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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 26/01/2026, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1195/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAFFEI FABIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13796/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Palazzo San Giacomo - Piazza Munici 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002393070208828575 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 908/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti sono assente alle ore 10.30
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo indicata in oggetto, con la quale la società Resistente_1
S.r.L. preannunciava l'adozione della misura cautelare in relazione a un presunto debito per TARI e
TEFA per l'anno di imposta 2022.
A sostegno del proprio gravame, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1. In via principale e assorbente, assoluta non debenza delle somme per difetto di titolarità passiva del rapporto tributario. Il ricorrente ha documentato di aver ceduto la propria azienda con atto notarile del
20/09/2021, regolarmente registrato. Poiché la pretesa tributaria si riferisce all'annualità 2022, successiva alla cessione, egli sostiene di non essere più il soggetto passivo dell'imposta, la quale dovrebbe gravare sul cessionario, in applicazione degli artt. 2559 e 2560 c.c. e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997.
2. In subordine, illegittimità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti e conseguente decadenza.
Il Sig. Ricorrente_1 ha eccepito di non aver mai ricevuto la notifica dell'accertamento esecutivo n. 559524424, indicato come atto presupposto nella comunicazione di fermo. Tale omissione determinerebbe la nullità dell'atto impugnato per vizio del procedimento e la decadenza dell'ente dal potere di riscossione.
3. In via ulteriormente gradata, violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) per difetto di motivazione. La comunicazione di fermo, pur richiamando l'accertamento esecutivo, non lo ha allegato. Non essendo tale atto mai stato portato a conoscenza del ricorrente, la mancata allegazione Banca_1 un vizio di motivazione per relationem, che lede il suo diritto di difesa.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo, previa sospensione cautelare dell'atto, l'annullamento della comunicazione di fermo e degli atti presupposti, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, il quale, con comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva. Ha sostenuto che, avendo affidato il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali al concessionario Napoli Obiettivo Valore S.r.L., quest'ultimo è
l'unico soggetto legittimato a contraddire nel merito della pretesa, chiedendo pertanto la propria estromissione dal giudizio.
La società concessionaria Resistente_1 S.r.L., sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e va pertanto dichiarata contumace.
La causa è stata quindi posta in decisione alla camera di consiglio del 21/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Napoli è fondata e merita accoglimento.
Come dedotto dall'ente, l'affidamento a un soggetto terzo concessionario delle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, comporta il trasferimento in capo a quest'ultimo non solo della legittimazione sostanziale, ma anche di quella processuale per le controversie attinenti a tali attività. Ne consegue che, per i vizi relativi all'attività di accertamento e riscossione, l'unico soggetto legittimato a resistere in giudizio è il concessionario.
Pertanto, il Comune di Napoli deve essere estromesso dal presente giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il motivo principale sollevato dal ricorrente, relativo alla sua carenza di soggettività passiva per il tributo richiesto, è fondato e di per sé assorbente.
Dalla documentazione in atti, ed in particolare dall'atto di cessione d'azienda del 20/09/2021, emerge in modo incontrovertibile che il Ricorrente_1 ha cessato di possedere o detenere i locali per i quali è richiesto il pagamento della TARI e della TEFA prima dell'inizio del periodo d'imposta 2022.
Il presupposto impositivo della TARI, ai sensi della normativa vigente, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Tale presupposto deve sussistere in capo al soggetto nel periodo d'imposta di riferimento. Avendo il ricorrente ceduto l'azienda nel 2021, per l'annualità 2022 egli era privo di qualsivoglia legame con l'immobile tassato e, di conseguenza, della soggettività passiva del tributo.
Le norme richiamate dal ricorrente, quali l'art. 2560 c.c. e l'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997, disciplinano la responsabilità solidale del cessionario per i debiti, anche tributari, facenti capo al cedente e sorti anteriormente alla cessione. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità solidale del cessionario per i debiti tributari è estesa alle violazioni commesse dal cedente "nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti" (Cass. Civ., Sez. 5, N. 14759 del 27-05-2021). Tali disposizioni, interpretate a contrario, confermano che il cedente non può essere ritenuto responsabile per obbligazioni tributarie sorte in periodi d'imposta successivi al trasferimento dell'azienda.
La pretesa avanzata nei confronti del Sig. Ricorrente_1 per l'anno 2022 è, pertanto, radicalmente infondata nel merito, essendo rivolta a un soggetto giuridicamente estraneo al presupposto impositivo.
Anche il motivo subordinato relativo all'omessa notifica dell'atto presupposto è fondato.
Il procedimento di riscossione coattiva è caratterizzato da una sequenza di atti legalmente predeterminata, la cui omissione inficia la validità degli atti successivi. La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'omissione della notifica di un atto presupposto (nella specie, l'accertamento esecutivo) costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (la comunicazione di fermo) (Cass.
Civ., Sez. 5, N. 7156 del 17-03-2025).
Come statuito dalla Suprema Corte, il contribuente può far valere tale nullità impugnando l'atto successivo e deducendo il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto. A fronte di tale contestazione, grava sull'Amministrazione o sul concessionario l'onere di provare la regolare esecuzione della notifica dell'atto prodromico.
Nel caso di specie, il ricorrente ha specificamente eccepito di non aver mai ricevuto l'accertamento esecutivo n. 559524424. La società concessionaria, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova contraria. La mancata dimostrazione della regolare notifica dell'atto presupposto determina, quindi, la nullità insanabile della comunicazione di fermo impugnata.
Ulteriore e autonomo profilo di illegittimità dell'atto impugnato risiede nella violazione dell'obbligo di motivazione per relationem, sancito dall'art. 7 della Legge n. 212/2000.
Tale norma prevede che, qualora la motivazione di un atto faccia riferimento a un altro atto non ancora noto al contribuente, quest'ultimo debba essere allegato. La finalità è quella di garantire il pieno e immediato esercizio del diritto di difesa, consentendo al destinatario di comprendere compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa .
Nel caso in esame, la comunicazione di fermo si fonda sull'accertamento esecutivo, richiamandolo espressamente. Poiché, come visto, non vi è prova che tale atto sia mai stato notificato al ricorrente, il concessionario aveva l'obbligo di allegarlo alla comunicazione. Non avendolo fatto, ha reso la motivazione dell'atto impugnato incompleta e incomprensibile, violando il citato art. 7 e determinandone l'annullabilità.
In conclusione, il ricorso deve essere integralmente accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della società concessionaria Resistente_1 S.r.L., risultata soccombente nel merito e contumace. Le spese vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, e distratte in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Le spese vanno invece compensate tra il ricorrente e il Comune di Napoli, in ragione dell'accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata da quest'ultimo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione 15, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli e ne dispone l'estromissione dal giudizio.
2. Accoglie il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 20250002393070208828575.
3. Condanna la società Resistente_1 S.r.L. alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1.
4. Compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e il Comune di Napoli.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAFFEI FABIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13796/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Palazzo San Giacomo - Piazza Munici 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002393070208828575 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 908/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti sono assente alle ore 10.30
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo indicata in oggetto, con la quale la società Resistente_1
S.r.L. preannunciava l'adozione della misura cautelare in relazione a un presunto debito per TARI e
TEFA per l'anno di imposta 2022.
A sostegno del proprio gravame, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1. In via principale e assorbente, assoluta non debenza delle somme per difetto di titolarità passiva del rapporto tributario. Il ricorrente ha documentato di aver ceduto la propria azienda con atto notarile del
20/09/2021, regolarmente registrato. Poiché la pretesa tributaria si riferisce all'annualità 2022, successiva alla cessione, egli sostiene di non essere più il soggetto passivo dell'imposta, la quale dovrebbe gravare sul cessionario, in applicazione degli artt. 2559 e 2560 c.c. e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997.
2. In subordine, illegittimità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti e conseguente decadenza.
Il Sig. Ricorrente_1 ha eccepito di non aver mai ricevuto la notifica dell'accertamento esecutivo n. 559524424, indicato come atto presupposto nella comunicazione di fermo. Tale omissione determinerebbe la nullità dell'atto impugnato per vizio del procedimento e la decadenza dell'ente dal potere di riscossione.
3. In via ulteriormente gradata, violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) per difetto di motivazione. La comunicazione di fermo, pur richiamando l'accertamento esecutivo, non lo ha allegato. Non essendo tale atto mai stato portato a conoscenza del ricorrente, la mancata allegazione Banca_1 un vizio di motivazione per relationem, che lede il suo diritto di difesa.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo, previa sospensione cautelare dell'atto, l'annullamento della comunicazione di fermo e degli atti presupposti, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, il quale, con comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva. Ha sostenuto che, avendo affidato il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali al concessionario Napoli Obiettivo Valore S.r.L., quest'ultimo è
l'unico soggetto legittimato a contraddire nel merito della pretesa, chiedendo pertanto la propria estromissione dal giudizio.
La società concessionaria Resistente_1 S.r.L., sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e va pertanto dichiarata contumace.
La causa è stata quindi posta in decisione alla camera di consiglio del 21/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Napoli è fondata e merita accoglimento.
Come dedotto dall'ente, l'affidamento a un soggetto terzo concessionario delle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, comporta il trasferimento in capo a quest'ultimo non solo della legittimazione sostanziale, ma anche di quella processuale per le controversie attinenti a tali attività. Ne consegue che, per i vizi relativi all'attività di accertamento e riscossione, l'unico soggetto legittimato a resistere in giudizio è il concessionario.
Pertanto, il Comune di Napoli deve essere estromesso dal presente giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il motivo principale sollevato dal ricorrente, relativo alla sua carenza di soggettività passiva per il tributo richiesto, è fondato e di per sé assorbente.
Dalla documentazione in atti, ed in particolare dall'atto di cessione d'azienda del 20/09/2021, emerge in modo incontrovertibile che il Ricorrente_1 ha cessato di possedere o detenere i locali per i quali è richiesto il pagamento della TARI e della TEFA prima dell'inizio del periodo d'imposta 2022.
Il presupposto impositivo della TARI, ai sensi della normativa vigente, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Tale presupposto deve sussistere in capo al soggetto nel periodo d'imposta di riferimento. Avendo il ricorrente ceduto l'azienda nel 2021, per l'annualità 2022 egli era privo di qualsivoglia legame con l'immobile tassato e, di conseguenza, della soggettività passiva del tributo.
Le norme richiamate dal ricorrente, quali l'art. 2560 c.c. e l'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997, disciplinano la responsabilità solidale del cessionario per i debiti, anche tributari, facenti capo al cedente e sorti anteriormente alla cessione. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità solidale del cessionario per i debiti tributari è estesa alle violazioni commesse dal cedente "nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti" (Cass. Civ., Sez. 5, N. 14759 del 27-05-2021). Tali disposizioni, interpretate a contrario, confermano che il cedente non può essere ritenuto responsabile per obbligazioni tributarie sorte in periodi d'imposta successivi al trasferimento dell'azienda.
La pretesa avanzata nei confronti del Sig. Ricorrente_1 per l'anno 2022 è, pertanto, radicalmente infondata nel merito, essendo rivolta a un soggetto giuridicamente estraneo al presupposto impositivo.
Anche il motivo subordinato relativo all'omessa notifica dell'atto presupposto è fondato.
Il procedimento di riscossione coattiva è caratterizzato da una sequenza di atti legalmente predeterminata, la cui omissione inficia la validità degli atti successivi. La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'omissione della notifica di un atto presupposto (nella specie, l'accertamento esecutivo) costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (la comunicazione di fermo) (Cass.
Civ., Sez. 5, N. 7156 del 17-03-2025).
Come statuito dalla Suprema Corte, il contribuente può far valere tale nullità impugnando l'atto successivo e deducendo il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto. A fronte di tale contestazione, grava sull'Amministrazione o sul concessionario l'onere di provare la regolare esecuzione della notifica dell'atto prodromico.
Nel caso di specie, il ricorrente ha specificamente eccepito di non aver mai ricevuto l'accertamento esecutivo n. 559524424. La società concessionaria, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova contraria. La mancata dimostrazione della regolare notifica dell'atto presupposto determina, quindi, la nullità insanabile della comunicazione di fermo impugnata.
Ulteriore e autonomo profilo di illegittimità dell'atto impugnato risiede nella violazione dell'obbligo di motivazione per relationem, sancito dall'art. 7 della Legge n. 212/2000.
Tale norma prevede che, qualora la motivazione di un atto faccia riferimento a un altro atto non ancora noto al contribuente, quest'ultimo debba essere allegato. La finalità è quella di garantire il pieno e immediato esercizio del diritto di difesa, consentendo al destinatario di comprendere compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa .
Nel caso in esame, la comunicazione di fermo si fonda sull'accertamento esecutivo, richiamandolo espressamente. Poiché, come visto, non vi è prova che tale atto sia mai stato notificato al ricorrente, il concessionario aveva l'obbligo di allegarlo alla comunicazione. Non avendolo fatto, ha reso la motivazione dell'atto impugnato incompleta e incomprensibile, violando il citato art. 7 e determinandone l'annullabilità.
In conclusione, il ricorso deve essere integralmente accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della società concessionaria Resistente_1 S.r.L., risultata soccombente nel merito e contumace. Le spese vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, e distratte in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Le spese vanno invece compensate tra il ricorrente e il Comune di Napoli, in ragione dell'accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata da quest'ultimo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione 15, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli e ne dispone l'estromissione dal giudizio.
2. Accoglie il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 20250002393070208828575.
3. Condanna la società Resistente_1 S.r.L. alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1.
4. Compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e il Comune di Napoli.