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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 31/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Rovigo
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1270/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Riccardo Malucelli (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2
del difensore in Padova, via Rezzonico n. 41
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Marco Cappellari (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4
del difensore in Este (PD), Viale Fiume, n. 6
RESISTENTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
) entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marco Righini (C.F. C.F._6
e Alessandro Previato (C.F. ), elettivamente C.F._7 C.F._8
domiciliati presso lo studio dell'avv. Marco Righini, in Padova, Via Belzoni 112
RESISTENTI contro
(C.F. ) residente in [...] C.F._9
Vallesella n. 29; (C.F. residente in Controparte_5 C.F._10
LO ST (PD), Via Valbona n. 77
RESISTENTI
Oggetto: usucapione
Conclusioni delle parti:
1 Parte ricorrente non ha precisato le conclusioni.
I resistenti e hanno concluso come da Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 note depositate in sostituzione dell'udienza del 27.03.2025.
I resistenti e , già dichiarati contumaci, non hanno formulato Controparte_4 CP_5 conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 15.06.2023 ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale di accertare l'intervenuta usucapione degli immobili (terreni con relative costruzioni e pertinenze) siti in LO TE (PD) e identificati al Nceu del predetto Comune al Foglio 25, Particelle nn. 135B, 437A, 21A, 21B e 23A e per la quota di 1/3 dell'appezzamento di terreno di cui alla particella n. 21, utilizzato dai residenti degli immobili limitrofi, e quindi anche dal , come parte della corte comune. Pt_1
Il ricorrente ha dedotto: (i) di essere proprietario assieme alla sorella dell'immobile CP_1 adibito a civile abitazione indicato alla particella n. 724 e che detto immobile è stato ricevuto in eredità dai genitori e ancor prima era appartenuto ai nonni;
(ii) che al servizio dell'abitazione vi è una corte comune di cui sono comproprietari i fratelli e Pt_1 Controparte_3 quest'ultimo quale proprietario dell'immobile di cui alla particella n. 790; (iii) che adiacente alle due abitazioni dei fratelli e di vi è l'immobile di Pt_1 Controparte_3 CP_2
(iv) che l'abitazione di quest'ultima insiste sull'appezzamento di terreno di cui alla
[...] particella n. 21, formalmente di proprietà della , ma da sempre utilizzato dai residenti CP_2 degli immobili che si affacciano sulla corte (anche da ) come parte della corte Parte_1 comune;
(v) che all'interno della particella n. 21 è stata ricavata la particella n. 437 accatastata a favore di (vi) che il terreno di cui alla particella n. 21 confina con quello di Controparte_3 cui alla n. 23, ora di proprietà di (acquistato con atto del Notaio Controparte_2 Per_1 del 14.11.2022, n. 39.102 Rep. e n. 15.159 Racc.) e di e;
(vii) che il Controparte_4 CP_5 confine posto tra le particelle 135, 437, 21 e 23 e la particella n. 26 è delimitato da un muro;
(viii) che ben prima del 1967, i nonni di costruirono due ricoveri per Parte_1
l'attrezzatura agricola in muratura ed in aderenza al suddetto muro di confine, insistenti sulle particelle nn. 135, 437 e 21, ad uso esclusivo degli stessi nonché altro manufatto in muratura, ad uso legnaia, sulla particella n. 23; (ix) che tutti i suddetti manufatti erano ad uso esclusivo, prima dei nonni di , poi di suo padre , che li utilizzava come ricovero dei Parte_1 Per_2 suoi attrezzi agricoli e come ricovero per la legna;
(x) che verso la fine degli anni novanta del secolo scorso , padre del ricorrente , recintò i terreni attorno ai Persona_3 Parte_1 manufatti suddetti creando due aree di suo esclusivo utilizzo, l'una inglobando i ricoveri
2 appoggiati al muro di confine tra le particelle nn. 135, 437, 21 e 26 (n.d.r. per comodità di individuazione, l'attore ha prodotto la planimetria dello stato dei luoghi, in cui ha delimitato in rosso l'area di riferimento, complessivamente composta dalle particelle nn. 135B, 21A, 437A
e 21B), la seconda attorno al manufatto c.d. “legnaia” all'interno della particella n. 23 (area delimitata in rosso indicata con il n. 23A); (xi) che sin dai primi anni Novanta ed a tutt'oggi il ricorrente ha utilizzato i suddetti manufatti e le aree delimitate dalle recinzioni Parte_1 nel modo indicato nel punto precedente, ovvero come ricovero per gli attrezzi agricoli e come legnaia, manutenendo sia i manufatti (occupandosi delle riparazioni necessarie) che i terreni
(sfalciandoli e tenendoli puliti); (xii) che ha sempre aiutato il padre nella cura Parte_1 dei terreni e delle opere di sua proprietà, di fatto condividendone il possesso, sino alla morte del genitore avvenuta nel 2015, a seguito della quale è rimasto unico possessore di tutti i beni immobili in oggetto, occupandosi della loro manutenzione.
Con comparsa di risposta depositata il 21.09.2023 si sono costituiti in giudizio CP_2
e chiedendo il rigetto della domanda avversaria per insussistenza del
[...] Controparte_3 requisito del possesso continuo e ininterrotto, dacché il non si era, almeno fino al 2022, Pt_1 mai occupato dei terreni dei quali ha chiesto l'intervenuta usucapione, e solo da quel momento aveva impedito l'accesso al all'area di interesse. I resistenti hanno allegato altresì CP_3 documentazione fotografica atta a dimostrare lo stato di abbandono dei luoghi oggetto di causa, fino al risanamento effettuato a cura e spese di Controparte_2
Il 22.09.2023 si è costituita in giudizio , sorella del ricorrente, la quale, con Controparte_1 comparsa di risposta ritualmente depositata, ha chiesto il rigetto della domanda promossa dal ricorrente in relazione alla particella 135/B, di cui è comproprietaria. Sempre nel merito, in qualità di erede del padre e unendo al proprio possesso quello del suo dante Persona_3 causa, non si è opposta alle restanti domande del ricorrente, chiedendo, in via Controparte_1 di riconvenzionale, l'accertamento che l'usucapione era già intervenuta in favore di Per_3
e che, per successione paterna, ella è titolare di un paritetico diritto di proprietà con
[...]
l'odierno ricorrente.
Con ordinanza del 09.01.2024 il Giudice ha dichiarato la contumacia di e CP_4 CP_5
e ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di
[...] CP_6
o fu proprietario per 60/300; / fu
[...] CP_6 Per_4 Controparte_7 CP_8 proprietaria per 60/300; , n. a LO ST 03/07/1942 proprietario Per_4 Persona_5 per 18/300; n. LO ST 30/12/1925 proprietaria per 6/300; Controparte_9 CP_10
n. LO ST 03/11/1937 proprietaria per 6/300; n.
[...] Persona_6
LO ST 11/04/1933 proprietario per 36/300; , n. LO ST CP_11
3 12/05/1929. Ha assegnato altresì al ricorrente il termine di quindici giorni al fine di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria nei loro confronti.
Su richiesta del difensore di parte ricorrente, il Giudice ha autorizzato la notifica degli atti per pubblici proclami anche ai fini della mediazione, sicché all'udienza del 19.02.2025, rilevato che non è stata depositata alcuna prova di notifica ex art. 150 c.p.c. a cui parte ricorrente era stata autorizzata, rilevato altresì che la mediazione è stata esperita solo nei confronti di
, e , e visto il Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4 CP_5 contegno del ricorrente, non comparso, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha fissato udienza per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 27.03.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Inoltre, alla medesima udienza del 19.02.2025, il difensore dei resistenti e CP_2 CP_3 ha dato atto dell'acquisto, da parte di delle quote di proprietà di Controparte_2 CP_3
di e di e ha chiesto l'estromissione del
[...] Controparte_5 Controparte_4 CP_3 dal procedimento.
2. Tutto quanto sopra premesso, si rileva che la domanda di non è fondata e Parte_1 deve essere interamente rigettata.
In primo luogo, occorre rilevare che il ricorrente non ha coltivato il presente giudizio, in quanto non ha fornito prova alcuna in ordine all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari, mediante notificazione per pubblici proclami cui il era stato Pt_1 autorizzato. Come è noto, la notificazione ex art. 150 c.p.c. è effettuata ritualmente quanto in osservanza delle previsioni di cui al citato articolo, l'Ufficiale Giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del
Giudice davanti al quale si procede. Sul punto la Cassazione ha ribadito che la notifica è destinata ad acquisire rilevanza solo in esito al perfezionamento del procedimento notificatorio, che si ha quando - esaurite le formalità del terzo comma, con il deposito di copia dell'atto nella casa comunale e l'inserimento di un estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e con le ulteriori formalità disposte - l'Ufficiale Giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del Giudice davanti al quale si procede (Cass. civ. 4587/2009). Si rileva, comunque, che il difensore del ricorrente ha depositato rinuncia al mandato, notificata al con raccomandata ricevuta il 23.09.2024 e Pt_1 quest'ultimo non ha provveduto a nominare un nuovo difensore.
Tuttavia, si rileva che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario
4 esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. S.U. 9936/2014 e Cass. 363/2019). L'applicabilità del principio della
"ragione più liquida" postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio;
tale principio non opera nell'ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzino per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili, con la conseguenza che l'illegittimo assorbimento in tal modo disposto comporta il vizio di omessa pronuncia (Cassazione civile sez. II, 09/01/2024, n.693).
Pertanto, il presente ricorso viene rigettato direttamente con riferimento al merito della domanda, stante la mancanza dei requisiti richiesti per l'acquisto a titolo originario invocato.
Giova rammentare che l'art. 1158 c.c. recita: “la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento si acquistano in virtù del possesso continuato per vent'anni”. Pertanto, si osserva in giurisprudenza, l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975).
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L' animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass.
5 luglio 1999 n. 6944).
Il rigore probatorio richiesto per l'accertamento dell'usucapione si giustifica anche alla luce della tutela che la proprietà riceve nel diritto sovranazionale: “In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale
5 n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio
– della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (cfr. Cass. 20.539/2017). È noto che “colui che agisce per
l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cassazione civile, sez. II, 6 settembre 2002, n.
12984). Il Giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non solo di averlo utilizzato, ma anche di averne per l'appunto precluso a terzi la fruizione.
Il ricorrente non ha minimamente provato in giudizio di aver maturato il diritto ad usucapire nessuno degli immobili oggetto di causa e già tale contegno è di per sé idoneo e sufficiente a determinare il rigetto delle domande svolte.
A ciò si aggiunga che i convenuti costituiti hanno resistito alla domanda argomentando con adeguata prova contraria. Orbene, riguardo alle suddette particelle nn. 135, 437 e 21, esse ricadono pacificamente su un'area formalmente e fattualmente costituente una “corte comune” per la quale il , a seguito del comportamento del ricorrente dal 2022, ha esperito CP_3 un'azione possessoria che si è conclusa per entrambi i gradi di giudizio in proprio favore (cfr. doc. 22 ordinanza emessa dal Trib. Rovigo 8.11.2023, prodotta da insieme alle note CP_3 conclusive;
idem doc. 23 ordinanza collegiale emessa dal Trib. Rovigo 15.12.2023). In particolare, il Tribunale aveva accertato che nel 2022 il aveva sovvertito la situazione Pt_1 de facto e de iure dei luoghi e ordinava a questi di reintegrare il nel possesso dell'area CP_3 scoperta di cui alla particella n. 437 oltre a liberare e rilasciare i manufatti abusivamente occupati. In relazione alla causa in oggetto, le predette pronunce sono rilevanti in quanto del tutto incompatibili con la ricostruzione svolta nel proprio ricorso dal . Pt_1
In ordine alle particelle n. 23 e in parte n. 21, risulta documentalmente provato lo stato di totale abbandono in cui si trovavano i luoghi, caratterizzato dalla presenza di grossi arbusti, piante selvatiche e rovi che avviluppavano il terreno rendendolo impraticabile (e con esso il piccolo manufatto/rudere insistente sulla particella n. 23), con incompatibilità, quindi, dell'utilizzo idoneo a usucapire. Difatti la ha documentalmente provato attraverso riproduzioni CP_2 fotografiche l'intervento di bonifica dalla stessa effettuato a mezzo di imprese specializzate a
6 seguito dell'impraticabilità dei luoghi e dei relativi manufatti (cfr. docc. 11-18 allegati alla comparsa di risposta ). Controparte_12
Dunque, la domanda formulata dal risulta priva di qualsivoglia prova sicché non può Pt_1 essere in alcun modo accertato in capo al ricorrente o al suo dante causa l'utilizzo esclusivo ed il possesso pacifico e incontestato dei predetti beni per oltre venti anni né tantomeno la sussistenza dell'animus possidendi.
3. Esaminando ora la domanda formulata da , in termini di sua qualificazione Controparte_1 quale domanda o quale eccezione riconvenzionale, e conseguentemente la domanda dei convenuti e di condanna alle spese della , si rileva quanto segue. CP_2 CP_3 Pt_1
La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale “non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande” (così, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/11/2023, n. 31010).
L'ipotesi dell'eccezione riconvenzionale ricorre allorquando il fatto dedotto dal convenuto sia diretto a provocare il mero rigetto della domanda avversaria;
integra, invece, vera e propria domanda riconvenzionale l'istanza con la quale venga chiesto, oltre al rigetto dell'altrui pretesa, un risultato concreto e ulteriore, determinante un mutamento della situazione precedente.
È indubbio che la domanda di avesse come effetto quello di incidere Controparte_1 direttamente sul diritto di proprietà degli altri convenuti e, pertanto, essa va qualificata come domanda riconvenzionale.
Tuttavia, non può sottacersi che l'obbligo del rimborso delle spese processuali, che si fonda sul principio di causalità, di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rivelatore, risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario, ovvero del soggetto che abbia causato la lite
(Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 08/06/2007, n. 13430).
È indispensabile anzitutto evidenziare che nelle note conclusive depositate in data 21.03.2025 la ha fatto rinuncia espressa alla domanda promossa in associazione e adesione a quelle Pt_1 svolte dal fratello ricorrente, non avendo ella alcun interesse a coltivare la medesima. La
7 Suprema Corte ha ribadito che le comparse conclusionali o le note conclusive, pur avendo natura semplicemente illustrativa, possono contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio o, come nel caso di specie, nella comparsa di risposta (cfr.
Cass. civ. 8737/2014).
Nel caso che ci occupa, la domanda riconvenzionale proposta da , rinunciata Controparte_1 in sede di precisazione delle conclusioni e discussione della causa e in assenza di attività istruttoria, non ha provocato, in concreto, alcuna attività difensiva per i convenuti e CP_2
, al di fuori della seguente contestazione, svolta all'udienza del 04.10.2023: “Con CP_3 riferimento alla comparsa di costituzione della , chiede il rigetto dell'eccezione Pt_1 riconvenzionale da essa proposta”.
4. Da ultimo, va rigettata l'istanza di estromissione di non essendo stato Controparte_3 possibile acquisire il consenso dell'attore. A norma dell'art. 111, commi 1 e 3, c.p.c., infatti, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso in corso di causa il processo prosegue tra le parti originarie e l'estromissione dell'alienante, resa possibile dall'intervento del successore a titolo particolare, è subordinata all'espresso consenso di tutte le parti. Secondo
l'interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso nel corso del processo non spiega, dunque, alcun effetto sul rapporto processuale (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 8215 del 23.05.2003) e l'intervento dell'acquirente non determina automaticamente l'estromissione dell'alienante (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 13021 del 2.10.2000), che si produce soltanto a seguito del relativo provvedimento del giudice, adottato previo consenso delle altre parti (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 18483 del
24.08.2006).
5. Considerato che la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore della parte contumace vittoriosa (cfr. Cass. Civ. n. 15135 del 22.7.16; Cass. Civ. n. 18806 del 23.9.15;
Cass. Civ. n. 17432 del 18.8.11), le spese di lite, poste a carico del ricorrente soccombente, sono regolate come segue.
Le spese in favore dei convenuti e sono liquidate sulla scorta del D.M. CP_2 CP_3
55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022; lo scaglione di riferimento, in assenza di allegazioni adeguate per individuare il valore della causa ai sensi dell'art 15, comma 1, c.p.c., va individuato in “indeterminabile – complessità bassa” (cfr. art. 15, ult. co., c.p.c.); si considerano i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria (di fatto non essendosi svolta), con riduzione in misura del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4, D.M. cit.).
8 Le spese di lite in favore di liquidate secondo gli stessi parametri, sono Controparte_1 compensate nella misura della metà ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.; sono interamente compensate le spese processuali tra e i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
per i motivi indicati al punto n. 3 della presente sentenza. Controparte_3
p.q.m.
Il Tribunale di Rovigo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda di usucapione proposta da;
Parte_1
2. condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_2
e di , in solido, che liquida in € 4.699,10 per compensi oltre al rimborso delle Controparte_3
spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
3. condanna alla rifusione, in misura della metà, delle spese processuali in Parte_1
favore di , che liquida per l'intero in € 4.699,10 per compensi oltre al rimborso Controparte_1
delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
4. Dichiara interamente compensate le spese processuali tra Controparte_1 CP_2
e
[...] Controparte_3
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Rovigo, in data 31.03.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
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