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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 18/12/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1316/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1316/2024
Oggi 18/12/2025, alle ore 11.10, innanzi al giudice designato, dott. AN RO, sono presenti:
Per , l'avv. A. Vismarra, in sost. dell'avv. ANTOLINI ANDREA Parte_1
Per , l'avv. R. M. Dall'Olmo, in sost. dell'avv. SOLDANI Controparte_1
ZI
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Le parti precisano le conclusioni nei termini indicati negli atti e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 18/12/2025
Il giudice
AN RO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice AN RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1316/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antolini Parte_1 C.F._1
Andrea
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Soldani Controparte_1 P.IVA_1
Marzia
- parte appellata -
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata (Sentenza GdP Crema n. 38/2024 dd.
10.04.2024 – motivazioni depositate in data 24.06.2024 e comunicate alle parti in data
25.06.2024 – dott. ); - in via preliminare: visti i gravi e circostanziati Persona_1 motivi addotti nel presente ricorso e il pregiudizio che il signor dovrebbe subire in Pt_1 ragione della mancata sospensione dei provvedimenti impugnati, sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati;
- in via principale: per tutte le ragioni esposte in narrativa annullare e/o comunque dichiarare nulli e privi di effetto per invalidità e/o nullità delle notifiche e/o degli accertamenti dei verbali n. 153133/2023/T dd 12.02.2023 e n. 155390/2023/T dd. 12.03.2023, con conseguente invalidità e/ o nullità dei provvedimenti successivi e propedeutici nonché ogni altro atto ad essi presupposto e conseguente, per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare la decadenza ex art. 201 CdS;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
- in via istruttoria, qualora l'Ill.mo
Giudice lo ritenga necessario si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalla formula “vero che”: 1) in assenza del signor
, residente in [...], Lei si occupa della Parte_1 custodia della di lui casa;
2) possiede le chiavi della casa sita in Mantova (MN), Strada
Virgiliana 19, di proprietà del signor;
3) in assenza del signor Parte_1 Pt_1
, è Lei che si occupa di verificare regolarmente eventuali avvisi lasciati nella
[...] cassetta delle lettere o affissi sulla porta di casa;
4) durante l'assenza del signor Pt_1
ed in particolare dal mese di marzo 2023 in poi, ha trovato 0 avvisi da parte del
[...]
Comune di Mantova e/o altri avvisi affissi sulla porta dell'abitazione del signor Pt_1
e/o sulla cassetta delle lettere o nelle vicinanze dell'ingresso. Si indica come
[...] testimone il signor: – ”. Testimone_1 Testimone_2
Per parte appellata: “piaccia al Tribunale Ill.mo, in funzione di appello, in via preliminare nel merito: dichiarare inammissibile il ricorso, in parte qua, in quanto unicamente fondato su domanda nuova proposta in appello;
nel merito: respingere per il meglio le domande di parte appellante e conseguentemente rigettare il ricorso in appello perché infondato in fatto ed in diritto, confermando quanto statuito dalla Sentenza n.
38/2024 – R.G. 3272/2023, Giudice di Pace di Crema in persona della dott. Persona_1
; in via istruttoria: con richiesta di acquisire il fascicolo d'ufficio R.G. n. 3272/2023
[...] del Giudice di Pace di Crema. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. adiva il Tribunale di Cremona al fine di ottenere, previa Parte_1 riforma della sentenza n. 38/2024 emessa dal Giudice di Pace di Crema, l'accoglimento delle domande sopraccitate.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha accertato la validità delle notificazioni dei verbali di “violazione alle norme del codice della strada”. Il sig. evidenzia Parte_1 che: a) “il verbale n. 153133/2023 è stato notificato, su richiesta della Polizia Locale, ex art. 140 c.p.c. Non risulta, tuttavia, come già eccepito in primo grado dal ricorrente, che sia stata invita la necessaria ed indispensabile raccomandata con avviso di avvenuto deposito degli atti presso la casa comunale…In particolare, la relazione di notifica redatta dal messo del comune di Mantova non riporta il numero della raccomandata con avviso di ricevimento inviata (cfr doc. 3 allegato di parte convenuta), indispensabile ed imprescindibile per poter ricondurre l'avviso di ricevimento al relativo avviso di deposito atti…la notifica ex art. 140 c.p.c. risulta viziata sia per mancanza di affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione (circostanza mai contestata dalla controparte in primo grado) sia per mancata/inidonea prova dell'invio della raccomandata di deposito atti presso la casa comunale…deve essere censurato anche l'assunto per cui “dal
23.03.2023 è ricominciato a decorrere il termine per la rinotificazione del verbale”. In particolare, l'art. 201 Cds deve interpretarsi nel senso che nel termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione deve effettuarsi la notifica del verbale di violazione ed anche le eventuali formalità previste per l'ipotesi di irreperibilità del destinatario”; b)
“Verbale n. 155390/2023. Trattandosi di una violazione accertata in data 12.03.2023, il termine entro cui l'organo accertatore poteva contestare la condotta al ricorrente scadeva il 10.06.2024. Si intende qui censurare l'errata applicazione dell'art. 201 Cds al caso di specie. In particolare, secondo il Giudice di prime cure “dal 17.05.2023” è ricominciato a decorrere il termine per la rinotificazione del verbale”. Così non è… Sulla base di questo principio, a seguito della mancata notifica dell'atto via posta, l'organo accertatore avrebbe dovuto, e potuto visto il tempo a disposizione, provvedere immediatamente a richiedere, entro la scadenza dei 90 giorni dall'accertamento, la notifica a mezzo del messo comunale…Infine, la notifica risulterebbe in ogni caso viziata in quanto non effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a seguito della asserita irreperibilità/trasferimento del destinatario (come da richiesta della Polizia Locale) bensì ex art. 139 c.p.c. che presuppone però una notifica presso l'abitazione, l'ufficio o dove esercita l'industria e il commercio. Nel caso di specie, contrariamente a quanto previsto dalla norma, la notifica è stata effettuata presso la casa comunale, direttamente a mani del destinatario”.
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha statuito la “legittimità degli accertamenti”. La parte evidenzia che non vi è prova “dei fatti contestati con i verbali oggetto di impugnazione”, in quanto “l'apparecchio di rilevamento della velocità non è stato sottoposto alla necessaria omologa”. Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa la Controparte_1 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata.
L'appello deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di appello è inammissibile e infondato. È inammissibile, poiché
l'impugnazione non contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza. La parte elenca plurimi profili di illegittimità della notificazione dei verbali di “violazione alle norme del codice della strada” senza esporre alcuna argomentazione in relazione alle ragioni poste dal giudice di Pace a fondamento della decisione, ragioni che neppure vengono riportate chiaramente nell'atto di appello. È infondato, in quanto: a) in relazione alla notificazione del verbale n. 153133/2023, il sig.
ha sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomanda informativa spedita Parte_1 in data 3.8.2023, giorno in cui il messo comunale ha inviato la raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 140 c.p.c. Pertanto, la parte ha avuto consapevolezza dell'atto impugnato. La prova che la notificazione non avesse ad oggetto il verbale n. 153133/2023 grava sull'appellato, il quale non ha avanzato alcuna istanza istruttoria (cfr. Cass. Civ, Sez.
5, ord. n. 6251 del 9.3.2025 secondo cui “in tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione”). La doglianza relativa all'omessa “affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione”, non solo è irrilevante, giacché vi è prova della conoscenza della notificazione del verbale derivante dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomanda informativa, ma è anche inconsistente. Infatti, nella relazione di notificazione il messo notificatore attesta l'intervenuta affissione dell'avviso di deposito e siffatta attestazione è coperta da fede privilegiata;
b) il verbale n. 155390/2023 è stato notificato personalmente al sig. ; c) la prima notificazione dei verbali non si è Parte_1 perfezionata, poiché il sig. , nonostante fosse formalmente residente in [...]
Mantova, viveva a Borgo Lares (la circostanza è ammessa dall'interessato nel ricorso depositato nel giudizio di primo grado). Considerato che la notificazione dei verbali non si
è perfezionata per ragioni non imputabili al notificante, nella fattispecie trova applicazione il principio di diritto espresso dalla Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 28388 del 28.11.2017 secondo cui “in tema di notifica del verbale di contestazione degli addebiti di cui al procedimento sanzionatorio amministrativo (nella specie in materia di violazioni del codice della strada) trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sicché dall'applicazione di tale principio discende anche la conseguenza che qualora la notifica non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà del termine originariamente previsto, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”.
Nel caso di specie ha riattivato il processo notificatorio Controparte_1 tempestivamente, come accertato dal giudice di Pace (tale ricostruzione dei fatti non è oggetto di doglianza); d) il sig. ha proposto tempestiva e rituale opposizione Parte_1 ai citati verbali, dimostrando di avere piena conoscenza degli atti contestati. Pertanto, gli atti hanno raggiunto il fine a cui erano destinati e l'eventuale nullità della notificazione è stata sanata per il raggiungimento dello scopo.
Anche il secondo motivo d'appello è inammissibile. Sul punto è sufficiente osservare che le contestazioni relative all'omessa omologazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità sono state avanzate per la prima volta dal sig. nel Parte_1 giudizio d'appello. Le contestazioni, introducendo la valutazione di presupposti fattuali e di situazioni giuridiche non prospettate nel procedimento di primo grado, determinano un mutamento dei fatti costitutivi della pretesa, con conseguente modificazione dei termini della controversia e compromissione dell'altrui diritto di difesa (la parte non ha potuto formulare nel giudizio di primo grado le opportune istanze istruttorie). In applicazione del principio dell'effetto devolutivo dell'appello, le questioni che possono costituire oggetto del presente giudizio sono esclusivamente quelle prospettate dalla parte innanzi al Giudice di
Pace.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'appello proposto dal sig. ; Parte_1
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in euro 600,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...] forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002.
Cremona, 18/12/2025
Il giudice
AN RO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1316/2024
Oggi 18/12/2025, alle ore 11.10, innanzi al giudice designato, dott. AN RO, sono presenti:
Per , l'avv. A. Vismarra, in sost. dell'avv. ANTOLINI ANDREA Parte_1
Per , l'avv. R. M. Dall'Olmo, in sost. dell'avv. SOLDANI Controparte_1
ZI
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Le parti precisano le conclusioni nei termini indicati negli atti e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 18/12/2025
Il giudice
AN RO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice AN RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1316/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antolini Parte_1 C.F._1
Andrea
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Soldani Controparte_1 P.IVA_1
Marzia
- parte appellata -
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata (Sentenza GdP Crema n. 38/2024 dd.
10.04.2024 – motivazioni depositate in data 24.06.2024 e comunicate alle parti in data
25.06.2024 – dott. ); - in via preliminare: visti i gravi e circostanziati Persona_1 motivi addotti nel presente ricorso e il pregiudizio che il signor dovrebbe subire in Pt_1 ragione della mancata sospensione dei provvedimenti impugnati, sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati;
- in via principale: per tutte le ragioni esposte in narrativa annullare e/o comunque dichiarare nulli e privi di effetto per invalidità e/o nullità delle notifiche e/o degli accertamenti dei verbali n. 153133/2023/T dd 12.02.2023 e n. 155390/2023/T dd. 12.03.2023, con conseguente invalidità e/ o nullità dei provvedimenti successivi e propedeutici nonché ogni altro atto ad essi presupposto e conseguente, per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare la decadenza ex art. 201 CdS;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
- in via istruttoria, qualora l'Ill.mo
Giudice lo ritenga necessario si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalla formula “vero che”: 1) in assenza del signor
, residente in [...], Lei si occupa della Parte_1 custodia della di lui casa;
2) possiede le chiavi della casa sita in Mantova (MN), Strada
Virgiliana 19, di proprietà del signor;
3) in assenza del signor Parte_1 Pt_1
, è Lei che si occupa di verificare regolarmente eventuali avvisi lasciati nella
[...] cassetta delle lettere o affissi sulla porta di casa;
4) durante l'assenza del signor Pt_1
ed in particolare dal mese di marzo 2023 in poi, ha trovato 0 avvisi da parte del
[...]
Comune di Mantova e/o altri avvisi affissi sulla porta dell'abitazione del signor Pt_1
e/o sulla cassetta delle lettere o nelle vicinanze dell'ingresso. Si indica come
[...] testimone il signor: – ”. Testimone_1 Testimone_2
Per parte appellata: “piaccia al Tribunale Ill.mo, in funzione di appello, in via preliminare nel merito: dichiarare inammissibile il ricorso, in parte qua, in quanto unicamente fondato su domanda nuova proposta in appello;
nel merito: respingere per il meglio le domande di parte appellante e conseguentemente rigettare il ricorso in appello perché infondato in fatto ed in diritto, confermando quanto statuito dalla Sentenza n.
38/2024 – R.G. 3272/2023, Giudice di Pace di Crema in persona della dott. Persona_1
; in via istruttoria: con richiesta di acquisire il fascicolo d'ufficio R.G. n. 3272/2023
[...] del Giudice di Pace di Crema. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. adiva il Tribunale di Cremona al fine di ottenere, previa Parte_1 riforma della sentenza n. 38/2024 emessa dal Giudice di Pace di Crema, l'accoglimento delle domande sopraccitate.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha accertato la validità delle notificazioni dei verbali di “violazione alle norme del codice della strada”. Il sig. evidenzia Parte_1 che: a) “il verbale n. 153133/2023 è stato notificato, su richiesta della Polizia Locale, ex art. 140 c.p.c. Non risulta, tuttavia, come già eccepito in primo grado dal ricorrente, che sia stata invita la necessaria ed indispensabile raccomandata con avviso di avvenuto deposito degli atti presso la casa comunale…In particolare, la relazione di notifica redatta dal messo del comune di Mantova non riporta il numero della raccomandata con avviso di ricevimento inviata (cfr doc. 3 allegato di parte convenuta), indispensabile ed imprescindibile per poter ricondurre l'avviso di ricevimento al relativo avviso di deposito atti…la notifica ex art. 140 c.p.c. risulta viziata sia per mancanza di affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione (circostanza mai contestata dalla controparte in primo grado) sia per mancata/inidonea prova dell'invio della raccomandata di deposito atti presso la casa comunale…deve essere censurato anche l'assunto per cui “dal
23.03.2023 è ricominciato a decorrere il termine per la rinotificazione del verbale”. In particolare, l'art. 201 Cds deve interpretarsi nel senso che nel termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione deve effettuarsi la notifica del verbale di violazione ed anche le eventuali formalità previste per l'ipotesi di irreperibilità del destinatario”; b)
“Verbale n. 155390/2023. Trattandosi di una violazione accertata in data 12.03.2023, il termine entro cui l'organo accertatore poteva contestare la condotta al ricorrente scadeva il 10.06.2024. Si intende qui censurare l'errata applicazione dell'art. 201 Cds al caso di specie. In particolare, secondo il Giudice di prime cure “dal 17.05.2023” è ricominciato a decorrere il termine per la rinotificazione del verbale”. Così non è… Sulla base di questo principio, a seguito della mancata notifica dell'atto via posta, l'organo accertatore avrebbe dovuto, e potuto visto il tempo a disposizione, provvedere immediatamente a richiedere, entro la scadenza dei 90 giorni dall'accertamento, la notifica a mezzo del messo comunale…Infine, la notifica risulterebbe in ogni caso viziata in quanto non effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a seguito della asserita irreperibilità/trasferimento del destinatario (come da richiesta della Polizia Locale) bensì ex art. 139 c.p.c. che presuppone però una notifica presso l'abitazione, l'ufficio o dove esercita l'industria e il commercio. Nel caso di specie, contrariamente a quanto previsto dalla norma, la notifica è stata effettuata presso la casa comunale, direttamente a mani del destinatario”.
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha statuito la “legittimità degli accertamenti”. La parte evidenzia che non vi è prova “dei fatti contestati con i verbali oggetto di impugnazione”, in quanto “l'apparecchio di rilevamento della velocità non è stato sottoposto alla necessaria omologa”. Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa la Controparte_1 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata.
L'appello deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di appello è inammissibile e infondato. È inammissibile, poiché
l'impugnazione non contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza. La parte elenca plurimi profili di illegittimità della notificazione dei verbali di “violazione alle norme del codice della strada” senza esporre alcuna argomentazione in relazione alle ragioni poste dal giudice di Pace a fondamento della decisione, ragioni che neppure vengono riportate chiaramente nell'atto di appello. È infondato, in quanto: a) in relazione alla notificazione del verbale n. 153133/2023, il sig.
ha sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomanda informativa spedita Parte_1 in data 3.8.2023, giorno in cui il messo comunale ha inviato la raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 140 c.p.c. Pertanto, la parte ha avuto consapevolezza dell'atto impugnato. La prova che la notificazione non avesse ad oggetto il verbale n. 153133/2023 grava sull'appellato, il quale non ha avanzato alcuna istanza istruttoria (cfr. Cass. Civ, Sez.
5, ord. n. 6251 del 9.3.2025 secondo cui “in tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione”). La doglianza relativa all'omessa “affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione”, non solo è irrilevante, giacché vi è prova della conoscenza della notificazione del verbale derivante dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomanda informativa, ma è anche inconsistente. Infatti, nella relazione di notificazione il messo notificatore attesta l'intervenuta affissione dell'avviso di deposito e siffatta attestazione è coperta da fede privilegiata;
b) il verbale n. 155390/2023 è stato notificato personalmente al sig. ; c) la prima notificazione dei verbali non si è Parte_1 perfezionata, poiché il sig. , nonostante fosse formalmente residente in [...]
Mantova, viveva a Borgo Lares (la circostanza è ammessa dall'interessato nel ricorso depositato nel giudizio di primo grado). Considerato che la notificazione dei verbali non si
è perfezionata per ragioni non imputabili al notificante, nella fattispecie trova applicazione il principio di diritto espresso dalla Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 28388 del 28.11.2017 secondo cui “in tema di notifica del verbale di contestazione degli addebiti di cui al procedimento sanzionatorio amministrativo (nella specie in materia di violazioni del codice della strada) trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sicché dall'applicazione di tale principio discende anche la conseguenza che qualora la notifica non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà del termine originariamente previsto, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”.
Nel caso di specie ha riattivato il processo notificatorio Controparte_1 tempestivamente, come accertato dal giudice di Pace (tale ricostruzione dei fatti non è oggetto di doglianza); d) il sig. ha proposto tempestiva e rituale opposizione Parte_1 ai citati verbali, dimostrando di avere piena conoscenza degli atti contestati. Pertanto, gli atti hanno raggiunto il fine a cui erano destinati e l'eventuale nullità della notificazione è stata sanata per il raggiungimento dello scopo.
Anche il secondo motivo d'appello è inammissibile. Sul punto è sufficiente osservare che le contestazioni relative all'omessa omologazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità sono state avanzate per la prima volta dal sig. nel Parte_1 giudizio d'appello. Le contestazioni, introducendo la valutazione di presupposti fattuali e di situazioni giuridiche non prospettate nel procedimento di primo grado, determinano un mutamento dei fatti costitutivi della pretesa, con conseguente modificazione dei termini della controversia e compromissione dell'altrui diritto di difesa (la parte non ha potuto formulare nel giudizio di primo grado le opportune istanze istruttorie). In applicazione del principio dell'effetto devolutivo dell'appello, le questioni che possono costituire oggetto del presente giudizio sono esclusivamente quelle prospettate dalla parte innanzi al Giudice di
Pace.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'appello proposto dal sig. ; Parte_1
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in euro 600,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...] forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002.
Cremona, 18/12/2025
Il giudice
AN RO