di 6.328,20 euro oltre interessi legali, a titolo di compensi liquidati quale distrattario con la sentenza del Tribunale di Messina n. 1970/2022, con la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 952/2023 e per il precetto;
3) dichiara cessata la materia del contendere quanto alle somme richieste con il medesimo precetto da;
Controparte_1
4) compensa per intero le spese dei giudizi riuniti.
Messina, 18.6.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro