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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 21/10/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3879/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il giudice Dott. Andrea D'Alessio ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3879 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023,
TRA
, in persona dell'amministratore pro- Parte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al margine dell'atto di citazione, dall'Avv.
DR Falagiani, con studio in via Fabio Severo n. 11, , presso cui è stato eletto domicilio Pt_1 parte attrice
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 parte convenuta contumace
OGGETTO: responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 e 2058 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza del 23/9/2025, riportandosi al proprio foglio di precisazione delle conclusioni, in questi termini:
- Nel merito: «accertare e dichiarare che la in persona del Controparte_1 legale rappresentate, con sede in via Etnea n. 760 Catania, è obbligata al pagamento a favore del come sopra rappresentato, dell'importo Parte_1 complessivo di € 20.003,41 o quella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi
e rivalutazione;
per l'effetto condannare la in Controparte_1 personale del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Etnea n. 760, Catania, al pagamento della somma di € 20.003,41, o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi ed alla rivalutazione fino alla data dell'effettivo saldo;
1 Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, comprese spese e onorari per la fase di mediazione, oltre oneri accessori e spese generali come per legge, […]».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato in data 22/9/2023, l'odierno attore ha evocato in giudizio il condomino (di seguito, breviter, ) al fine di accertare il Controparte_1 CP_1 proprio credito conseguente ai lavori - eseguiti in via d'urgenza ex art. 1034, n. 4, c.c. – nel marzo del 2017 per il ripristino della impermeabilità del tetto del condominio sito a , in Pt_1 Parte_1
. Tali lavori, secondo la ricostruzione attorea, sarebbero stati resi necessari a seguito
[...] dell'apertura, nei primi giorni del mese di agosto 2016, di lucernai nel tetto dell'immobile per iniziativa di parte convenuta. Le predette aperture, infatti, non sarebbero state adeguatamente coperte, rendendo così necessario l'intervento immediato dell'amministratore e un notevole esborso da parte del , al fine di evitare gli spandimenti di acqua meteorica all'interno dell'immobile. Parte_1
All'udienza del 25/1/2024, accertata la regolare costituzione del contradditorio, parte convenuta è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita tramite prove documentali allegate all'atto di citazione e alla memoria di data
24/1/2024, con particolare riguardo alla relazione tecnica del consulente d'ufficio effettuata nell'ambito del giudizio per A.T.P., celebrato tra le parti, iscritto al R.G. n. 4128/2016.
All'udienza del 23/9/2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
2. Nel merito la domanda presentata da parte ricorrente risulta fondata e deve essere accolta nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente, al fine di procedere all'inquadramento giuridico della vicenda in questione, occorre ripercorrere brevemente la vicenda che ha portato al contenzioso odierno, per come ricostruita nella relazione del C.T.U. ing. resa nell'ambito del giudizio ex art. 696-bis c.p.c. ed i cui Persona_1 esiti sono accolti dal Tribunale nel presente giudizio, siccome conformi alle migliori conoscenze e competenze tecniche necessarie agli accertamenti esplicati.
All'inizio del mese di agosto del 2016, ha dato avvio a lavori sul tetto al fine di sostituire i CP_1 vecchi lucernari e crearne di nuovi.
In un primo momento, pertanto, il Condominio ha nominato un proprio consulente, Persona_2 al fine di valutare lo stato dei luoghi e, conseguentemente, decidere le azioni da intraprendere per la tutela delle parti comuni dell'edificio. La consulenza di parte, datata 22/11/2016, ha rilevato l'immediata necessità di mettere in sicurezza il tetto e di effettuare un rilievo sulle altre opere compiute sulle parti comuni dell'edificio. Pertanto, nel mese di marzo dell'anno successivo ai lavori,
a seguito della delibera dell'assemblea straordinaria del 9/3/2017, l'amministrazione ha iniziato i
2 lavori urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza del tetto dello stabile, affidandoli alla ditta “Il
Millimetro s.a.s.”, che sono stati documentati fotograficamente e descritti minuziosamente nelle fatture emesse il 6 e 7 aprile 2017 (cfr. doc. nn. 1 e 2).
3. Sotto il profilo giuridico, occorre segnalare come parte ricorrente, pur avanzando una domanda volta all'accertamento del debito e alla condanna al pagamento conseguente, non abbia qualificato giuridicamente la pretesa azionata, demandando al Tribunale tale attività. L'esito della stessa conduce a ritenere la pretesa in parola come fondata su un credito risarcitorio che il ha collegato Parte_1 ai danni subiti sub species di spese per il ripristino dello stato della copertura condominiale, alterato con imperizia e, con incuria messo in sicurezza da parte convenuta. Pertanto, la norma che appare maggiormente acconcia al caso di specie è rappresentata dall'art. 2043 c.c., in combinato disposto, quanto all'entità del risarcimento preteso, con l'art. 2058.
3.1. Principiando dall'analisi dei presupposti a fondamento dell'an del diritto al risarcimento, gli elementi costitutivi della fattispecie possono essere così riassunti: i) un fatto umano, commissivo od omissivo;
ii) l'elemento soggettivo della colpa o del dolo;
iii) il danno ingiusto;
iv) il nesso di causalità naturale tra il fatto e il danno ingiusto.
3.1.1. Per quanto concerne il primo profilo, anche alla luce della ricostruzione del C.T.U., non v'è dubbio in ordine al fatto che l'alterazione dello stato del tetto di cui si lamenta parte ricorrente sia riconducibile ai lavori effettuati sul tetto dell'immobile da specie per quel che attiene ai fatti CP_1 contestati da parte ricorrente, che meglio saranno considerati nel successivo punto 3.1.3., consistenti nel danneggiamento della copertura dell'edificio in corrispondenza dell'apertura di lucernai nell'ente
C) individuato dalla C.T.U.
Sul punto occorre segnalare come gli stessi consulenti di abbiano affermato che la società ha CP_1 provveduto ad installare tre lucernai per effettuare una prova e che, successivamente, li abbia rimossi
(«[…] fatto certo, verificato anche dalla Polizia Edile di , non contestato, do-cumentato da Pt_1 fotografie agli atti, quindi “fatto pacifico” ex art. 115 c.p.c., l'avvalla-mento presente nella falda di copertura dell' , dove sono stati installati i tre lucernai per la prova, poi asportati;» (cfr. CP_2 doc. n. 3, p. 34, enfasi aggiunta).
3.1.2. Per quanto concerne il secondo presupposto, si osserva che la posa in opera dei nuovi lucernai, non fu eseguita rispettando i fondamentali dettami in materia e che il tentativo di impermeabilizzare la copertura in corrispondenza degli stessi non ha risolto il problema evidenziato. Tale accertamento
è tratto dalle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, nella relazione elaborata nell'ambito del procedimento per A.T.P., che sul punto ha mostrato particolare precisione e dettaglio, conformemente alle migliori regole dell'arte, ha affermato: «quanto al rispetto della regola dell'arte,
è fuor di dubbio che la posa in opera di lucernari (e/o sostituzione di preesistenti) non a perfetta
3 “tenuta idrica” è un magistero non eseguito a regola d'arte, e che il tentativo di rimediare agli span- dimenti idrici mediante loro impermeabilizzazione con sovrapposizione di guai-ne bituminose estese al circostante manto di copertura in coppi è un magistero non rispondente ai più elementari dettami della regola dell'arte, anche se di ca-rattere provvisorio [...]» (cfr. doc. n. 3, pp. 11 e 12).
Alla luce di quanto riportato, non può che ritenersi integrato il presupposto della condotta gravemente colposa di CP_1
3.1.3. Quanto, poi, al danno ingiusto, esso consiste, nel caso di specie, nella lesione del diritto di proprietà sulla cosa comune, ossia il tetto a doppia falda che funge da copertura del fabbricato condominiale, quale risvolto in termini giuridici dell'alterazione realizzata dall'apertura di nuovi lucernai nell'ente C), individuato dalla consulenza tecnica.
Sul punto la relazione agli atti ha avuto modo di constatare come: «
4. nell'ente C sono stati alloggiati
“in luce” tra le travi di falda Nord n. 3 lucernari a filo falda previa apertura dei fori di alloggiamento
(foto 13-15 e foto 28-29)».
Tale apprezzamento è da ritenersi corretto, essendo facilmente desumibile dall'analisi del compendio fotografico in allegato e dalle stesse osservazioni all'elaborato del consulente mosse da parte di CP_1 riferite nel precedente punto 3.1.1.
Che l'evento di danno da considerare nel caso di specie debba essere limitato all'apertura dei lucernai nell'ente C) è conclusione che si trae dall'attenta analisi della domanda giudiziale proposta dal ricorrente, in vero ermetica sul punto, nel cui ambito si assume, quale entità del danno di cui si chiede il risarcimento, il costo dei lavori di ripristino della copertura del tetto, avente ad oggetto le aperture in parola.
La relazione del consulente d'ufficio, infatti, è particolarmente chiara nel riferire i costi di cui alle fatture richiamate in ricorso alle opere di ripristino dei fori aperti nel tetto in prossimità della predetta realità, avendo il tecnico osservato la premura di elencare, distinguendoli dai predetti, gli altri lavori che sarebbero stati necessari al fine di recuperare l'ottimale condizione della copertura, in particolare consistenti nella sostituzione dei lucernai degli enti B e D e di una trave ammalorata nell'ente B (cfr. doc. n. 3, pp. 15 e 16).
Tali ultimi lavori, tuttavia, all'epoca della consulenza non erano ancora stati effettuati e parte ricorrente non ha allegato, né provato, il loro successivo svolgimento, né ha formulato una pretesa risarcitoria sul punto.
Pertanto, le predette alterazioni vengono considerate del tutto estranee all'oggetto del presente giudizio e, assieme ad esse, ogni possibile accertamento in ordine alla responsabilità per la loro causazione e all'entità delle eventuali conseguenze pregiudizievoli.
4 3.1.4. Quanto al nesso eziologico, esso risulta accertato in consulenza, avendo riferito le alterazioni della copertura ai lavori effettuati da ell'agosto 2016. CP_1
Non coglie sul punto l'osservazione di alla relazione del consulente, secondo cui lo stato della CP_1 copertura sarebbe già risultato ammalorato. Si osserva, sul punto, che la comparsa dei fenomeni di spandimento d'acqua piovana è successiva all'agosto del 2016, epoca di effettuazione dei lavori di e non è emersa prova di precedenti condizioni critiche del tetto, comunque escluse dal C.T.U. CP_1
(«nel complesso, lo stato di conservazione della struttura lignea del tetto si pre-senta in buone condizioni e staticamente idonea alla funzione affidatale, tranne una trave marcia nell'ente B, comunque dalla staticamente consolidata in via provvisoria mediante suo accoppiamento CP_1 bullonato a un profilato d'acciaio tipo UNP 120», cfr. doc. n. 3, p. 10).
3.1.5. Tanto premesso, la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. può dirsi integrata quanto all'an della pretesa risarcitoria.
3.2. Per quanto concerne, invece, il quantum del risarcimento, i presupposti rilevanti al fine dell'accoglimento della domanda attorea consistono nella prova: i) di conseguenze pregiudizievoli scaturite dalla lesione ingiusta;
ii) della derivazione causale delle stesse dal fatto di danno, come conseguenza immediata e diretta della lesione in parola.
Sul punto, tuttavia, occorre osservare come la pretesa avanzata da parte ricorrente consista nel rimborso delle spese sostenute per la rimessione in pristino della cosa comune, delle spese legali e per il compenso del consulente tecnico nel giudizio di A.T.P.
3.2.1. Quanto alla prima posta della pretesa articolata, occorre qualificare la stessa come risarcimento in forma specifica, da ottenersi per condanna al rimborso delle somme rese necessarie al fine di usufruire delle opere che altrimenti avrebbe dovuto compiere direttamente il danneggiante. Tale qualificazione si trae da recente giurisprudenza di legittimità che ha confermato, in un caso analogo, la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva condannato i convenuti al pagamento di somme individuate «quale importo equivalente al costo di rimessione in pristino», collocandole nell'ambito dell'art. 2043 c.c.
Sul punto, in particolare, nella pronuncia in parola si legge quanto segue: «L'azione è stata correttamente inquadrata dalla Corte territoriale nel paradigma normativo dell'art. 2043 c.c. e questa Corte (Cass. n. 2306 del 11/05/1978 Rv. 391709-01) ha, peraltro, già in passato, con orientamento che in questa sede si intende ribadire, affermato che la domanda di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non costituisce un elemento dal quale debba necessariamente dedursi la natura reale dell'azione proposta, potendo essa essere interpretata come richiesta di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica» (Cfr. Cass., sez. III,
20/5/2025, n. 13377).
5 Considerata la predetta qualificazione, affinché possa essere accolta la domanda articolata da parte ricorrente, occorre che le somme indicate, oltre a dover apparire pertinenti alla rimozione in natura della lesione cagionata alla proprietà del condominio, debbano reggere al sindacato di non eccessiva onerosità di cui all'art. 2058, comma 2, c.c.
Nel caso in questione entrambi i predetti presupposti sono integrati dalle somme richieste.
In primo luogo, è stato infatti provato dal che i lavori compiuti da Il Millimetro s.a.s. a Parte_1
Marzo 2017 ebbero effettivamente lo scopo di ripristinare la situazione anteriore ai lavori di CP_1 come affermato dalla consulenza d'ufficio agli atti che, sul punto appare del tutto condivisibile
(«Pertanto, va da sé che le opere o i presidi necessari per limitare o evitare tali dan-ni sono quelli di fatto eseguiti dalla ditta Il Millimetro s.a.s., il cui importo ammonta a complessivi € 10.080,00 +
I.V.A. come da relative fatture d.d. 06.04.2017, n°20/2017 (doc. 9) e d.d. 07.04.2017, n° 21/2017
(doc. 10);» cfr. doc. n. 3, p. 15).
In secondo luogo, l'ammontare richiesto di € 11.088,00 (€ 10.080,00 + IVA al 10%) deve essere giudicato del tutto equo e scevro da profili di indebita locupletazione da parte del , Parte_1 considerando che il consulente d'ufficio ne ha verificato l'ammontare ritenendolo equo (doc. nn. 1, 2
e doc. n. 3, p. 15).
3.2.2. Secondariamente, le poste relative alle spese del giudizio ex art. 696-bis c.p.c., siano esse relative al compenso del consulente d'ufficio, di parte ovvero del procuratore legale, sono da considerarsi come spese stragiudiziali, non venendo liquidate nell'ambito del processo in cui sono sorte.
Sul punto, si è, infatti pronunciata, da ultimo la Suprema Corte, affermando il seguente principio di diritto: «le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate» (cfr. Cass., 6/11/2023, n. 30854).
In quanto voci di danno emergente, le predette poste richiedono, anzitutto, che sia fornita la prova della loro correlazione causale ex art. 1223 c.c. con la lesione lamentata, che va desunta alla stregua di un giudizio di pertinenza dell'attività svolta alla tutela richiesta, da un lato, e alla necessità della stessa, dall'altro.
Il predetto principio può essere, infatti, desunto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di compensi per prestazioni forensi stragiudiziali, da ultimo articolata nell'affermazione per cui: «Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro
6 rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie» (cfr. Cass., sez. III, 4/11/2020, n. 24481).
Orbene, calando il predetto principio nel caso di specie, deve osservarsi che le spese di cui si chiede il risarcimento afferiscono al giudizio per A.T.P. di cui al n. R.G. 4128/2016, nel cui ambito è stato chiesto al consulente: «Effettuata ispezione dell'immobile indicato in ricorso, relativamente alle parti comuni ed a quelle di proprietà esclusiva delle parti in causa, espletati i rilievi tecnici ritenuti necessari, esaminata la documentazione in atti, autorizzata l'ac-quisizione della documentazione che risulti utile per l'espletamento dell'incarico presso le parti, terzi ed eventualmente anche presso i pubblici uffici, descriva il C.T.U. lo stato attuale dell'immobile in questione quanto al tetto dell'immobile al civico 24/1 della indicando in particolare se siano state effet-tuate Parte_1 opere di modificazione della precedente struttura (apertura fori, rimozioni o modificazione di elementi di copertura), e se le stesse siano state eseguite nel rispetto delle previsioni tecniche normative ed amministrative, oltre che del-le regole dell'arte. Dica quali siano le condizioni complessive della struttura di copertura e quali quelle determinatesi a seguito delle opere effettivamente compiute da, o per conto o nell'interesse dei resistenti. In particolare, descriva le conseguenze di tali opere, e di quelle che la resistente vorrebbe compiere (se sufficientemente descritte e non se meramente ipotetiche), sulle condizioni di statica dell'edificio e di funzionalità complessiva della copertura. Dica se a seguito delle opere di cui sopra si siano verificati danni alle parti co-muni dell'edificio o se vi sia concreto pericolo di tale verificazione, indicando le opere o i presidi necessari per limitare o evitare tali danni, i loro modi di attua-zione, con tempi e costi. In caso di riscontrata esistenza di danni, quantifichi gli stessi evitando fenome-ni di indebito arricchimento, specialmente quanto alla struttura preesistente del tetto. Descriva inoltre gli interventi di posa di tubazioni del gas in facciata, indicando se le opere siano state eseguite nel rispetto delle regole dell'arte e previo otte-nimento di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative, in caso contrario, condominiali, indicando le opere o i pre-sidi necessari per limitare
o evitare tali danni, i loro modi di attuazione, con tempi e costi. Si adoperi il C.T.U. ove possibile alla conciliazione delle parti».
Come si può notare, la consulenza ha avuto ad oggetto, oltre ai fatti rilevanti ai fini dell'odierno giudizio, afferenti all'ente C), anche accertamenti tecnici concernenti la posa di tubazioni del gas, tema del tutto estraneo all'odierno giudizio e l'effettuazione di altri lavori, negli enti B) e D), che sono rimasti fuori dalla domanda risarcitoria.
Pertanto, i compensi professionali legati ad attività stragiudiziali afferenti alle predette attività di consulenza tecnica non possono essere considerati pertinenti alla lesione del diritto di proprietà
7 lamentata nel presente giudizio e devono essere esclusi dal novero delle voci di danno risarcibili nel caso di specie.
Conseguentemente, il Tribunale ritiene di ridurre l'ammontare delle spese in parola per il valore complessivo di un quarto, afferente alle attività di consulenza non pertinenti all'odierno giudizio.
Tanto premesso, con riferimento al compenso per le prestazioni professionali del consulente tecnico di parte, il ricorrente ha dimostrato di aver sostenuto pagamenti per € 1.374,40 (cfr. doc. nn. 5, 6 e 7) con conseguente risarcibilità della somma di € 1.030,80, ottenuta mediante la prospettata riduzione di un quarto.
Con riferimento al compenso per le prestazioni professionali del difensore, invece, si procede alla liquidazione degli stessi come da d.m. 55/2014, applicando i valori medi previsti per i giudizi di istruzione preventiva per cause di valore compreso tra 5.201,00 e 26.000. Conseguentemente, il compenso ritenuto congruo per le prestazioni in parola ammonta ad € 2.337,00, a cui vanno sommati
€ 264,00 per contributo unificato;
pertanto, applicando la riduzione di un quarto la somma risarcibile
è pari a € 1.950,75.
4. In conclusione, il Tribunale accerta e dichiara la responsabilità di Controparte_1 per la causazione dei danni che sono derivati al per l'apertura di Parte_1 tre lucernari nel tetto dell'immobile nell'agosto del 2016 e, per l'effetto, la condanna CP_3 al risarcimento del danno per la somma complessiva di € 14.069,55, di cui € 11.088,00 per il costo dei lavori di restituzione in pristino dei luoghi, €1.030,80 per spese relative ai compensi per il consulente tecnico di parte nel giudizio di R.G. n. 4128/2016 ed € 1.950,75 per compensi professionali forensi relativi al medesimo giudizio.
4.1. Sugli importi così liquidati, in quanto debito di valore e non di valuta, vanno aggiunti gli interessi compensativi, da intendere quale componente del “lucro cessante” (mancato guadagno).
Circa la natura e la decorrenza di detti interessi, secondo l'insegnamento costante della Cass. S.U. n.
1712/1995, essendo volti a compensare il danneggiato del mancato godimento della somma liquidata
(come componente del lucro cessante o mancato guadagno), essi concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende, invece, alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito, e non decorrono dalla pubblicazione della sentenza ma devono essere calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (cfr. Cass. n. 12228/2016 e n. 2037/2019).
Quanto alle modalità di calcolo, non è necessario nel caso di specie procedere con la devalutazione delle somme in parola, poiché le stesse sono già state liquidate nell'ammontare di cui al momento del pagamento e quindi in moneta corrente in tale data. Pertanto, gli importi individuati dovranno essere rivalutati anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI relative al costo della vita e su di esse
8 vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Da tale data, infatti, la somma, ormai liquida, deve essere considerata debito di valuta e, pertanto, su di essa maturano gli interessi al tasso legale fino al soddisfo.
5. Le spese relative ai compensi del consulente tecnico d'ufficio sono poste definitivamente a carico di e sono liquidate come in dispositivo, riducendo l'ammontare di € 3.885,01 (cfr. doc. n. 4 di CP_1 parte ricorrente) di un quarto, in considerazione della non perfetta sovrapposizione tra l'odierno giudizio e i temi oggetto della consulenza, meglio descritta nel punto 3.2.2.
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/22 (applicabile, ex art. 28 dello stesso, alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), seguono la soccombenza e si liquidano, per quanto attiene al compenso professionale, in base all'applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00 sia con riferimento alla fase di mediazione obbligatoria, che con riguardo alla fase giudiziale, applicando i valori minimi in ragione della contumacia di controparte e della mancata qualificazione giuridica della domanda;
si riducono ulteriormente del 50% le spese per la fase di trattazione e istruzione, in quanto non sono state acquisite prove costituende.
Per quanto attiene alle spese vive si liquida la somma complessiva di € 339,85, di cui € 61,00 per spese di mediazione (cfr. doc. A allegato alla memoria del 24/1/2024 di parte ricorrente); € 264,00 per contributo unificato e bollo ed € 14,85 spese di notifica.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
3879/2023, vertente tra le parti indicate in epigrafe, accertata la responsabilità di Controparte_1
nei termini di cui in motivazione, così provvede:
[...]
▪ condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma di € 14.069,55 a titolo di risarcimento del danno, con interessi computati al
[...] tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI sul costo della vita, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
▪ condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma di € 2.913,75 a titolo di compenso professionale per il C.T.U. maturato
[...] nell'ambito del giudizio di A.T.P. n. 4128/2016;
▪ condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Controparte_1 giudizio e della mediazione obbligatoria in favore di , che Parte_1 liquida nella complessiva ed unitaria somma di € 2.601,85 di cui € 339,85 per spese ed €
2.262,00 (di cui € 142,00 per attivazione di mediazione ed € 2.120,00 per compenso
9 professionale afferente al presente giudizio contenzioso) per compensi, oltre R.S.G. (15%),
C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%).
Così deciso in Trieste, il 21/10/2025
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il giudice Dott. Andrea D'Alessio ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3879 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023,
TRA
, in persona dell'amministratore pro- Parte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al margine dell'atto di citazione, dall'Avv.
DR Falagiani, con studio in via Fabio Severo n. 11, , presso cui è stato eletto domicilio Pt_1 parte attrice
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 parte convenuta contumace
OGGETTO: responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 e 2058 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza del 23/9/2025, riportandosi al proprio foglio di precisazione delle conclusioni, in questi termini:
- Nel merito: «accertare e dichiarare che la in persona del Controparte_1 legale rappresentate, con sede in via Etnea n. 760 Catania, è obbligata al pagamento a favore del come sopra rappresentato, dell'importo Parte_1 complessivo di € 20.003,41 o quella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi
e rivalutazione;
per l'effetto condannare la in Controparte_1 personale del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Etnea n. 760, Catania, al pagamento della somma di € 20.003,41, o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi ed alla rivalutazione fino alla data dell'effettivo saldo;
1 Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, comprese spese e onorari per la fase di mediazione, oltre oneri accessori e spese generali come per legge, […]».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato in data 22/9/2023, l'odierno attore ha evocato in giudizio il condomino (di seguito, breviter, ) al fine di accertare il Controparte_1 CP_1 proprio credito conseguente ai lavori - eseguiti in via d'urgenza ex art. 1034, n. 4, c.c. – nel marzo del 2017 per il ripristino della impermeabilità del tetto del condominio sito a , in Pt_1 Parte_1
. Tali lavori, secondo la ricostruzione attorea, sarebbero stati resi necessari a seguito
[...] dell'apertura, nei primi giorni del mese di agosto 2016, di lucernai nel tetto dell'immobile per iniziativa di parte convenuta. Le predette aperture, infatti, non sarebbero state adeguatamente coperte, rendendo così necessario l'intervento immediato dell'amministratore e un notevole esborso da parte del , al fine di evitare gli spandimenti di acqua meteorica all'interno dell'immobile. Parte_1
All'udienza del 25/1/2024, accertata la regolare costituzione del contradditorio, parte convenuta è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita tramite prove documentali allegate all'atto di citazione e alla memoria di data
24/1/2024, con particolare riguardo alla relazione tecnica del consulente d'ufficio effettuata nell'ambito del giudizio per A.T.P., celebrato tra le parti, iscritto al R.G. n. 4128/2016.
All'udienza del 23/9/2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
2. Nel merito la domanda presentata da parte ricorrente risulta fondata e deve essere accolta nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente, al fine di procedere all'inquadramento giuridico della vicenda in questione, occorre ripercorrere brevemente la vicenda che ha portato al contenzioso odierno, per come ricostruita nella relazione del C.T.U. ing. resa nell'ambito del giudizio ex art. 696-bis c.p.c. ed i cui Persona_1 esiti sono accolti dal Tribunale nel presente giudizio, siccome conformi alle migliori conoscenze e competenze tecniche necessarie agli accertamenti esplicati.
All'inizio del mese di agosto del 2016, ha dato avvio a lavori sul tetto al fine di sostituire i CP_1 vecchi lucernari e crearne di nuovi.
In un primo momento, pertanto, il Condominio ha nominato un proprio consulente, Persona_2 al fine di valutare lo stato dei luoghi e, conseguentemente, decidere le azioni da intraprendere per la tutela delle parti comuni dell'edificio. La consulenza di parte, datata 22/11/2016, ha rilevato l'immediata necessità di mettere in sicurezza il tetto e di effettuare un rilievo sulle altre opere compiute sulle parti comuni dell'edificio. Pertanto, nel mese di marzo dell'anno successivo ai lavori,
a seguito della delibera dell'assemblea straordinaria del 9/3/2017, l'amministrazione ha iniziato i
2 lavori urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza del tetto dello stabile, affidandoli alla ditta “Il
Millimetro s.a.s.”, che sono stati documentati fotograficamente e descritti minuziosamente nelle fatture emesse il 6 e 7 aprile 2017 (cfr. doc. nn. 1 e 2).
3. Sotto il profilo giuridico, occorre segnalare come parte ricorrente, pur avanzando una domanda volta all'accertamento del debito e alla condanna al pagamento conseguente, non abbia qualificato giuridicamente la pretesa azionata, demandando al Tribunale tale attività. L'esito della stessa conduce a ritenere la pretesa in parola come fondata su un credito risarcitorio che il ha collegato Parte_1 ai danni subiti sub species di spese per il ripristino dello stato della copertura condominiale, alterato con imperizia e, con incuria messo in sicurezza da parte convenuta. Pertanto, la norma che appare maggiormente acconcia al caso di specie è rappresentata dall'art. 2043 c.c., in combinato disposto, quanto all'entità del risarcimento preteso, con l'art. 2058.
3.1. Principiando dall'analisi dei presupposti a fondamento dell'an del diritto al risarcimento, gli elementi costitutivi della fattispecie possono essere così riassunti: i) un fatto umano, commissivo od omissivo;
ii) l'elemento soggettivo della colpa o del dolo;
iii) il danno ingiusto;
iv) il nesso di causalità naturale tra il fatto e il danno ingiusto.
3.1.1. Per quanto concerne il primo profilo, anche alla luce della ricostruzione del C.T.U., non v'è dubbio in ordine al fatto che l'alterazione dello stato del tetto di cui si lamenta parte ricorrente sia riconducibile ai lavori effettuati sul tetto dell'immobile da specie per quel che attiene ai fatti CP_1 contestati da parte ricorrente, che meglio saranno considerati nel successivo punto 3.1.3., consistenti nel danneggiamento della copertura dell'edificio in corrispondenza dell'apertura di lucernai nell'ente
C) individuato dalla C.T.U.
Sul punto occorre segnalare come gli stessi consulenti di abbiano affermato che la società ha CP_1 provveduto ad installare tre lucernai per effettuare una prova e che, successivamente, li abbia rimossi
(«[…] fatto certo, verificato anche dalla Polizia Edile di , non contestato, do-cumentato da Pt_1 fotografie agli atti, quindi “fatto pacifico” ex art. 115 c.p.c., l'avvalla-mento presente nella falda di copertura dell' , dove sono stati installati i tre lucernai per la prova, poi asportati;» (cfr. CP_2 doc. n. 3, p. 34, enfasi aggiunta).
3.1.2. Per quanto concerne il secondo presupposto, si osserva che la posa in opera dei nuovi lucernai, non fu eseguita rispettando i fondamentali dettami in materia e che il tentativo di impermeabilizzare la copertura in corrispondenza degli stessi non ha risolto il problema evidenziato. Tale accertamento
è tratto dalle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, nella relazione elaborata nell'ambito del procedimento per A.T.P., che sul punto ha mostrato particolare precisione e dettaglio, conformemente alle migliori regole dell'arte, ha affermato: «quanto al rispetto della regola dell'arte,
è fuor di dubbio che la posa in opera di lucernari (e/o sostituzione di preesistenti) non a perfetta
3 “tenuta idrica” è un magistero non eseguito a regola d'arte, e che il tentativo di rimediare agli span- dimenti idrici mediante loro impermeabilizzazione con sovrapposizione di guai-ne bituminose estese al circostante manto di copertura in coppi è un magistero non rispondente ai più elementari dettami della regola dell'arte, anche se di ca-rattere provvisorio [...]» (cfr. doc. n. 3, pp. 11 e 12).
Alla luce di quanto riportato, non può che ritenersi integrato il presupposto della condotta gravemente colposa di CP_1
3.1.3. Quanto, poi, al danno ingiusto, esso consiste, nel caso di specie, nella lesione del diritto di proprietà sulla cosa comune, ossia il tetto a doppia falda che funge da copertura del fabbricato condominiale, quale risvolto in termini giuridici dell'alterazione realizzata dall'apertura di nuovi lucernai nell'ente C), individuato dalla consulenza tecnica.
Sul punto la relazione agli atti ha avuto modo di constatare come: «
4. nell'ente C sono stati alloggiati
“in luce” tra le travi di falda Nord n. 3 lucernari a filo falda previa apertura dei fori di alloggiamento
(foto 13-15 e foto 28-29)».
Tale apprezzamento è da ritenersi corretto, essendo facilmente desumibile dall'analisi del compendio fotografico in allegato e dalle stesse osservazioni all'elaborato del consulente mosse da parte di CP_1 riferite nel precedente punto 3.1.1.
Che l'evento di danno da considerare nel caso di specie debba essere limitato all'apertura dei lucernai nell'ente C) è conclusione che si trae dall'attenta analisi della domanda giudiziale proposta dal ricorrente, in vero ermetica sul punto, nel cui ambito si assume, quale entità del danno di cui si chiede il risarcimento, il costo dei lavori di ripristino della copertura del tetto, avente ad oggetto le aperture in parola.
La relazione del consulente d'ufficio, infatti, è particolarmente chiara nel riferire i costi di cui alle fatture richiamate in ricorso alle opere di ripristino dei fori aperti nel tetto in prossimità della predetta realità, avendo il tecnico osservato la premura di elencare, distinguendoli dai predetti, gli altri lavori che sarebbero stati necessari al fine di recuperare l'ottimale condizione della copertura, in particolare consistenti nella sostituzione dei lucernai degli enti B e D e di una trave ammalorata nell'ente B (cfr. doc. n. 3, pp. 15 e 16).
Tali ultimi lavori, tuttavia, all'epoca della consulenza non erano ancora stati effettuati e parte ricorrente non ha allegato, né provato, il loro successivo svolgimento, né ha formulato una pretesa risarcitoria sul punto.
Pertanto, le predette alterazioni vengono considerate del tutto estranee all'oggetto del presente giudizio e, assieme ad esse, ogni possibile accertamento in ordine alla responsabilità per la loro causazione e all'entità delle eventuali conseguenze pregiudizievoli.
4 3.1.4. Quanto al nesso eziologico, esso risulta accertato in consulenza, avendo riferito le alterazioni della copertura ai lavori effettuati da ell'agosto 2016. CP_1
Non coglie sul punto l'osservazione di alla relazione del consulente, secondo cui lo stato della CP_1 copertura sarebbe già risultato ammalorato. Si osserva, sul punto, che la comparsa dei fenomeni di spandimento d'acqua piovana è successiva all'agosto del 2016, epoca di effettuazione dei lavori di e non è emersa prova di precedenti condizioni critiche del tetto, comunque escluse dal C.T.U. CP_1
(«nel complesso, lo stato di conservazione della struttura lignea del tetto si pre-senta in buone condizioni e staticamente idonea alla funzione affidatale, tranne una trave marcia nell'ente B, comunque dalla staticamente consolidata in via provvisoria mediante suo accoppiamento CP_1 bullonato a un profilato d'acciaio tipo UNP 120», cfr. doc. n. 3, p. 10).
3.1.5. Tanto premesso, la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. può dirsi integrata quanto all'an della pretesa risarcitoria.
3.2. Per quanto concerne, invece, il quantum del risarcimento, i presupposti rilevanti al fine dell'accoglimento della domanda attorea consistono nella prova: i) di conseguenze pregiudizievoli scaturite dalla lesione ingiusta;
ii) della derivazione causale delle stesse dal fatto di danno, come conseguenza immediata e diretta della lesione in parola.
Sul punto, tuttavia, occorre osservare come la pretesa avanzata da parte ricorrente consista nel rimborso delle spese sostenute per la rimessione in pristino della cosa comune, delle spese legali e per il compenso del consulente tecnico nel giudizio di A.T.P.
3.2.1. Quanto alla prima posta della pretesa articolata, occorre qualificare la stessa come risarcimento in forma specifica, da ottenersi per condanna al rimborso delle somme rese necessarie al fine di usufruire delle opere che altrimenti avrebbe dovuto compiere direttamente il danneggiante. Tale qualificazione si trae da recente giurisprudenza di legittimità che ha confermato, in un caso analogo, la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva condannato i convenuti al pagamento di somme individuate «quale importo equivalente al costo di rimessione in pristino», collocandole nell'ambito dell'art. 2043 c.c.
Sul punto, in particolare, nella pronuncia in parola si legge quanto segue: «L'azione è stata correttamente inquadrata dalla Corte territoriale nel paradigma normativo dell'art. 2043 c.c. e questa Corte (Cass. n. 2306 del 11/05/1978 Rv. 391709-01) ha, peraltro, già in passato, con orientamento che in questa sede si intende ribadire, affermato che la domanda di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non costituisce un elemento dal quale debba necessariamente dedursi la natura reale dell'azione proposta, potendo essa essere interpretata come richiesta di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica» (Cfr. Cass., sez. III,
20/5/2025, n. 13377).
5 Considerata la predetta qualificazione, affinché possa essere accolta la domanda articolata da parte ricorrente, occorre che le somme indicate, oltre a dover apparire pertinenti alla rimozione in natura della lesione cagionata alla proprietà del condominio, debbano reggere al sindacato di non eccessiva onerosità di cui all'art. 2058, comma 2, c.c.
Nel caso in questione entrambi i predetti presupposti sono integrati dalle somme richieste.
In primo luogo, è stato infatti provato dal che i lavori compiuti da Il Millimetro s.a.s. a Parte_1
Marzo 2017 ebbero effettivamente lo scopo di ripristinare la situazione anteriore ai lavori di CP_1 come affermato dalla consulenza d'ufficio agli atti che, sul punto appare del tutto condivisibile
(«Pertanto, va da sé che le opere o i presidi necessari per limitare o evitare tali dan-ni sono quelli di fatto eseguiti dalla ditta Il Millimetro s.a.s., il cui importo ammonta a complessivi € 10.080,00 +
I.V.A. come da relative fatture d.d. 06.04.2017, n°20/2017 (doc. 9) e d.d. 07.04.2017, n° 21/2017
(doc. 10);» cfr. doc. n. 3, p. 15).
In secondo luogo, l'ammontare richiesto di € 11.088,00 (€ 10.080,00 + IVA al 10%) deve essere giudicato del tutto equo e scevro da profili di indebita locupletazione da parte del , Parte_1 considerando che il consulente d'ufficio ne ha verificato l'ammontare ritenendolo equo (doc. nn. 1, 2
e doc. n. 3, p. 15).
3.2.2. Secondariamente, le poste relative alle spese del giudizio ex art. 696-bis c.p.c., siano esse relative al compenso del consulente d'ufficio, di parte ovvero del procuratore legale, sono da considerarsi come spese stragiudiziali, non venendo liquidate nell'ambito del processo in cui sono sorte.
Sul punto, si è, infatti pronunciata, da ultimo la Suprema Corte, affermando il seguente principio di diritto: «le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate» (cfr. Cass., 6/11/2023, n. 30854).
In quanto voci di danno emergente, le predette poste richiedono, anzitutto, che sia fornita la prova della loro correlazione causale ex art. 1223 c.c. con la lesione lamentata, che va desunta alla stregua di un giudizio di pertinenza dell'attività svolta alla tutela richiesta, da un lato, e alla necessità della stessa, dall'altro.
Il predetto principio può essere, infatti, desunto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di compensi per prestazioni forensi stragiudiziali, da ultimo articolata nell'affermazione per cui: «Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro
6 rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie» (cfr. Cass., sez. III, 4/11/2020, n. 24481).
Orbene, calando il predetto principio nel caso di specie, deve osservarsi che le spese di cui si chiede il risarcimento afferiscono al giudizio per A.T.P. di cui al n. R.G. 4128/2016, nel cui ambito è stato chiesto al consulente: «Effettuata ispezione dell'immobile indicato in ricorso, relativamente alle parti comuni ed a quelle di proprietà esclusiva delle parti in causa, espletati i rilievi tecnici ritenuti necessari, esaminata la documentazione in atti, autorizzata l'ac-quisizione della documentazione che risulti utile per l'espletamento dell'incarico presso le parti, terzi ed eventualmente anche presso i pubblici uffici, descriva il C.T.U. lo stato attuale dell'immobile in questione quanto al tetto dell'immobile al civico 24/1 della indicando in particolare se siano state effet-tuate Parte_1 opere di modificazione della precedente struttura (apertura fori, rimozioni o modificazione di elementi di copertura), e se le stesse siano state eseguite nel rispetto delle previsioni tecniche normative ed amministrative, oltre che del-le regole dell'arte. Dica quali siano le condizioni complessive della struttura di copertura e quali quelle determinatesi a seguito delle opere effettivamente compiute da, o per conto o nell'interesse dei resistenti. In particolare, descriva le conseguenze di tali opere, e di quelle che la resistente vorrebbe compiere (se sufficientemente descritte e non se meramente ipotetiche), sulle condizioni di statica dell'edificio e di funzionalità complessiva della copertura. Dica se a seguito delle opere di cui sopra si siano verificati danni alle parti co-muni dell'edificio o se vi sia concreto pericolo di tale verificazione, indicando le opere o i presidi necessari per limitare o evitare tali danni, i loro modi di attua-zione, con tempi e costi. In caso di riscontrata esistenza di danni, quantifichi gli stessi evitando fenome-ni di indebito arricchimento, specialmente quanto alla struttura preesistente del tetto. Descriva inoltre gli interventi di posa di tubazioni del gas in facciata, indicando se le opere siano state eseguite nel rispetto delle regole dell'arte e previo otte-nimento di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative, in caso contrario, condominiali, indicando le opere o i pre-sidi necessari per limitare
o evitare tali danni, i loro modi di attuazione, con tempi e costi. Si adoperi il C.T.U. ove possibile alla conciliazione delle parti».
Come si può notare, la consulenza ha avuto ad oggetto, oltre ai fatti rilevanti ai fini dell'odierno giudizio, afferenti all'ente C), anche accertamenti tecnici concernenti la posa di tubazioni del gas, tema del tutto estraneo all'odierno giudizio e l'effettuazione di altri lavori, negli enti B) e D), che sono rimasti fuori dalla domanda risarcitoria.
Pertanto, i compensi professionali legati ad attività stragiudiziali afferenti alle predette attività di consulenza tecnica non possono essere considerati pertinenti alla lesione del diritto di proprietà
7 lamentata nel presente giudizio e devono essere esclusi dal novero delle voci di danno risarcibili nel caso di specie.
Conseguentemente, il Tribunale ritiene di ridurre l'ammontare delle spese in parola per il valore complessivo di un quarto, afferente alle attività di consulenza non pertinenti all'odierno giudizio.
Tanto premesso, con riferimento al compenso per le prestazioni professionali del consulente tecnico di parte, il ricorrente ha dimostrato di aver sostenuto pagamenti per € 1.374,40 (cfr. doc. nn. 5, 6 e 7) con conseguente risarcibilità della somma di € 1.030,80, ottenuta mediante la prospettata riduzione di un quarto.
Con riferimento al compenso per le prestazioni professionali del difensore, invece, si procede alla liquidazione degli stessi come da d.m. 55/2014, applicando i valori medi previsti per i giudizi di istruzione preventiva per cause di valore compreso tra 5.201,00 e 26.000. Conseguentemente, il compenso ritenuto congruo per le prestazioni in parola ammonta ad € 2.337,00, a cui vanno sommati
€ 264,00 per contributo unificato;
pertanto, applicando la riduzione di un quarto la somma risarcibile
è pari a € 1.950,75.
4. In conclusione, il Tribunale accerta e dichiara la responsabilità di Controparte_1 per la causazione dei danni che sono derivati al per l'apertura di Parte_1 tre lucernari nel tetto dell'immobile nell'agosto del 2016 e, per l'effetto, la condanna CP_3 al risarcimento del danno per la somma complessiva di € 14.069,55, di cui € 11.088,00 per il costo dei lavori di restituzione in pristino dei luoghi, €1.030,80 per spese relative ai compensi per il consulente tecnico di parte nel giudizio di R.G. n. 4128/2016 ed € 1.950,75 per compensi professionali forensi relativi al medesimo giudizio.
4.1. Sugli importi così liquidati, in quanto debito di valore e non di valuta, vanno aggiunti gli interessi compensativi, da intendere quale componente del “lucro cessante” (mancato guadagno).
Circa la natura e la decorrenza di detti interessi, secondo l'insegnamento costante della Cass. S.U. n.
1712/1995, essendo volti a compensare il danneggiato del mancato godimento della somma liquidata
(come componente del lucro cessante o mancato guadagno), essi concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende, invece, alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito, e non decorrono dalla pubblicazione della sentenza ma devono essere calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (cfr. Cass. n. 12228/2016 e n. 2037/2019).
Quanto alle modalità di calcolo, non è necessario nel caso di specie procedere con la devalutazione delle somme in parola, poiché le stesse sono già state liquidate nell'ammontare di cui al momento del pagamento e quindi in moneta corrente in tale data. Pertanto, gli importi individuati dovranno essere rivalutati anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI relative al costo della vita e su di esse
8 vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Da tale data, infatti, la somma, ormai liquida, deve essere considerata debito di valuta e, pertanto, su di essa maturano gli interessi al tasso legale fino al soddisfo.
5. Le spese relative ai compensi del consulente tecnico d'ufficio sono poste definitivamente a carico di e sono liquidate come in dispositivo, riducendo l'ammontare di € 3.885,01 (cfr. doc. n. 4 di CP_1 parte ricorrente) di un quarto, in considerazione della non perfetta sovrapposizione tra l'odierno giudizio e i temi oggetto della consulenza, meglio descritta nel punto 3.2.2.
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/22 (applicabile, ex art. 28 dello stesso, alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), seguono la soccombenza e si liquidano, per quanto attiene al compenso professionale, in base all'applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00 sia con riferimento alla fase di mediazione obbligatoria, che con riguardo alla fase giudiziale, applicando i valori minimi in ragione della contumacia di controparte e della mancata qualificazione giuridica della domanda;
si riducono ulteriormente del 50% le spese per la fase di trattazione e istruzione, in quanto non sono state acquisite prove costituende.
Per quanto attiene alle spese vive si liquida la somma complessiva di € 339,85, di cui € 61,00 per spese di mediazione (cfr. doc. A allegato alla memoria del 24/1/2024 di parte ricorrente); € 264,00 per contributo unificato e bollo ed € 14,85 spese di notifica.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
3879/2023, vertente tra le parti indicate in epigrafe, accertata la responsabilità di Controparte_1
nei termini di cui in motivazione, così provvede:
[...]
▪ condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma di € 14.069,55 a titolo di risarcimento del danno, con interessi computati al
[...] tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI sul costo della vita, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
▪ condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma di € 2.913,75 a titolo di compenso professionale per il C.T.U. maturato
[...] nell'ambito del giudizio di A.T.P. n. 4128/2016;
▪ condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Controparte_1 giudizio e della mediazione obbligatoria in favore di , che Parte_1 liquida nella complessiva ed unitaria somma di € 2.601,85 di cui € 339,85 per spese ed €
2.262,00 (di cui € 142,00 per attivazione di mediazione ed € 2.120,00 per compenso
9 professionale afferente al presente giudizio contenzioso) per compensi, oltre R.S.G. (15%),
C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%).
Così deciso in Trieste, il 21/10/2025
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio
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