Art. 3. Modifiche alla disciplina dell'avocazione 1. Nell' articolo 372 del codice di procedura penale , dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
(("1- bis. Il procuratore generale presso la corte d'appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresi', con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), nonche' dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416- bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinarnento delle indagini previste dall'articolo 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati")) .
2. Il comma 1 dell'articolo 118- bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , introdotto dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 , e' sostituito dal seguente:
" 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a) del codice, ne da' notizia al procuratore generale presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne da' segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento.".
(("1- bis. Il procuratore generale presso la corte d'appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresi', con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), nonche' dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416- bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinarnento delle indagini previste dall'articolo 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati")) .
2. Il comma 1 dell'articolo 118- bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , introdotto dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 , e' sostituito dal seguente:
" 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a) del codice, ne da' notizia al procuratore generale presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne da' segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento.".