Sentenza 3 maggio 2000
Massime • 1
Le conclusioni della commissione tecnica prevista dall'art.80 del T.U.delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D.18 giugno 1931 n.773 (secondo il quale non può concedersi la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da detta commissione la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso d'incendio), sono atti meramente preparatori, interni al procedimento amministrativo, qualificati espressamente come "pareri" dall'art.142 del regolamento approvato con R.D.6 maggio 1940 n.635. Essi sono quindi privi, in sè, di efficacia cogente nei confronti dei terzi, finché non siano stati recepiti in provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza. Conseguentemente non integrano un "provvedimento" rilevante agli effetti dell'art.650 cod.pen. ne' una "prescrizione" in tema di sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, la cui inosservanza è sanzionata dall'art.681 cod.pen. (Nella specie la S.C., in applicazione di detti principi,ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa dal giudice di merito la configurabilità del reato di cui all'art.650 cod. pen., contestato all'imputato per non aver questi realizzato, quale responsabile della gestione di un "night club",in difformità di quanto ravvisato necessario dalla commissione tecnica, un servizio igienico per portatori di "handicap").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2000, n. 9542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9542 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato TERESI Presidente del 3/5/2000
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Consigliere SENTENZA
2. " Anna MABELLINI " N. 540
3. " Stefano CAMPO " REGISTRO GENERALE
4. " Umberto IO " N. 6152/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Livorno nel procedimento penale a carico di:
1) FE PE RI ES, n. 13.3.1962 a Tamayo (San Domingo);
2) MI IM, n.
2.12.1952 a Grosseto
avverso la sentenza in data 24.3.1999 del G.I.P. presso la Pretura Circondariale di Livorno
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Guglielmo PASSACANTANDO che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Udito il difensore, Avv. Sebastiano TRIBULATO
O S S E R V A:
Il G.I.P. della Pretura di Livorno, investito di richiesta di decreto penale nei confronti di FE PE RI ES e MI IM - imputati, quali responsabili di un "night club", di contravvenzione all'art. 650 C.P. per inosservanza di "provvedimento legalmente dato dalla C.T.V. della Prefettura di Livorno... con il quale si prescriveva, per ragioni di sicurezza pubblica, la realizzazione di un servizio igienico per portatori di handicap" - li assolveva ai sensi degli artt. 129 e 459, co. 3, C.P.P. perché il fatto non costituisce reato, in quanto il provvedimento rimasto inosservato non era riferibile a motivi inerenti alla sicurezza pubblica. Il P.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la prescrizione dell'autorità era in ogni caso riconducibile, quanto meno, a ragioni di igiene, pure tutelate dalla previsione dell'art.650 C.P.. Il ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che la C.T.V. (Commissione tecnica di vigilanza) è un organo consultivo previsto dagli artt. 80 R.D. 18.6.1931 n. 773 e 141 R.D.
6.5.1940 n. 635 (rispettivamente, T.U. e regolamento di P.S.). Secondo l'art. 80 citato "l'autorità di P.S. non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio". Le conclusioni della commissione sono dunque atti meramente preparatori, interni al procedimento amministrativo (qualificati "pareri" dall'art. 142 del regolamento;
termine riportato nell'intestazione del verbale cui fa riferimento il capo d'imputazione).
Essi sono quindi privi, in sè, di efficacia cogente nei confronti dei terzi, finché non siano recepiti in provvedimenti dell'autorità di P.S.; conseguentemente, non integrano un "provvedimento" rilevante agli effetti dell'art. 650 C.P., ne' una "prescrizione" in tema di sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, la cui inosservanza è sanzionata al successivo art. 681 (norma che, per la sua specificità, escluderebbe in ipotesi l'applicazione di quella - sussidiaria - dell'art. 650). Poiché nella fattispecie non risulta alcun atto che abbia fatto propri, rendendoli vincolanti nei confronti degli esercenti del locale, i rilievi della commissione, ne consegue l'insussistenza di qualsiasi ipotesi di reato. A parte tale assorbente considerazione, va comunque osservato che i poteri della C.T.V. non si estendono al campo della sanità e dell'igiene, onde neppure sotto questo aspetto - l'unico prospettato dal ricorrente gravame potrebbe trovare accoglimento.
Esso va perciò dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2000