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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UG FR, Presidente
ROTA MARCO, Relatore
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1315/2018 depositato il 08/10/2018
proposto da
Ricorrente_1 Srl E Per Essa Sig.ra Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720180004789987 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720180004789987 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra in svolgimento del processo
Resistente: come infra in svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22.2.2021 all'Agenzia delle Entrate di Ragusa Riscossione, e depositato il 17.3.21, la società Ricorrente_1 srl impugna la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata il 22.12.2020, emessa, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 600/1973 sulla dichiarazione Unico 2014, per il recupero della complessiva somma pari ad € 105.914,73, ivi compresi sanzioni ed interessi, a titolo di
IRES, IVA, disconoscimento del credito d'imposta di cui al quadro RU, dovuta per l'anno 2013.
Rappresenta, in premessa, di aver già prestato acquiescenza al debito IVA comprensivo di sanzioni ed interessi in seno all'istanza di annullamento in autotutela presentata in data 20.6.2016 e di aver già ricevuto, con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate prot. 2016/41227 dell'11.8.2016, il riconoscimento del credito d'imposta, esposto nel quadro RU, relativo al contributo S.S.N. per € 3.134,00, comunicazione che, tuttavia, ha confermato gli esiti del controllo automatizzato quanto all'IVA, all'IRES ed al disconoscimento delle perdite relative alle annualità pregresse 2011 e 2012 e del loro riporto in compensazione, tuttavia non considerando, si soggiunge, che tali la rettifica di tali perdite è stata contestata, per ognuna delle due annualità, in sede contenziosa e favorevolmente esitata con sentenze n. 930/2011 del 13.6.2016 per l'anno 2011 e n. 311/2017 del 3.3.2017 per l'anno 2012 mediante le quali è stata riconosciuta la correttezza del credito IRES risultante dalle dichiarazioni del 2011 e del 2012 e la riportabilità delle perdite ai successivi esercizi.
Rappresenta inoltre che, a seguito della notifica della citata comunicazione di irregolarità, al fine di non perdere la facoltà di accedere alla riduzione delle sanzioni al 10% ha proceduto all'adempimento rateale del dovuto IVA con versamento di una prima rata pari ad € 5.235,04 il 22.9.2016, di una seconda rata il
31.3.2017 (€ 0 mediante compensazione ?), di una terza rata pari ad € 5.416,59 il 27.6.2017, di una quarta rata il 3.10.2017 (€ 0 mediante compensazione ?) e di una quinta rata pari ad € 5.622,75 il 2.1.2018.
Conclude perché la Corte accolga il ricorso con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del difensore antistatario.
Costituita in lite, l'Agenzia deduce che l'adempimento rateale eseguito dalla società ricorrente in uno all'istanza del 20.5.2016 ed a quello conseguito alla notifica della comunicazione d'irregolarità n.
07973221422 abbia comportato acquiescenza integrale alla pretesa tributaria, di guisa che l'impugnazione deve ritenersi inammissibile e rappresenta come l'emissione della cartella abbia trovato unica ragion d'essere nella decadenza dal beneficio della rateizzazione conseguito al mancato versamento delle rate successive.
Conclude per l'inammissibilità del ricorso quanto alle partite di ruolo per cui vi è stata acquiescenza ed il rigetto per il residuo con vittoria delle spese di lite.
Con memoria illustrativa, la ricorrente contesta la valenza dell'adempimento rateale quale riconoscimento del debito e ribadisce la correttezza del riporto delle perdite dall'anno d'imposta 2009, così come eccepito con identiche argomentazioni nei ricorsi presentati per le annualità d'imposta 2011 e 2012, e riconosciuto con sentenze di primo grado ed anche in grado d'appello (sentenza 5105/6/2018 della C.T.R. di Catania) con riguardo all'annualità 2014, nonché la compensazione di parte di esse con l'utile dichiarato per il 2013, oggetto del presente giudizio.
All'udienza del 15.9.2025 la causa è stata discussa in piubblica udienza ed assunta quindi in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e valutate le contrapposte argomentazioni, osserva quanto segue.
Con riguardo al valore di acquiescenza che l'Ufficio attribuisce all'adempimento rateale, questa Corte fa proprio, condividendolo, l'orientamento interpretativo della corte di legittimità secondo cui non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente, di essere tenuto al pagamento di un tributo, e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'"an debeatur", salvo che, ma non è il caso di specie, non siano scaduti i termini di impugnazione e che non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (cfr. Cass., sez. trib., n. 33218/2025, Cass. sez. VI-V,
8.9.2022, n. 26515, Cass. sez. V, 8.2.2017, n. 3347).
Ciò significa che, fermo il riconoscimento, da parte dell'Agenzia, del quantum già oggetto di versamento rateale mediante abbinamento delle rate versate con conseguente sgravio parziale degli importi indicati in cartella, come anche da allegato alle controdeduzioni, la ricorrente non può considerarsi decaduta dall'eccezione relativa all'illegittimità della decurtazione del credito IRES per € 9.854,00 conseguita al disconoscimento del riporto a fini compensativi delle perdite relative ad annualità pregresse e fondata sui favorevoli esiti giurisdizionali di cui alle sentenze n. 930/2011 (anno 2011) del 13.6.2016 e n. 311/2017 del
3.3.2017 (anno 2012) che hanno riconosciuto la spettanza delle agevolazioni per la detassazione degli investimenti ambientali (in misura pari al 65% del valore dell'investimento impiegato per la realizzazione di un impianto fotovoltaico) a partire dall'annualità 2009, la legittimità del riporto della relativa perdita, in medesima percentuale, mercé la presentazione, nel 2013, di una dichiarazione integrativa del modello unico
2010 e delle conseguenti dichiarazioni integrative di adeguamento presentate per gli anni d'imposta 2011
e 2012 entro il termine di cui all'art. 43 D.P.R. 600/1973 (31.12 del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione successivamente integrata), confutando l'opposta opinione dell'Ufficio che disconosceva la legittimità dell'emenda effettuata in violazione del termine di cui all'art. 2, comma 8 bis, D.
P.R. 322/2998, termine tuttavia ritenuto applicabile unicamente ai fini compensativi ex art. 17 D.L.vo
241/1997.
Orbene, in disparte della mancata confutazione dell'Ufficio nel presente giudizio in punto di tempestività o tardività delle dichiarazioni integrative presentate dalla società ricorrente in relazione alle annualità d'imposta
2011 e 2012 che costituiscono indiscutibilmente il presupposto logico giuridico della valutazione della legittimità del riporto delle perdite sino all'anno in contestazione e della compensazione denegata, che già legittimerebbe l'accoglimento della pertinente doglianza, declinata in ricorso, in applicazione del principio di non contestazione, questa Corte non può che condividere, riconoscendone la fondatezza e l'aderenza al caso di specie, le conformi motivazioni rese nelle sentenze allegate in atti in ossequio a consolidati orientamenti della Corte di Cassazione secondo cui la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 della Costituzione, l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è emendabile anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8- bis, sia circoscritto ai fini dell'utilizzabilità in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio
1997, n. 241, art. 17, dell'eventuale credito risultante dalla rettifica (Cass., n. 19537/2014; n. 21740/2015;
n. 13378/2016; n. 11507/2018; n. 27583/2018; n. 30796/2018; n. 1862/2020; n. 23669/2020; n. 20684/2021;
n. 23382/2021). Deve, pertanto, riconoscersi al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato - allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine (decadenziale) di cui all'art. 2 citato (Cass., n.
30796/2018; n. 26382/2019; n. 29651/2019; n. 8352/2020).
Da tutto quanto premesso, ed avuto riguardo all'effettiva interruzione dei versamenti rateali (che l'Ufficio dichiara di aver considerato in abbinamento) ben prima della notifica della cartella di pagamento qui gravata, discende:
· l'annullamento della cartella di pagamento quanto all'IRES in ragione dell'illegittimità della rideterminazione del reddito imponibile (da € 2.464,00 ad € 12.318,00) a fini IRES per effetto del disconoscimento della computabilità delle pregresse perdite per € 9.854,00 con conseguente necessità di ricalcolare l'imposta dovuta;
· l'annullamento parziale della cartella di pagamento quanto al recupero di somme dovute a titolo di contributo S.S.N. avendo l'Ufficio già riconosciuto il relativo diritto e rideterminato l'importo dovuto nei termini di cui al dettaglio contabile allegato alle controdeduzioni di parte resistente;
· l'annullamento parziale della cartella di pagamento quanto al recupero dell'IVA nei termini di cui al dettaglio contabile allegato alle controdeduzioni di parte resistente.
Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Ragusa, definitivamente decidendo, accoglie in parte il ricorso nei termini di cui in motivazione e dispone compensarsi tra le parti le spese di giudizio.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UG FR, Presidente
ROTA MARCO, Relatore
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1315/2018 depositato il 08/10/2018
proposto da
Ricorrente_1 Srl E Per Essa Sig.ra Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720180004789987 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720180004789987 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra in svolgimento del processo
Resistente: come infra in svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22.2.2021 all'Agenzia delle Entrate di Ragusa Riscossione, e depositato il 17.3.21, la società Ricorrente_1 srl impugna la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata il 22.12.2020, emessa, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 600/1973 sulla dichiarazione Unico 2014, per il recupero della complessiva somma pari ad € 105.914,73, ivi compresi sanzioni ed interessi, a titolo di
IRES, IVA, disconoscimento del credito d'imposta di cui al quadro RU, dovuta per l'anno 2013.
Rappresenta, in premessa, di aver già prestato acquiescenza al debito IVA comprensivo di sanzioni ed interessi in seno all'istanza di annullamento in autotutela presentata in data 20.6.2016 e di aver già ricevuto, con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate prot. 2016/41227 dell'11.8.2016, il riconoscimento del credito d'imposta, esposto nel quadro RU, relativo al contributo S.S.N. per € 3.134,00, comunicazione che, tuttavia, ha confermato gli esiti del controllo automatizzato quanto all'IVA, all'IRES ed al disconoscimento delle perdite relative alle annualità pregresse 2011 e 2012 e del loro riporto in compensazione, tuttavia non considerando, si soggiunge, che tali la rettifica di tali perdite è stata contestata, per ognuna delle due annualità, in sede contenziosa e favorevolmente esitata con sentenze n. 930/2011 del 13.6.2016 per l'anno 2011 e n. 311/2017 del 3.3.2017 per l'anno 2012 mediante le quali è stata riconosciuta la correttezza del credito IRES risultante dalle dichiarazioni del 2011 e del 2012 e la riportabilità delle perdite ai successivi esercizi.
Rappresenta inoltre che, a seguito della notifica della citata comunicazione di irregolarità, al fine di non perdere la facoltà di accedere alla riduzione delle sanzioni al 10% ha proceduto all'adempimento rateale del dovuto IVA con versamento di una prima rata pari ad € 5.235,04 il 22.9.2016, di una seconda rata il
31.3.2017 (€ 0 mediante compensazione ?), di una terza rata pari ad € 5.416,59 il 27.6.2017, di una quarta rata il 3.10.2017 (€ 0 mediante compensazione ?) e di una quinta rata pari ad € 5.622,75 il 2.1.2018.
Conclude perché la Corte accolga il ricorso con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del difensore antistatario.
Costituita in lite, l'Agenzia deduce che l'adempimento rateale eseguito dalla società ricorrente in uno all'istanza del 20.5.2016 ed a quello conseguito alla notifica della comunicazione d'irregolarità n.
07973221422 abbia comportato acquiescenza integrale alla pretesa tributaria, di guisa che l'impugnazione deve ritenersi inammissibile e rappresenta come l'emissione della cartella abbia trovato unica ragion d'essere nella decadenza dal beneficio della rateizzazione conseguito al mancato versamento delle rate successive.
Conclude per l'inammissibilità del ricorso quanto alle partite di ruolo per cui vi è stata acquiescenza ed il rigetto per il residuo con vittoria delle spese di lite.
Con memoria illustrativa, la ricorrente contesta la valenza dell'adempimento rateale quale riconoscimento del debito e ribadisce la correttezza del riporto delle perdite dall'anno d'imposta 2009, così come eccepito con identiche argomentazioni nei ricorsi presentati per le annualità d'imposta 2011 e 2012, e riconosciuto con sentenze di primo grado ed anche in grado d'appello (sentenza 5105/6/2018 della C.T.R. di Catania) con riguardo all'annualità 2014, nonché la compensazione di parte di esse con l'utile dichiarato per il 2013, oggetto del presente giudizio.
All'udienza del 15.9.2025 la causa è stata discussa in piubblica udienza ed assunta quindi in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e valutate le contrapposte argomentazioni, osserva quanto segue.
Con riguardo al valore di acquiescenza che l'Ufficio attribuisce all'adempimento rateale, questa Corte fa proprio, condividendolo, l'orientamento interpretativo della corte di legittimità secondo cui non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente, di essere tenuto al pagamento di un tributo, e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'"an debeatur", salvo che, ma non è il caso di specie, non siano scaduti i termini di impugnazione e che non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (cfr. Cass., sez. trib., n. 33218/2025, Cass. sez. VI-V,
8.9.2022, n. 26515, Cass. sez. V, 8.2.2017, n. 3347).
Ciò significa che, fermo il riconoscimento, da parte dell'Agenzia, del quantum già oggetto di versamento rateale mediante abbinamento delle rate versate con conseguente sgravio parziale degli importi indicati in cartella, come anche da allegato alle controdeduzioni, la ricorrente non può considerarsi decaduta dall'eccezione relativa all'illegittimità della decurtazione del credito IRES per € 9.854,00 conseguita al disconoscimento del riporto a fini compensativi delle perdite relative ad annualità pregresse e fondata sui favorevoli esiti giurisdizionali di cui alle sentenze n. 930/2011 (anno 2011) del 13.6.2016 e n. 311/2017 del
3.3.2017 (anno 2012) che hanno riconosciuto la spettanza delle agevolazioni per la detassazione degli investimenti ambientali (in misura pari al 65% del valore dell'investimento impiegato per la realizzazione di un impianto fotovoltaico) a partire dall'annualità 2009, la legittimità del riporto della relativa perdita, in medesima percentuale, mercé la presentazione, nel 2013, di una dichiarazione integrativa del modello unico
2010 e delle conseguenti dichiarazioni integrative di adeguamento presentate per gli anni d'imposta 2011
e 2012 entro il termine di cui all'art. 43 D.P.R. 600/1973 (31.12 del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione successivamente integrata), confutando l'opposta opinione dell'Ufficio che disconosceva la legittimità dell'emenda effettuata in violazione del termine di cui all'art. 2, comma 8 bis, D.
P.R. 322/2998, termine tuttavia ritenuto applicabile unicamente ai fini compensativi ex art. 17 D.L.vo
241/1997.
Orbene, in disparte della mancata confutazione dell'Ufficio nel presente giudizio in punto di tempestività o tardività delle dichiarazioni integrative presentate dalla società ricorrente in relazione alle annualità d'imposta
2011 e 2012 che costituiscono indiscutibilmente il presupposto logico giuridico della valutazione della legittimità del riporto delle perdite sino all'anno in contestazione e della compensazione denegata, che già legittimerebbe l'accoglimento della pertinente doglianza, declinata in ricorso, in applicazione del principio di non contestazione, questa Corte non può che condividere, riconoscendone la fondatezza e l'aderenza al caso di specie, le conformi motivazioni rese nelle sentenze allegate in atti in ossequio a consolidati orientamenti della Corte di Cassazione secondo cui la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 della Costituzione, l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è emendabile anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8- bis, sia circoscritto ai fini dell'utilizzabilità in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio
1997, n. 241, art. 17, dell'eventuale credito risultante dalla rettifica (Cass., n. 19537/2014; n. 21740/2015;
n. 13378/2016; n. 11507/2018; n. 27583/2018; n. 30796/2018; n. 1862/2020; n. 23669/2020; n. 20684/2021;
n. 23382/2021). Deve, pertanto, riconoscersi al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato - allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine (decadenziale) di cui all'art. 2 citato (Cass., n.
30796/2018; n. 26382/2019; n. 29651/2019; n. 8352/2020).
Da tutto quanto premesso, ed avuto riguardo all'effettiva interruzione dei versamenti rateali (che l'Ufficio dichiara di aver considerato in abbinamento) ben prima della notifica della cartella di pagamento qui gravata, discende:
· l'annullamento della cartella di pagamento quanto all'IRES in ragione dell'illegittimità della rideterminazione del reddito imponibile (da € 2.464,00 ad € 12.318,00) a fini IRES per effetto del disconoscimento della computabilità delle pregresse perdite per € 9.854,00 con conseguente necessità di ricalcolare l'imposta dovuta;
· l'annullamento parziale della cartella di pagamento quanto al recupero di somme dovute a titolo di contributo S.S.N. avendo l'Ufficio già riconosciuto il relativo diritto e rideterminato l'importo dovuto nei termini di cui al dettaglio contabile allegato alle controdeduzioni di parte resistente;
· l'annullamento parziale della cartella di pagamento quanto al recupero dell'IVA nei termini di cui al dettaglio contabile allegato alle controdeduzioni di parte resistente.
Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Ragusa, definitivamente decidendo, accoglie in parte il ricorso nei termini di cui in motivazione e dispone compensarsi tra le parti le spese di giudizio.