Articolo 6 della Legge 26 giugno 1902, n. 245
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22 luglio 1902
Art. 6.

Come base dell'appalto dovranno servire il progetto o i progetti di massima, compilati a cura del Ministero dei Lavori Pubblici, senza qualsiasi responsabilita' dello Stato e del Consorzio.

Sara' obbligo del concessionario di compilare, entro un termine da stabilirsi nel Capitolato di concessione, il progetto esecutivo dell'opera, che sara' approvato dal Ministero stesso, sentito il Consiglio superiore.

L'Acquedotto dovra' constare di un canale principale in muratura, capace di derivare non meno di quattro metri cubi d'acqua al minuto secondo, distribuendola alle tre provincie mediante diramazioni e canali secondari, capaci di fornire non meno di 40 a 90 litri al giorno per abitante, secondo l'importanza dei Comuni, e giusta le categorie da stabilirsi nel Regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Verificandosi un maggiore bisogno, il concessionario dovra' eseguire, a sue spese, le opere secondarie occorrenti per accrescere, almeno di un terzo, la detta quantita' d'acqua.

Entrata in vigore il 22 luglio 1902