Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/02/2004, n. 3021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3021 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO GESECEDI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 20, presso l'avvocato CARLA RIZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO CIMADOMO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IC DE ER, NC DE ER e TA EO quali eredi della Signora AM DE ER elettivamente domiciliati in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN, rappresentati e difesi dagli avvocati SABRINA VARRICCHIO, DOMENICO PARRELLA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 11468/00 del Giudice di pace di NAPOLI, depositata il 28/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21/4/99 De RT CA IA proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1616/99 emesso dal Giudice di Pace di Napoli in favore del Consorzio GE.SE.CE.DI. (Gestione Servizi Centro Direzionale), avente ad oggetto il pagamento di lire 384.065 a titolo di oneri condominiali per servizi di guardiania, pulizia, manutenzione delle aree pedonali ed altro, approvati in sede di preventivo e consuntivo dalla relativa assemblea.
Affermava l'opponente di nulla dovere al Consorzio "non avendo mai manifestata la volontà di aderire a tale associazione" ed, inoltre, di non essere mai stata convocata ne' di aver partecipato ad assemblee condominiali per gli oneri in questione, il Consorzio, costituitosi in giudizio, eccepiva che, già il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4249/98, aveva affermato "...in tutti i casi in cui è inserita nei contratti di compravendita immobiliare la clausola di adesione automatica al GE.SE.CE.DI., gli aventi causa hanno assunto contemporaneamente la qualità di proprietari e associati", ed ancora che la convocazione per le assemblee condominiali riguardanti detti contributi erano avvenute nel pieno rispetto degli artt. 13 e 14 dello statuto consortile.
L'adito Giudice di Pace, con la sentenza in esame, in accoglimento dell'opposizione, revocava detto decreto, ritenendo che l'opponente De RT non poteva essere considerata membro del Consorzio. Ricorre per Cassazione, con tre motivi, il Consorzio;
resiste con controricorso la parte intimata (costituita da De RT IC, De RT FR e ON ON quali aventi causa della deceduta De RT CA IA). Entrambi le parti hanno, altresì, depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 2 comma, n. 4, 112, 311, 113, in relazione, all'art. 360, 1^ comma nn. 4 e 5 c.p.c.. Si fa presente, in proposito, che l'impugnata decisione "non solo non ha riportato le conclusioni delle parti ed ha effettuato in modo del tutto incompleto ed approssimativo l'esposizione dello svolgimento del processo, ma ha addirittura omesso ogni motivazione in ordine alla decisone assunta".
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 2^ comma, nn. 3, 4, 112, 311, 113, in relazione all'art. 360, 1^ comma nn. 4 e 5 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata è affetta da difetto assoluto di motivazione, con argomentazioni di cui al primo motivo di ricorso.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 18 della Costituzione nonché dei principi generali dell'ordinamento recepiti dall'art. 36 del c.c., in relazione agli artt. 113 e 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in quanto la sentenza impugnata è carente di motivazione in ordine al decisivo punto della disciplina dei rapporti, prevista nello statuto consortile, tra il Consorzio e i singoli condomini degli edifici compresi nell'ambito del Centro Direzionale. Si aggiunge che non si è tenuto conto che "la vita dell'associazione trova la propria regolamentazione nell'accordo degli associati che, nel caso di specie, è stato trasfuso nello statuto consortile". Nel controricorso si deduce, tra l'altro, sia l'inammissibilità che l'improcedibilità del ricorso;
ciò in quanto, da un lato, la copia notificata del ricorso contiene la riproduzione di un mandato ma non la sottoscrizione dello stesso da parte della persona che assume di essere il presidente del Consorzio e, dall'altro, "perché fuoriesce dai limiti fissi della Suprema Corte nella sentenza del 15/10/99 n. 716/S.U. per le impugnazioni delle sentenze emesse nei giudizi di equità necessaria".
Deve, innanzitutto, rilevarsi che infondate sono le eccezioni, di cui in controricorso, aventi ad oggetto l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso per difetto di procura e per omessa osservanza dei limiti dell'impugnazione delle sentenze emesse dal Giudice di Pace secondo equità: per quanto si evince palesemente dalla procura a margine del ricorso, la stessa risulta fornita dei necessari requisiti formali, recando, sia la sottoscrizione del delegante (Giovanni Cioffi), tra l'altro in modo leggibile, che l'indicazione della relativa qualifica (Gesecedi - il Presidente);
inoltre, le censure del ricorrente, indipendentemente dalla loro fondatezza, risultano formulate in linea con quanto stabilito da questa Corte in tema di impugnazione di sentenze secondo equità (sul punto, Cass. S.U. n. 716/99), con riferimento sia a vizi procedurali che di totale mancanza di motivazione su punti decisivi. Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.
Riguardo al primo motivo è da rilevarsi che non sussiste il dedotto vizio procedurale della sentenza impugnata di omessa indicazione delle conclusioni delle parti, potendo le stesse facilmente ricavarsi dal complessivo contesto della decisione e in particolare dalla parte riguardante i "motivi della decisione" sui punti controversi. Questa Corte, del resto, si è più volte pronunciata, con indirizzo pienamente condivisibile, in ordine alla non rilevanza, in sede di stesura di una sentenza, con particolare e ovvio riferimento a quelle emesse dal Giudice di Pace, dell'omessa esposizione delle conclusioni nei casi in cui queste ultime risultano "assorbite" nel testo della pronuncia.
Inoltre, riguardo sia al secondo profilo di censura del primo motivo che al secondo motivo, deve osservarsi che la decisione in esame, pur nei limiti del giudizio di equità, da sufficientemente conto delle ragioni poste a suo fondamento, per cui non è rilevabile il dedotto "difetto assoluto di motivazione". In proposito, a seguito di un'indagine in fatto, non ulteriormente censurabile nella presente sede, il Giudice di Pace, sulla base delle "risultanze emerse in corso di causa" ha ritenuto che "l'istante non può essere considerata membro del Consorzio e quindi essere tenuta al rispetto degli oneri e delle condizioni pretesi".
Infine, anche il terzo motivo non merita accoglimento: in sede di pronuncia secondo equità il Giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare singolarmente le argomentazioni delle parti, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi su cui fonda il proprio convincimento (tra le altre, Cass. n. 4796/99). Nella fattispecie in esame, il Giudice di Pace di Napoli, ha implicitamente disatteso la tesi della sussistenza degli obblighi in questione a carico della De RT sulla base dello statuto consortile perché, nell'esporre la propria ragione decisoria, ha escluso argomenti ed elementi logicamente incompatibili con la stessa.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004