TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/10/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra giudice dott.ssa Giuliana Guardo giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1095/2025 R.G. avente ad oggetto: “interdizione”, promossa da:
nato a [...], il giorno 05.11.1969, codice fiscale Parte_1
, e , nata a [...], il [...], C.F._1 Parte_2 codice fiscale , elettivamente domiciliati in Caltanissetta, via Libertà n. C.F._2
12, presso lo studio dell'avvocato Massimiliano Bellini, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti ricorrenti
nei confronti di:
, nata a [...], il giorno 03.03.1938, codice fiscale CP_1
C.F._3
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
All'udienza del 7 ottobre 2025, i ricorrenti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione;
il PM ha espresso parere favorevole.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis.52 c.p.c. depositato in data 23.07.2025, e Parte_1
hanno chiesto all'intestato Tribunale pronunciarsi l'interdizione della madre Parte_2
. CP_1
Il Presidente ha nominato il giudice relatore e ha fissato l'udienza per la comparizione, dinanzi a quest'ultimo, dei ricorrenti, dell'interdicenda e delle altre persone indicate in ricorso.
All'udienza di comparizione del giorno 07.10.2025, il procuratore dei ricorrenti ha rappresentato il sopravvenuto decesso dell'interdicenda, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il Pubblico Ministero interveniente ha espresso “parere favorevole”.
2. Così esposti i fatti, è pacifico in giurisprudenza che il decesso dell'interdicendo o dell'inabilitando determina la cessazione della materia del contendere, facendo venire meno le ragioni del procedimento improntato alla tutela del soggetto stesso.
Per quanto sopra, accertato che è morta, a Caltanissetta, il 26.08.2025 (cfr. CP_1 certificato di morte in atti), il giudizio va definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
3. Le spese del procedimento vanno dichiarate irripetibili.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1095/2025 R.G.:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
DICHIARA irripetibili le spese processuali.
Così deciso il 10 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del
Tribunale di Caltanissetta.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Guardo dott.ssa Gabriella Canto
2