Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3358 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0 335 8 /0 3 Lavoro Composta dagli - Presidente R.G.N. 15473/ Dott. Vincenzo MILEO Dott. Bruno D'ANGELO 14 Rel. Consigliere Cron. 2675 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Consigliere ud.13/11/02 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la sequente SEN TENZA sul ricorso proposto da: ITALKALI ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A., in persona del legale rappresentante Pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 3, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO AMENTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NG PE , PE CALOGERO, RM NC, DI RL NC, LO RE SALVATORE, MAZZARA PAOLINO, D'AGRO' PIETRO, SCIORTINO SANTO, VENTURA ROBERTO, PAOLINO, ESPOSITO PILLITTERI VINCENZO, 2002 FALLETTA GARRUBO LUIGI, LATTUCA ANGELO US SALVATORE, 4525 -1- NICOLOSI SALVATORE, ANTINORO CALOGERO, FALLETTA US, NICOLOSI LUIGI, PROVENZANO ANTONINO;
- TA US, SO CALOGERO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI CORVIALE 9, presso lo studio dell'avvocato ROBERTA LA FOREST, rappresentati BALISTRERI, giusta difesi dall'avvocato US delega in atti;
controricorrenti - avverso la sentenza n. 3173/99 del Pretore di PALERMO, depositata il 14/07/99 R.G.N. 6299/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Palermo, la società per azioni Italkali si opponeva all'espropriazione presso terzi effettuata dagli attuali intimati, deducendo che i precetti precedentemente notificati erano stati sottoscritti da difensori sprovvisti di procura e denunciando altri vizi e, in particolare, che nelle copic notificato dei precetti non era stata trascritta la procura. fl pretore, con sentenza del 17 maggio 1999 rigettava l'opposizione, mettendo in evidenza la irrilevanza di tale ultima censura. Avverso la sentenza la società Italkali ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di annullamento. Gli intimati si sono costituiti con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di annullamento, la società ricorrente denuncia vizi della motivazione e violazione degli artt. 480 e 479 c.p.c... Il ricorso è infondato. Per quanto attiene ai vizi della motivazione, il ricorso si limita ad una mera enunciazione, in quanto non segue nessuna illustrazione di tale supposto vizio. Per quanto attiene alla violazione di legge, il ricorso, senza insistere sulla tesi della inesistenza della procura, si limita a sostenere che esiste l'esigenza di apporre la procura anche nella copia dei precetti, per cui, in mancanza, tali atti dovrebbero essere dichiarats nulli. Di fronte a tale censura hanno buon gioco i resistenti nel rilevare che la procura esisteva negli originali dei precetti, cosa peraltro, come si è visto, non più contestata, e che l'attestazione di conformità delle copie agli originali effettuata dall'ufficiale giudiziario è sufficiente allo scopo. In effetti questa Corte non può che condividere tale impostazione, non comprendendosi la ragione giuridica in base alla quale la procura dovrebbe essere apposta in originale, così pare di capire, anche sulle copic notificate. il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della società ricorrente da dispositivo- alle spese del giudizio di cassazione, e uc
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio 1di cassazione liquidate in euro 28.00 oltre ad euro 2,000per onorario di avvocato. Roma, 13 novembre 2002 Il Cons. est. [] Presidente Vincenzo f illo CANCELLIERE Depositato dell CELLIERE 2