CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2023, n. 21972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21972 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR SP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/09/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 1 Num. 21972 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il giudice per le indagir i preliminari del Tribunale di Milano ha parzialmente accolto la richiesta formulata nell'interesse di RE TA volta ad ottenere la continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra le seguenti quattro sentenze: 1) Tribunale Monza del 30/10/2017 irrevocabile il 07/04/2018 per il reato di truffa;
2) Corte d'appello di Milano del 12/01/2018, irrevocabile il 11/09/2018 per i reati di associazione per delinquere e plurimi episodi di truffa;
3) GIP del Tribunale di Busto Arsizio del 28/05/2020, irrevocabile il 28/01/2021 per i reati di tentata rapina e porto d'armi -art. 4 L. 110/1975; 4) GIP del Tribunale di Milano del 30/03/2021, confermata da Corte appello Milano il 14/10/2021, irrevocabile il 29/12/2021 per plurimi episodi rapina e rapina tentata e porto d'armi - art. 4 L. 110/1975), riconoscendo il vincolo della continuazione tra due distinti gruppi, ed in particolare tra le sentenze sub 1) e 2), rideterminando la pena complessiva in anni quattro mesi quattro di reclusione, e tra le sentenze sub 3) e 4), rideterminando la pena complessiva in anni sette mesi sei di reclusione ed C 2.500 di multa. 2. Avverso il provvedimento ricorre RE TA per mezzo del difensore Avv. Corrado Sinatra che articola tre motivi di ricorso: - violazione di legge e illogicità della motivazione per non avere il giudice dell'esecuzione riconosciuto la continuazione tra tutte e quattro le sentenze di cui all'istanza; violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. per errato calcolo della pena base su cui operare gli aumenti per la continuazione;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla quantificazione delle pene per i reati posti in continuazione. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale, ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, ha chiesto l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con riguardo al secondo e terzo motivo, risultando nel resto inammissibile. 2 2. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto fondata l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. previo raggruppamento dei reati in due distinti gruppi, a seconda dell'epoca di consumazione e dell'omogeneità delle violazioni, ravvisando la continuazione, rispettivamente, tra i fatti di cui alle sentenze 1 (truffa in concorso commesso in desio il 4.6.12) e 2 (associazione per delinquere e truffa in concorso commessi tra il 2010 ed il 2013); e tra i fatti di cui alle sentenze 3 (tentata rapina ed armi commesso 8.10.19) e 4 (rapina in concorso commessa il 31/05/2019). 2.1.. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico, perché non si confronta con tale specifica valutazione che, secondo un giudizio di fatto non illogicamente motivato, ha portato il giudice dell'esecuzione a rigettare in parte la richiesta di riconoscimento della continuazione fra tutti i reati giudicati dalle quattro sentenze, limitandolo ai due richiamati gruppi caratterizzati da omogeneità delle violazioni e continuità temporale. 3. Sono invece fondati il secondo e terzo motivo. 3.1. Si è autorevolmente affermato che «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). 3.2.Ancora, correttamente il Procuratore Generale, in seno alla requisitoria scritta, ha ricordato il principio per cui "il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo" (Sez. I, n. 21424/2019, Rv. 275845 - 01). 4. Il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato , , non si è attenuto ai principi giurisprudenziali citati. 3 4.1.Con riferimento al primo gruppo di sentenze riunificate in executivis (sub 1 e 2), il giudice ha stabilito la pena base indicandola nella pena complessivamente inflitta per più reati con sentenza Corte d'appello di Milano del 12/01/2018, irrevocabile 11 11/09/2018, omettendo di effettuare lo scorporo e di indicare per ogni reato satellite già compreso nei fatti giudicati in detta sentenza, quale fosse l'aumento per la continuazione, nè ha fornito alcuna motivazione per la determinazione della pena dei reati unificati. 4.2. Nel determinare la pena di mesi sei di reclusione a titolo di aumento per continuazione con la sentenza emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Tribunale Monza del 30/10/2017 irrevocabile il 07/04/2018, ha erroneamente ritenuto di non dover operare la riduzione di un terzo anche sulla pena del reato satellite richiamando il principio sancito da Sez. U, Sentenza n. 35852 del 22/02/2018 Ud. (dep. 26/07/2018 ) Rv. 273547 - 01, che atteneva tuttavia alla diversa fattispecie di continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato: nel caso che ci occupa entrambe le sentenze poste in continuazione risultano emesse a seguito di giudizio abbreviato, di talchè doveva essere operata la riduzione di un terzo anche in relazione alla pena stabilita a titolo di aumento per la continuazione per il fatto giudicato con la sentenza Tribunale Monza del 30/10/2017. 4. Analogamente, quanto al secondo gruppo di sentenze unificate (sub 3 e 4), il giudice dell'esecuzione ha stabilito la pena base indicandola nella pena complessivamente inflitta per più reati con sentenza GIP del Tribunale di Milano del 30/03/2021, confermata da Corte appello Milano il 14/10/2021, irrevocabile il 29/12/2021, omettendo di effettuare lo scorporo e di indicare per ogni reato satellite già compreso nei fatti giudicati in detta sentenza, quale fosse l'aumento per la continuazione, nè ha fornito alcuna motivazione per la determinazione della pena di tutti i reati unificati. 4.1. Nel determinare la pena di anni uno di reclusione ed C 500 di multa a titolo di aumento per continuazione con la sentenza emessa ex arti:. 444 e 445 cod. proc. pen., dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio il 28/05/2020 irrevocabile il 28/01/2021, ha erroneamente ritenuto di non dover operare la riduzione di un terzo anche sulla pena del reato satellite richiamando il principio sancito da Sez. U, Sentenza n. 35852 del 22/02/2018 Ud. (dep. 26/07/2018 ) Ry. 273547 - 01 che atteneva alla diversa fattispecie di continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato: nel caso che ci occ:upa tuttavia la sentenza GIP del Tribunale di Milano del 30/03/2021, confermata da Corte appello Milano il 14/10/2021, irrevocabile il 29/12/2021 era stata emessa a seguito di giudizio abbreviato e la sentenza GIP del Tribunale di Busto Arsizio del 4 Il Presidente 28/05/2020, irrevocabile il 28/01/2021 era stata emessa ex artt. 444, 445 cod. proc. pen., di talchè doveva essere operata la riduzione di un terzo anche in relazione alla pena stabilita a titolo di aumento per la continuazione per il fatto giudicato con detta ultima sentenza. 5. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione che, in diversa composizione (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013) e ferma la libertà delle proprie motivate valutazioni di merito, procederà alla determinazione della pena nei sensi sopra chiariti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Milano. Così deciso il 15 marzo 2023 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 1 Num. 21972 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il giudice per le indagir i preliminari del Tribunale di Milano ha parzialmente accolto la richiesta formulata nell'interesse di RE TA volta ad ottenere la continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra le seguenti quattro sentenze: 1) Tribunale Monza del 30/10/2017 irrevocabile il 07/04/2018 per il reato di truffa;
2) Corte d'appello di Milano del 12/01/2018, irrevocabile il 11/09/2018 per i reati di associazione per delinquere e plurimi episodi di truffa;
3) GIP del Tribunale di Busto Arsizio del 28/05/2020, irrevocabile il 28/01/2021 per i reati di tentata rapina e porto d'armi -art. 4 L. 110/1975; 4) GIP del Tribunale di Milano del 30/03/2021, confermata da Corte appello Milano il 14/10/2021, irrevocabile il 29/12/2021 per plurimi episodi rapina e rapina tentata e porto d'armi - art. 4 L. 110/1975), riconoscendo il vincolo della continuazione tra due distinti gruppi, ed in particolare tra le sentenze sub 1) e 2), rideterminando la pena complessiva in anni quattro mesi quattro di reclusione, e tra le sentenze sub 3) e 4), rideterminando la pena complessiva in anni sette mesi sei di reclusione ed C 2.500 di multa. 2. Avverso il provvedimento ricorre RE TA per mezzo del difensore Avv. Corrado Sinatra che articola tre motivi di ricorso: - violazione di legge e illogicità della motivazione per non avere il giudice dell'esecuzione riconosciuto la continuazione tra tutte e quattro le sentenze di cui all'istanza; violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. per errato calcolo della pena base su cui operare gli aumenti per la continuazione;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla quantificazione delle pene per i reati posti in continuazione. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale, ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, ha chiesto l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con riguardo al secondo e terzo motivo, risultando nel resto inammissibile. 2 2. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto fondata l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. previo raggruppamento dei reati in due distinti gruppi, a seconda dell'epoca di consumazione e dell'omogeneità delle violazioni, ravvisando la continuazione, rispettivamente, tra i fatti di cui alle sentenze 1 (truffa in concorso commesso in desio il 4.6.12) e 2 (associazione per delinquere e truffa in concorso commessi tra il 2010 ed il 2013); e tra i fatti di cui alle sentenze 3 (tentata rapina ed armi commesso 8.10.19) e 4 (rapina in concorso commessa il 31/05/2019). 2.1.. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico, perché non si confronta con tale specifica valutazione che, secondo un giudizio di fatto non illogicamente motivato, ha portato il giudice dell'esecuzione a rigettare in parte la richiesta di riconoscimento della continuazione fra tutti i reati giudicati dalle quattro sentenze, limitandolo ai due richiamati gruppi caratterizzati da omogeneità delle violazioni e continuità temporale. 3. Sono invece fondati il secondo e terzo motivo. 3.1. Si è autorevolmente affermato che «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). 3.2.Ancora, correttamente il Procuratore Generale, in seno alla requisitoria scritta, ha ricordato il principio per cui "il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo" (Sez. I, n. 21424/2019, Rv. 275845 - 01). 4. Il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato , , non si è attenuto ai principi giurisprudenziali citati. 3 4.1.Con riferimento al primo gruppo di sentenze riunificate in executivis (sub 1 e 2), il giudice ha stabilito la pena base indicandola nella pena complessivamente inflitta per più reati con sentenza Corte d'appello di Milano del 12/01/2018, irrevocabile 11 11/09/2018, omettendo di effettuare lo scorporo e di indicare per ogni reato satellite già compreso nei fatti giudicati in detta sentenza, quale fosse l'aumento per la continuazione, nè ha fornito alcuna motivazione per la determinazione della pena dei reati unificati. 4.2. Nel determinare la pena di mesi sei di reclusione a titolo di aumento per continuazione con la sentenza emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Tribunale Monza del 30/10/2017 irrevocabile il 07/04/2018, ha erroneamente ritenuto di non dover operare la riduzione di un terzo anche sulla pena del reato satellite richiamando il principio sancito da Sez. U, Sentenza n. 35852 del 22/02/2018 Ud. (dep. 26/07/2018 ) Rv. 273547 - 01, che atteneva tuttavia alla diversa fattispecie di continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato: nel caso che ci occupa entrambe le sentenze poste in continuazione risultano emesse a seguito di giudizio abbreviato, di talchè doveva essere operata la riduzione di un terzo anche in relazione alla pena stabilita a titolo di aumento per la continuazione per il fatto giudicato con la sentenza Tribunale Monza del 30/10/2017. 4. Analogamente, quanto al secondo gruppo di sentenze unificate (sub 3 e 4), il giudice dell'esecuzione ha stabilito la pena base indicandola nella pena complessivamente inflitta per più reati con sentenza GIP del Tribunale di Milano del 30/03/2021, confermata da Corte appello Milano il 14/10/2021, irrevocabile il 29/12/2021, omettendo di effettuare lo scorporo e di indicare per ogni reato satellite già compreso nei fatti giudicati in detta sentenza, quale fosse l'aumento per la continuazione, nè ha fornito alcuna motivazione per la determinazione della pena di tutti i reati unificati. 4.1. Nel determinare la pena di anni uno di reclusione ed C 500 di multa a titolo di aumento per continuazione con la sentenza emessa ex arti:. 444 e 445 cod. proc. pen., dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio il 28/05/2020 irrevocabile il 28/01/2021, ha erroneamente ritenuto di non dover operare la riduzione di un terzo anche sulla pena del reato satellite richiamando il principio sancito da Sez. U, Sentenza n. 35852 del 22/02/2018 Ud. (dep. 26/07/2018 ) Ry. 273547 - 01 che atteneva alla diversa fattispecie di continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato: nel caso che ci occ:upa tuttavia la sentenza GIP del Tribunale di Milano del 30/03/2021, confermata da Corte appello Milano il 14/10/2021, irrevocabile il 29/12/2021 era stata emessa a seguito di giudizio abbreviato e la sentenza GIP del Tribunale di Busto Arsizio del 4 Il Presidente 28/05/2020, irrevocabile il 28/01/2021 era stata emessa ex artt. 444, 445 cod. proc. pen., di talchè doveva essere operata la riduzione di un terzo anche in relazione alla pena stabilita a titolo di aumento per la continuazione per il fatto giudicato con detta ultima sentenza. 5. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione che, in diversa composizione (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013) e ferma la libertà delle proprie motivate valutazioni di merito, procederà alla determinazione della pena nei sensi sopra chiariti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Milano. Così deciso il 15 marzo 2023 Il Consigliere estensore