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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/02/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 5112/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente rel.
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 5112/2024 R.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. SPORTELLI FABIO, Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
resistente contumace,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni della ricorrente: come da verbale del 20.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.3.2024, ha chiesto la pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio nei confronti di . CP_1
La ricorrente ha dato atto che le parti hanno contratto matrimonio civile in data 9.9.2008, in AN NE (Tv) e dal matrimonio sono nati i figli , nato a Persona_1 Venezia il 5.10.2008 e , nato a [...] il [...]; le parti sono Persona_2
comparse avanti il Presidente del Tribunale di Belluno nella procedura di separazione consensuale da oltre sei mesi e si sono separate come da sentenza n. 251 dell'8.6.2023 del
Tribunale di Belluno passata in giudicato, che ha ratificato le seguenti conclusioni congiunte: “a) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
b) i figli minori
ed vengono affidati in via esclusiva alla madre, con residenza e dimora abituale Persona_3 Per_2
presso la medesima;
c) le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte in via esclusiva dalla madre alla quale viene riconosciuto pieno potere di firma ed autorizzazione nell'interesse degli stessi;
d) il padre avrà ampia: facoltà di visita dei figli nei giorni ed orari che verranno direttamente concordati tra di loro, in considerazione anche dell'età dei ragazzi, compatibilmente con le eIGenze di studio, sport, salute dei medesimi e nel rispetto dei loro desideri;
e) il padre verserà, con decorrenza da gennaio 2023, alla moglie l'importo € 360,00 mensili (€ 180,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, con rivalutazione annuale ISTAT da gennaio 2024, da versarsi sul conto corrente della stessa entro il giorno 10 di ogni mese, e sino a quando i figli non siano diventati economicamente autonomi;
f) le spese di natura straordinaria per i figli saranno ripartite al 50% ciascuno, tra i genitori e saranno individuate e regolamentate come da Protocollo in vigore del tribunale di Belluno;
g) a totale definizione dei rapporti economici e patrimoniali derivanti dal matrimonio, nonché al fine della risoluzione della crisi coniugale e del raggiungimento dell'accordo di separazione: - il IG. si obbliga a trasferire alla IG.ra , con successivo atto CP_1 Parte_1
notarile avanti al Notaio che verrà comunicato dalla IG.ra e con spese a carico esclusivo di Pt_1
quest'ultima, la sua quota di proprietà pari al 50% dell'immobile sito in via Generale Giardino n 37 –
Seren del Grappa (BL) individuata al Catasto urbano del Comune di Seren del Grappa (BL) fg 6 particella 460 Piano T-1-2- cat. A3 cl. 1 vani 10 R.C. 392,51 con diritto alle corti comuni m.n. 453,
450; - ogni onere fiscale e tributario connesso alla proprietà dell'abitazione, passerà a carico esclusivo della IG.ra dalla data del rogito notarile di trasferimento di proprietà, fino ad allora sarà Parte_1
ripartito pro quota tra i coniugi;
- la IG.ra autorizza il IG. a continuare Parte_1 CP_1
a dimorare nella predetta abitazione per il periodo massimo di 2 anni (eventualmente rinnovabili), dalla sottoscrizione del ricorso, purché il IG. si faccia carco delle spese di manutenzione ordinaria CP_1
dell'immobile e lo mantenga in buono stato di conservazione, ordine e pulizia;
- il IG. si CP_1 obbliga, inoltre, a trasferire alla IG.ra , con atto notarile da stipularsi avanti al Notaio Parte_1
che sarà comunicato dalla moglie e con spese a carico della medesima, la sua quota di comproprietà pari al
50% dell'immobile sito in via Culiada n. 2 – EL (BL) ed ove la IG.ra trasferirà la Parte_1
propria residenza insieme ai figli;
- la IG.ra , concede al IG. l'uso del Parte_1 CP_1
locale sito al piano sotto strada del predetto immobile, per scopi esclusivamente lavorativi (lezioni private di musica) a fronte di un rimborso spese di € 200,00 mensili a decorrere da gennaio 2023 e per un tempo massimo di due anni dalla sottoscrizione del presente ricorso, salvo rinnovo anche a diverse condizioni;
il IG.
non avrà accesso ai locali soprastanti e provvederà a restituire alla IG.ra le relative chiavi;
CP_1 Pt_1
h) la IG.ra , per effetto del trasferimento della quota di proprietà da parte del IG. Parte_1
, dell'immobile sito in via Generale Giardino n. 37 – Seren del Grappa (BL), si accollerà per CP_1
intero il pagamento del residuo mutuo € 34.000,00 ad esso relativo, e, per effetto del trasferimento della quota di proprietà da parte del IG. dell'immobile sito n via Culiada n. 2 – EL (BL) si CP_1
accollerà per intero il pagamento del residuo mutuo € 50.000,00 ad esso relativo e tutti gli oneri connessi;
i) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver già regolamentato ogni altro diverso rapporto economico tra di loro e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione, che esuli dal rapporto genitoriale”.
non si è costituito in giudizio e non è comparso all'udienza del 12.9.2024, CP_1
per cui non è stato possibile svolgere il tentativo di conciliazione, all'udienza del 14.11.2024 si è svolto l'ascolto dei minori e e con ordinanza Persona_2 Persona_1
ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 14.11.2024 sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti e in particolare il Giudice delegato: “a modifica delle condizioni di separazione omologate dal
Tribunale di Belluno con sentenza 08.06.2023: - Dispone l'affidamento esclusivo di e Persona_2
alla madre, anche con riferimento alle decisioni più importanti concernenti Persona_1
l'istruzione, l'educazione, la salute e la residenza abituale dei minori, con residenza presso la madre e vietando allo stato ogni incontro tra padre e figli;
- dispone che concorrerà al mantenimento CP_1
ordinario dei figli nella misura di euro 250,00 mensili ciascuno (per complessivi euro 500,00); - fermo il resto. Dispone la presa in carico di da parte del Servizio Infanzia Adolescenza Persona_1
Famiglia dell'AULSS n. 3 Serenissima, fornendo allo stesso il necessario supporto psicologico”.
Con il medesimo provvedimento il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità d'istruzione, ha rinviato per precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 20 febbraio 2025, nella quale parte ricorrente ha concluso come da ricorso e da provvedimenti provvisori.
*****
Ciò posto, la domanda proposta da nei confronti di di Parte_1 CP_1
scioglimento del matrimonio può essere accolta.
Parte ricorrente, infatti, ha dichiarato che la separazione è proseguita ininterrotta per tutto il periodo.
Il resistente, seppure ritualmente notiziato del procedimento, è rimasto contumace;
non v'è dunque contestazione sul perdurare della separazione e ciò comprova il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sussistono pertanto i requisiti di cui agli artt. 1, 2 e all'art 3, comma 2, lett. b), della legge n.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge n. 55/2015 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
La ricorrente ha chiesto di confermare l'affidamento in via esclusiva dei figli minor
[...]
, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il Persona_4 Persona_2
19.11.2011 alla madre, anche con riferimento alle decisioni inerenti all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dei minori come già disposto con la sentenza n. 251/2023 del Tribunale di Belluno.
La domanda può essere accolta.
Infatti, le parti hanno già concordato tale modalità di affidamento e ciò è stato recepito nella sentenza di separazione del Tribunale di Belluno e la necessità di confermare l'affidamento “super esclusivo” dei figli alla madre è emersa anche dall'ascolto dei minori che hanno riferito che il padre ormai da circa un anno non li frequenta e non si sa precisamente dove si trovi;
i minori hanno, altresì, raccontato di gravi agiti del padre nei loro confronti, con impressi nella memoria dei minori specifici e circostanziati episodi del passato che hanno lasciato sui di loro evidenti segni psicologici;
pertanto l'affidamento esclusivo di e alla madre, anche con riferimento alle Persona_1 Persona_2 decisioni più importanti inerenti alla salute, all'educazione e all'istruzione dei figli, trova ragione nelle condotte violente agite dal resistente nei confronti della prole, nel mancato assolvimento dei doveri familiari da parte dello stesso e nel sostanziale abbandono dei figli, che rendono evidente l'inidoneità del IG. ad affrontare quelle maggiori CP_1
responsabilità che l'affido condiviso comporta a carico del genitore con il quale i figli non coabitano stabilmente, di guisa che la sua applicazione risulterebbe “pregiudizievole” per l'interesse dei minori.
Nessuna regolamentazione della frequentazione tra i minori ed il padre va disposta, in assenza di ogni rapporto tra di loro ormai da un anno ed anzi, viste le circostanze raccontate dai figli durante l'ascolto e l'evidente chiusura in tal senso da loro manifestata, ogni frequentazione va vietata nel loro migliore interesse.
Quanto agli aspetti economici, si deve ricordare che il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di eIGenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale e che ai fini della determinazione del contributo da porre a carico del convenuto devono essere considerate le eIGenze del minore, rapportate all'età e alla situazione sociale, le condizioni economiche delle parti quali emergenti dalla documentazione in atti e l'incidenza del contributo fornito con la cura e l'assistenza del figlio, nella specie attualmente interamente a carico della ricorrente.
In assenza di alcun elemento di prova in ordine alla posizione reddituale del resistente, il contributo al mantenimento in favore dei minori può essere mantenuto nella misura di
€250,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese c.d. straordinarie e ciò anche in considerazione che l'onere di mantenimento diretto della minore è a totale carico della madre.
Parte ricorrente ha chiesto, altresì, di accertare e dichiarare la revoca e/o cessazione e/o comunque di accertarsi e dichiararsi decaduto e/o annullato e/o comunque cessato l'interesse, anche per fatti concludenti, del diritto del a mantenere ulteriormente la CP_1
concessa disponibilità degli immobili nei modi e nei termini stabiliti in sede di separazione e segnatamente quindi l'autorizzazione dimorare temporaneamente nell'immobile di Seren del Grappa (Bl), via Generale Giardino n 37, già abitazione familiare, per il periodo massimo di 2 anni, nonché l'uso del locale sito al piano sotto strada dell'immobile, sito in via Culiada n. 2 a EL (Bl); ciò con ogni relativa conseguenza o statuizione.
La domanda è inammissibile dato che trattasi di pattuizione accessoria stipulata dalle parti in sede di separazione, sulla quale il Tribunale in questa sede non può esprimersi, non costituendo oggetto dei provvedimenti tipici che in sede di procedimento divorzile può assumere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, considerata la limitata attività svolta, per cui si attestano sui minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in AN NE (TV) il 9.9.2008, tra e , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Parte_1 CP_1
stesso Comune al n. 42 P. I anno 2008.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Dispone l'affidamento esclusivo di e alla madre, Persona_2 Persona_1
anche con riferimento alle decisioni più importanti concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la residenza abituale dei minori, con residenza presso la madre e vietando ogni incontro tra padre e figli.
- Dispone che concorrerà al mantenimento ordinario dei figli nella misura di CP_1
euro 250,00 mensili ciascuno (per complessivi euro 500,00), importo da versarsi sul c/c di entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale dell'assegno in Parte_1
base agli indici ISTAT del costo della vita a decorrere dall'anno 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, ricreative e mediche non coperte dal SSN), secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019.
- Condanna a rimborsare a le spese legali che liquida in CP_1 Parte_1
€5.261,00 per compensi, €98,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di ConIGlio del 20.2.2025
Il Presidente dott. Alessandro Cabianca