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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GR DARIO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via Del Monte Cengio 2/4 34127 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11420240004635231000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 203/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Parte resistente insiste per l'accoglimento delle proprie richieste.
Il Giudice monocratico trattiene il ricorso in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 1.2.2025 Ricorrente_1 , impugna il preavviso di fermo amministrativo n.11480202250000089000 emesso a seguito delle cartelle di pagamento n. 11420230004962768000 e 11420240004635231000 per omesso pagamento del bollo per l'autovettura tg. Targa_1 per gli anni 2018 e 2019.
Il ricorrente impugna l'atto sostenendo la prescrizione del credito erariale in quanto mai notificatogli in precedenza gli avvisi di accertamento. Eccepisce la nullità delle cartelle di pagamento nonché del fermo amministrativo.
Chiede la sospensione del fermo ed eccepisce la nullità delle cartelle di pagamento.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate in data 6.3.2025 ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso per irregolarità della notifica in quanto il ricorso non risulta notificato all'Ufficio mediante PEC ed inoltre, poiché il ricorso ha ad oggetto una cartella di pagamento non è stato notificato all'Agente della riscossione.
Nel merito conferma che l'avviso di accertamento n. 19007018 risulta notificato per compiuta giacenza in data 24.06.2022 come da notifica allegata.
Chiede il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato, spese rifuse.
Il giudice monocratico in data 14.3.2025 rigettava l'istanza cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è sia inammissibile che infondato e va respinto.
Risulta inammissibile poiché il ricorso non è stato notificato all'agente della riscossione nonostante sia impugnato il preavviso di fermo amministrativo atto tipico della riscossione.
Nel merito il ricorso va respinto perché è stato correttamente emesso il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo risultando regolarmente notificati gli atti presupposti con regolare doppio invio di raccomandata e perfezionamento della compiuta giacenza in data 24.6.2022 come da documentazione prodotta dall'Ufficio.
Le spese del presente grado di giudizio stante la soccombenza vanno addebitate a parte ricorrente e si liquidano, come da nota spese, in € 391,00 omnicomprensive a favore dell'Agenzia delle Entrate costituitasi.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Trieste, Sezione I, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda od eccezione rigettata, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado a favore dell'Agenzia delle Entrate di Trieste che si liquidano in €391,00(trecentonovantuno/00) omnicomprensive. Così deciso in Trieste, il 16 dicembre
2025 IL GIUDICE MONOCRATICO Dario GR
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GR DARIO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via Del Monte Cengio 2/4 34127 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11420240004635231000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 203/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Parte resistente insiste per l'accoglimento delle proprie richieste.
Il Giudice monocratico trattiene il ricorso in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 1.2.2025 Ricorrente_1 , impugna il preavviso di fermo amministrativo n.11480202250000089000 emesso a seguito delle cartelle di pagamento n. 11420230004962768000 e 11420240004635231000 per omesso pagamento del bollo per l'autovettura tg. Targa_1 per gli anni 2018 e 2019.
Il ricorrente impugna l'atto sostenendo la prescrizione del credito erariale in quanto mai notificatogli in precedenza gli avvisi di accertamento. Eccepisce la nullità delle cartelle di pagamento nonché del fermo amministrativo.
Chiede la sospensione del fermo ed eccepisce la nullità delle cartelle di pagamento.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate in data 6.3.2025 ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso per irregolarità della notifica in quanto il ricorso non risulta notificato all'Ufficio mediante PEC ed inoltre, poiché il ricorso ha ad oggetto una cartella di pagamento non è stato notificato all'Agente della riscossione.
Nel merito conferma che l'avviso di accertamento n. 19007018 risulta notificato per compiuta giacenza in data 24.06.2022 come da notifica allegata.
Chiede il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato, spese rifuse.
Il giudice monocratico in data 14.3.2025 rigettava l'istanza cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è sia inammissibile che infondato e va respinto.
Risulta inammissibile poiché il ricorso non è stato notificato all'agente della riscossione nonostante sia impugnato il preavviso di fermo amministrativo atto tipico della riscossione.
Nel merito il ricorso va respinto perché è stato correttamente emesso il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo risultando regolarmente notificati gli atti presupposti con regolare doppio invio di raccomandata e perfezionamento della compiuta giacenza in data 24.6.2022 come da documentazione prodotta dall'Ufficio.
Le spese del presente grado di giudizio stante la soccombenza vanno addebitate a parte ricorrente e si liquidano, come da nota spese, in € 391,00 omnicomprensive a favore dell'Agenzia delle Entrate costituitasi.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Trieste, Sezione I, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda od eccezione rigettata, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado a favore dell'Agenzia delle Entrate di Trieste che si liquidano in €391,00(trecentonovantuno/00) omnicomprensive. Così deciso in Trieste, il 16 dicembre
2025 IL GIUDICE MONOCRATICO Dario GR