Sentenza 22 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12359 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' M REPUBBLICA ITA 0 3 NOM DEL POLO ITALIANO2359 LA CO RT UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente R.G.N. 7972/01 Dott. Alberto SPANO' Cron.26241 Consigliere Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud.29/04/03 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET LU, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE DI CRISCIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
A.C.T.P.,- CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso PASQUALE LITTERIO, giusta delega in2003 dall'avvocato 2516 atti;
-1- - controricorrente avversO la sentenza n. 3218/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 29/05/00 R.G.N. 43425/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- r.g.n. 7972/2001 ud. 29 aprile 2003 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al Pretore di Napoli Sez. distaccata di UO AB Luigi conveniva in giudizio il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli (C.T.P.), in persona del legale rappresentante p.t., esponendo che erroneamente il C.T.P. non aveva computato nel trattamento di fine rapporto al 31-5-1982 il compenso per lo straordinario prestato in modo fisso e continuativo. Chiedeva, quindi, l'accertamento del proprio diritto al computo suddetto e la condanna del Consorzio al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre svalutazione monetaria ed interessi, con vittoria di spese. Il Consorzio, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda per violazione del principio di infrazionabilità della stessa in giudizi diversi, in quanto con precedente sentenza passata in giudicato era stato riconosciuto il diritto del lavoratore a vedersi computato, nell'indennità di anzianità utile ai fini della successiva liquidazione del T.F.R., alcune voci retributive. Nel merito chiedeva poi il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto. Con sentenza del 18 aprile 1997 il Pretore decideva la causa rigettando il ricorso. Con ricorso depositato in data 13-5-1997 il soccombente proponeva appello avverso detta decisione e, riproponendo le argomentazioni già svolte in primo grado, chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza e l'accoglimento della domanda con vittoria di spese. Il C.T.P., ritualmente costituitosi, chiedeva a sua volta la conferma dell'impugnata decisione, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. Il tribunale con sentenza del 10/4-29/5/2000 rigettava l'appello compensando tra le parti le spese del grado. In particolare il tribunale riteneva che la domanda proposta dal ricorrente doveva ritenersi coperta dal giudicato. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il dipendente con un solo motivo di ricorso. 7972/2001 r.g.n. 3 ud. 29 aprile 2003 - Resiste con controricorso l'intimato Consorzio, che ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo ed unico motivo di ricorso il ricorrente, riproponendo la tesi già svolta nei giudizi di merito, ha lamentato che il tribunale avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'originaria domanda per il precedente giudicato implicito formatosi tra le parti, domanda la quale era invece ammissibile. É vero che con sentenza del Pretore di Napoli, resa tra le stesse parti e divenuta definitiva, era stato già riconosciuto il diritto del lavoratore al computo di alcune voci retributive nell'indennità di anzianità utile ai fini del T.F.R.; ma la formazione del giudicato su una domanda rivolta al conseguimento di una maggiore liquidazione dell'indennità di fine rapporto non precludeva la possibilità di avanzare altra e successiva domanda di ricalcolo della predetta indennità, in quanto fondata su ragioni diverse e riguardando una diversa voce retributiva.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. In generale deve considerarsi che è vero che questa Corte ha affermato e qui ribadisce il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (Cass.
6 - agosto 1997, n.7275; Cass. 2 settembre 2000, n.11520; Cass. 19 gennaio 2001 n.728). Si è quindi ritenuto (Cass. 5 aprile 1991, n. 3591) che in forza di tale principio l'autorità del giudicato investe non soltanto quanto espressamente dedotto, ma anche quanto sarebbe stato deducibile in relazione al medesimo oggetto;
ciò comporta in particolare - ha precisato questa Corte nella cit. decisione che la formazione del giudicato sulla domanda del lavoratore diretta a conseguire la liquidazione della indennità premio di servizio con il computo dell'indennità integrativa speciale preclude la proponibilità di una successiva domanda volta a conseguire una maggiore liquidazione della medesima 7972/2001 r.g.n. ud. 29 aprile 2003 --- - indennità premio di servizio per effetto dell'abrogazione ex lege n. 297 del 1982 del c.d. blocco della contingenza, nel caso in cui tale questione avrebbe potuto essere fatta valere nel primo giudizio per essere detta legge già in vigore all'epoca della proposizione della relativa domanda. Ma tale principio opera solo entro i limiti della controversia, segnati dal petitum e dalla causa petendi (Cass. 11 giugno 1981, n. 3802); pertanto si è ritenuto, ad es., che il giudicato di rigetto, formatosi sulla domanda tendente ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un licenziamento, ai sensi dell'art. 7, 7° comma, 1. 20 maggio 1970, n. 300, non preclude la successiva impugnazione del medesimo, al fine di ottenerne l'annullamento per difetto di giusta causa, anche se il datore di lavoro abbia, nel precedente giudizio, eccepito la sussistenza di tale giustificazione, ma non ne abbia provocato il positivo accertamento a mezzo di specifica domanda riconvenzionale. Nella specie manca questa identità di res judicanda atteso che nel primo giudizio è stata dal lavoratore esercitata (nel corso del rapporto) un'azione di mero accertamento (non già dell'ammontare dell'indennità di anzianità maturata fino al passaggio al regime del t.f.r., bensi) della sola computabilità di un determinato emolumento che era quello in ordine al quale sussisteva la res dubia e si radicava l'interesse ad agire;
ed unicamente un'azione di mero accertamento era possibile, secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di questa (Corte Cass. 24 giugno 1991, n. 7081), atteso che il credito avente ad oggetto l'indennità di anzianità, poi confluita nel t.f.r., era destinato a maturare solo alla cessazione del rapporto. Invece nel secondo giudizio il lavoratore ha promosso un'azione che è di accertamento, ma anche di condanna (al pagamento del t.f.r. comprensivo dell'indennità di anzianità), non certo sovrapponibile a quella esercitata in precedenza stante l'evidente diversità di petitum. D'altra parte, se così non fosse, si perverrebbe alla radicale, quando paradossale, conseguenza che il datore di lavoro, soccombente nel primo giudizio in cui si era accertato con sentenza passata in giudicato che un determinato emolumento doveva essere calcolato nell'indennità di anzianità, avrebbe potuto liquidare tale indennità (unitamente al t.f.r. successivamente maturato) escludendo ad libitum qualsiasi emolumento diverso da quello oggetto del precedente accertamento coperto da giudicato. - -come già affermato da questa Corte (Cass. 16 maggio 2002 n.7136) deve Pertanto ribadirsi il principio secondo cui, ove il lavoratore nel corso del rapporto abbia chiesto 7972/2001 r.g.n. 5 ud. 29 aprile 2003 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OMNI SPESA, TASSA C ITO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 ed ottenuto il mero accertamento con sentenza passata in giudicato della computabilità di un determinato emolumento nel calcolo dell'indennità di anzianità, a lui spettante fino alla data di applicabilità del regime del trattamento di fine rapporto, non è preclusa da tale giudicato la successiva azione del lavoratore medesimo che domandi la condanna del datore di lavoro al pagamento del trattamento di fine rapporto, comprensivo dell'indennità di anzianità maturata in precedenza, sul presupposto della rivendicata computabilità di altro e diverso emolumento nella medesima indennità di anzianità.
3. Il ricorso deve quindi essere accolto. La pronuncia impugnata va conseguentemente cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Salerno per nuovo esame alla stregua dell'enunciato principio di diritto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Salerno. Così deciso in Roma, il 29 aprile 2003 Il Consigliere estensore (Giovanni Amoroso)Amor (Stefano Ciciretti IL CANCELLIERE zanco Depositato in Cancelleria 2 * AGO, 2003 oggi, IL CANCELLIERE вторам 7972/2001 r.g.n. 6 ud. 29 aprile 2003 ---- -- -- - - -