Versione
18 giugno 2013
18 giugno 2013
Art. 24. 1. L'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente:
«Art. 70. - Per le infrazioni al regolamento di condominio puo' essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma e' devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie».
«Art. 70. - Per le infrazioni al regolamento di condominio puo' essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma e' devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie».
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Bari, sentenza 09/05/2025, n. 1766Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARI TERZA SEZIONE CIVILE In persona del G.O.P. Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1127/2021 T R A Parte_1 , Parte_2 CodiceFiscale_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Disabato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Altamura alla via Foggia n.18 - ATTORE – Controparte_1 C.F. P.IVA_1 in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DR NE ed elettivamente domiciliato presso …Leggi di più...
- annullabilità delibere condominiali·
- domanda riconvenzionale·
- art. 459 c.c.·
- art. 1137 c.c.·
- solidarietà tra debitori·
- crediti condominiali·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- nullità delibere condominiali·
- legittimazione passiva·
- accettazione eredità