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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/06/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 5147/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , entrambi con l'Avv. SCUTERI Parte_2 C.F._2
GIUSEPPE e con domicilio eletto presso il suo studio in Marcallo con Casone (MI), Via Clerici 1;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Garlasco, in data 06/06/2021, (atto n.22, parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/12/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni, così come modificate nelle note depositate in data
23/05/2025;
“ 1) la casa familiare sita a Dorno (PV) in Via della Chiusa n.1, in locazione ad entrambi i coniugi, rimarrà assegnata al SI. , la SI.ra si Parte_1 Parte_2
impegna a lasciare l'abitazione immediatamente dopo la sottoscrizione del presente ricorso e a portare con sé tutti i suoi effetti personali e non avrà alcuna obbligazione nei confronti del proprietario della casa. Da quel momento il SI. si farà carico dell'intero importo del Parte_1 canone di locazione;
2) la figlia minorenne verrà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocazione prevalente presso il padre
3) la madre potrà tenere con se la figlia due week end al mese alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
4) la SI.ra erogherà alla figlia, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di Pt_2
€ 150 la quale sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente del SI. , a decorrere dal momento in cui lascerà l'abitazione coniugale, e sarà Parte_1
annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
5) l'assegno unico sarà percepito al 100% dal SI. ; Parte_1
6) la SI.ra si farà carico del 50% delle spese extra assegno sostenute secondo le “Linee Pt_2
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola
Pag. 2 di 5 per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e
attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e
ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Il versamento del 50% di tali spese verrà effettuato dal SI. alla SI.ra Parte_1 Parte_2
alla fine di ogni mese a fronte della produzione dei giustificativi delle spese;
[...]
7) i coniugi vivranno separati dal momento in cui il SI. lascerà l'abitazione coniugale, Parte_1
con l'obbligo del mutuo rispetto;
8) la SI.ra , si impegnerà sin da ora a trasferire a titolo gratuito l'autovettura Parte_2
Mercedes CLA targata FL771YZ e il motociclo targato DK 27760, attualmente intestati a lei stessa, al SI. ; Parte_1
Pag. 3 di 5 9) in relazione all'attività lavorativa della SI.ra , il sig. dichiara Parte_2 Parte_1 di non aver nulla a pretendere per nessuna ragione.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno modificato le condizioni concordate, così come sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
(sempre) con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale
Pag. 4 di 5 ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
sposati in Garlasco il giorno 06/06/2021, con atto trascritto presso Parte_2
i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.22, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Cosi deciso in Pavia, il 24/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 5147/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , entrambi con l'Avv. SCUTERI Parte_2 C.F._2
GIUSEPPE e con domicilio eletto presso il suo studio in Marcallo con Casone (MI), Via Clerici 1;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Garlasco, in data 06/06/2021, (atto n.22, parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/12/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni, così come modificate nelle note depositate in data
23/05/2025;
“ 1) la casa familiare sita a Dorno (PV) in Via della Chiusa n.1, in locazione ad entrambi i coniugi, rimarrà assegnata al SI. , la SI.ra si Parte_1 Parte_2
impegna a lasciare l'abitazione immediatamente dopo la sottoscrizione del presente ricorso e a portare con sé tutti i suoi effetti personali e non avrà alcuna obbligazione nei confronti del proprietario della casa. Da quel momento il SI. si farà carico dell'intero importo del Parte_1 canone di locazione;
2) la figlia minorenne verrà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocazione prevalente presso il padre
3) la madre potrà tenere con se la figlia due week end al mese alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
4) la SI.ra erogherà alla figlia, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di Pt_2
€ 150 la quale sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente del SI. , a decorrere dal momento in cui lascerà l'abitazione coniugale, e sarà Parte_1
annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
5) l'assegno unico sarà percepito al 100% dal SI. ; Parte_1
6) la SI.ra si farà carico del 50% delle spese extra assegno sostenute secondo le “Linee Pt_2
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola
Pag. 2 di 5 per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e
attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e
ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Il versamento del 50% di tali spese verrà effettuato dal SI. alla SI.ra Parte_1 Parte_2
alla fine di ogni mese a fronte della produzione dei giustificativi delle spese;
[...]
7) i coniugi vivranno separati dal momento in cui il SI. lascerà l'abitazione coniugale, Parte_1
con l'obbligo del mutuo rispetto;
8) la SI.ra , si impegnerà sin da ora a trasferire a titolo gratuito l'autovettura Parte_2
Mercedes CLA targata FL771YZ e il motociclo targato DK 27760, attualmente intestati a lei stessa, al SI. ; Parte_1
Pag. 3 di 5 9) in relazione all'attività lavorativa della SI.ra , il sig. dichiara Parte_2 Parte_1 di non aver nulla a pretendere per nessuna ragione.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno modificato le condizioni concordate, così come sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
(sempre) con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale
Pag. 4 di 5 ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
sposati in Garlasco il giorno 06/06/2021, con atto trascritto presso Parte_2
i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.22, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Cosi deciso in Pavia, il 24/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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