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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 01/12/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
* * * * *
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 94 /2025 del Ruolo Generale
Tra
con l'Avv. MOTTA MARINA Parte_1
Parte attrice
E
con l'Avv. CALTAGIRONE Controparte_1
CO
Parte convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi della legge
69/2009 ossia contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (art. 132, n. 4), “la succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118 disp. att.), anche con riferimento a precedenti conformi. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il signor citava in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Lodi, la signora Controparte_1
per ivi sentir, previa concessione della sospensione della esecutività
[...]
del titolo, accertare e dichiarare la nullità del precetto opposto in quanto carente di titolo esecutivo. CH altresì parte attrice di accertare e dichiarare l'illegittimità delle richieste formulate dalla signora onché la mancanza CP_1
del diritto a procedere ad esecuzione.
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Il Tribunale di Lodi accoglieva l'istanza di sospensione alla luce dell'erroneità
dei conteggi relativi all'aggiornamento ISTAT come effettuati da parte opposta.
Senza necessità di istruttoria alcuna la causa veniva trattenuta in decisione previa precisazione delle conclusioni come segue:
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
In via preliminare:
Disporre la nullità del presente atto di precetto in quanto il conteggio in esso contenuto non è
rispondente al titolo esecutivo allegato.
Nel merito:
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della richieste formulate dalla signora CP_1
- Accertare e dichiarare la mancanza del diritto del credito dell'istante a procedere con l'esecuzione forzata nei confronti del signor dichiarando l'inefficacia del precetto opposto. Pt_1
- Condannare la convenuta alle spese legali di parte attrice in quanto atto di precetto palesemente infondato in fatto e in diritto.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: In via preliminare:
Rigettare la domanda del sig. di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo Pt_1
azionato per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermarne l'efficacia esecutiva;
Nel merito:
Rigettare l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dal sig. , in quanto inammissibile e/o Pt_1
infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'atto di precetto,
con condanna del sig. al pagamento in favore della sig.ra della somma precettata, per Pt_1 CP_1
i titoli dedotti, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Ulteriori domande nuove e/o diverse non sono ritenute ammissibili.
Trattasi di opposizione ad atto di precetto avente, quale titolo esecutivo, il decreto n. 7331/2023 emesso dal Tribunale di Lodi di emanazione dei provvedimenti provvisori a seguito di domanda di divorzio tra i coniugi, signori e nonché il decreto di Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
omologa del Tribunale di Lodi RG 1040/2021 del 29 giugno 2021. L'intimazione attiene a somme relative a spese straordinarie sostenute per i figli minori,
importi per aggiornamento Istat e per spese condominiali già previste con il provvedimento che ha definito la separazione giudiziale tra i signori e Pt_1
CP_1
Il sig. deduce l'inammissibilità della pretesa azionata dalla sig.ra Pt_1 CP_1
la quale ha intimato il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli mediante atto di precetto fondato sul provvedimento di separazione, anziché
munirsi di un autonomo titolo esecutivo necessario per la riscossione di tali spese.
Secondo la tesi attorea il decreto di omologa della separazione può essere titolo per la richiesta delle spese straordinarie solo se queste sono prevedibili;
se, per contro, le spese straordinarie hanno il carattere dell'imprevedibilità è
necessario ottenere autonomo titolo esecutivo per poter ottenere il rimborso delle stesse.
Parte convenuta rileva che le spese richieste con atto di precetto non sono imprevedibili ed eccezionali, trattandosi di spese ricorrenti nella vita dei minori per cui sono state sostenute. Trattasi di spese sanitarie necessarie quali le fatture per logopedia e psicomotricità, tamponi, visite mediche sportive, spese per la baby sitter, spese per iscrizione a corsi sportivi e spese condominiali.
Sul punto il Tribunale rileva che le spese sostenute in favore dei figli minori,
quali quelle sanitarie, per baby sitter e per corsi sportivi inserite nell'atto di precetto sono spese routinarie, alcune delle quali, come ad esempio le spese per la baby sitter, sono inserite espressamente nel provvedimento di separazione dei coniugi. Per ottenere il rimborso di tali spese non occorre ottenere un nuovo titolo in quanto è sufficiente il decreto di omologa.
In tal senso la Corte di Cassazione ordinanza 379/2021: “In materia di rimborso
delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del
figlio, occorre distinguere — in via sostanziale — tra:a) gli esborsi destinati ai
bisogni ordinari del figlio, che siano certi nel loro costante e prevedibile
ripetersi, anche su intervalli temporali più o meno ampi — detti “spese straordinarie routinarie” (es. spese mediche e scolastiche ricorrenti) — che
integrano l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del
titolo originario di condanna (decreto di separazione/omologa, sentenza di
divorzio, ecc.), senza bisogno di un nuovo titolo esecutivo. b) le spese che
siano invece imprevedibili, rilevanti nel loro ammontare, tali da recidere ogni
legame con l'ordinario regime di vita del figlio — cioè le “vere” spese
straordinarie — le quali, per essere rimborsate, richiedono un'autonoma azione
di accertamento e non possono essere oggetto di esecuzione forzata con il
titolo originario.”
Quanto alle spese condominiali esposte nell'atto di precetto è principio consolidato che il titolo esecutivo costituisce presupposto indefettibile dell'azione esecutiva, e che il giudice dell'opposizione deve verificarne d'ufficio l'esistenza, la portata e la riferibilità al credito azionato.
La somma di € 492,00, oggetto di precetto, riguarda spese condominiali relative all'immobile già destinato a casa familiare.
Tali spese non trovano fondamento nel titolo esecutivo:
Né i provvedimenti provvisori del divorzio né il decreto di omologa della separazione ricomprendono gli oneri condominiali tra le obbligazioni di mantenimento o tra le spese straordinarie per il figlio, né esse rientrano tra le tipologie di spese straordinarie generalmente riconducibili al mantenimento della prole. Trattandosi di spese proprie del proprietario, non possono essere pretese in via esecutiva in assenza di un'espressa previsione nel titolo. Ne consegue che, per l'importo di € 492,00, il precetto è privo del necessario titolo esecutivo e deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 480 c.p.c.
Il sig. rileva, altresì, che l'ex coniuge ha richiesto il rimborso delle spese Pt_1
straordinarie sostenute per i figli oltre il termine di trenta giorni previsto nel decreto di separazione. La sig.ra infatti, avrebbe lasciato trascorrere CP_1
diversi mesi prima di avanzare la richiesta di rimborso nei confronti dell'opponente.
Sebbene tale termine sia stato espressamente indicato nel provvedimento di separazione, esso non può essere qualificato come termine di decadenza, né
può comportare, se non rispettato, la perdita del diritto al rimborso in capo al genitore anticipatario.
Il sig. rappresenta, inoltre, che l'omessa tempestiva attivazione Pt_1
dell'odierna convenuta gli avrebbe comportato la perdita del diritto alla rifusione delle spese da parte della propria assicurazione sanitaria;
tuttavia, pur potendo il comportamento non sollecito dell'ex coniuge apparire pregiudizievole o comunque censurabile sotto il profilo collaborativo, esso non risulta sanzionato dall'ordinamento, né idoneo a determinare la caducazione del diritto al rimborso delle somme anticipate.
Quanto alla rivalutazione dell'assegno di mantenimento dei figli minori l'attore eccepisce l'erroneità del calcolo stante il fatto che, a seguito dell'emissione dei provvedimenti provvisori di divorzio, il Tribunale di Lodi ha determinato l'assegno di mantenimento in euro 1.000,00 per ciascun figlio e non già euro 1.000,00 oltre rivalutazione come già maturata dall'anno successivo al decreto di omologa della separazione.
Secondo la convenuta, per converso, il Tribunale di Lodi avrebbe inteso attribuire ai minori il medesimo importo già determinato in sede di separazione,
importo che risulterebbe pertanto già oggetto di rivalutazione.
Il Tribunale di Lodi ha previsto quanto segue: “Quanto agli aspetti economici
non emergono dagli atti elementi sopravvenuti rispetto al provvedimento
appena richiamato – che ha rigettato ogni richiesta di modifica- ed in ogni caso
il reddito del padre appare adeguato rispetto all'assegno così come
determinato in euro 1000,00 a figlio”
Dalla lettura del provvedimento come sopra riportato questo giudice rileva che quando il giudice del divorzio afferma che non emergono elementi
sopravvenuti rispetto al precedente provvedimento (di separazione), e che
l'assegno è adeguato così come determinato in € 1.000,00, sta richiamando la decisione pronunciata in sede di separazione, che aveva già fissato l'assegno,
dichiarando che non ci sono mutamenti delle condizioni di fatto tali da modificare quell'importo. Il Tribunale di Lodi ha inteso confermare l'importo come già configurato nel regime di separazione, pertanto euro 1.000,00 per ciascun figlio vanno intesi come importo già rivalutato.
In sede di separazione era previsto un assegno soggetto a rivalutazione
annuale ISTAT, allora: il giudice del divorzio, “confermando” l'importo, e dichiarando l'assenza di elementi sopravvenuti, non ha inteso fissare un nuovo importo “ex novo”, ma ha semplicemente ribadito la misura di quell'assegno come già attualizzato al momento del divorzio.
Occorre rilevare, però, che il conteggio fornito da parte convenuta nell'atto di precetto e ribadito con memoria depositata in data 24 aprile 2025 non risulta corretto. La difesa della signora fa decorrere la rivalutazione ISTAT – CP_1
utilizzando il relativo indice di rivalutazione, non dal giugno 2022 – un anno dopo la data del decreto di omologa che ha previsto l'aggiornamento ISTAT,
bensì dal gennaio 2022.
Il calcolo come svolto dall'intimante è quindi errato e la domanda dell'opponente in merito alla rivalutazione ISTAT, alla luce di quanto sopra è
parzialmente fondata. Il calcolo dell'adeguamento deve decorrere dal giugno
2022, prendendo come base di calcolo l'indice di rivalutazione del giugno 2022.
Il Tribunale ha provveduto al ricalcolo dall'aggiornamento come segue:
rivalutazione dal giugno 2021 al giugno 2022 coeff. 1,078 euro 2.156,00
rivalutazione dal giugno 2022 al giugno 2023 coeff.1,06 euro 2.285,36
rivalutazione dal giugno 2023 al giugno 2024 coeff. 1,008 euro 2.303,64
Dal gennaio 2023 al maggio 2023 l'importo dovuto è 10.780,00 (2.156,00 x 5
mesi)
Dal giugno 2023 al maggio 2024 l'importo dovuto è 27.424,32 (2.285,36 x 12
mesi)
Dal giugno 2024 al dicembre 2024 l'importo dovuto è 16.125,48 (2.303,64 x 7
mesi) Per un totale di euro 54.329,80 da cui detrarre il versato pari ad euro 48.000,00.
La differenza dovuta dal signor alla signora è di euro 6.329,80 in Pt_1 CP_1
luogo di quanto intimato di euro 7.728,00.
L'importo di euro 1.398,20 non risulta dovuto.
Alla luce di quanto sopra l'opposizione è parzialmente fondata limitatamente alla nullità del precetto per gli importi delle spese condominiali e dell'aggiornamento ISTAT relativamente all'importo complessivo di euro
1.890,20.
Per le ulteriori voci di credito, l'opposizione è infondata, trovando esse adeguato fondamento nel titolo esecutivo e nella documentazione prodotta.
La soccombenza risulta reciproca, atteso che l'opposizione è accolta solo in parte pertanto sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ex art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione reietta o assorbita, così provvede:
-accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato in data 11 gennaio 2025 limitatamente alla somma di €
1.890,20;
- revoca la sospensione dell'esecutività del titolo;
-compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Lodi il 30 Novembre 2025. Il G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini