Sentenza 8 novembre 1999
Massime • 2
Il prelievo istantaneo eseguito in base alla legge 319 del 1976 è da ritenersi valido per i procedimenti attivati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.152 del 1999, in quanto all'epoca dei fatti era consentito sia il campionamento medio che quello istantaneo, e gli scarichi giuridicamente esistenti, perché autorizzati, sono tenuti ad adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla entrata in vigore della legge 152, con la conseguenza che restano in vigore le norme regolamentari e tecniche preesistenti.
Non vi è dubbio che il depuratore (pubblico o privato) produce un bene in senso economico, ossia una utilità legata al servizio di depurazione, consistente nel garantire degli standard o livelli di accettabilità per le acque o rifiuti liquidi in esso convogliati, costituendo, pertanto, un insediamento produttivo. Nel casi di un depuratore di pubblica fognatura lo scarico finale dovrà essere valutato in rapporto alla natura della fognatura, alla natura e composizione della acque scaricate ed al tipo di recapito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/1999, n. 14245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14245 |
| Data del deposito : | 8 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. La Cava PASQUALE Presidente del 08/11/1999
1. Dott. Savignano GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2. " Risso ALDO Consigliere n. 3701
3. " Postiglione AMEDEO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Di nubile VINCENZO Consigliere N. 12368/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PU FA n. Noci (Ba) 26.10.1950
avverso la sentenza del Pretore di Taranto 27.10.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Di Zenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso Udito il difensore Avv. Antonio Altamura
FATTO E DIRITTO
Il Pretore di Taranto, con sentenza in data 27 agosto 1998, condannava PU FA, gestore di un impianto di depurazione di pubblica fognatura, per il reato di scarico di reflui fuori dei limiti della Tabella C, ex art. 21, 3^ comma l. 319/76, con la pena, sospesa condizionalmente, di 16 milioni di ammenda. Contro questa sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo varie censure: la mancanza di prove in ordine alla rappresentanza legale della ditta;
la erroneità del prelievo istantaneo;
la irrilevanza dei limiti relativi ai colonbatteri totali e colonbatteri f cali in mancanza di usi concomitanti del corpo idrico recettore;
la insussistenza del reato, trattandosi di scarico di pubblica fognatura e la erronea considerazione del depuratore quale "insediamento produttivo"; la erronea concessione della sospensione della pena pecuniaria non richiesta dall'interessato. Ritiene la Corte che il ricorso non può essere accolto. Sul primo motivo può rilevarsi che la tipologia dei reati in materia di inquinamento delle acque, ex art. 21 l. 319/76 (ed ora 59 Decreto Legislativo 152/99) non individua un fico quale autore dei reati, ma,
attraverso l'utilizzo del termine "chiunque" ricomprende quelle figure che si rendano, anche di fatto, responsabili del comportamento vietato dalla legge, ossia lo scarico abusivo, lo scarico oltre i limiti legali o altra fattispecie.
Nel caso in esame, il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, ha ritenuto la sussistenza dell'attività di gestione del depuratore della Ditta "G. PU e figli" srl (recante lo stesso cognome dell'imputato) sulla base delle testimonianze e della documentazione in atti, sicché la riferibilità dell'attività inquinante all'odierno ricorrente non appare dubbia.
Nel caso in oggetto trattasi dell'impianto di depurazione, sito in contrada Gennarini di Taranto, che raccoglie i reflui della fognatura pubblica e - dopo la depurazione - li scarica in due pozzi, secondo l'autorizzazione comunale del 10.10.1991, prodotta nel presente giudizio.
Risulta dalla sentenza che il procedimento penale contro l'attuale ricorrente fu originato da una denuncia di un autotrasportatore (Di IT GI), secondo cui una "fuoriuscita eccessiva di liquami", non depurati in modo idoneo, "riversati sul suolo" rendeva difficoltosa l'operazione di scarico e costituiva "pericolo per la salute degli abitanti nella zona".
Dagli accertamenti eseguiti dal NOE (Nucleo Ecologico dei Carabinieri), dal sopralluogo, dal campionamento e dalle analisi effettuate presso il Presidio Multizonale di Prevenzione è risultato uno scarico nel sottosuolo non conforme alla Tabella C (richiamata espressamente nell'autorizzazione comunale).
Il prelievo istantaneo eseguito in base alla legge 319/76 è da ritenere valido per i procedimenti attivati prima della entrata in vigore della nuova legge 152/99, in quanto all'epoca dei fatti era consentito sia il campionamento istantaneo che quello medio e gli scarichi giuridicamente esistenti, perché autorizzati, sono tenuti ad adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla entrata in vigore, con la conseguenza che restano in vigore le norme regolamentari e tecniche preesistenti (artt. 62, punti 8 e 11 l.152/99). Peraltro la giurisprudenza di questa Corte aveva già precisato che il giudice - nel caso di campionamento istantaneo - può valutarne caso per caso la rappresentatività, come è avvenuto nel caso di specie.
Il riferimento al campionamento medio prelevato nell'arco di tre ore (di cui è menzione nello Allegato 5 Tabelle 1, 2, 3 e 4 l.152/99) vale per i procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore della nuova legge, come è reso evidente dall'esplicita dizione:
"rimangono valide le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalle normative in essere prima della entrata in vigore del presente decreto" (All. 5 punto 4 l. 252/99). Nel caso in esame la fognatura pubblica ed il relativo depuratore scaricano in due pozzi nel sottosuolo come risulta dal verbale di prelievo del 7.11.1995 e dal capo di imputazione, sulla base di una autorizzazione rilasciata con riferimento ad una legge della Regione Puglia, la quale va però posta in relazione con la normativa comunitaria e con il Decreto Legislativo 27.1.1992 n. 132, recepito dalla nuova legge 152/99. Come è noto uno scarico, anche indiretto, nel sottosuolo (che non ha la capacità di naturale depurazione dei processi biologici dei corpi idrici superficiali) può comportare rischi di inquinamento e di alterazione della qualità delle acque sotterranee, sicché è sottoposto a divieti specifici per alcune sostanze, a prescindere dalla concentrazione.
Nel caso in esame oltre a colonbatteri fecali e colonbatteri totali (oltre i limiti consentiti) risulta anche dalle analisi una sostanza come il mercurio, espressamente vietata ex All. 5, punto 2.1 l. 152/99, per la quale la Regione non può concedere deroghe più permissive (art. 28 stessa legge). Sulla questione sollevata dalla difesa della natura non di insediamento produttivo del depuratore, questa Corte ribadisce l'orientamento contrario già espresso con la sentenza n. 11599/93 e con altre decisioni (Cass. Sez. III, 29.8.1995, n. 9234, imp. Sartorio;
Cass. Sez. III, 12.12.1995 n. 12234, imp. Dalla Corte). La nuova legge (art. 8, gg) definisce come "stabilimento" (concetto sostanzialmente equivalente a quello di insediamento, ora non più riproposto) come "qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico". Non vi è dubbio che il depuratore (pubblico o privato che sia) produce un "bene" in senso economico ossia una utilità legata al servizio di depurazione, consistente nel garantire degli standard o livelli di accettabilità per le acque o rifiuti liquidi in esso convogliati, sicché il suo scarico nelle acque, nel suolo o sottosuolo deve osservare i divieti e le condizioni di legge. Nel caso di un depuratore di una pubblica fognatura lo scarico finale dovrà essere valutato in rapporto alla natura della fognatura (prevalentemente industriale, mista o civile), alla natura e composizione delle acque scaricate (acque reflue industriali o acque domestiche) ed al tipo di recapito (acque, suolo o sottosuolo), oltre che ai possibili rifiuti liquidi di terzi trasportati con autobotti o tramite condotte.
Preme qui sottolineare che i criteri generali della disciplina degli scarichi (art. 28 l. 152/99) valgono anche per le fognature, tenendo presente che "è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti" (art. 36 stessa legge).
Sull'ultimo motivo relativo al concesso beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta, questa Corte richiama il principio secondo cui la legge affida in via esclusiva al giudice di disporre di Ufficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta, questa Corte richiama il principio secondo cui la legge affida in via esclusiva al giudice di disporre di ufficio, anche senza richiesta dell'imputato, la eventuale sospensione della pena senza che l'interessato possa far valere un interesse giuridicamente rilevante al riguardo, non potendo considerarsi tale quello relativo alla preclusione per possibile future condanne.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 1999