Decreto cautelare 20 aprile 2023
Sentenza 16 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 16/11/2023, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/11/2023
N. 00669/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2023, proposto dalla U.S.D. FC Matera, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia Scotti, PEC patriziascott@avvocatinapoli.legalmail.it, e William Trucillo, PEC avvwiliamtrucillo@pec.ordineforense.salerno.it, domiciliata sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Prefettura di Matera, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
nei confronti
ASD Barletta, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 20593 del 17.4.2023 (notificato nella stessa giornata del 17.4.2023), con il quale il Prefetto di Matera ha disposto, ai sensi dell’art. 2 R.D. n. 773/1931, che la partita di calcio Matera – Barletta delle ore 15,00 del 23.4.2023 venga disputata “in assenza di spettatori”;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Matera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento prot. n. 20593 del 17.4.2023 (notificato nella stessa giornata del 17.4.2023) il Prefetto di Matera ha disposto, ai sensi dell’art. 2 R.D. n. 773/1931, che la partita di calcio Matera – Barletta delle ore 15,00 del 23.4.2023 venga disputata “in assenza di spettatori”, attesochè:
1) con Determinazione n. 20 del 12.4.2023 l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive aveva rinviato alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive l’individuazione di adeguati provvedimenti interdittivi;
2) il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive con Determinazione n. 19 del 13.4.2023 si era determinato “affinché il Prefetto, sentito il Questore, vogli valutare la possibilità di adottare la prescrizione dell’assenza di spettatori per la gara Matera – Barletta, in quanto: A) prima della partita Altamura – Matera del 2.4.2023 50 tifosi locali avevano aggredito 60 tifosi materani con “lancio di petardi e pietre, provocandone la reazione”, specificando che: a1) “i due gruppi di ultras si erano scontrati per circa 10 minuti, facendo esplodere una bomba carta, che aveva dato origine ad un principio di incendio”; a2) “nel corso degli incidenti erano rimasti feriti 4 tifosi, alcuni in maniera grave, e un militare dell’Arma dei Carabinieri aveva riportato lesioni guaribili in 10 giorni”; a3) era state danneggiate 10 autovetture in sosta e la vetrata di un esercizio commerciale; B) non poteva escludersi il ripetersi di tali gravi comportamenti ed episodi violenti, con conseguenti ripercussioni sulla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
3) il Questore di Matera aveva proposto la prescrizione dell’assenza di spettatori.
La U.S.D. FC Matera con il presente ricorso, notificato il 19.4.2023 e depositato nella stessa giornata del 19.4.2023, ha impugnato il predetto provvedimento prot. n. 20593 del 17.4.2023, deducendo l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e della proporzionalità della sanzione, attesochè: 1) i tifosi materani non erano responsabili dei suddetti episodi violenti prima della partita Altamura – Matera del 2.4.2023; 2) tali episodi violenti erano avvenuto 15 giorni prima in un contesto del tutto differente; 3) non ricorre alcuna rivalità con i tifosi del Barletta; 4) la precedente partita interna Matera – Afragolese si era svolta senza disordini; 5) il Prefetto avrebbe potuto disporre il divieto di trasferta per i tifosi del Barletta e la chiusura del settore dello stadio di Matera della Curva, frequentato dagli ultras.
Con Decreto n. 56 del 20.4.2023 il Presidente del TAR Basilicata ha respinto l’istanza cautelare ex art. 56 cod. proc. amm..
Si è costituita in giudizio la Prefettura di Matera, la quale, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso, ha anche eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La ricorrente prima con memoria dell’8.5.2023 ha rinunciato all’istanza cautelare, chiedendo la fissazione dell’udienza di trattazione del merito, e poi con memoria conclusionale del 5.9.2023 ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando anche la circostanza che dopo i gravi scontri del gennaio 2023 tra gli ultras del Napoli e della Roma, avvenuti sull’autostrada A1, era stato disposto il divieto di trasferta per 2 mesi dei tifosi del Napoli e della Roma e la chiusura del solo settore ospiti degli stadi di Roma e Napoli.
All’Udienza Pubblica dell’8.11.2023 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, poiché, come previsto dall’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., la ricorrente non ha proposto la domanda risarcitoria, né ha dichiarato l’interesse ad ottenere la decisione ai fini risarcitori, l’eventuale annullamento dell’impugnato prot. n. 20593 del 17.4.2023 non potrebbe avere alcun effetto utile nei suoi confronti, dopo che, alle ore 15,00 del 23.4.2023 la partita di calcio Matera – Barletta si è già svolta a porte chiuse.
A quanto sopra consegue l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso in esame.
Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio, mentre le spese relative al Contributo Unificato rimangono a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso in epigrafe.
Spese compensate, con l’irripetibilità del Contributo Unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO