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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 9473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9473 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 16.12.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 13311/2025 R.G.L.
TRA nata a [...] il [...], e residente a [...]
Libertà n. 216 bis, rappresentata e difesa dall'avv. Mariarosaria Costanzo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Calata Capodichino n. 243.
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Napoli, Via De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO La ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 29.5.2025 ha esposto di avere ricevuto in data 23.9.2024 dall' a mezzo raccomandata la notifica dell'avviso di CP_1 accertamento con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 6.545,85, avendo percepito dal 15.9.2016 al 31.10.2017 l'indennità di disoccupazione non spettatele per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge;
in particolare ha evidenziato di avere percepito la NASPI nel 2016 a seguito di cessazione di rapporto di lavoro;
che pertanto in data 29.11.2024 aveva proposto infruttuosamente ricorso amministrativo. Nel merito asseriva l'illegittimità dell'ingiunzione per carenza di presupposti e la manifesta infondatezza in fatto e in diritto del provvedimento notificato per carenza di motivazione;
infine, l'inesistenza dei vizi indicati in motivazione;
sosteneva che l' CP_1 avrebbe dovuto recuperare le somme indebitamente percepite entro un anno dalla comunicazione dei dati reddituali, ai sensi dell'art. 13 L. 412/1991. Concludeva chiedendo di “
1. accogliere l'opposizione proposta dalla sig.ra Pt_1 per le causali esposte nel presente atto e per l'effetto;
2. dichiarare l'invalidità
[...]
e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta, essendo inesistente il diritto dell'ente creditore ( ;
3. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”. CP_1
L' , cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva, evidenziando che la CP_1 prestazione era stata erogata alla ricorrente su domanda del 27.1.2016 per il periodo 28.01.2016- 31.10.2017 in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro con la Farmacia Internazionale sas;
che ella era stata assunta in data 15.9.2016 con contratto a tempo indeterminato dalla "S.A.S. Farmacia Morelli Di Lullo Flora E C", pur continuando a percepire l'indennità SP nei periodi successivi alla rioccupazione;
che i pagamenti della citata indennità risultavano regolarmente incassati;
contestava il mancato decorso del termine prescrizionale decennale del diritto alla ripetizione di somme erogate nel 2016 e 2017, avendo tempestivamente interrotto il termine con la richiesta di ripetizione del 2024; si riportava all'estratto conto assicurativo e alla relazione istruttoria dalla quale emergeva la richiesta di rateizzo a mezzo pec regolarmente accolta per n. 59 rate da € 109,10 più l'ultima da € 108,94. Concludeva chiedendo: “rigettare la domanda formulata per l'accertamento negativo del diritto dell alla ripetizione dell'indebito di cui è causa, dichiarando il diritto CP_1 dell' a ripetere le somme indebitamente erogate alla ricorrente a titolo di NAPSI CP_1 nel periodo controverso. Vittoria di spese”.
In esito alla udienza cartolare odierna, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Il ricorso è infondato. Alcune circostanze di fatto sono certe e documentate;
in particolare, la ricorrente era destinataria della comunicazione del 23.9.2024 proveniente dall' dal seguente CP_1 contenuto:
2 Deve essere in primo luogo rigettata la censura avanzata dalla ricorrente quanto alla sostenuta totale carenza di sufficiente motivazione riferita all'accertamento opposto ed afferente al recupero di somme genericamente indicate . Infatti, la predetta comunicazione reca tutte le informazioni necessarie onde consentire alla ricorrente di comprendere l'oggetto dell'indebito, facendo riferimento alla indennità di disoccupazione SP e al periodo di sua percezione nonché al numero della prestazione stessa;
vi sono poi indicati tutti i dati per poter effettuare il pagamento tempestivamente;
così pure, il fatto che la ricorrente fosse stata consapevole del contenuto della comunicazione si evince chiaramente anche dalla proposizione del ricorso amministrativo, il quale a sua volta reca l'indicazione della percezione della SP in oggetto e appronta argomenti difensivi anche nel merito. L'assenza nell'indicato modulo della possibilità di proporre ricorso dinanzi al giudice del lavoro, non rileva con riferimento alla correttezza formale dell'avviso, in quanto trattasi di possibilità prevista ex lege, la cui conoscenza deve essere pertanto ritenuta come presupposta. Tanto basta, a parere di questo giudice, per ritenere compiutamente formato l'avviso in questione. E' altresì infondata la censura avente a oggetto l'intempestività della proposizione della comunicazione di indebito. Prevede infatti l'art. 13 L. 412/91: Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. A sua volta, l'art. 52 c. 2 L. 88/89 dispone:
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
3 Dall'esame delle norme in parole emerge chiaramente che trattasi di disposizioni relative a prestazioni pensionistiche. Giova sul punto di marcare che di recente è stato ritenuto dalla Cassazione ( sentenza n. 11659/24) la NASpI deve essere qualificata come prestazione previdenziale non pensionistica e che da tale qualificazione dell'istituto ne discende l'esclusione della normativa pensionistica e, nello specifico, delle norme dettate in materia di indebito previdenziale pensionistico, che si configurano come disciplina eccezionale non suscettibile di applicazione analogica. Pertanto, la fattispecie di indebito deve essere regolata dalla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., con conseguente suscettibilità dell'importo erroneamente ricevuto a essere oggetto di una domanda di ripetizione di indebito formulata dall'Ente erogante la prestazione, dovendosi comunque verificare anche la eventuale sussistenza di affidamento incolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebito. A quanto esposto consegue che non ritiene fondato questo Giudice l'assunto di parte ricorrente secondo cui si applicherebbe nella specie la disciplina relativa all'indebito pensionistico ex art. 52 L. 88/1989. Quanto al merito, parte resistente ha documentato che a base della natura indebita dell'erogazione di SP per il periodo in oggetto vi è la circostanza fattuale secondo la quale la ricorrente, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la Farmacia Internazionale sas e durante la percezione della SP è stata assunta - in data 15.9.2016
- con contratto a tempo indeterminato dalla "S.A.S. Farmacia Morelli Di Lullo Flora E C", circostanza questa pacifica e documentata. Pertanto, la SP, per il periodo successivo al nuovo contratto di lavoro e fino al 31/ 10/ 2017 è stata corrisposta alla ricorrente in presenza di omissione da parte di costei rispetto all'onere di comunicare all la sua rioccupazione durante il periodo di CP_1 godimento della SP stessa, anche in vista di ottenere un'eventuale sospensione nell'erogazione. E' infatti previsto che, entro 30 giorni dall'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro il lavoratore mediante apposito modello comunichi all' la data di CP_1 inizio dell'occupazione e il presumibile reddito (artt. 9 e 10 D.lvo. n. 22/2015). D'altra parte, alcuna buona fede o criterio dell'affidamento possono essere invocati, essendo evidente per chiunque, anche in presenza di eventuale minima scolarizzazione, che il presupposto per il godimento di un'indennità di disoccupazione è, appunto, la sussistenza di uno stato di disoccupazione, con la conseguenza che la ricorrente deve ritenersi pienamente consapevole del carattere indebito delle somme percepite a tal titolo dopo la sua rioccupazione. Giova rimarcare da ultimo che l' è intervenuto con la propria comunicazione di CP_1 indebito entro il termine di prescrizione decennale, per quanto emerge sia dalla data di
4 notifica del ricorso che occupa sia da quanto per quanto emerge dai documenti prodotti dal convenuto, con riferimento alla circostanza secondo cui, per il debito comunicato nell'anno 2024, la stessa ricorrente ha richiesto un piano di rateizzo con pec
.5176.09/10/2024.0049390, regolarmente accolto per 60 rate totali. CP_2
In conclusione, trattandosi di una prestazione non pensionistica, l' ha pieno diritto al CP_1 recupero delle somme corrisposte, data l'indebita percezione dovuta, per quanto è dato ritenere, stante la sussistenza del nuovo rapporto di lavoro, a dolo dell'interessata. Per i motivi sopra esposti, il ricorso, in quanto infondato, va rigettato.
Stante la soccombenza, in assenza di dichiarazione firmata da parte ricorrente ex art. 152 disp att c.p.c., le spese seguono la soccombenza stessa e vengono liquidate come da dispositivo, anche se la formulazione del rilievo circa l'unica effettiva formale omissione della comunicazione ne rende corretta la compensazione in misura pari a un terzo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
Rigetta il ricorso .
Condanna parte ricorrente al pagamento di due terzi delle spese di lite, due terzi che liquida in euro 890,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo.
Si comunichi .
Napoli, 22.12.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Elisa Tomassi
5
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 16.12.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 13311/2025 R.G.L.
TRA nata a [...] il [...], e residente a [...]
Libertà n. 216 bis, rappresentata e difesa dall'avv. Mariarosaria Costanzo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Calata Capodichino n. 243.
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Napoli, Via De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO La ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 29.5.2025 ha esposto di avere ricevuto in data 23.9.2024 dall' a mezzo raccomandata la notifica dell'avviso di CP_1 accertamento con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 6.545,85, avendo percepito dal 15.9.2016 al 31.10.2017 l'indennità di disoccupazione non spettatele per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge;
in particolare ha evidenziato di avere percepito la NASPI nel 2016 a seguito di cessazione di rapporto di lavoro;
che pertanto in data 29.11.2024 aveva proposto infruttuosamente ricorso amministrativo. Nel merito asseriva l'illegittimità dell'ingiunzione per carenza di presupposti e la manifesta infondatezza in fatto e in diritto del provvedimento notificato per carenza di motivazione;
infine, l'inesistenza dei vizi indicati in motivazione;
sosteneva che l' CP_1 avrebbe dovuto recuperare le somme indebitamente percepite entro un anno dalla comunicazione dei dati reddituali, ai sensi dell'art. 13 L. 412/1991. Concludeva chiedendo di “
1. accogliere l'opposizione proposta dalla sig.ra Pt_1 per le causali esposte nel presente atto e per l'effetto;
2. dichiarare l'invalidità
[...]
e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta, essendo inesistente il diritto dell'ente creditore ( ;
3. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”. CP_1
L' , cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva, evidenziando che la CP_1 prestazione era stata erogata alla ricorrente su domanda del 27.1.2016 per il periodo 28.01.2016- 31.10.2017 in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro con la Farmacia Internazionale sas;
che ella era stata assunta in data 15.9.2016 con contratto a tempo indeterminato dalla "S.A.S. Farmacia Morelli Di Lullo Flora E C", pur continuando a percepire l'indennità SP nei periodi successivi alla rioccupazione;
che i pagamenti della citata indennità risultavano regolarmente incassati;
contestava il mancato decorso del termine prescrizionale decennale del diritto alla ripetizione di somme erogate nel 2016 e 2017, avendo tempestivamente interrotto il termine con la richiesta di ripetizione del 2024; si riportava all'estratto conto assicurativo e alla relazione istruttoria dalla quale emergeva la richiesta di rateizzo a mezzo pec regolarmente accolta per n. 59 rate da € 109,10 più l'ultima da € 108,94. Concludeva chiedendo: “rigettare la domanda formulata per l'accertamento negativo del diritto dell alla ripetizione dell'indebito di cui è causa, dichiarando il diritto CP_1 dell' a ripetere le somme indebitamente erogate alla ricorrente a titolo di NAPSI CP_1 nel periodo controverso. Vittoria di spese”.
In esito alla udienza cartolare odierna, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Il ricorso è infondato. Alcune circostanze di fatto sono certe e documentate;
in particolare, la ricorrente era destinataria della comunicazione del 23.9.2024 proveniente dall' dal seguente CP_1 contenuto:
2 Deve essere in primo luogo rigettata la censura avanzata dalla ricorrente quanto alla sostenuta totale carenza di sufficiente motivazione riferita all'accertamento opposto ed afferente al recupero di somme genericamente indicate . Infatti, la predetta comunicazione reca tutte le informazioni necessarie onde consentire alla ricorrente di comprendere l'oggetto dell'indebito, facendo riferimento alla indennità di disoccupazione SP e al periodo di sua percezione nonché al numero della prestazione stessa;
vi sono poi indicati tutti i dati per poter effettuare il pagamento tempestivamente;
così pure, il fatto che la ricorrente fosse stata consapevole del contenuto della comunicazione si evince chiaramente anche dalla proposizione del ricorso amministrativo, il quale a sua volta reca l'indicazione della percezione della SP in oggetto e appronta argomenti difensivi anche nel merito. L'assenza nell'indicato modulo della possibilità di proporre ricorso dinanzi al giudice del lavoro, non rileva con riferimento alla correttezza formale dell'avviso, in quanto trattasi di possibilità prevista ex lege, la cui conoscenza deve essere pertanto ritenuta come presupposta. Tanto basta, a parere di questo giudice, per ritenere compiutamente formato l'avviso in questione. E' altresì infondata la censura avente a oggetto l'intempestività della proposizione della comunicazione di indebito. Prevede infatti l'art. 13 L. 412/91: Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. A sua volta, l'art. 52 c. 2 L. 88/89 dispone:
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
3 Dall'esame delle norme in parole emerge chiaramente che trattasi di disposizioni relative a prestazioni pensionistiche. Giova sul punto di marcare che di recente è stato ritenuto dalla Cassazione ( sentenza n. 11659/24) la NASpI deve essere qualificata come prestazione previdenziale non pensionistica e che da tale qualificazione dell'istituto ne discende l'esclusione della normativa pensionistica e, nello specifico, delle norme dettate in materia di indebito previdenziale pensionistico, che si configurano come disciplina eccezionale non suscettibile di applicazione analogica. Pertanto, la fattispecie di indebito deve essere regolata dalla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., con conseguente suscettibilità dell'importo erroneamente ricevuto a essere oggetto di una domanda di ripetizione di indebito formulata dall'Ente erogante la prestazione, dovendosi comunque verificare anche la eventuale sussistenza di affidamento incolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebito. A quanto esposto consegue che non ritiene fondato questo Giudice l'assunto di parte ricorrente secondo cui si applicherebbe nella specie la disciplina relativa all'indebito pensionistico ex art. 52 L. 88/1989. Quanto al merito, parte resistente ha documentato che a base della natura indebita dell'erogazione di SP per il periodo in oggetto vi è la circostanza fattuale secondo la quale la ricorrente, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la Farmacia Internazionale sas e durante la percezione della SP è stata assunta - in data 15.9.2016
- con contratto a tempo indeterminato dalla "S.A.S. Farmacia Morelli Di Lullo Flora E C", circostanza questa pacifica e documentata. Pertanto, la SP, per il periodo successivo al nuovo contratto di lavoro e fino al 31/ 10/ 2017 è stata corrisposta alla ricorrente in presenza di omissione da parte di costei rispetto all'onere di comunicare all la sua rioccupazione durante il periodo di CP_1 godimento della SP stessa, anche in vista di ottenere un'eventuale sospensione nell'erogazione. E' infatti previsto che, entro 30 giorni dall'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro il lavoratore mediante apposito modello comunichi all' la data di CP_1 inizio dell'occupazione e il presumibile reddito (artt. 9 e 10 D.lvo. n. 22/2015). D'altra parte, alcuna buona fede o criterio dell'affidamento possono essere invocati, essendo evidente per chiunque, anche in presenza di eventuale minima scolarizzazione, che il presupposto per il godimento di un'indennità di disoccupazione è, appunto, la sussistenza di uno stato di disoccupazione, con la conseguenza che la ricorrente deve ritenersi pienamente consapevole del carattere indebito delle somme percepite a tal titolo dopo la sua rioccupazione. Giova rimarcare da ultimo che l' è intervenuto con la propria comunicazione di CP_1 indebito entro il termine di prescrizione decennale, per quanto emerge sia dalla data di
4 notifica del ricorso che occupa sia da quanto per quanto emerge dai documenti prodotti dal convenuto, con riferimento alla circostanza secondo cui, per il debito comunicato nell'anno 2024, la stessa ricorrente ha richiesto un piano di rateizzo con pec
.5176.09/10/2024.0049390, regolarmente accolto per 60 rate totali. CP_2
In conclusione, trattandosi di una prestazione non pensionistica, l' ha pieno diritto al CP_1 recupero delle somme corrisposte, data l'indebita percezione dovuta, per quanto è dato ritenere, stante la sussistenza del nuovo rapporto di lavoro, a dolo dell'interessata. Per i motivi sopra esposti, il ricorso, in quanto infondato, va rigettato.
Stante la soccombenza, in assenza di dichiarazione firmata da parte ricorrente ex art. 152 disp att c.p.c., le spese seguono la soccombenza stessa e vengono liquidate come da dispositivo, anche se la formulazione del rilievo circa l'unica effettiva formale omissione della comunicazione ne rende corretta la compensazione in misura pari a un terzo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
Rigetta il ricorso .
Condanna parte ricorrente al pagamento di due terzi delle spese di lite, due terzi che liquida in euro 890,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo.
Si comunichi .
Napoli, 22.12.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Elisa Tomassi
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