Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2013, n. 18239
CASS
Sentenza 4 aprile 2013

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In tema di concorso nel delitto tentato, non è punibile l'attività preparatoria compiuta da alcuni dei concorrenti qualora la successiva fase esecutiva, essenziale per la configurazione del reato, non sia stata realizzata e neppure concordata con il partecipe necessario. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale, in cui il programma criminoso concordato da alcuni concorrenti non era stato portato a conoscenza dell'indagato che, rendendo all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni in favore di altro indagato, avrebbe dovuto assumere la funzione di concorrente necessario della condotta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2013, n. 18239
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18239
    Data del deposito : 4 aprile 2013

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