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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/09/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6207/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6207/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Gustinelli ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio
- attore in riassunzione - contro con il patrocinio degli Avv.ti Paola Desideri Zanardelli, Nicola Controparte_1 Lucariello, Emanuela Rosati e Rosa Maria D'Agostino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio
- convenuta - e nei confronti di in persona del p.t., Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato di Perugia
- terzo chiamato in causa -
Oggetto: Restituzione somme
Conclusioni per l'attore: Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le causali di cui in narrativa, in via principale, accertare l'indebito pagamento effettuato da a titolo di addizionali provinciali per l'anno 2010 e Parte_1 conseguentemente condannare alla restituzione di quanto indebitamente Controparte_1 corrisposto da pari a complessivi € 6.818,42, con rivalutazione monetaria ed Parte_1 interessi calcolati dalla data della domanda (26.02.2020) sino al saldo, o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, anche eventualmente da calcolarsi in via equitativa. In via istruttoria, con riserva di articolare mezzi istruttori e produrre documenti in sede di redazione di memorie ex art. 183 cpc. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa”
Conclusioni per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge, ‐ nel merito: rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto o comunque pagina 1 di 7 ridurre la somma, escludendo la voce rappresentata dall'IVA, le somme prescritte nonché gli importi relativi alle mensilità da gennaio a marzo 2010, per i motivi indicati al paragrafo D;
accertare e dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, e per l'effetto dichiarato il difetto di titolarità ad causam della in ogni caso, rigettare le avverse eccezioni poiché CP_1 improcedibili, inammissibili e improponibili in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
in via condizionata subordinata, nel caso in cui la domanda di parte attrice venisse accolta anche solo parzialmente, condannare la a sentir Controparte_2 riconosciuto a parte convenuta, in ragione dell'inadempimento contrattuale in premessa, il diritto alla restituzione degli interessi riconosciuti all'utente finale nonché quelli maturati sulle somme anticipate a titolo di sorte dal versamento all'utente e sino alla restituzione che sarà stabilita dalla sentenza definitiva di condanna rappresentante tutti i danni patiti e patendi, calcolata anche in via equitativa (sottratti quelli che potrà recuperare ex art. 14 TUA) nonché le somme eventualmente dovute a titolo di spese legali dell'intero giudizio, a tal fine, questa difesa CHIEDE ‐ la chiamata in causa del terzo e la posticipazione, della prima udienza di comparizione, affinché porre in essere la chiamata in causa nel rispetto dei termini a comparire della Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Palazzo Chigi in Roma, Piazza Colonna 270; con condanna del terzo al pagamento di spese e compensi oltre voci di legge del presente giudizio in capo all'attore nonché la compensazione tra parte attrice e parte convenuta per le ragioni di cui in premessa”
Conclusioni per il terzo chiamato in causa: Si chiede Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la propria incompetenza territoriale-funzionale a conoscer della causa;
in subordine dichiarare la domanda Cont proposta nei confronti della inammissibile o infondata. In ogni caso con vittoria di spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con atto di citazione notificato in data 27.11.2020, citava in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Terni la società rassegnando le conclusioni sopra trascritte. Controparte_1
Esponeva in citazione: - di aver corrisposto l'importo di € 6.818,42 ad per l'anno 2010 CP_1
a titolo di addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica. Tale somma risultava indebitamente versata alla ditta fornitrice di energia elettrica, in virtù di quanto disposto nel 2011 dalla Commissione
Europea che ha ravvisato l'incompatibilità tra la norma europea e quella italiana in merito all'applicazione delle addizionali provinciali sulle accise sull'energia elettrica;
- l'Italia, dopo tale pronuncia, aboliva, con decorrenza dal 1.1.2012, detta addizionale provinciale. In ragione di ciò
[...]
in data 25.2.2020 (all.15) inviava pec alla società al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato a titolo di addizionali provinciali sulle accise sull'energia elettrica. Nella predetta comunicazione la società rappresentava come alcune sentenze Pt_1 della Corte di Cassazione avessero stabilito che la legge istitutiva dell'addizionale provinciale dovesse essere disapplicata per contrasto con la Direttiva 2008/118/CE e che, di conseguenza, il pagamento non fosse dovuto;
- la società con comunicazione pec del 23.4.2020, contestava le Controparte_1 richieste avanzate ed eccepiva l'intervenuta decadenza e prescrizione della richiesta (all.16); - Fisa pagina 2 di 7 con comunicazione del 28.08.2020, invitava la società a stipulare Parte_1 CP_1 CP_1 una negoziazione assistita;
la società riceveva l'invito e con lettera datata Controparte_1
03.03.2020 (all.18) dichiarava di non volervi aderire. Seguiva la notifica della citazione;
- in diritto, richiamava le sentenze n. 27099/2019 e 27101/2019 del 23.10.2019 della Corte di Cassazione, le quali hanno stabilito che tali addizionali risultavano in contrasto con il diritto comunitario, oltre ad aver previsto il diritto del consumatore finale di energia di presentare istanza di rimborso di quanto illegittimamente versato (richiamava il principio di diritto: “L'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6, D.L. n. 511/1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 26/2007, va disapplicata per contrasto, con l'art. 1, comma 2, Direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di
Giustizia della UE rispettivamente con le sentenze del 5 marzo 2015, Causa C-553/13, e 25 luglio
2018, Causa C-103/17”); - richiamava altresì l'ulteriore principio espresso dalla Corte di Cassazione:
“Il consumatore finale di una fornitura di energia elettrica sulla quale siano state addebitate le imposte addizionali può esperire, in sede civilistica, l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti dell'erogatore del servizio”. si costituiva con comparsa di costituzione e risposta datata 15.2.2021 Controparte_1 innanzi al Tribunale di Terni, contestando la domanda e concludendo come sopra trascritto. In via preliminare di rito, chiedeva di essere autorizzata a citare in giudizio la Controparte_2
Accolta la richiesta, il GI fissava nuova udienza al fine di consentire alla parte convenuta la
[...] chiamata del terzo.
In data 14.5.2021 si costituiva in giudizio la contestando Controparte_2 la domanda e concludendo, in via preliminare in rito, per l'accoglimento della incompetenza per territorio.
Il Tribunale di Terni dichiarava la propria incompetenza per territorio indicando quale foro competente il Tribunale di Perugia, come da provvedimento in atti, concedendo termine per la riassunzione. In data 20.12.2021 riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Perugia. In data 28.02.2022 si costituiva rassegnando nel merito le medesime CP_1 conclusioni formulate innanzi al Tribunale di Terni ed in data 22.02.2022 si costituiva la
[...]
concludendo per l'accoglimento della eccezione di rito di incompetenza Controparte_2 territoriale-funzionale a conoscere della causa e, in subordine, per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Alle parti erano concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.. Le parti producevano documenti e pronunce giurisprudenziali;
ha prodotto tutte le disposizioni di Parte_1
pagina 3 di 7 bonifico (all.1), da cui si evince l'avvenuto integrale pagamento delle fatture elencate nell'atto di riassunzione e delle somme addebitate da a titolo di addizionali provinciali nell'anno CP_1
2010 per l'utenza POD IT001E00021215), ubicata in Via Cortonese 42 06012 Città di Castello (Pg).
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni erano concessi i termini di cui all'art. 190
c.p.c. e la causa trattenuta in decisione.
La domanda va accolta. rileva che la natura asseritamente indebita del pagamento effettuato da Controparte_5 parte attrice nell'anno 2010, scaturente dall'incompatibilità tra le Addizionali e la Direttiva
2008/118/CE, non potrebbe essere validamente addotta in un giudizio civile tra fornitore e consumatore, dato che l'efficacia delle direttive comunitarie risulterebbe limitata ai rapporti tra cittadino e lo Stato membro di appartenenza (c.d. efficacia solo verticale delle direttive e non anche orizzontale). Da ciò, ad avviso di parte convenuta, ne discenderebbe che il cliente non potrebbe invocare nei confronti del fornitore la disapplicazione della norma di diritto interno incompatibile con la direttiva comunitaria, potendola invocare soltanto nei confronti dello Stato, in capo al quale scaturirebbe la responsabilità ex lege per mancata o tardiva attuazione di una Direttiva.
L'assunto non è condivisibile. Rilevato che la domanda dell'attrice si fonda sulla non debenza delle somme addebitate a titolo di addizionali sulle accise sull'energia elettrica fornita nell'anno 2010, in quanto versate in forza di una norma nazionale da disapplicarsi per contrasto con l'art. 1, par. 2 della
Direttiva 2008/118/CE come interpretata dalla CGUE con le sentenze 5 marzo 2015 e 25 luglio 2018, vanno richiamati i princìpi in materia affermati dalla S.C. (in particolare, da Cass. 27306/2019) in forza dei quali: 1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il FO;
2) il FO può addebitare integralmente, in via di rivalsa, le accise pagate al Consumatore finale;
3) i rapporti tra (a) FO e Amministrazione doganale e (b) FO e
Consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
4) il Consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del FO, non ha quindi diritto di chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
5) il diritto al rimborso spetta unicamente al FO, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al Consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il Consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme (ex art. 14 T.U. Accise); 6) nel caso di addebito delle accise e delle addizionali al Consumatore finale, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del pagina 4 di 7 FO, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del FO si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di suo fallimento).
Ciò posto, a prescindere da ogni valutazione in ordine al principio dell'esclusione di effetti
“orizzontali” delle Direttive UE, i cui destinatari diretti sono gli Stati membri, come chiarito dalla S.C. in particolare con la sentenza 22343/2020, la contrarietà dell'imposta oggetto di causa al diritto UE si ricava comunque dai princìpi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, dai quali consegue la necessità per il giudice nazionale di disapplicare l'art. 6, secondo comma, del D.L. 511/1988 appunto in quanto incompatibile con tali princìpi.
Si esclude altresì che il sistema, funzionale all'esigenza che l'imposizione delle accise e delle relative addizionali ed il relativo controllo siano concentrati su pochi soggetti, cioè i produttori o gli importatori dei prodotti (come chiarito da Cass. 14200/2019), presenti criticità costituzionali consentendo in ogni caso ai Fornitori di recuperare nei confronti dell'Amministrazione finanziaria quanto corrisposto ai Consumatori a titolo di restituzione degli importi addebitati a titolo di rivalsa, ove questa risulti poi illegittima per effetto dell'illegittimità della norma che prevedeva l'imposta oggetto di causa.
Le pronunce della giurisprudenza di legittimità, che hanno evidenziato il contrasto tra le addizionali in questione e il diritto comunitario, hanno ritenuto dunque che dalla disapplicazione della norma tributaria interna discenda quale logico corollario che il consumatore finale che ha versato le addizionali “può esperire in sede civilistica l'ordinaria azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti dell'erogatore del servizio” (Cass. n. 27099 del 23 ottobre 2019). Ciò d'altronde è anche conforme ai principi sul punto enunciati dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza 20 ottobre 2011 in causa C-94/10) che ha ricondotto l'azione civilistica nell'ambito delle modalità del rimborso dell'imposta illegittimamente versata (sul punto Ordinanza Tribunale di Roma del 19 febbraio 2021).
Tanto chiarito a livello generale, occorre rilevare che le addizionali alle accise sull'energia elettrica, già disciplinate dall'art. 6 d.l. 28 novembre 2011, n. 511 conv. con L. 27 gennaio1989, n. 20, dagli artt. 52, 56 e 60 d. Lg. 504/1995 come modificati dall'art. 1 d. Lgs. 2febbraio 2007, n. 26 non hanno le finalità specifiche richieste dall'art. 1, par. 2, Direttiva2008/118/CE, giacché esse hanno solo, per espressa previsione normativa, solo finalità inerenti ad una mera esigenza di bilancio degli Enti locali. Ne consegue che l'art. 6, comma2, del d.l. n. 511/1988 va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni ditale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in pagina 5 di 7 contrasto o incompatibili con essa (ex multis, Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27822;Cass., Sez. V,
10 agosto 2016, n. 16923). In tal senso la Corte di Cassazione, con una serie di recenti pronunce, ha affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, ... ... va disapplicata per contrasto con l'art. 1, 2, della direttiva2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo
2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17” (Cass. 22343/2020; Cass. 16142/2020;
Cass. 10691/2020; Cass. 27101/2019; Cass. 15198/2019).
In particolare, secondo il citato orientamento della giurisprudenza comunitaria “l'art. 3, 2,della direttiva 92/12/CEE afferma che “I prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre2003,
“possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”. Tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1, 2, della direttiva 2008/118/CE, nella specie applicabile ratione temporis, per la quale “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
Pertanto l'addizionale versata, stante la sua incompatibilità col diritto eurounitario, assume senz'altro carattere indebito. Ne consegue l'ammissibilità e fondatezza della domanda di ripetizione per indebito oggettivo.
Essendo stato il pagamento (indebito) dell'imposta effettuato nella vigenza di un obbligo di legge, seppur contrastante col diritto comunitario, appare logico concludere che l'accipiens (attuale parte resistente) fosse in buona fede, ai fini della decorrenza degli interessi ex art. 2033 cod. civ., nel momento in cui aveva ricevuto gli importi a titolo di addizionale sulle accise. Pertanto, gli interessi decorrono dal giorno della domanda. Precisano le Sezioni Unite che “l'espressione dal giorno della
“domanda”, contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (cfr. in termini Sez. Unite, Sentenza n. 15895 del 13/06/2019). Dunque, sulla somma in sorte capitale sono dovuti gli interessi dalla costituzione in mora. Non trattandosi di corrispettivo di un bene o di un servizio ma di una ripetizione di indebito gli interessi sono dovuti nella misura di legge.
pagina 6 di 7 Sulle spese di lite. Non si vedono motivi, stanti anche arresti della Cassazione conformi sul punto (peraltro precedenti l'incardinamento del presente giudizio), per discostarsi dalla regola generale della soccombenza. Le spese si liquidano pertanto come in dispositivo.
In ordine alla domanda condizionata subordinata proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, si osserva che, come da giurisprudenza consolidata, l'automatica estensione al terzo della domanda attorea, si può configurare solo quando il convenuto chiami in causa il terzo al fine di ottenere la propria liberazione e l'individuazione del chiamato quale unico e diretto responsabile e non, quindi, nel caso di specie, dove la convenuta ha evocato il terzo deducendo una “comunanza di causa”.
Ciò posto, il Tribunale, essendo la domanda proposta dalla convenuta contro il terzo chiamato volta ad ottenere il risarcimento del danno per tardivo recepimento della Direttiva comunitaria da parte dello
Stato italiano, dichiara la propria incompetenza per territorio limitatamente a questo profilo, individuato, quale giudice competente, il Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 6 R.D. n. 1611/1933.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
condanna in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione in CP_1 Controparte_1 favore di in persona del legale rapp.te p.t., della somma di € 6.818,42, oltre Parte_1 interessi legali dalla costituzione in mora al saldo effettivo. Respinte tutte le altre domande.
Dichiara la propria incompetenza per territorio limitatamente alla domanda svolta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato, individuato, quale giudice competente, il Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 6 R.D. n. 1611/1933. Con onere di riassunzione nei termini di legge. Compensa le spese di lite tra il convenuto e il terzo chiamato.
Perugia, 16 settembre 2025
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6207/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Gustinelli ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio
- attore in riassunzione - contro con il patrocinio degli Avv.ti Paola Desideri Zanardelli, Nicola Controparte_1 Lucariello, Emanuela Rosati e Rosa Maria D'Agostino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio
- convenuta - e nei confronti di in persona del p.t., Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato di Perugia
- terzo chiamato in causa -
Oggetto: Restituzione somme
Conclusioni per l'attore: Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le causali di cui in narrativa, in via principale, accertare l'indebito pagamento effettuato da a titolo di addizionali provinciali per l'anno 2010 e Parte_1 conseguentemente condannare alla restituzione di quanto indebitamente Controparte_1 corrisposto da pari a complessivi € 6.818,42, con rivalutazione monetaria ed Parte_1 interessi calcolati dalla data della domanda (26.02.2020) sino al saldo, o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, anche eventualmente da calcolarsi in via equitativa. In via istruttoria, con riserva di articolare mezzi istruttori e produrre documenti in sede di redazione di memorie ex art. 183 cpc. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa”
Conclusioni per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge, ‐ nel merito: rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto o comunque pagina 1 di 7 ridurre la somma, escludendo la voce rappresentata dall'IVA, le somme prescritte nonché gli importi relativi alle mensilità da gennaio a marzo 2010, per i motivi indicati al paragrafo D;
accertare e dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, e per l'effetto dichiarato il difetto di titolarità ad causam della in ogni caso, rigettare le avverse eccezioni poiché CP_1 improcedibili, inammissibili e improponibili in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
in via condizionata subordinata, nel caso in cui la domanda di parte attrice venisse accolta anche solo parzialmente, condannare la a sentir Controparte_2 riconosciuto a parte convenuta, in ragione dell'inadempimento contrattuale in premessa, il diritto alla restituzione degli interessi riconosciuti all'utente finale nonché quelli maturati sulle somme anticipate a titolo di sorte dal versamento all'utente e sino alla restituzione che sarà stabilita dalla sentenza definitiva di condanna rappresentante tutti i danni patiti e patendi, calcolata anche in via equitativa (sottratti quelli che potrà recuperare ex art. 14 TUA) nonché le somme eventualmente dovute a titolo di spese legali dell'intero giudizio, a tal fine, questa difesa CHIEDE ‐ la chiamata in causa del terzo e la posticipazione, della prima udienza di comparizione, affinché porre in essere la chiamata in causa nel rispetto dei termini a comparire della Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Palazzo Chigi in Roma, Piazza Colonna 270; con condanna del terzo al pagamento di spese e compensi oltre voci di legge del presente giudizio in capo all'attore nonché la compensazione tra parte attrice e parte convenuta per le ragioni di cui in premessa”
Conclusioni per il terzo chiamato in causa: Si chiede Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la propria incompetenza territoriale-funzionale a conoscer della causa;
in subordine dichiarare la domanda Cont proposta nei confronti della inammissibile o infondata. In ogni caso con vittoria di spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con atto di citazione notificato in data 27.11.2020, citava in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Terni la società rassegnando le conclusioni sopra trascritte. Controparte_1
Esponeva in citazione: - di aver corrisposto l'importo di € 6.818,42 ad per l'anno 2010 CP_1
a titolo di addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica. Tale somma risultava indebitamente versata alla ditta fornitrice di energia elettrica, in virtù di quanto disposto nel 2011 dalla Commissione
Europea che ha ravvisato l'incompatibilità tra la norma europea e quella italiana in merito all'applicazione delle addizionali provinciali sulle accise sull'energia elettrica;
- l'Italia, dopo tale pronuncia, aboliva, con decorrenza dal 1.1.2012, detta addizionale provinciale. In ragione di ciò
[...]
in data 25.2.2020 (all.15) inviava pec alla società al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato a titolo di addizionali provinciali sulle accise sull'energia elettrica. Nella predetta comunicazione la società rappresentava come alcune sentenze Pt_1 della Corte di Cassazione avessero stabilito che la legge istitutiva dell'addizionale provinciale dovesse essere disapplicata per contrasto con la Direttiva 2008/118/CE e che, di conseguenza, il pagamento non fosse dovuto;
- la società con comunicazione pec del 23.4.2020, contestava le Controparte_1 richieste avanzate ed eccepiva l'intervenuta decadenza e prescrizione della richiesta (all.16); - Fisa pagina 2 di 7 con comunicazione del 28.08.2020, invitava la società a stipulare Parte_1 CP_1 CP_1 una negoziazione assistita;
la società riceveva l'invito e con lettera datata Controparte_1
03.03.2020 (all.18) dichiarava di non volervi aderire. Seguiva la notifica della citazione;
- in diritto, richiamava le sentenze n. 27099/2019 e 27101/2019 del 23.10.2019 della Corte di Cassazione, le quali hanno stabilito che tali addizionali risultavano in contrasto con il diritto comunitario, oltre ad aver previsto il diritto del consumatore finale di energia di presentare istanza di rimborso di quanto illegittimamente versato (richiamava il principio di diritto: “L'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6, D.L. n. 511/1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 26/2007, va disapplicata per contrasto, con l'art. 1, comma 2, Direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di
Giustizia della UE rispettivamente con le sentenze del 5 marzo 2015, Causa C-553/13, e 25 luglio
2018, Causa C-103/17”); - richiamava altresì l'ulteriore principio espresso dalla Corte di Cassazione:
“Il consumatore finale di una fornitura di energia elettrica sulla quale siano state addebitate le imposte addizionali può esperire, in sede civilistica, l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti dell'erogatore del servizio”. si costituiva con comparsa di costituzione e risposta datata 15.2.2021 Controparte_1 innanzi al Tribunale di Terni, contestando la domanda e concludendo come sopra trascritto. In via preliminare di rito, chiedeva di essere autorizzata a citare in giudizio la Controparte_2
Accolta la richiesta, il GI fissava nuova udienza al fine di consentire alla parte convenuta la
[...] chiamata del terzo.
In data 14.5.2021 si costituiva in giudizio la contestando Controparte_2 la domanda e concludendo, in via preliminare in rito, per l'accoglimento della incompetenza per territorio.
Il Tribunale di Terni dichiarava la propria incompetenza per territorio indicando quale foro competente il Tribunale di Perugia, come da provvedimento in atti, concedendo termine per la riassunzione. In data 20.12.2021 riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Perugia. In data 28.02.2022 si costituiva rassegnando nel merito le medesime CP_1 conclusioni formulate innanzi al Tribunale di Terni ed in data 22.02.2022 si costituiva la
[...]
concludendo per l'accoglimento della eccezione di rito di incompetenza Controparte_2 territoriale-funzionale a conoscere della causa e, in subordine, per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Alle parti erano concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.. Le parti producevano documenti e pronunce giurisprudenziali;
ha prodotto tutte le disposizioni di Parte_1
pagina 3 di 7 bonifico (all.1), da cui si evince l'avvenuto integrale pagamento delle fatture elencate nell'atto di riassunzione e delle somme addebitate da a titolo di addizionali provinciali nell'anno CP_1
2010 per l'utenza POD IT001E00021215), ubicata in Via Cortonese 42 06012 Città di Castello (Pg).
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni erano concessi i termini di cui all'art. 190
c.p.c. e la causa trattenuta in decisione.
La domanda va accolta. rileva che la natura asseritamente indebita del pagamento effettuato da Controparte_5 parte attrice nell'anno 2010, scaturente dall'incompatibilità tra le Addizionali e la Direttiva
2008/118/CE, non potrebbe essere validamente addotta in un giudizio civile tra fornitore e consumatore, dato che l'efficacia delle direttive comunitarie risulterebbe limitata ai rapporti tra cittadino e lo Stato membro di appartenenza (c.d. efficacia solo verticale delle direttive e non anche orizzontale). Da ciò, ad avviso di parte convenuta, ne discenderebbe che il cliente non potrebbe invocare nei confronti del fornitore la disapplicazione della norma di diritto interno incompatibile con la direttiva comunitaria, potendola invocare soltanto nei confronti dello Stato, in capo al quale scaturirebbe la responsabilità ex lege per mancata o tardiva attuazione di una Direttiva.
L'assunto non è condivisibile. Rilevato che la domanda dell'attrice si fonda sulla non debenza delle somme addebitate a titolo di addizionali sulle accise sull'energia elettrica fornita nell'anno 2010, in quanto versate in forza di una norma nazionale da disapplicarsi per contrasto con l'art. 1, par. 2 della
Direttiva 2008/118/CE come interpretata dalla CGUE con le sentenze 5 marzo 2015 e 25 luglio 2018, vanno richiamati i princìpi in materia affermati dalla S.C. (in particolare, da Cass. 27306/2019) in forza dei quali: 1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il FO;
2) il FO può addebitare integralmente, in via di rivalsa, le accise pagate al Consumatore finale;
3) i rapporti tra (a) FO e Amministrazione doganale e (b) FO e
Consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
4) il Consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del FO, non ha quindi diritto di chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
5) il diritto al rimborso spetta unicamente al FO, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al Consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il Consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme (ex art. 14 T.U. Accise); 6) nel caso di addebito delle accise e delle addizionali al Consumatore finale, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del pagina 4 di 7 FO, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del FO si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di suo fallimento).
Ciò posto, a prescindere da ogni valutazione in ordine al principio dell'esclusione di effetti
“orizzontali” delle Direttive UE, i cui destinatari diretti sono gli Stati membri, come chiarito dalla S.C. in particolare con la sentenza 22343/2020, la contrarietà dell'imposta oggetto di causa al diritto UE si ricava comunque dai princìpi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, dai quali consegue la necessità per il giudice nazionale di disapplicare l'art. 6, secondo comma, del D.L. 511/1988 appunto in quanto incompatibile con tali princìpi.
Si esclude altresì che il sistema, funzionale all'esigenza che l'imposizione delle accise e delle relative addizionali ed il relativo controllo siano concentrati su pochi soggetti, cioè i produttori o gli importatori dei prodotti (come chiarito da Cass. 14200/2019), presenti criticità costituzionali consentendo in ogni caso ai Fornitori di recuperare nei confronti dell'Amministrazione finanziaria quanto corrisposto ai Consumatori a titolo di restituzione degli importi addebitati a titolo di rivalsa, ove questa risulti poi illegittima per effetto dell'illegittimità della norma che prevedeva l'imposta oggetto di causa.
Le pronunce della giurisprudenza di legittimità, che hanno evidenziato il contrasto tra le addizionali in questione e il diritto comunitario, hanno ritenuto dunque che dalla disapplicazione della norma tributaria interna discenda quale logico corollario che il consumatore finale che ha versato le addizionali “può esperire in sede civilistica l'ordinaria azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti dell'erogatore del servizio” (Cass. n. 27099 del 23 ottobre 2019). Ciò d'altronde è anche conforme ai principi sul punto enunciati dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza 20 ottobre 2011 in causa C-94/10) che ha ricondotto l'azione civilistica nell'ambito delle modalità del rimborso dell'imposta illegittimamente versata (sul punto Ordinanza Tribunale di Roma del 19 febbraio 2021).
Tanto chiarito a livello generale, occorre rilevare che le addizionali alle accise sull'energia elettrica, già disciplinate dall'art. 6 d.l. 28 novembre 2011, n. 511 conv. con L. 27 gennaio1989, n. 20, dagli artt. 52, 56 e 60 d. Lg. 504/1995 come modificati dall'art. 1 d. Lgs. 2febbraio 2007, n. 26 non hanno le finalità specifiche richieste dall'art. 1, par. 2, Direttiva2008/118/CE, giacché esse hanno solo, per espressa previsione normativa, solo finalità inerenti ad una mera esigenza di bilancio degli Enti locali. Ne consegue che l'art. 6, comma2, del d.l. n. 511/1988 va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni ditale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in pagina 5 di 7 contrasto o incompatibili con essa (ex multis, Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27822;Cass., Sez. V,
10 agosto 2016, n. 16923). In tal senso la Corte di Cassazione, con una serie di recenti pronunce, ha affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, ... ... va disapplicata per contrasto con l'art. 1, 2, della direttiva2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo
2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17” (Cass. 22343/2020; Cass. 16142/2020;
Cass. 10691/2020; Cass. 27101/2019; Cass. 15198/2019).
In particolare, secondo il citato orientamento della giurisprudenza comunitaria “l'art. 3, 2,della direttiva 92/12/CEE afferma che “I prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre2003,
“possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”. Tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1, 2, della direttiva 2008/118/CE, nella specie applicabile ratione temporis, per la quale “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
Pertanto l'addizionale versata, stante la sua incompatibilità col diritto eurounitario, assume senz'altro carattere indebito. Ne consegue l'ammissibilità e fondatezza della domanda di ripetizione per indebito oggettivo.
Essendo stato il pagamento (indebito) dell'imposta effettuato nella vigenza di un obbligo di legge, seppur contrastante col diritto comunitario, appare logico concludere che l'accipiens (attuale parte resistente) fosse in buona fede, ai fini della decorrenza degli interessi ex art. 2033 cod. civ., nel momento in cui aveva ricevuto gli importi a titolo di addizionale sulle accise. Pertanto, gli interessi decorrono dal giorno della domanda. Precisano le Sezioni Unite che “l'espressione dal giorno della
“domanda”, contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (cfr. in termini Sez. Unite, Sentenza n. 15895 del 13/06/2019). Dunque, sulla somma in sorte capitale sono dovuti gli interessi dalla costituzione in mora. Non trattandosi di corrispettivo di un bene o di un servizio ma di una ripetizione di indebito gli interessi sono dovuti nella misura di legge.
pagina 6 di 7 Sulle spese di lite. Non si vedono motivi, stanti anche arresti della Cassazione conformi sul punto (peraltro precedenti l'incardinamento del presente giudizio), per discostarsi dalla regola generale della soccombenza. Le spese si liquidano pertanto come in dispositivo.
In ordine alla domanda condizionata subordinata proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, si osserva che, come da giurisprudenza consolidata, l'automatica estensione al terzo della domanda attorea, si può configurare solo quando il convenuto chiami in causa il terzo al fine di ottenere la propria liberazione e l'individuazione del chiamato quale unico e diretto responsabile e non, quindi, nel caso di specie, dove la convenuta ha evocato il terzo deducendo una “comunanza di causa”.
Ciò posto, il Tribunale, essendo la domanda proposta dalla convenuta contro il terzo chiamato volta ad ottenere il risarcimento del danno per tardivo recepimento della Direttiva comunitaria da parte dello
Stato italiano, dichiara la propria incompetenza per territorio limitatamente a questo profilo, individuato, quale giudice competente, il Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 6 R.D. n. 1611/1933.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
condanna in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione in CP_1 Controparte_1 favore di in persona del legale rapp.te p.t., della somma di € 6.818,42, oltre Parte_1 interessi legali dalla costituzione in mora al saldo effettivo. Respinte tutte le altre domande.
Dichiara la propria incompetenza per territorio limitatamente alla domanda svolta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato, individuato, quale giudice competente, il Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 6 R.D. n. 1611/1933. Con onere di riassunzione nei termini di legge. Compensa le spese di lite tra il convenuto e il terzo chiamato.
Perugia, 16 settembre 2025
Il Giudice
Rosa Lavanga
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