Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9154 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 / 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSA Oggetto SEZICE LAVORO, Lavoro Composta dagli Ill mi Sigg i Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 17018/98 . 21073 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 08/02/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: COOP F.A.I. LAVORO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI PRIMA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2001 in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 681 -1- dagli avvocati UC SAVERIO, ROSSI PASQUALE, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 1225/98 del Tribunale di TREVISO, depositata il 28/08/98 R.G.N. 1658/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato ALU' per delega ROMANELLI;
uditi gli Avvocati UC e PU per delega FONSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi del 30/4/97 e 4/7/97 la società cooperativa a r. l. FAI Lavoro proponeva opposizione avverso i decreti ingiuntivi emanati ad istanza dell'INPS, per £ 286.548.000, e dell'INAIL, per £ 10.227.725, per omissioni contributive a seguito di erronea applicazione del CCNL per le scuole private, anziché di quello per le pulizie. Deduceva la ricorrente che era stata ammessa ai benefici di cui al DPR n. 602 del 1970, con decorrenza però dal 1/1/92, e che in mancanza di un contratto applicabile alle prestazioni lavorative espletate dai soci, la società legittimamente aveva scelto il contratto collettivo da applicare. Riuniti i giudizi, il ET rigettava le opposizioni e la ricorrente proponeva appello, mentre proponeva appello incidentale l'INPS deducendo la nullità della notifica del ricorso introduttivo, perché effettuata presso l'Ente e non presso il procuratore. -Il Tribunale di Treviso, con sentenza del 14/7 28/7/98, rigettava entrambi gli appelli e confermava la sentenza. Precisava il giudice del riesame, con riferimento all'appello incidentale, che l'INPS aveva eletto domicilio "presso la propria sede provinciale in Treviso", per cui la censura era di fatto infondata, pur essendo astrattamente conforme a diritto. Quanto all'appello principale, era condivisibile la tesi difensiva secondo cui il rapporto esistente fra la cooperativa ed i soci non era configurabile come di lavoro subordinato;
il ET, però, non aveva dichiarato il contrario, essendosi limitato ad affermare che “per una generale fictio juris propria della materia previdenziale, ai fini contributivi, la cooperativa è considerata datrice di lavoro dei propri soci". E condivisibile era pure l'altra tesi secondo cui nel rapporto con i soci non era automaticamente applicabile la disciplina collettiva regolante il rapporto con i dipendenti non soci. Da ciò però non derivava l'accoglimento della domanda, perché la normativa previdenziale (art. 2, III comma, R.D. n. 1422 del 1924 e 35 L. n. 903 del 1965) espressamente prevedeva che “le cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei soci che impiegano in lavori da essa assunti"; irrilevante quindi era il diverso inquadramento, ad altri effetti, del rapporto fra socio e cooperativa. Quanto alla misura dei contributi soccorreva la disposizione di cui all'art. 1 del D. L. n. 338 del 1989, conv. in L. n. 389/89, secondo cui la retribuzione da assumere e base del calcolo non poteva "essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da ... contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale"; il riferimento al contratto assumeva la funzione di mero parametro, che prescindeva dall'applicabilità dello stesso al caso concreto. Per individuare il contratto di riferimento era necessario "ricercare quello maggiormente aderente al tipo di attività istituzionalmente svolta dalla società cooperativa"; solo con un inammissibile artificio avrebbe potuto ritenersi applicabile il contratto collettivo delle scuole private, posto che l'attività di pulizia si svolgeva prevalentemente all'interno di istituti scolastici, non essendo questo fatto idoneo a trasformare la natura dell'attività esercitata. 2 Esatto quindi era il riferimento fatto dagli Istituti previdenziali al CCNL del settore pulizia dell'industria, posto che inapplicabile era quello dell'artigianato, stante la struttura sociale dell'appellante. Infondato era anche l'altro motivo di gravame, secondo cui le agevolazioni contributive dovevano essere automaticamente applicate fin dalla costituzione della società, pur in assenza di domanda;
il D.P.R. n. 602 del 1970, infatti, espressamente prevedeva che il trattamento agevolato spettava solo a seguito di specifica domanda di parte, corredata anche dalla documentazione atta a consentire la verifica da parte dell'Ente dei presupposti per beneficiare del trattamento agevolato. L'agevolazione non poteva quindi essere concessa d'ufficio, ma solo a seguito di domanda, presentata il 24/12/91. Peraltro, nella denuncia di inizio di attività l'appellante aveva dichiarato, contrariamente all'assunto odierno, che nessun socio prestava la propria attività “manuale” in favore della Cooperativa. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Cooperativa FAI Lavoro, fondato su due motivi. Resistono con controricorsi l'INPS e l'INAIL. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 18 e 39 della Cost. ed 1 D.L. n. 338 del 1989, deduce la società ricorrente che il Tribunale dopo avere condiviso le premesse giuridiche del ricorso era poi giunto a conclusioni opposte, stravolgendo il senso e la portata della norma richiamata, l'art. 1 del D. 3 L. n. 338/89, cui veniva data una lettura estranea alla sua ratio;
questa norma non imponeva di applicare questo, oppure quel contratto collettivo, ma si limitava a richiamare la varie fonti del minimo contributivo, stabilendo che lo stesso non poteva “essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi e contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo". Questo richiamo all'autonomia collettiva, ai fini della determinazione del minimo contributivo, comportava la piena legittimità di una decisione delle parti (cooperativa e soci lavoratori) tesa all'applicazione di un determinato contratto collettivo, con la conseguenza che a tale contratto dovesse farsi riferimento. La soluzione poteva essere diversa se le parti non avessero applicato nessun contratto collettivo;
in presenza, però, di una scelta precisa sul punto, non esisteva alcuna norma che potesse "legittimare l'INPS ad intervenire autoritativamente imponendo l'applicazione di un altro CCNL", senza con questo ritornare ad un sistema corporativo nel quale i contratti collettivi non erano frutto di libertà, ma di atti d'imperio. Peraltro lo stesso giudice di merito percepiva l'illogicità della sua interpretazione, riconoscendo da una parte che il principio dell'autonomia contrattuale regnava nel rapporto fra soci e cooperativa e dall'altra che unica eccezione era riconosciuta in favore dell'INPS, che, ai fini contributivi, poteva imporre un determinato contratto. 4 Lamentando, col secondo motivo, omessa motivazione su punto decisivo (art. 360 n. 5 CPC), deduce la ricorrente che in appello era stata sollevata la questione che, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al D.P.R.. n. 602/70, non era rilevante il dato formale della domanda, ma quello fattuale dello svolgimento della medesima attività da parte della cooperativa fin dalla sua costituzione. Il Tribunale aveva in proposito affermato che era prevista la domanda, ma in realtà non c'era nessuna disposizione del decreto che prevedesse tale onere;
la documentazione atta a consentire il controllo da parte dell'Istituto era stata prodotta fin dalla data della sua costituzione (1986); la concessione dei benefici presupponeva una domanda in tal senso, ma la stessa non aveva efficacia costitutiva e quindi non c'era una ragione valida per non concederli fin dalla costituzione. Su questo punto la motivazione era assolutamente carente e quindi la sentenza doveva essere cassata. Il ricorso è infondato. La “ratio" delle disposizioni in materia di determinazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali, contenute nel R. D. n. 338 del 1989, convertito in L. n. 389 del 1989, “è quella di assicurare ai lavoratori di un unico settore economico, attraverso la parità della contribuzione, una pensione di pari ammontare (come precisato da questa Corte con sentenza n. 140 del 9/1/99), con la conseguenza che “i contratti individuali o gli altri accordi collettivi diversi dai contratti nazionali (relativi, ovviamente, al medesimo settore) possono essere presi parametro ai fini della 5 suddetta determinazione soltanto se la retribuzione è di importo superiore - e non inferiore - a quello del contratto collettivo. Ne consegue che, per i dipendenti delle imprese artigiane, può farsi legittimamente riferimento al contratto collettivo nazionale del corrispondente settore industriale senza che possa assumere alcun rilievo in contrario un eventuale accordo stipulato dalle rappresentanze sindacali delle imprese artigiane del settore e dei relativi lavoratori. che abbia previsto, per la determinazione dell'imponibile contributivo, una retribuzione di importo inferiore rispetto a quella prevista dal suddetto contratto collettivo nazionale" (Cass. n. 140 del 9/1/99). Il Collegio condivide questo principio e la lettura della norma in esso contenuta, per cui non può essere condivisa la tesi difensiva ' secondo cui il richiamo alla autonomia collettiva comporterebbe la piena legittimità della decisione delle parti, tesa all'applicazione di un qualunque contratto e quindi della "disciplina che più le aggrada", in quanto tale scelta rientrerebbe "nella sfera dei poteri e della discrezionalità della società che non può essere sovvertita o annullata da una decisione dell'INPS" (come si legge nelle difese della parte); la "ratio" della norma che impone, sia pure come semplice parametro, il minimo contributivo consiste nella esigenza di assicurare ai lavoratori di un unico settore economico, attraverso la parità della contribuzione, una pensione di pari importo, cón la conseguenza che le parti possono scegliere un contratto che comporti una contribuzione superiore, e non inferiore, a quella del CCNL del settore economico di appartenenza. Il primo motivo di ricorso è quindi infondato e va disatteso. In 6 ordine al secondo basta osservare che la sentenza sul punto è ben motivata e non merita la censura mossa;
lo stesso ricorrente concorda nella tesi che il DPR n. 602/70 “presuppone una domanda di parte" anche se la stessa non può essere considerata costitutiva del diritto;
ciò però non basta per l'accoglimento del motivo di ricorso, in quanto la legge non prevede la applicazione d'ufficio dei benefici e quindi non vi è ragione alcuna per una applicazione retroattiva degli stessi,una volta presentata in ritardo la relativa istanza. Anche il secondo motivo va disatteso ed il ricorso rigettato. Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in £ 26000 oltre a £ 3.000.000 in favore di ciascuno dei restistenti. Roma 8 febbraio 2001 HL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Можно в ыборами Almano 3 0 3 1 A 5 I S . D S : T , A R N O T A , L ' IL CANCELLIERE L 0 A L 7 S O L - Depositato in Cancelleria E E B 4 P D I : S 1 I D I 1 S N A N 99 6 LUG. 2001 G T E E S O S G O I A G P A CANCELLIERE D E M I I L O , T A O T A I D R L R T L E I S I E T D G N D E E O S R E 7