Sentenza 4 aprile 2013
Massime • 1
In tema di concorso nel delitto tentato, non è punibile l'attività preparatoria compiuta da alcuni dei concorrenti qualora la successiva fase esecutiva, essenziale per la configurazione del reato, non sia stata realizzata e neppure concordata con il partecipe necessario. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale, in cui il programma criminoso concordato da alcuni concorrenti non era stato portato a conoscenza dell'indagato che, rendendo all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni in favore di altro indagato, avrebbe dovuto assumere la funzione di concorrente necessario della condotta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2013, n. 18239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18239 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 04/04/2013
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 634
Dott. PETRUZZELLIS NA - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1016/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.m. presso il Tribunale di Taranto:
avverso la sentenza del 21/11/2011 dal Gip del Tribunale di Taranto;
nel procedimento a carico di:
1. US TO IO, nato a [...] l'[...];
2. DO NA, nata in [...] i 107/04/1972;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NA Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Pierotti Gianluca per il US e l'avv. Raffaele Errico per la DO, che si sono associati alle richieste del P.g..
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Taranto con sentenza del 21/11/2011 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di US TO IO ed NA DO, in relazione ai reati di tentativo di favoreggiamento e di cui all'art. 490 cod. pen. contestati al US e di favoreggiamento contestato alla DO.
La vicenda riguarda le indagini svolte per l'omicidio della minore SA CA, verificatosi ad Avetrana.
In quel contesto, ove il US ha assunto la veste di difensore di NA SS, egli, secondo la contestazione si sarebbe attivato per ottenere la nomina a difensore di fiducia del padre della sua assistita in favore di un collega, malgrado l'imputato avesse formulato accuse in danno della sua assistita;
l'ulteriore imputazione riguarda la soppressione di un verbale di indagini difensive che conduceva, in tesi d'accusa, all'accertamento di episodi dannosi per la sua cliente.
Il favoreggiamento contestato alla DO riguarda invece le dichiarazioni dalla stessa rilasciate sulle affermazioni fatte da suo cognato in merito alla percezione di una scena su accadimenti connessi all'omicidio, che si assumeva invece frutto della ricostruzione di un sogno.
La decisione del giudice è giustificata, quanto al tentativo di favoreggiamento, dalla mancanza di prova sulla direzione inequivoca degli atti, e quanto al falso, dalla ravvisata assenza della qualità di atto pubblico nel verbale delle dichiarazioni rilasciate al difensore, oltre che dalla mancanza di elementi sulla materiale soppressione dell'atto.
In relazione all'accusa nei confronti della DO, analizzate le deposizioni offerte, il Gip è giunto alla conclusione della piena collaborazione offerta dall'interessata, che risulta aver fornito agli inquirenti le conoscenze in suo possesso, circostanza che ha condotto ad escludere la sussistenza del reato.
2. Il P.m. impugnante con il primo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla contestazione di tentativo di favoreggiamento, con riferimento all'esclusa univocità degli atti, fondata sull'omessa considerazione che l'attività oggetto di imputazione risulta preceduta da una richiesta di aiuto formulata da NA SS, assistita da US, presso la sorella, inviata con sms durante l'interrogatorio del P.m., nel corso del quale la donna venne resa edotta delle accuse che il padre aveva formulato nei suoi confronti.
Si contesta la scarsa logicità della svalutazione dell'indizio relativo alle modalità di approccio con il difensore scelto per LE SS, e si segnala la delicatezza del passaggio per la provenienza della proposta, percepita dallo stesso professionista cui si cercava di attribuire l'incarico, nonché tutte le valutazioni operate dal Gip per contrastare la ritenuta univocità degli atti, sui plurimi indizi indicati in argomento, la cui valenza risulta posta in dubbio con osservazioni che esulano dal quadro indiziario, non allegate dagli interessati, senza, per contro, valutare i plurimi indicatori dell'anomalia dell'intervento e delle modalità di tentata acquisizione di un regolare mandato professionale.
3. Con il secondo motivo si rileva illogicità della motivazione con riguardo alla valutata impossibilità di ulteriore sviluppo delle fonti di prova in dibattimento, smentita dalla mancata acquisizione nel corso delle indagini delle dichiarazioni in proposito di TI SS, tramite della richiesta di nomina del legale per suo padre, o di quest'ultimo, elementi che permettono di valutare positivamente il sopraggiungere di possibilità di approfondimento.
4. Si deduce violazione di legge ed omessa motivazione sulla richiesta di qualificare l'azione inquadrata nella violazione di cui all'art. 490 cod. pen. nel diverso reato di favoreggiamento, sussistendone tutti i presupposti, in quanto il difensore, percepita la dannosità delle dichiarazioni per la propria assistita, risulta aver redatto un diverso verbale, privo di accenni aventi tale carattere.
La possibilità della diversa qualificazione, in uno con la mancata motivazione dell'infondatezza di tale prospettazione, impone il rinvio a giudizio, per l'approfondimento dibattimentale.
5. Quanto alla pronuncia riguardante la DO si contesta la motivazione della ritenuta inutilità dell'approfondimento dibattimentale, fondata sulla totale pretermissione dell'analisi del contenuto di una conversazione telefonica che consente di dimostrare che l'indagata era pienamente al corrente della valenza effettiva del racconto del cognato, circostanza che individua un tema di indagine suscettibile di accertamento ulteriore, precluso dalla decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. L'imputazione di tentativo di favoreggiamento realizzato in concorso con altri nei confronti del US è così formulata "... operando quale difensore di fiducia di SS NA, al fine di assicurare alla predetta l'impunità... compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad aiutare quest'ultima ad eludere le investigazioni dell'autorità portando a SS CA (fratello di SS LE ... che aveva chiamato in correità la figlia SS NA) ... il testo di un telegramma da inviare al congiunto presso la Casa Circondariale di Taranto con il quale lo stesso veniva invitato a nominare difensore di fiducia ... ON Gianluca, onde far decadere la nomina di quello che lo assisteva d'ufficio .... poi consegnato all'indagato e senza riuscire nel loro intento per causa indipendente dalla loro volontà" e necessariamente individua quale soggetto attivo del reato, nel suo fisiologico sviluppo, lo stesso LE SS, ritenuto raggiungibile con l'attribuzione del difensore di fiducia, che si sarebbe assunto il compito di veicolare al suo potenziale assistito le indicazioni di una strategia difensiva favorevole alla figlia SS NA. Rispetto a tale atteggiarsi dell'azione programmata la consumazione del delitto di favoreggiamento non poteva che intervenire con l'adesione a tale progetto, consapevole o carpita con l'inganno, di LE SS, risultando ferma alla fase del tentativo la proposta del difensore nominato a tal fine, che identificherebbe la fase esecutiva dell'azione illecita concordata con i concorrenti del reato.
Tale analisi astratta si rende necessaria per chiarire che nella specie, seguendo l'impostazione accusatoria della sicura finalizzazione di tutti gli atti compiuti dagli autori alla realizzazione di tale progetto, per effetto della circostanza che il suo perfezionamento coinvolgeva il concorso necessario di SS LE, le attività stigmatizzate nell'atto dì accusa non possono che relegarsi alla fase degli atti preparatori.
Infatti, se è vero che secondo il vigente art. 56 cod. pen. è possibile conferire rilievo penale anche a tale attività prodromica alla materiale esecuzione dell'azione tipica, ciò si verifica in quanto essi siano connotati da non equivocità, e l'impedimento del passaggio alla fase esecutiva o consumativa si realizzi per effetto di un intervento terzo, imprevedibile, che interrompe la serie causale programmata.
Nella specie tale situazione di fatto non si è verificata, in quanto, come si è descritto, il concorso di LE SS era richiesto in due successive ed ugualmente necessarie fasi dell'azione che si ritiene programmata, che possono definirsi la prima preparatoria e la successiva esecutiva, poste tra loro in relazione di graduale ed ulteriore specificazione della direzione degli atti:
la fase preparatoria, che poteva coinvolgere LE SS anche in maniera inconsapevole, con il conferimento del mandato al legale prescelto, e quella esecutiva che, rispetto all'azione del concorrente SS, si sarebbe prodotta con l'adesione alla sollecitazione a mutare versione.
La consumazione del reato di favoreggiamento non poteva che sopraggiungere quindi con il concorso necessario di SS, e rispetto tale essenziale parte dell'azione non vi è stata alcuna esecuzione, poiché essa è stata ostacolata dalla mancata adesione al necessario presupposto programmato, costituito dal conferimento del mandato.
Richiamando quanto efficacemente espresso in fattispecie analoga da pronuncia di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 27629 del 08/06/2010, dep. 15/07/2010, imp. Berton, Rv. 248318) si rileva che se Indubbiamente è possibile ravvisare il concorso nel reato anche quando la condotta tipica si sia arrestata al tentativo, ed è punibile pertanto il concorso nel delitto tentato, non risulta per contro punibile il tentativo di concorso. E tale può qualificarsi, a tutto concedere, l'azione realizzata nella specie, ove l'attività preparatoria non è stata impedita dall'azione di terzi estranei, il cui intervento con valutazione ex ante non può ritenersi programmato nello svolgimento ideativo dell'azione, ma dalla mancata collaborazione di uno dei concorrenti necessari della condotta, in assenza della cui adesione questa non avrebbe potuto svilupparsi ne' nella successiva fase esecutiva dell'istigazione, ne', a fortiori, nella forma del reato consumato.
Nella situazione descritta non era rimessa solo alla volontà degli imputati l'esecuzione dell'azione idonea a collocarli in un punto di non ritorno rispetto alla realizzazione dell'azione (Sez. 2, Sentenza n. 36536 del 21/09/2011, dep. 11/10/2011, imp. D'Alessandro, Rv. 251145), elemento essenziale al fine di individuare uno specifico programma criminoso in corso di attuazione, impedito dall'intervento di eventi imprevedibili e non dipendenti dalla volontà degli agenti, poiché gli agenti necessari dell'azione nel suo programmato sviluppo dovevano ancora essere consultati, ed era ben possibile, come risulta in effetti avvenuto, che, venendo meno il loro essenziale consenso, venisse preclusa ab initio la realizzazione del programma. La circostanza che l'azione si sia bloccata ad una fase antecedente e prodromica rispetto alla necessaria illustrazione della condotta favoreggiatrice a colui il quale veniva ad assumere la funzione di autore diretto del reato, rende ancora più evidente l'arresto della condotta dei correi ad una fase antecedente rispetto all'ipotesi dell'istigazione, che ne costituisce quindi antefatto non punibile e correttamente, quindi, è stata valutata non idonea ad integrare il reato contestato.
Infatti, se l'istigazione non accolta non sarebbe stata punibile, per effetto di quanto previsto dall'art. 115 cod. pen., deve a fortiori escludersi che nella specie, in assenza di tale possibile configurazione giuridica, possa ricondursi nella figura del tentativo di favoreggiamento contestato l'ipotetico accordo concluso tra gli imputati a tal fine. Sul punto si deve quindi concludere che non è punibile l'attività preparatoria compiuta da alcuni dei concorrenti necessari ove non sia effettivamente seguita l'esecuzione di un reato, almeno in forma tentata.
Nell'ipotesi di concorso nel reato tentato infatti le condotte degli agenti restano tra loro interconnesse e devono essere valutate necessariamente nella loro interezza;
così, se la desistenza di uno dei partecipi dalla specifica attività rimessagli non muta la qualificazione dell'azione concorsuale se su essa non incide (sul punto per tutte Sez. 6, Sentenza n. 27323 del 20/05/2008, dep. 04/07/2008, imp. Portoghese, Rv. 240737), analogamente per converso non può delinearsi l'ipotesi del tentativo, ove la parte della condotta essenziale per la configurazione del reato non sia non solo realizzata, ma neppure concordata con il partecipe necessario. In tal senso, conseguentemente, deve concludersi per l'infondatezza del primo motivo di ricorso, anche con riferimento al secondo motivo, poiché l'impossibilità giuridica di qualificare il fatto compiuto quale tentativo, esclude la rilevanza di qualsiasi valutazione di merito sull'utilità dell'istruttoria dibattimentale, non essendo stati indicati dal ricorrente elementi di prova astrattamente acquisibili, idonei a superare le carenze di fatto sopra indicate. Ad ulteriore conforto dell'assunto si deve rilevare che l'azione realizzata non si apprezza idonea a rivelare in maniera univoca l'intenzione dell'agente, che nella ricostruzione contenuta in ricorso fondata su elementi indiziari che non considerano la possibilità, secondo l'id quoad plaerumque accidit, che lo scopo avuto di mira dall'agente possa essere differente. In particolare, la condotta di US, - pur sicuramente sottoponibile a valutazione disciplinare - potrebbe anche essere stata mossa da esigenze di visibilità o di ritorno economico, suggerite all'enorme rilievo mediatico del processo. Sulla base dell'azione realizzata nel concreto quella esposta risulta una chiave di lettura possibile, avente pari dignità dell'altra offerta dall'accusa; tale considerazione rivela la mancanza di azioni concrete, indicative in modo non equivoco dell'esecuzione di un'azione avente quale unico scopo il favoreggiamento della posizione processuale di SS NA, e conferma, anche sotto tale profilo, l'insussistenza dell'ipotesi di accusa.
3. In ordine al terzo motivo il ricorrente, prestando acquiescenza alla valutazione di insussistenza del reato di cui all'art. 490 cod. pen., ha lamentato il mancato inquadramento dell'azione contestata nel favoreggiamento, come sollecitato nel corso della requisitoria. Al di là del dato formale riguardante l'assenza di individuazione di una simile richiesta nel verbale di udienza, ove l'accusa ha solo sollecitato il rinvio a giudizio degli imputati, è indubitabile che tale diversa qualificazione dovrebbe trovare la sua delimitazione nella medesima situazione di fatto, che risulta descritta nel capo di imputazione nei termini seguenti "dopo aver verbalizzato ... alcune dichiarazioni rese da US AN, sospendevano l'atto, strappavano il relativo verbale e cancellavano la registrazione audio" attività materiale di cui il giudicante ha escluso la verificazione in quanto sono state rinvenute le registrazioni di entrambe le parti del colloquio, ed è stato acquisito nello studio del difensore l'originale dell'atto verbalizzato per primo, unitamente al secondo, recanti entrambi la firma originale dell'interessato, a smentita della realizzazione dell'azione di soppressione descritta nel capo di imputazione.
Ne consegue l'impossibilità di disporre il rinvio a giudizio per la diversa imputazione prospettata dal ricorrente senza un'adeguata riformulazione in fatto del capo di imputazione, che raggiunge la diversa condotta effettivamente tenuta dell'interessato a cui fa richiamo il ricorrente, individuabile nella non corretta interruzione della verbalizzazione, mutamento rilevante dal punto di vista storico, prima che giuridico, che non risulta sollecitata dal P.m., e conseguentemente non poteva costituire oggetto di esame subordinato da parte del giudicante.
La circostanza consente di escludere la fondatezza dell'impugnazione, anche sotto questo ulteriore profilo.
4. Con l'ultimo motivo di ricorso si impugna la decisione riguardante la posizione processuale di NA DO, che secondo l'accusa avrebbe nascosto agli inquirenti circostanze a sua conoscenza, relative alla genuinità delle dichiarazioni rese sui fatti dal cognato, che aveva riferito alla moglie, ed a persone con lui in rapporti di lavoro, di aver percepito una scena molto rilevante al fine della ricostruzione dell'omicidio oggetto delle indagini, salvo poi attribuirla ad una personale ricostruzione onirica. Deve rilevarsi che, anche per l'oggettiva situazione territoriale, risiedendo la DO a Parma, questa non potesse che essere informata sui fatti soltanto sulla base di quanto a lei dichiarato dai parenti, non registrandosi la sua presenza in Avetrana al momento dei fatti. Alla donna è contestato di aver negato la presenza di una comunicazione con i suoi parenti, in un determinato arco temporale, in merito al "sogno" del cognato, e di aver falsamente affermato di aver ottenuto assicurazioni dall'interessato sulla attendibilità della natura onirica della ricostruzione. L'assunto su cui è fondato il ricorso avverso la soluzione adottata dal Gip è basato sulle risultanze di una conversazione telefonica, di cui l'accusa lamenta la mancata valutazione sul possibile sviluppo dibattimentale, il cui contenuto risulta tutt'altro che univoco, ed insuscettibile di chiarimento alla luce del fatto contestato, come dettagliatamente descritto nella sentenza impugnata. Deve ricordarsi che RI, cognato di NA DO, ha formato la ricostruzione originaria, udita direttamente solo dalla moglie di questi e dalla dipendente RA, oltre che dagli inquirenti, attribuendo i riferimenti offerti ad un fatto realmente accaduto, mentre successivamente sono intervenuti, oltre che un cambiamento di rotta sull'etiologia del ricordo, l'esposizione di una serie di circostanze ulteriori, riguardanti, tra l'altro, la pretesa percezione diretta di un'azione omicidiaria consumata in auto. La sentenza impugnata, dopo aver premesso, sulla base di atti di cui non è contestata la conformità al reale da parte dell'Impugnante, che il gruppo familiare non aveva avuto alcun riscontro sulla veridicità o falsità delle ricostruzione fornita in un secondo momento da RI, ha concluso, sulla base di risultanze specifiche, che la stessa DO, sentita dagli inquirenti, non aveva esitato a manifestare il suo scetticismo sulla tesi del sogno, per una serie di elementi di fatto dalla stessa forniti, e con ciò stesso aveva preso le distanze da tale prospettazione, formulando espressioni antitetiche rispetto all'ipotizzata volontà di avvalorare l'assunto difensivo del cognato, situazione che consente di escludere l'univocità indiziaria sul contestato favoreggiamento. A fronte della contestazione descritta nei termini seguenti "rendeva false dichiarazioni assumendo che dopo il matrimonio di suo cugino avvenuto il 16/04/2011 e fino al 07/05/2011 non avrebbe più parlato del sogno del ... cognato con alcun membro della sua famiglia e che riparlando con quest'ultimo della vicenda il 19/05/2011 lo stesso avrebbe ribadito che si trattava di un sogno" emerge dalla sentenza che la donna non ha negato le circostanze di cui al capo di imputazione, che costituiscono l'elemento storico sul quale si fonda l'accusa di volontà favoreggiatrice, ammettendo di aver conversato sulla situazione del cognato con la madre e la sorella nel periodo di riferimento, e di aver ricevuto dal cognato un nuovo richiamo al suo sogno nella data indicata nel capo di imputazione, circostanze che escludono in fatto la sussistenza degli elementi sulla base delle quali è stata formulata l'accusa che sono specificamente. Il ricorrente non contesta tali elementi di fatto, ma lamenta la svalutazione dell'intercettazione, che, secondo la propria prospettazione, avvalorerebbe la cognizione che DO aveva della falsità della ricostruzione dei fatti come un sogno, e tuttavia la confermasse per favorire RI.
Al di là delle circostanze di fatto valutate in senso contrario dal giudicante e sopra richiamate, il quid pluris acquisibile con l'intercettazione che si lamenta sottratta alla verifica dibattimentale non risulta, anche sulla base della ricostruzione del ricorrente, dirimente in senso confermativo dell'accusa, in quanto nella sua genericità non risulta idonea a superare i rilievi formulati sul comportamento complessivo della donna, ed in particolare sulle circostanze che hanno costituito oggetto specifico del capo di imputazione.
Per converso nella sentenza è ricostruito il suo contenuto come avente riguardo alle plurime stratificazioni delle ricostruzioni rese da RI, poiché essa contiene il riferimento a quanto avvenuto in auto, sicuramente assente nella prima ricostruzione offerta da RI, che in tesi d'accusa è il nucleo reale di quanto dallo stesso percepito, sicché essa risulta frutto della cognizione de relato offerta alla DO dai parenti in un momento successivo, e non permette di trarre la conferma sulla fondatezza degli elementi di accusa, come sopra tratteggiati, suscettibili di approfondimento dibattimentale.
Si deve concludere che, come è dato ricavare dal confronto tra il contenuto dell'imputazione e l'accertamento richiamato, il dato probatorio che si assume svalutato muove in un ambito di accertamento autonomo rispetto agli specifici fatti contestati, in riferimento ai quali nessuna pertinente individuazione di ulteriori elementi svalutati è formulata dal ricorrente, circostanza che giustifica il rigetto di tale motivo del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013