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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/12/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
dott. SE SE Presidente
dott. EL DE Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1120/2023 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15 ottobre 2025 e promossa
d a
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO D'ERCOLE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA IN ARCIONE N. 71 ROMA come da procura allegata
APPELLANTE
c o n t r o
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. VERONICA STELLA e dall'avv. PELLEGRINO CAVUOTO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA ENNIO GODUTI, PAL. come da procura in calce Parte_2 Parte_3
all'atto di citazione del giudizio di primo grado
APPELLATA pagina 1 di 11 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, III sezione civile, pubblicata in data 17.05.2023 con il n. 1053/2023
CONCLUSIONI
Di Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, per i motivi dedotti – previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra – riformare la sentenza del 16.05.2023 resa dall'Ufficio del Tribunale civile di
Bergamo a definizione del giudizio rubricato al n.r.g. 319/2021, comunicata dalla Cancelleria il 17.05.2023,
non notificata e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di con condanna di parte Parte_1
appellata alla restituzione di quanto versato in ottemperanza alla sentenza impugnata sia a titolo di sorte che di spese e compensi legali”.
Con
Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigettare l'appello, così come proposto, perché manifestamente infondato e non provato, in fatto ed in diritto, per i motivi dettagliatamente espressi nella narrativa del proprio atto di costituzione;
e, per l'effetto,
confermare integralmente la sentenza impugnata;
2) con il favore delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 07.01.2021 (di seguito: consumatore) adiva il Controparte_1
Tribunale di Bergamo al fine di ottenere la condanna di (di seguito: fornitore) alla Parte_1
ripetizione della somma, pari ad € 14.340,09, o di quella diversa accertata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, indebitamente percepita a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica somministrata nell'anno 2010 in esecuzione del contratto di fornitura stipulato inter
partes.
pagina 2 di 11 In conformità ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, l'attrice osservava che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, nel periodo antecedente all'espressa abrogazione, avvenuta, nelle regioni a statuto ordinario, con effetto dal 1 gennaio
2012 in forza del combinato disposto degli artt. 2 comma 6 del d.lgs. 23/2011 e 18 comma 5 del d.lgs. n.
68/2011 e, successivamente, nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4 comma 10 del D.L. n.
16/2012, era da disapplicarsi per contrasto con la direttiva n. 2008/118/CE.
In merito alle azioni esperibili per fare valere il proprio diritto al rimborso, evidenziava l'orientamento giurisprudenziale per il quale al consumatore finale spetta, di regola, l'azione ordinaria di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti dell'erogatore del servizio, da esperire nel termine di prescrizione di dieci anni dal pagamento.
si costituiva eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito Parte_1
in favore del Tribunale di Roma;
nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse domande in quanto infondate e,
in via subordinata, avanzava domanda di riduzione del quantum della pretesa avanzata con riguardo ai pagamenti effettuati nel periodo gennaio – marzo 2010 attesa la compatibilità della normativa interna con quella comunitaria vigente fino al 31.03.2010 (direttiva 92/12/CEE).
In particolare, contestava la sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2033 c.c. per essere il pagamento dovuto in forza di un valido titolo contrattuale intercorso tra l'utente e il fornitore, conforme al quadro normativo tributario vigente ratione temporis;
eccepiva il principio della inefficacia orizzontale delle direttive europee e, conseguentemente, l'impossibilità per il giudice nazionale di disapplicare la normativa interna per contrasto con le direttive comunitarie nei rapporti orizzontali tra privati;
deduceva che non sussisteva alcuna violazione della direttiva europea n. 2008/118/CE poiché l'addizionale provinciale alle accise rispettava entrambi i requisiti di legittimità imposti dalla menzionata direttiva, tra cui la sussistenza di una finalità
specifica.
pagina 3 di 11 Con sentenza n. 1053/2023 il Tribunale di Bergamo condannava alla restituzione, in favore Parte_1
di della somma di € 14.367,09 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Controparte_1
Poneva le spese di lite a carico di parte convenuta in applicazione del principio della soccombenza.
Per quanto ancora rileva, così motivava il Tribunale:
i)in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di accise sul consumo di energia elettrica (Cass. n. 15198/2019, Cass. n. 27101/2019), la disciplina interna di cui all'art. 6 comma 2
del d.l. n. 511/1988, conv. in l. n. 20 del 1989, va disapplicata per contrasto con il diritto unionale, poiché le addizionali alle accise sull'energia elettrica, aventi come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, non rispondono ad una o più finalità specifiche, condizione necessaria per la legittimità delle imposizioni indirette ai prodotti già sottoposti ad accisa ai sensi dell'art. 1 par. 2 direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE;
ii) l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno,
costituisce fonte complementare del diritto europeo ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Cass. n. 15198/2019);
iii) il principio di efficacia solo verticale delle direttive non osta all'accertamento dell'indebito nel rapporto di rivalsa, atteso il collegamento di tale rapporto con quello tra IO e fornitore, in cui opera direttamente il divieto prescritto dalla norma europea (in tal senso, sentenza n. 1009/2022 della Corte d'Appello di Torino);
iv) non si ritiene che sussistano dubbi interpretativi sulle norme applicabili tali da giustificare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, richiesto da parte convenuta;
v) deve essere rigettata la richiesta di riduzione del quantum della pretesa avanzata poiché, alla luce dei principi per cui l'interpretazione del diritto eurounitario fornita dalla Corte di Giustizia UE ha efficacia vincolante erga omnes ed è direttamente applicabile, non vi è ragione per escludere la ripetizione delle somme pagina 4 di 11 versate in data antecedente al 01.04.2010, termine a decorrere dal quale gli Stati Membri erano tenuti a conformarsi alla direttiva 2008/118/CE ai sensi dell'art. 48;
vi) le spese di lite seguono il regime della soccombenza non essendo ravvisabile alcun presupposto che ne giustifica la compensazione ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
La sentenza veniva gravata da Parte_1
resisteva all'impugnazione. Controparte_1
All'udienza del 15.10.2025 la causa veniva discussa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta il vizio di omessa pronuncia in relazione alla sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Ribadisce che il pagamento delle addizionali provinciali era dovuto in forza del contratto stipulato tra l'utente e il fornitore, conforme alla normativa tributaria vigente ratione temporis, sicché è configurabile una causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale.
Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 511/1988 e della direttiva n. 2008/118/CE nella parte in cui il primo giudice ha ravvisato un contrasto tra la norma interna e il diritto unionale.
In particolare, a fondamento dell'assunto per cui l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 non contrasta con il diritto europeo, deduce che l'addizionale provinciale all'accisa non costituisce un'imposta autonoma, bensì un mero inasprimento del tributo-base e, in ogni caso, quand'anche venga qualificata come autonoma imposta indiretta, ribadisce la sussistenza del requisito della finalità specifica.
Eccepisce il principio della non diretta applicabilità delle direttive ai rapporti orizzontali e, in subordine,
reitera l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
Con il terzo motivo censura il rigetto della domanda di riduzione della pretesa avanzata con riguardo ai pagamenti effettuati nel periodo gennaio – marzo 2010 per un totale di complessivi € 4.083,41, pagina 5 di 11 Assume la conformità della normativa interna con quella unionale (direttiva 92/12/CEE) vigente fino al
31.03.2010, poiché ai sensi dell'art. 48 della direttiva 2008/118/CE lo Stato italiano avrebbe dovuto conformarsi a quest'ultima a decorrere dal 1 aprile 2010.
Con il quarto motivo chiede la condanna di parte appellata al rimborso delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata.
-----------------------
I motivi di appello, da valutarsi congiuntamente per la connessione delle questioni coinvolte, sono infondati.
Va premesso che l'addizionale in esame è stata introdotta dall'art. 6 del d.l. n. 511/1988 (convertito con modificazioni dalla legge n. 20/1989), come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007 al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, ricomprendendovi anche l'energia elettrica.
La normativa istitutiva stabiliva che l'obbligo di versamento dell'addizionale gravasse sul fornitore di energia elettrica, il quale tuttavia poteva traslare il relativo onere sull'utente finale mediante una specifica indicazione in bolletta.
All'originaria disciplina interna, introdotta dal menzionato art. 6 del decreto legge n. 511/88, si sono affiancate le disposizioni eurounitarie, previste dalle Direttive UE in materia di accise.
In particolare, la Direttiva n.2003/96/CE, recepita in Italia dal D.lgs. n. 26/07, “ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva n. 92/12/CEE”.
Nello specifico l'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE prevedeva che “i prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del
27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
pagina 6 di 11 Tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE,
nella specie applicabile ratione temporis, per la quale “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
Nel corso dell'anno 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia,
ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, tra cui appunto l'addizionale, prive di “finalità
specifica”.
Al fine di evitare la prosecuzione della procedura, il legislatore nazionale è intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. 23/2011 e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68/2011, e successivamente nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del decreto legge n. 16/2012.
L'intervento abrogativo compiuto dal legislatore ha lasciato aperta la questione della legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti, definitivamente risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025, in senso conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi già nel 2019.
Difatti, con la menzionata pronuncia, la Corte costituzionale, a definizione dei giudizi di legittimità
costituzionale promossi con ordinanze del 26 marzo 2021 dal Collegio arbitrale di Vicenza e del 30 dicembre
2021 dal Tribunale ordinario di Udine, ha dichiarato, per quanto qui rileva, “l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c) e 2, del decreto-legge n.511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE”. pagina 7 di 11 La Corte costituzionale ha concluso che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica imposto dal diritto dell'Unione Europea per la legittimità di altre imposizioni indirette ai prodotti già sottoposti ad accisa, poiché la norma istitutiva prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale “in favore delle province”.
Difatti, secondo quanto disposto dalle direttive, affinché gli Stati membri possano introdurre imposte come quella in esame, diverse dall'accisa base, devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19;
C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C- 437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, OR OR SO, punto 23).
Con specifico riferimento alle imposte addizionali in materia di energia elettrica, la Corte di Giustizia
dell'Unione Europea, nella sentenza del 25 luglio 2018, causa C-103/17, ai punti 38 e 39, ha chiarito che “38.
Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata. Ciò si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (v., in tal senso, sentenze del 27
febbraio 2014, OR OR SO, C82/12, EU:C:2014:108, punto 30, e del 5 marzo 2015, CP_3
C-553/13, EU:C:2015:149, punto 41).
[...]
39. Ciò nondimeno, un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una pagina 8 di 11 condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, OR OR SO, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 29)”.
Come già rilevato nella giurisprudenza di legittimità, nella vigenza dell'ormai espunto art. 6 d.l. n. 511 del
1988, le addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica difettano del requisito della sussistenza di una finalità specifica, dal momento che la destinazione, evincibile dalla premessa del d.l. n. 511/1988, delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali” risponde ad una generica finalità di bilancio (Cass. n.
27101/2019, Cass. n. 16142/2020).
La sopravvenuta caducazione, con effetti sostanzialmente ex tunc (salvo che per i rapporti esauriti), della norma istitutiva dell'addizionale per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale fa venire meno, nei rapporti tra IO e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
da ciò discende la non debenza dei pagamenti effettuati, sine titulo, al fornitore di energia da parte dei consumatori finali ai quali l'addizionale provinciale è stata addebitata a titolo di rivalsa ex art. 56 T.U.A.
In conclusione, trova applicazione il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché
dall'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale -
se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione,
l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore
(che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra pagina 9 di 11 solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione” ( Cass. n.
13740/2025).
La caducazione ex tunc della normativa istitutiva dell'addizionale all'accisa per effetto della pronuncia della
Corte costituzionale assorbe ogni ulteriore indagine relativa alla natura del tributo nonché alla contestata ripetibilità dei pagamenti effettuati in data antecedente al 01.04.2010 e priva di oggetto l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, avanzata dall'appellante.
L'appello va, pertanto, rigettato.
L'affermarsi dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità già nel corso del 2019 osta alla compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c., invocata dall'appellante con la memoria di replica nel caso di rigetto dell'appello, non essendo ravvisabile né la novità della questione trattata né un contrasto giurisprudenziale in materia, preso atto della consolidata giurisprudenza di legittimità e della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Per la sua soccombenza va condannata a rifondere in favore di le spese Parte_1 Controparte_1
del grado che si liquidano in complessivi € 3.966 (di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva, € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. NI LA e dell'avv. Pellegrino Cavuoto dichiaratisi antistatari.
Ricorrono i presupposti di legge per dichiarare l'appellante tenuta a versare un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere in favore di le spese del grado, liquidate come in Parte_1 Controparte_1
parte motiva, da distrarsi in favore dell'avv. NI LA e dell'avv. Pellegrino Cavuoto dichiaratisi antistatari;
pagina 10 di 11 - dichiara che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EL DE SE SE
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
dott. SE SE Presidente
dott. EL DE Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1120/2023 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15 ottobre 2025 e promossa
d a
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO D'ERCOLE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA IN ARCIONE N. 71 ROMA come da procura allegata
APPELLANTE
c o n t r o
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. VERONICA STELLA e dall'avv. PELLEGRINO CAVUOTO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA ENNIO GODUTI, PAL. come da procura in calce Parte_2 Parte_3
all'atto di citazione del giudizio di primo grado
APPELLATA pagina 1 di 11 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, III sezione civile, pubblicata in data 17.05.2023 con il n. 1053/2023
CONCLUSIONI
Di Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, per i motivi dedotti – previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra – riformare la sentenza del 16.05.2023 resa dall'Ufficio del Tribunale civile di
Bergamo a definizione del giudizio rubricato al n.r.g. 319/2021, comunicata dalla Cancelleria il 17.05.2023,
non notificata e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di con condanna di parte Parte_1
appellata alla restituzione di quanto versato in ottemperanza alla sentenza impugnata sia a titolo di sorte che di spese e compensi legali”.
Con
Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigettare l'appello, così come proposto, perché manifestamente infondato e non provato, in fatto ed in diritto, per i motivi dettagliatamente espressi nella narrativa del proprio atto di costituzione;
e, per l'effetto,
confermare integralmente la sentenza impugnata;
2) con il favore delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 07.01.2021 (di seguito: consumatore) adiva il Controparte_1
Tribunale di Bergamo al fine di ottenere la condanna di (di seguito: fornitore) alla Parte_1
ripetizione della somma, pari ad € 14.340,09, o di quella diversa accertata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, indebitamente percepita a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica somministrata nell'anno 2010 in esecuzione del contratto di fornitura stipulato inter
partes.
pagina 2 di 11 In conformità ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, l'attrice osservava che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, nel periodo antecedente all'espressa abrogazione, avvenuta, nelle regioni a statuto ordinario, con effetto dal 1 gennaio
2012 in forza del combinato disposto degli artt. 2 comma 6 del d.lgs. 23/2011 e 18 comma 5 del d.lgs. n.
68/2011 e, successivamente, nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4 comma 10 del D.L. n.
16/2012, era da disapplicarsi per contrasto con la direttiva n. 2008/118/CE.
In merito alle azioni esperibili per fare valere il proprio diritto al rimborso, evidenziava l'orientamento giurisprudenziale per il quale al consumatore finale spetta, di regola, l'azione ordinaria di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti dell'erogatore del servizio, da esperire nel termine di prescrizione di dieci anni dal pagamento.
si costituiva eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito Parte_1
in favore del Tribunale di Roma;
nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse domande in quanto infondate e,
in via subordinata, avanzava domanda di riduzione del quantum della pretesa avanzata con riguardo ai pagamenti effettuati nel periodo gennaio – marzo 2010 attesa la compatibilità della normativa interna con quella comunitaria vigente fino al 31.03.2010 (direttiva 92/12/CEE).
In particolare, contestava la sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2033 c.c. per essere il pagamento dovuto in forza di un valido titolo contrattuale intercorso tra l'utente e il fornitore, conforme al quadro normativo tributario vigente ratione temporis;
eccepiva il principio della inefficacia orizzontale delle direttive europee e, conseguentemente, l'impossibilità per il giudice nazionale di disapplicare la normativa interna per contrasto con le direttive comunitarie nei rapporti orizzontali tra privati;
deduceva che non sussisteva alcuna violazione della direttiva europea n. 2008/118/CE poiché l'addizionale provinciale alle accise rispettava entrambi i requisiti di legittimità imposti dalla menzionata direttiva, tra cui la sussistenza di una finalità
specifica.
pagina 3 di 11 Con sentenza n. 1053/2023 il Tribunale di Bergamo condannava alla restituzione, in favore Parte_1
di della somma di € 14.367,09 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Controparte_1
Poneva le spese di lite a carico di parte convenuta in applicazione del principio della soccombenza.
Per quanto ancora rileva, così motivava il Tribunale:
i)in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di accise sul consumo di energia elettrica (Cass. n. 15198/2019, Cass. n. 27101/2019), la disciplina interna di cui all'art. 6 comma 2
del d.l. n. 511/1988, conv. in l. n. 20 del 1989, va disapplicata per contrasto con il diritto unionale, poiché le addizionali alle accise sull'energia elettrica, aventi come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, non rispondono ad una o più finalità specifiche, condizione necessaria per la legittimità delle imposizioni indirette ai prodotti già sottoposti ad accisa ai sensi dell'art. 1 par. 2 direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE;
ii) l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno,
costituisce fonte complementare del diritto europeo ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Cass. n. 15198/2019);
iii) il principio di efficacia solo verticale delle direttive non osta all'accertamento dell'indebito nel rapporto di rivalsa, atteso il collegamento di tale rapporto con quello tra IO e fornitore, in cui opera direttamente il divieto prescritto dalla norma europea (in tal senso, sentenza n. 1009/2022 della Corte d'Appello di Torino);
iv) non si ritiene che sussistano dubbi interpretativi sulle norme applicabili tali da giustificare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, richiesto da parte convenuta;
v) deve essere rigettata la richiesta di riduzione del quantum della pretesa avanzata poiché, alla luce dei principi per cui l'interpretazione del diritto eurounitario fornita dalla Corte di Giustizia UE ha efficacia vincolante erga omnes ed è direttamente applicabile, non vi è ragione per escludere la ripetizione delle somme pagina 4 di 11 versate in data antecedente al 01.04.2010, termine a decorrere dal quale gli Stati Membri erano tenuti a conformarsi alla direttiva 2008/118/CE ai sensi dell'art. 48;
vi) le spese di lite seguono il regime della soccombenza non essendo ravvisabile alcun presupposto che ne giustifica la compensazione ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
La sentenza veniva gravata da Parte_1
resisteva all'impugnazione. Controparte_1
All'udienza del 15.10.2025 la causa veniva discussa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta il vizio di omessa pronuncia in relazione alla sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Ribadisce che il pagamento delle addizionali provinciali era dovuto in forza del contratto stipulato tra l'utente e il fornitore, conforme alla normativa tributaria vigente ratione temporis, sicché è configurabile una causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale.
Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 511/1988 e della direttiva n. 2008/118/CE nella parte in cui il primo giudice ha ravvisato un contrasto tra la norma interna e il diritto unionale.
In particolare, a fondamento dell'assunto per cui l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 non contrasta con il diritto europeo, deduce che l'addizionale provinciale all'accisa non costituisce un'imposta autonoma, bensì un mero inasprimento del tributo-base e, in ogni caso, quand'anche venga qualificata come autonoma imposta indiretta, ribadisce la sussistenza del requisito della finalità specifica.
Eccepisce il principio della non diretta applicabilità delle direttive ai rapporti orizzontali e, in subordine,
reitera l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
Con il terzo motivo censura il rigetto della domanda di riduzione della pretesa avanzata con riguardo ai pagamenti effettuati nel periodo gennaio – marzo 2010 per un totale di complessivi € 4.083,41, pagina 5 di 11 Assume la conformità della normativa interna con quella unionale (direttiva 92/12/CEE) vigente fino al
31.03.2010, poiché ai sensi dell'art. 48 della direttiva 2008/118/CE lo Stato italiano avrebbe dovuto conformarsi a quest'ultima a decorrere dal 1 aprile 2010.
Con il quarto motivo chiede la condanna di parte appellata al rimborso delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata.
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I motivi di appello, da valutarsi congiuntamente per la connessione delle questioni coinvolte, sono infondati.
Va premesso che l'addizionale in esame è stata introdotta dall'art. 6 del d.l. n. 511/1988 (convertito con modificazioni dalla legge n. 20/1989), come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007 al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, ricomprendendovi anche l'energia elettrica.
La normativa istitutiva stabiliva che l'obbligo di versamento dell'addizionale gravasse sul fornitore di energia elettrica, il quale tuttavia poteva traslare il relativo onere sull'utente finale mediante una specifica indicazione in bolletta.
All'originaria disciplina interna, introdotta dal menzionato art. 6 del decreto legge n. 511/88, si sono affiancate le disposizioni eurounitarie, previste dalle Direttive UE in materia di accise.
In particolare, la Direttiva n.2003/96/CE, recepita in Italia dal D.lgs. n. 26/07, “ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva n. 92/12/CEE”.
Nello specifico l'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE prevedeva che “i prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del
27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
pagina 6 di 11 Tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE,
nella specie applicabile ratione temporis, per la quale “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
Nel corso dell'anno 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia,
ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, tra cui appunto l'addizionale, prive di “finalità
specifica”.
Al fine di evitare la prosecuzione della procedura, il legislatore nazionale è intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. 23/2011 e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68/2011, e successivamente nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del decreto legge n. 16/2012.
L'intervento abrogativo compiuto dal legislatore ha lasciato aperta la questione della legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti, definitivamente risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025, in senso conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi già nel 2019.
Difatti, con la menzionata pronuncia, la Corte costituzionale, a definizione dei giudizi di legittimità
costituzionale promossi con ordinanze del 26 marzo 2021 dal Collegio arbitrale di Vicenza e del 30 dicembre
2021 dal Tribunale ordinario di Udine, ha dichiarato, per quanto qui rileva, “l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c) e 2, del decreto-legge n.511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE”. pagina 7 di 11 La Corte costituzionale ha concluso che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica imposto dal diritto dell'Unione Europea per la legittimità di altre imposizioni indirette ai prodotti già sottoposti ad accisa, poiché la norma istitutiva prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale “in favore delle province”.
Difatti, secondo quanto disposto dalle direttive, affinché gli Stati membri possano introdurre imposte come quella in esame, diverse dall'accisa base, devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19;
C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C- 437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, OR OR SO, punto 23).
Con specifico riferimento alle imposte addizionali in materia di energia elettrica, la Corte di Giustizia
dell'Unione Europea, nella sentenza del 25 luglio 2018, causa C-103/17, ai punti 38 e 39, ha chiarito che “38.
Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata. Ciò si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (v., in tal senso, sentenze del 27
febbraio 2014, OR OR SO, C82/12, EU:C:2014:108, punto 30, e del 5 marzo 2015, CP_3
C-553/13, EU:C:2015:149, punto 41).
[...]
39. Ciò nondimeno, un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una pagina 8 di 11 condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, OR OR SO, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 29)”.
Come già rilevato nella giurisprudenza di legittimità, nella vigenza dell'ormai espunto art. 6 d.l. n. 511 del
1988, le addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica difettano del requisito della sussistenza di una finalità specifica, dal momento che la destinazione, evincibile dalla premessa del d.l. n. 511/1988, delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali” risponde ad una generica finalità di bilancio (Cass. n.
27101/2019, Cass. n. 16142/2020).
La sopravvenuta caducazione, con effetti sostanzialmente ex tunc (salvo che per i rapporti esauriti), della norma istitutiva dell'addizionale per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale fa venire meno, nei rapporti tra IO e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
da ciò discende la non debenza dei pagamenti effettuati, sine titulo, al fornitore di energia da parte dei consumatori finali ai quali l'addizionale provinciale è stata addebitata a titolo di rivalsa ex art. 56 T.U.A.
In conclusione, trova applicazione il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché
dall'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale -
se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione,
l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore
(che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra pagina 9 di 11 solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione” ( Cass. n.
13740/2025).
La caducazione ex tunc della normativa istitutiva dell'addizionale all'accisa per effetto della pronuncia della
Corte costituzionale assorbe ogni ulteriore indagine relativa alla natura del tributo nonché alla contestata ripetibilità dei pagamenti effettuati in data antecedente al 01.04.2010 e priva di oggetto l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, avanzata dall'appellante.
L'appello va, pertanto, rigettato.
L'affermarsi dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità già nel corso del 2019 osta alla compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c., invocata dall'appellante con la memoria di replica nel caso di rigetto dell'appello, non essendo ravvisabile né la novità della questione trattata né un contrasto giurisprudenziale in materia, preso atto della consolidata giurisprudenza di legittimità e della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Per la sua soccombenza va condannata a rifondere in favore di le spese Parte_1 Controparte_1
del grado che si liquidano in complessivi € 3.966 (di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva, € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. NI LA e dell'avv. Pellegrino Cavuoto dichiaratisi antistatari.
Ricorrono i presupposti di legge per dichiarare l'appellante tenuta a versare un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere in favore di le spese del grado, liquidate come in Parte_1 Controparte_1
parte motiva, da distrarsi in favore dell'avv. NI LA e dell'avv. Pellegrino Cavuoto dichiaratisi antistatari;
pagina 10 di 11 - dichiara che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EL DE SE SE
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