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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/06/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2370/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Ottava Urto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2370/2018 promossa da:
(P.IVA.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. CARMELO PUGLIESE, presso il cui studio, sito in Catanzaro, alla via G. Gariani n. 1/A, elettivamente domicilia
- PARTE ATTRICE -
contro
(P.IVA. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. G. CARLO GRILLO, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, alla via Castello n.5, è elettivamente domiciliata
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI
Parte attorea: «Voglia l'On.le Giudice adito – contrariis reiectis – così provvedere, accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa la validità , legittimità ed efficacia dei contratti di conto corrente 27002376, 80098 e
pagina 1 di 12 16604 e relative aperture di credito, che la convenuta senza alcun valido titolo ha addebitato all'attrice, con riferimento alle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, agli interessi passivi ca lcolati in misura ultralegale e usura ia, e alle commissioni di massimo s coperto eccedenti il supposto debito effettivo, importi non dovuti e per l'effetto condannarla alla restituzione della somma totale pari ad € 393.005,00 ed in ogni caso che la Banca convenuta venga condannata alla corresponsione della somma che sarà ritenuta di giustizia e che risulterà in corso di causa a seguito dell'espletanda consulenza tecnico-contabile d'ufficio oltre interessi legali e rivalutazione a far epoca dall'inizio di ogni singolo rapporto fino al soddisfo. Nello specifico, si chiede che l'On.le Tribunale: in via principale e nel merito, - accerti e dichiari l'invalidità e la nullità dei contratti di conto corrente 27002376, 80098 e 16604 e relat ive aperture di credito particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione e all'applicazione delle condizioni (capitalizzazione trimestrale, interessi passivi ultralegali e usurai) determinati con rinvio a parametri non oggettivi
(come le commissioni di massimo scoperto e i costi non co nvenuti) e in funzione di sopra dichiari l'azzeramento in quanto non dovuti di tutti gli interessi già corrisposti dall'attrice; - per l'effetto, condanni il convenuto
Istituto alla restituzione immediata delle somme ill egittimamente addebitate e riscosse a titolo di interess i tutti e non solo, quantificate nell'importo di €
393.005,00 ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi e svalutazione monetaria, dall'inizio del rapporto fino all 'effettivo soddisfo;
in
Via subordinata, - accerti e dichiari l'invalidità e la nullità dei contratti di conto corrente 27002376, 80098 e 16604 e relat ive aperture di credito particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione e all'applicazione delle condizioni determinati con rinvio a parametri non oggettivi e con riferimento al solo contratto di con to corrente 27002376 formalmente ancora in essere (non chiuso), accerti e dichiari che il saldo (dare/avere), così come determinato in sede di ctp, al momento della notifica zione del presente atto di citazione risulta a credito del correntista per €.282.953,38 contro un saldo debitore riportato dall'estratto conto bancario di €.100.928,11; - per
pagina 2 di 12 l'effetto, condanni il convenuto , per i due c/c chiusi a saldo 0 (80098 CP_2
e 16604) alla restituzione immediata delle somme illegittimamente addebitate
e riscosse a titolo di interessi tutti e non solo , quantificate nell'importo di €
110.051,62 ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi e svalutazione monetaria, dall'inizio del rapporto fino all 'effettivo soddisfo, e con riferimento al solo contratto di conto corrente 27002376 formalmente
l'Istituto a provvedere ad annotare senza Controparte_3 CP_4 indugio sul conto corrente n . 27002376 un saldo, alla data della notifica dell'atto di citazione, a credito del correntista di €.282.953,38 ovvero nella misura che sarà accertata in c orso di causa, oltre interessi maturati e maturandi e svalutazione monetaria, dall'inizio del rapporto fino al giorno di riferimento dell'annotazione; in entrambe le ipotesi (principale e subordinata), - determini l'esatto dare-avere tra le parti in base anche ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico -bancaria con esclusione di qualunque capitalizzazione , ovvero, in via meramente subordinata, con applicazione della capitalizzazione annuale, nonchè con esclusione di qualunque interesse ovvero in subordine al tasso legale, o in via ancora più subordinata al tasso sostitutivo BAT ex art. 117 D.Leg 385/1993, ovvero in via residuale al tasso convenzionale;
- determini il costo effettivo annuo, nonché tasso effettivo globale (TAEG) dei r apporti di conto corrente, accertando l'eventuale superamento del tasso soglia o, comunque,
l'applicazione di interessi usurari;
- condanni la banca convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudi zio;
in Via istruttoria, che venga ammessa consulenza tecnico contabile [..].»;
Parte convenuta: «voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, rigettare ogni domanda attrice, in quanto inammissibile, infondata e, comunque, prescritta. Con vittoria di spese ed onorari.».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha Parte_1 convenuto in giudizio il deducendo: che la Controparte_1
pagina 3 di 12 società aveva aperto presso la sede di Catanzaro del i Controparte_1 rapporti di conto corrente ordinario n. 27002376 - con apertura di credito e tutt'ora in essere - di conto anticipi su fatture n. 80098 – acceso il 11.5.1998 ed estinto a saldo zero il 17.5.2011 – di portafoglio usato per anticipo su fatture n. 16604 – aperto il 14.10.2004 ed estinto a tasso zero in data
30.06.2011; che la aveva percepito indebitamente per tutta la durata CP_5 dei predetti rapporti interessi capitalizzati trimestralmente , competenze e commissioni di massimo scoperto e altri add ebiti a vario titolo, in misura ultralegale nonché usuraria;
che con comunicazione del 1.9.2016 la società attrice aveva chiesto all'Istituto di credito copia della documentazione contrattuale e contabile relativa ai predett i rapporti di conto corrente;
che tale richiesta era rimasta parzialmente inevasa, in quanto con missiva del
3.4.2007 la aveva comunicato di non aver rinvenuto i contratti di CP_5 conto corrente richiesti;
che, dopo aver tentato di addivenire ad un accordo, con istanza del 21/02/2017, l'odierna attrice aveva instaurato il tentativo di mediazione, che tuttavia si era concluso con esito negativo per la mancata adesione dell'Istituto bancario convenuto.
Tanto premesso, parte attrice evidenziava : che la circostanza che il conto corrente sia ancora aperto non precluderebbe di agire per ottenere la rettifica delle risultanze del conto;
che, secondo quanto riscontrato sulla base della documentazione in atti e della perizia tecnico-contabile di parte, nei predetti rapporti di conto corrente era stata sempre applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi o debitori, in violazione del divieto di anatocismo di cui all'articolo 1283 c.c.; che non era stata pattuita per iscritto la misura degli interessi debitori in relazione agli affidamenti concessi e che, pertanto, gli interessi, le spese e le commissioni andrebbero calcolati applicando i rendimenti minimi BOT ai sensi dell'art. 117, co. 7 T.U.B.; che la convenuta avrebbe applicato per tutta la CP_5 durata del rapporto un tasso d'interesse ultralegale non pattuito, non rilevando a tal fine le comunicazioni al correnti sta delle variazioni di tasso con gli estratti di conto corrente;
che la come si evince dalla CP_5 consulenza di parte, avrebbe applicato un t asso di interesse debitore in pagina 4 di 12 misura tale da oltrepassare la soglia antiusura di cui alla legge 108/1996; che la commissione di massimo scoperto, in quanto applicata sull'utilizzato e non sull'affidato, sarebbe priva di giustificazione causale e, dunque, un costo collegato all'erogazione del credito, come tale da computare al fine di verificare il superamento del tasso usurario;
che la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto sarebbe comunque indeterminata e quindi nulla, di talché deve ritenersi che il correntista avrebbe diritto a ripetere quanto versato a tale titolo;
che, allo stesso modo, risulterebbero affette da nullità, per mancanza di specifica indicazione e precisa pattuizione scritta, tutte le clausole che prevedono l'applicazione di commissioni, competenze e spese, le quali fanno lievitare il costo effettivo del credito.
Per tali ragioni, la parte attrice agiva in giudizio, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda,
[...] atteso che il rapporto di conto corrente oggetto di causa era ancora pendente.
Deduceva, inoltre: che la non aveva allegato il contratto di Parte_1 conto corrente e tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto ovvero dal 1989, pur essendo a ciò onerata in forza dell'art. 2697 c.c. che impone al correntista, che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito relativo a rapporti di conto corrente, l'onere di produrre il contratto nonché tutti gli estratti conto che hanno portato al saldo oggetto di contestazione;
che nessuna efficacia probatoria p uò attribuirsi alla consulenza tecnica di parte, in quanto mera allegazione difensiva;
che il diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente percepite vantato dalla parte attrice si sarebbe, in ogni caso, estinto per prescrizione ordinaria decennale, quanto meno per le rimesse relative al periodo a nteriore al 15.07.2007 - ove si riconosca effetto interruttivo del termine prescrizionale alla missiva del
16.01.2017 - ovvero a decorrere dal 14.5.2008 , con riferimento alla notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio;
che gli interessi sugli asseriti pagamenti indebiti si sarebbero prescritti nel termine pagina 5 di 12 quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.; che quanto all'asserita usura, le conclusioni di controparte sarebbero erronee , in quanto la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. troverebbe applicazione solo nelle ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie;
che, ai fini della verifica dell'usura, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla fino al 31 dicembre CP_5
2009, non essendo tale voce di costo fino a tale data considerata nel calcolo dei tassi soglia ed essendo tenuto il Giudice ad effettuare una comparazione di valori tra loro omogenei;
che, quanto alla violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c., la convenuta si era adeguata alla delibera CICR del CP_5
9.02.2000, mediante pubblicazione sulla G.U. n. 150 del 29.06.2000, adeguamento portato a conoscenza del correntista attraverso tale pubblicazione;
che, atteso che il passaggio al criterio della pari periodicità per i contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR citata comporta nuove condizioni negoziali più favorevoli per il cliente, non vi sarebbe la necessità della specifica approvazione per iscritto delle clausole di capitalizzazione periodica degli interessi da parte del correntista;
che nel contratto di conto corrente le condizioni economiche erano state validamente pattuite.
In virtù di quanto innanzi esposto, il rassegnava, Controparte_1 dunque, le conclusioni riportate in premessa.
Il precedente Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c.; quindi, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 19.04.2024, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato, che, con ordinanza dell'8.12.2024, resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la tratteneva in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. Sulla fondatezza della domanda attorea di accertamento negativo del credito e ripetizione dell'indebito
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di sentire accertata pagina 6 di 12 e dichiarata la nullità parziale dei contratti di conto corrente n.
27002376, di conto anticipi su fatture n. 80098 e di portafoglio usato per anticipo su fatture n. 16604 , per avere la Banca: applicato interessi passivi ultralegali non pattuiti e usurari;
applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi in spregio al divieto di cui all'articolo 1283
c.c.; applicato la commissione di massimo scoperto priva di causa e, comunque, indeterminata e/o indeterminabile, nonché spese e valute non pattuite per iscritto. Di conseguenza ha chiesto rideterminarsi l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti e condannare il Controparte_1 alla restituzione degli importi illegittimamente percepiti.
[...]
La domanda attorea deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Giova premettere che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242 e 26243 del 2014; Cass. Civ., n.
11458/2018; Cass. Civ., n. 363/2019; Trib. Reggio Emilia n. 1327/2017)
“Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente
e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.”.
Il Giudice può, pertanto, laddove vi sia una questione assorbente di più agevole risoluzione, pur essendo quest'ultima successiva, nella progressione logico-giuridica, rispetto alle altre, decidere il giudizio sulla base della stessa, in una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio pagina 7 di 12 reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
Nel caso di specie, la domanda attorea deve essere rigettata in quanto la società attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, rimanendo assorbite tutte le eccezioni pregiudiziali, in rito e d in merito, sollevate dall'Istituto di credito convenuto.
Invero, occorre preliminarmente osservare che, in forza dell'art. 2697
c.c., colui che intende agire in giudizio per il riconoscimento del suo diritto deve provare i fatti costitutivi dello stesso, producendo i n giudizio i documenti rilevanti a sostenere la pretesa creditoria.
Quanto, più segnatamente, all'onere probatorio gravante sul cliente/correntista che proponga una domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario e/o un'azione di ripetizione dell'indebito con riferimento agli interessi, alle commissioni e d alle spese corrisposti in misura eccedente rispetto al dovuto, l'attore è tenuto ad allegare in maniera specifica i fatti costitutivi posti alla base della sua domanda (cd. onere di contestazione specifica), ovvero la nullità di una o più clausole negoziali e l'avvenuta annotazione degli addebiti contestati , nonché a fornirne la relativa prova.
Pertanto, egli ha l'onere di produrre il contratto, costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, e, in linea di principio, l'intera sequenza degli estratti conto dalla data di apertura del rapporto.
Ed invero, soltanto la produzione in giudizio del contratto di conto corrente consente di accertare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente illegittime (“Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che conti ene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio
pagina 8 di 12 non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di reg ola acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass. civ., ord. 33009/2019)).
Non vi è alcun dubbio che - per provare l'eventuale esistenza di clausole che prevedono, in violazione degli artt. 1283 c.c. e 2, comma 4, legge n.
108/1996, l'applicazione di interessi anatocistici e usurari, l'eventuale mancanza di pattuizioni per le quali l'ordinamento richiede la forma scritta “ad substantiam”, per valutare se gli addebiti, le competenze e le spese bancarie riportate negli estratti conto corrispondano a quelle convenute dalle parti e se le commissioni di massimo scoperto siano determinate o determinabili a norma dell'art. 1346 c.c. - è necessario produrre il testo del contratto o dei contratti stipulati con l'Istituto di credito.
Gli estratti conto, invece, sono indispensabili al fine di documentare l'andamento del rapporto ovvero accertare le somme che sono state addebitate e accreditate e, quindi, pervenire alla determinazione del saldo finale, con la necessaria precisazione che, qualora il correntista produca solo una parte degli estratti conto, il giudice può ricostruire il rapporto di dare avere, con l'ausilio di una consulenza tecnico-contabile, utilizzando il saldo risultante dal primo estratto conto in ordine di tempo disponibile e acquisito agli atti (cfr. Cass. Civ., n. 31187/2018; Cass. Civ.,
n. 37800/2022).
L'onere probatorio gravante, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c. c., su chi intende far valere in giudizio un diritto o su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato non subisce deroga neanche nelle ipotesi in cui abbia ad oggetto fatti negativi . Tuttavia, in caso di fatto negativo, la prova può esser fornita mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr., Cass. Civ., n. 23229/2004;
Cass. Civ., n. 384/2007; Cass. Civ., n. 14854/2013).
Si osserva inoltre che, nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della precisazione delle conclusioni, come nel caso di pagina 9 di 12 specie, mentre la domanda di ripetizione dell'indebito non è procedibile, nulla impedisce al correntista di agire in giudizio per l'accertamento giudiziale della nullità delle clausole contrattual i e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, avendo egli un chiaro interesse ad otten ere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso (Cass. c iv., S.U.,
24418/2010).
Nel caso di specie, la parte attrice ha affermato che il contratto di conto corrente è stato stipulato in forma scritta (ma non ha allegato né provato l'omessa stipulazione per iscritto del contratto, salvo allegare solo in comparsa conclusionale che il contratto di conto corrente non è stato mai rinvenuto in quanto mai sottoscritt o) e la ha dimostrato che sono CP_5 stati conclusi per iscritto i contratti di affidamento bancario (cfr. all.ti
2, 3, 4, 5 e 6 della produzione di parte convenuta).
Ebbene, la società attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente, in quanto non solo non ha prodotto il contratto di conto corrente ma non ne ha neanche domandato l'esibizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c..
Ed infatti, non può ritenersi sufficiente ad assolvere l'onere della prova l'inevasa richiesta di acquisizione documentale formulata ai sensi dell'art. 119, comma 4, D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) (cfr. all. 4 della produzione attorea), e ciò dal momento che la norma di cui all'art. 119
T.U.B. ha carattere sostanziale e non processuale, non avendo con essa il legislatore inteso derogare alle regole processuali che presiedono al riparto dell'onere della prova.
Nel caso di specie, il correntista non si è avvalso , come avrebbe potuto e dovuto, della facoltà di chiedere al giudice l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa al rapporto di conto corrente, la cui eventuale inottemperanza da parte dell'Istituto di credito, in quanto suscettibile di essere valutata come argomento di prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., avrebbe costituito un indice sin tomatico della mancata stipulazione in forma scritta o, comunque, della nullità delle pagina 10 di 12 clausole relative alle condizioni economiche applicate nel corso del rapporto.
Deve, pertanto, concludersi che non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice, avendo la prodotto a Parte_1 corredo della domanda, oltre a parte degli estratti conto, solo una consulenza di parte fondata sull'analisi degli estratti conto disponibili, nella quale il consulente si è limitato a d analizzare lo svolgimento del rapporto senza essere in possesso della copia del contratto.
La domanda appare quindi meramente esplorativa atteso che parte attrice allega patologie contrattuali delle quali non poteva essere certa non essendo in possesso del contratto di conto corre nte.
Da ciò deriva che correttamente non è stata disposta alcuna consulenza tecnica d'ufficio contabile, la quale avrebbe altrimenti assunto valenza esplorativa, volta a supplire le carenze probatorie di parte attrice, e, come tale, inammissibile.
Per tali ragioni, le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.
2. Sul regime delle spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto delle domande attoree, sono poste a carico della e, considerate la natura, il valore Parte_1
(indeterminabile) e la complessità delle questioni ( bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/trattazione; €
1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
- RIGETTA le domande attoree;
pagina 11 di 12 - CONDANNA la al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € CP_1
3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. .
Così deciso in Catanzaro, il 23/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Ottava Urto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2370/2018 promossa da:
(P.IVA.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. CARMELO PUGLIESE, presso il cui studio, sito in Catanzaro, alla via G. Gariani n. 1/A, elettivamente domicilia
- PARTE ATTRICE -
contro
(P.IVA. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. G. CARLO GRILLO, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, alla via Castello n.5, è elettivamente domiciliata
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI
Parte attorea: «Voglia l'On.le Giudice adito – contrariis reiectis – così provvedere, accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa la validità , legittimità ed efficacia dei contratti di conto corrente 27002376, 80098 e
pagina 1 di 12 16604 e relative aperture di credito, che la convenuta senza alcun valido titolo ha addebitato all'attrice, con riferimento alle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, agli interessi passivi ca lcolati in misura ultralegale e usura ia, e alle commissioni di massimo s coperto eccedenti il supposto debito effettivo, importi non dovuti e per l'effetto condannarla alla restituzione della somma totale pari ad € 393.005,00 ed in ogni caso che la Banca convenuta venga condannata alla corresponsione della somma che sarà ritenuta di giustizia e che risulterà in corso di causa a seguito dell'espletanda consulenza tecnico-contabile d'ufficio oltre interessi legali e rivalutazione a far epoca dall'inizio di ogni singolo rapporto fino al soddisfo. Nello specifico, si chiede che l'On.le Tribunale: in via principale e nel merito, - accerti e dichiari l'invalidità e la nullità dei contratti di conto corrente 27002376, 80098 e 16604 e relat ive aperture di credito particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione e all'applicazione delle condizioni (capitalizzazione trimestrale, interessi passivi ultralegali e usurai) determinati con rinvio a parametri non oggettivi
(come le commissioni di massimo scoperto e i costi non co nvenuti) e in funzione di sopra dichiari l'azzeramento in quanto non dovuti di tutti gli interessi già corrisposti dall'attrice; - per l'effetto, condanni il convenuto
Istituto alla restituzione immediata delle somme ill egittimamente addebitate e riscosse a titolo di interess i tutti e non solo, quantificate nell'importo di €
393.005,00 ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi e svalutazione monetaria, dall'inizio del rapporto fino all 'effettivo soddisfo;
in
Via subordinata, - accerti e dichiari l'invalidità e la nullità dei contratti di conto corrente 27002376, 80098 e 16604 e relat ive aperture di credito particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione e all'applicazione delle condizioni determinati con rinvio a parametri non oggettivi e con riferimento al solo contratto di con to corrente 27002376 formalmente ancora in essere (non chiuso), accerti e dichiari che il saldo (dare/avere), così come determinato in sede di ctp, al momento della notifica zione del presente atto di citazione risulta a credito del correntista per €.282.953,38 contro un saldo debitore riportato dall'estratto conto bancario di €.100.928,11; - per
pagina 2 di 12 l'effetto, condanni il convenuto , per i due c/c chiusi a saldo 0 (80098 CP_2
e 16604) alla restituzione immediata delle somme illegittimamente addebitate
e riscosse a titolo di interessi tutti e non solo , quantificate nell'importo di €
110.051,62 ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi e svalutazione monetaria, dall'inizio del rapporto fino all 'effettivo soddisfo, e con riferimento al solo contratto di conto corrente 27002376 formalmente
l'Istituto a provvedere ad annotare senza Controparte_3 CP_4 indugio sul conto corrente n . 27002376 un saldo, alla data della notifica dell'atto di citazione, a credito del correntista di €.282.953,38 ovvero nella misura che sarà accertata in c orso di causa, oltre interessi maturati e maturandi e svalutazione monetaria, dall'inizio del rapporto fino al giorno di riferimento dell'annotazione; in entrambe le ipotesi (principale e subordinata), - determini l'esatto dare-avere tra le parti in base anche ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico -bancaria con esclusione di qualunque capitalizzazione , ovvero, in via meramente subordinata, con applicazione della capitalizzazione annuale, nonchè con esclusione di qualunque interesse ovvero in subordine al tasso legale, o in via ancora più subordinata al tasso sostitutivo BAT ex art. 117 D.Leg 385/1993, ovvero in via residuale al tasso convenzionale;
- determini il costo effettivo annuo, nonché tasso effettivo globale (TAEG) dei r apporti di conto corrente, accertando l'eventuale superamento del tasso soglia o, comunque,
l'applicazione di interessi usurari;
- condanni la banca convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudi zio;
in Via istruttoria, che venga ammessa consulenza tecnico contabile [..].»;
Parte convenuta: «voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, rigettare ogni domanda attrice, in quanto inammissibile, infondata e, comunque, prescritta. Con vittoria di spese ed onorari.».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha Parte_1 convenuto in giudizio il deducendo: che la Controparte_1
pagina 3 di 12 società aveva aperto presso la sede di Catanzaro del i Controparte_1 rapporti di conto corrente ordinario n. 27002376 - con apertura di credito e tutt'ora in essere - di conto anticipi su fatture n. 80098 – acceso il 11.5.1998 ed estinto a saldo zero il 17.5.2011 – di portafoglio usato per anticipo su fatture n. 16604 – aperto il 14.10.2004 ed estinto a tasso zero in data
30.06.2011; che la aveva percepito indebitamente per tutta la durata CP_5 dei predetti rapporti interessi capitalizzati trimestralmente , competenze e commissioni di massimo scoperto e altri add ebiti a vario titolo, in misura ultralegale nonché usuraria;
che con comunicazione del 1.9.2016 la società attrice aveva chiesto all'Istituto di credito copia della documentazione contrattuale e contabile relativa ai predett i rapporti di conto corrente;
che tale richiesta era rimasta parzialmente inevasa, in quanto con missiva del
3.4.2007 la aveva comunicato di non aver rinvenuto i contratti di CP_5 conto corrente richiesti;
che, dopo aver tentato di addivenire ad un accordo, con istanza del 21/02/2017, l'odierna attrice aveva instaurato il tentativo di mediazione, che tuttavia si era concluso con esito negativo per la mancata adesione dell'Istituto bancario convenuto.
Tanto premesso, parte attrice evidenziava : che la circostanza che il conto corrente sia ancora aperto non precluderebbe di agire per ottenere la rettifica delle risultanze del conto;
che, secondo quanto riscontrato sulla base della documentazione in atti e della perizia tecnico-contabile di parte, nei predetti rapporti di conto corrente era stata sempre applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi o debitori, in violazione del divieto di anatocismo di cui all'articolo 1283 c.c.; che non era stata pattuita per iscritto la misura degli interessi debitori in relazione agli affidamenti concessi e che, pertanto, gli interessi, le spese e le commissioni andrebbero calcolati applicando i rendimenti minimi BOT ai sensi dell'art. 117, co. 7 T.U.B.; che la convenuta avrebbe applicato per tutta la CP_5 durata del rapporto un tasso d'interesse ultralegale non pattuito, non rilevando a tal fine le comunicazioni al correnti sta delle variazioni di tasso con gli estratti di conto corrente;
che la come si evince dalla CP_5 consulenza di parte, avrebbe applicato un t asso di interesse debitore in pagina 4 di 12 misura tale da oltrepassare la soglia antiusura di cui alla legge 108/1996; che la commissione di massimo scoperto, in quanto applicata sull'utilizzato e non sull'affidato, sarebbe priva di giustificazione causale e, dunque, un costo collegato all'erogazione del credito, come tale da computare al fine di verificare il superamento del tasso usurario;
che la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto sarebbe comunque indeterminata e quindi nulla, di talché deve ritenersi che il correntista avrebbe diritto a ripetere quanto versato a tale titolo;
che, allo stesso modo, risulterebbero affette da nullità, per mancanza di specifica indicazione e precisa pattuizione scritta, tutte le clausole che prevedono l'applicazione di commissioni, competenze e spese, le quali fanno lievitare il costo effettivo del credito.
Per tali ragioni, la parte attrice agiva in giudizio, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda,
[...] atteso che il rapporto di conto corrente oggetto di causa era ancora pendente.
Deduceva, inoltre: che la non aveva allegato il contratto di Parte_1 conto corrente e tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto ovvero dal 1989, pur essendo a ciò onerata in forza dell'art. 2697 c.c. che impone al correntista, che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito relativo a rapporti di conto corrente, l'onere di produrre il contratto nonché tutti gli estratti conto che hanno portato al saldo oggetto di contestazione;
che nessuna efficacia probatoria p uò attribuirsi alla consulenza tecnica di parte, in quanto mera allegazione difensiva;
che il diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente percepite vantato dalla parte attrice si sarebbe, in ogni caso, estinto per prescrizione ordinaria decennale, quanto meno per le rimesse relative al periodo a nteriore al 15.07.2007 - ove si riconosca effetto interruttivo del termine prescrizionale alla missiva del
16.01.2017 - ovvero a decorrere dal 14.5.2008 , con riferimento alla notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio;
che gli interessi sugli asseriti pagamenti indebiti si sarebbero prescritti nel termine pagina 5 di 12 quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.; che quanto all'asserita usura, le conclusioni di controparte sarebbero erronee , in quanto la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. troverebbe applicazione solo nelle ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie;
che, ai fini della verifica dell'usura, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla fino al 31 dicembre CP_5
2009, non essendo tale voce di costo fino a tale data considerata nel calcolo dei tassi soglia ed essendo tenuto il Giudice ad effettuare una comparazione di valori tra loro omogenei;
che, quanto alla violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c., la convenuta si era adeguata alla delibera CICR del CP_5
9.02.2000, mediante pubblicazione sulla G.U. n. 150 del 29.06.2000, adeguamento portato a conoscenza del correntista attraverso tale pubblicazione;
che, atteso che il passaggio al criterio della pari periodicità per i contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR citata comporta nuove condizioni negoziali più favorevoli per il cliente, non vi sarebbe la necessità della specifica approvazione per iscritto delle clausole di capitalizzazione periodica degli interessi da parte del correntista;
che nel contratto di conto corrente le condizioni economiche erano state validamente pattuite.
In virtù di quanto innanzi esposto, il rassegnava, Controparte_1 dunque, le conclusioni riportate in premessa.
Il precedente Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c.; quindi, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 19.04.2024, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato, che, con ordinanza dell'8.12.2024, resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la tratteneva in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. Sulla fondatezza della domanda attorea di accertamento negativo del credito e ripetizione dell'indebito
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di sentire accertata pagina 6 di 12 e dichiarata la nullità parziale dei contratti di conto corrente n.
27002376, di conto anticipi su fatture n. 80098 e di portafoglio usato per anticipo su fatture n. 16604 , per avere la Banca: applicato interessi passivi ultralegali non pattuiti e usurari;
applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi in spregio al divieto di cui all'articolo 1283
c.c.; applicato la commissione di massimo scoperto priva di causa e, comunque, indeterminata e/o indeterminabile, nonché spese e valute non pattuite per iscritto. Di conseguenza ha chiesto rideterminarsi l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti e condannare il Controparte_1 alla restituzione degli importi illegittimamente percepiti.
[...]
La domanda attorea deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Giova premettere che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242 e 26243 del 2014; Cass. Civ., n.
11458/2018; Cass. Civ., n. 363/2019; Trib. Reggio Emilia n. 1327/2017)
“Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente
e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.”.
Il Giudice può, pertanto, laddove vi sia una questione assorbente di più agevole risoluzione, pur essendo quest'ultima successiva, nella progressione logico-giuridica, rispetto alle altre, decidere il giudizio sulla base della stessa, in una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio pagina 7 di 12 reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
Nel caso di specie, la domanda attorea deve essere rigettata in quanto la società attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, rimanendo assorbite tutte le eccezioni pregiudiziali, in rito e d in merito, sollevate dall'Istituto di credito convenuto.
Invero, occorre preliminarmente osservare che, in forza dell'art. 2697
c.c., colui che intende agire in giudizio per il riconoscimento del suo diritto deve provare i fatti costitutivi dello stesso, producendo i n giudizio i documenti rilevanti a sostenere la pretesa creditoria.
Quanto, più segnatamente, all'onere probatorio gravante sul cliente/correntista che proponga una domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario e/o un'azione di ripetizione dell'indebito con riferimento agli interessi, alle commissioni e d alle spese corrisposti in misura eccedente rispetto al dovuto, l'attore è tenuto ad allegare in maniera specifica i fatti costitutivi posti alla base della sua domanda (cd. onere di contestazione specifica), ovvero la nullità di una o più clausole negoziali e l'avvenuta annotazione degli addebiti contestati , nonché a fornirne la relativa prova.
Pertanto, egli ha l'onere di produrre il contratto, costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, e, in linea di principio, l'intera sequenza degli estratti conto dalla data di apertura del rapporto.
Ed invero, soltanto la produzione in giudizio del contratto di conto corrente consente di accertare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente illegittime (“Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che conti ene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio
pagina 8 di 12 non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di reg ola acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass. civ., ord. 33009/2019)).
Non vi è alcun dubbio che - per provare l'eventuale esistenza di clausole che prevedono, in violazione degli artt. 1283 c.c. e 2, comma 4, legge n.
108/1996, l'applicazione di interessi anatocistici e usurari, l'eventuale mancanza di pattuizioni per le quali l'ordinamento richiede la forma scritta “ad substantiam”, per valutare se gli addebiti, le competenze e le spese bancarie riportate negli estratti conto corrispondano a quelle convenute dalle parti e se le commissioni di massimo scoperto siano determinate o determinabili a norma dell'art. 1346 c.c. - è necessario produrre il testo del contratto o dei contratti stipulati con l'Istituto di credito.
Gli estratti conto, invece, sono indispensabili al fine di documentare l'andamento del rapporto ovvero accertare le somme che sono state addebitate e accreditate e, quindi, pervenire alla determinazione del saldo finale, con la necessaria precisazione che, qualora il correntista produca solo una parte degli estratti conto, il giudice può ricostruire il rapporto di dare avere, con l'ausilio di una consulenza tecnico-contabile, utilizzando il saldo risultante dal primo estratto conto in ordine di tempo disponibile e acquisito agli atti (cfr. Cass. Civ., n. 31187/2018; Cass. Civ.,
n. 37800/2022).
L'onere probatorio gravante, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c. c., su chi intende far valere in giudizio un diritto o su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato non subisce deroga neanche nelle ipotesi in cui abbia ad oggetto fatti negativi . Tuttavia, in caso di fatto negativo, la prova può esser fornita mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr., Cass. Civ., n. 23229/2004;
Cass. Civ., n. 384/2007; Cass. Civ., n. 14854/2013).
Si osserva inoltre che, nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della precisazione delle conclusioni, come nel caso di pagina 9 di 12 specie, mentre la domanda di ripetizione dell'indebito non è procedibile, nulla impedisce al correntista di agire in giudizio per l'accertamento giudiziale della nullità delle clausole contrattual i e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, avendo egli un chiaro interesse ad otten ere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso (Cass. c iv., S.U.,
24418/2010).
Nel caso di specie, la parte attrice ha affermato che il contratto di conto corrente è stato stipulato in forma scritta (ma non ha allegato né provato l'omessa stipulazione per iscritto del contratto, salvo allegare solo in comparsa conclusionale che il contratto di conto corrente non è stato mai rinvenuto in quanto mai sottoscritt o) e la ha dimostrato che sono CP_5 stati conclusi per iscritto i contratti di affidamento bancario (cfr. all.ti
2, 3, 4, 5 e 6 della produzione di parte convenuta).
Ebbene, la società attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente, in quanto non solo non ha prodotto il contratto di conto corrente ma non ne ha neanche domandato l'esibizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c..
Ed infatti, non può ritenersi sufficiente ad assolvere l'onere della prova l'inevasa richiesta di acquisizione documentale formulata ai sensi dell'art. 119, comma 4, D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) (cfr. all. 4 della produzione attorea), e ciò dal momento che la norma di cui all'art. 119
T.U.B. ha carattere sostanziale e non processuale, non avendo con essa il legislatore inteso derogare alle regole processuali che presiedono al riparto dell'onere della prova.
Nel caso di specie, il correntista non si è avvalso , come avrebbe potuto e dovuto, della facoltà di chiedere al giudice l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa al rapporto di conto corrente, la cui eventuale inottemperanza da parte dell'Istituto di credito, in quanto suscettibile di essere valutata come argomento di prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., avrebbe costituito un indice sin tomatico della mancata stipulazione in forma scritta o, comunque, della nullità delle pagina 10 di 12 clausole relative alle condizioni economiche applicate nel corso del rapporto.
Deve, pertanto, concludersi che non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice, avendo la prodotto a Parte_1 corredo della domanda, oltre a parte degli estratti conto, solo una consulenza di parte fondata sull'analisi degli estratti conto disponibili, nella quale il consulente si è limitato a d analizzare lo svolgimento del rapporto senza essere in possesso della copia del contratto.
La domanda appare quindi meramente esplorativa atteso che parte attrice allega patologie contrattuali delle quali non poteva essere certa non essendo in possesso del contratto di conto corre nte.
Da ciò deriva che correttamente non è stata disposta alcuna consulenza tecnica d'ufficio contabile, la quale avrebbe altrimenti assunto valenza esplorativa, volta a supplire le carenze probatorie di parte attrice, e, come tale, inammissibile.
Per tali ragioni, le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.
2. Sul regime delle spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto delle domande attoree, sono poste a carico della e, considerate la natura, il valore Parte_1
(indeterminabile) e la complessità delle questioni ( bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/trattazione; €
1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
- RIGETTA le domande attoree;
pagina 11 di 12 - CONDANNA la al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € CP_1
3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. .
Così deciso in Catanzaro, il 23/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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