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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/06/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, in funzione di giudice di appello, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 47 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. e P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in alla Nizza n. 146, rappresentata e difesa in Pt_1 virtù di mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Francesco Marino ed elettivamente domiciliata in alla via Nizza n. 146 presso la S.C. Funzione Affari Legali dell' Pt_1 CP_1
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ), nata ad [...] il [...]; CP_2 C.F._1
(C.F. , nato il [...] ad [...]; Parte_2 C.F._2
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_3 C.F._3 eredi delle defunta deceduta il 25.05.2011, tutti rappresentati e difesi Persona_1 congiuntamente e disgiuntamente in virtù di mandato in atti dagli avv.ti Giovanni Castellucci e
Giuseppe Zirpoli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Caggiano (Sa), alla via
Principe di Napoli n. 34
APPELLATI IN RIASSUNZIONE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Polla n. 235/2017 del 28.04.2017 (dep. il
31.05.2017).
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' proponeva Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 235/2017, emessa il 28.04.2017 dal Giudice di Pace di Polla, depositata il 31.05.2017, resa nel procedimento iscritto al n. 310/2016 R.G., notificata per l'esecuzione il 3.07.2017, al fine di ottenere la riforma dell'impugnata sentenza con la quale veniva accolta la domanda di , e Controparte_3 CP_2 Parte_2 Parte_3
eredi della defunta e, per l'effetto, veniva condannata al pagamento in loro
[...] Persona_1 favore della somma di euro 1.616,24 per la frattura subita al piede sinistro da a seguito Persona_1 della caduta dalla barella durante il ricovero dal 26.03.2005 al 9.04.2005 presso il Presidio
Ospedaliero di Polla, oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali e di quelle della c.t.u. medico legale.
Deduceva che il giudice di prime cure aveva errato nella valutazione degli elementi di natura oggettiva e soggettiva avendo fondato la decisione essenzialmente sulla dichiarazione resa dalla teste
, in discordanza con la relazione sanitaria prot. n. 399 del 27.04.2016 del dirigente Testimone_1 della , dalla quale emergeva la tempestività degli interventi eseguiti Parte_4 dal nosocomio;
che, in particolare, la discordanza riguardava il momento in cui sarebbe avvenuta la caduta in quanto la teste aveva riferito che sarebbe avvenuta dopo la radiografia allorquando la paziente veniva riposizionata dal lettino sulla sedia a rotelle mentre nella relazione sanitaria sopra indicata era riportato che la avrebbe riferito che il trauma al piede sinistro si era verificato Per_1 durante l'attesa per eseguire la radiografia;
che, ancora, la teste aveva riferito che nonostante il sollecito, solamente dopo alcuni giorni i sanitari avevano provveduto a riscontrare le lesioni al piede mentre dalla relazione emergeva che la non aveva informato il personale medico e Per_1 infermieristico dell'accaduto e il trauma veniva rilevato dagli operatori sanitari;
che in considerazione della dinamica dei fatti accertati in corso di causa si profilava quanto meno un concorso della defunta nella causazione dell'evento per non avere adoperato l'ordinaria diligenza;
che sotto il profilo soggettivo la testimonianza della veniva tempestivamente impugnata all'udienza del Tes_1
15.07.2016 in quanto non attendile per mancanza di veridicità della deposizione avendo la teste un interesse nella causa essendo la moglie di uno dei figli della defunta . Inoltre, aggiungeva che Per_1 nel caso di specie si trattava di paziente autosufficiente e pertanto il paziente era caduto per fatto proprio o per cause non imputabili al sanitario;
che non si configurava una responsabilità contrattuale come sostenuto dal Giudice di Pace ma di responsabilità extracontrattuale il cui onere della prova ricadeva esclusivamente sulla danneggiata;
infine, contestava anche il criterio di quantificazione del danno utilizzato dal giudice di prime cure poiché non era possibile rilevare i parametri utilizzati per la determinazione dell'importo e che andavano applicate le tabelle previste per il risarcimento delle lesioni da sinistro stradale.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 351 c.p.c,, che venga sospesa la efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 283 c.p.c. Nel merito:
1. In via principale, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia danno, può essere attribuita all' , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., per il CP_1 sinistro occorso alla fu SI.ra ;
2. In via gradata, nella denegata ipotesi in dovesse Persona_1 essere riconosciuta la responsabilità esclusiva o solidale dell' , a qualsiasi titolo e in CP_1 qualsivoglia misura, nella causazione del predetto sinistro, ai sensi dell'art. 1227 c.c., accertare e dichiarare il concorso della danneggiata nella sua determinazione e, per l'effetto, ridurre l'entità del danno materiale e per lesioni personali risarcibile in ragione della percentuale di colpa che si vorrà riconoscere secondo giustizia.
3. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa per il doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata il 18.07.2018 si costituivano e CP_2 Parte_2 Parte_3
i quali, in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
[...]
c.p.c. in quanto le argomentazioni dell'appellante erano del tutto generiche, non essendo indicata una diversa ricostruzione del fatto, nè il motivo per cui si assumeva violata la legge e il nesso causale tra il preteso errore e la lite e non era infine proposta una decisione alternativa;
inoltre, contestavano la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata perché basata sulle gravi difficoltà amministrative senza alcun elemento probatorio a sostegno dell'istanza; nel merito, ritenevano che l'esito della prova aveva fugato ogni forma di dubbio sulla dinamica della caduta.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dall per le ragioni Parte_1 indicate in atto ovvero dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 248 bis c.p.c. nel merito respingerlo e condannare l''appellante al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente grado del giudizio”.
All'udienza del 18.07.2018 veniva dichiarata la morte di e il Persona_2 procedimento veniva dichiarato interrotto.
La causa veniva tempestivamente riassunta dall' con ricorso e Parte_1 pedissequo decreto regolarmente notificati.
Con memoria depositata il 19.05.2019 si costituivano e CP_2 Parte_2 Parte_3
[...]
All'udienza del 10.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti e previo deposito di note conclusionali sino a trenta giorni, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.. 2. In via preliminare, rispetto all'esame del merito dell'appello proposto dall' Parte_1
, occorre rilevare la sua ammissibilità sotto il profilo della tempestività della
[...] proposizione dell'impugnazione.
L'appello è stato notificato a mezzo pec il 2.01.2018 ai procuratori costituiti e, quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c. decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuta in data 31.05.2017.
Ne consegue che deve essere considerato tempestivo.
3. Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dagli appellati nei confronti dell' . Parte_1
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 27199/17): “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Alla luce del sopra esposto approccio interpretativo, di tipo non formalistico, il Tribunale osserva che, nel caso di specie, l' ha chiaramente individuato i punti della Parte_1 sentenza a suo avviso non conformi a diritto, argomentando in modo specifico sui motivi per i quali la decisione del giudice di primo sarebbe errata e, infine, ha proposto una diversa ricostruzione del fatto. In particolare, ha dedotto che dalla relazione sanitaria prot. 399 del 27.04.2016 in atti e dalle altre risultanze istruttorie, prove testimoniali, il giudice di prime cure avrebbe valutato in modo errato il materiale probatorio acquisito dichiarando una responsabilità esclusiva dell'appellante anziché affermare una responsabilità quanto meno concorrente della nella causazione dell'incidente. Per_1
Del resto, gli appellati nella comparsa di costituzione hanno puntualmente svolto la propria difesa analizzando punto per punto i motivi del gravame principale.
Sempre in via preliminare si evidenzia che, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello ogni questione non oggetto di impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
4. Passando a esaminare il merito dell'appello, in punto di an della responsabilità, il Tribunale ritiene che vada confermata la decisione del giudice di prime cure.
In primo luogo, non è contestato che la defunta è stata ricoverata presso il nosocomio Persona_1 di Polla dal 26.03.2005 al 9.04.2005, come si evince dalla cartella clinica, e che durante il periodo di degenza è caduta riportando una “frattura metafisaria distale del 5° raggio metatarsale” e tanto risulta dall'esito della radiografia eseguita il 2.04.2005 a firma del dott. inclusa nella cartella Per_3 clinica (all. n. 4 prod. parte fascicolo di primo grado appellante e all. n. 8 prod. fasc. I grado appellati).
Inoltre, all'udienza del 15.07.2016, è stato escussa la teste la quale ha dichiarato: Testimone_1
“Ricordo che fu accompagnata su di una sedia a rotelle presso il reparto radiologia in quanto si doveva effettuare un controllo ai polmoni, soffrendo di insufficienza respiratoria. Ricordo che io rimasi sulla porta e l'infermiere che spingeva la sedia a rotelle dopo averla posizionata sul lettino ove fu eseguita la radiografia, successivamente nel mentre scendeva la riposizionava sulla sedia non eseguiva la manovra perfettamente faceva cadere a terra la SI.ra . All'esito della Persona_1 caduta la SI.ra si lamentava al piede sinistro e nonostante sollecitavamo un controllo fu Per_1 eseguito solamente dopo alcuni giorni. Preciso, in ogni caso, che relativamente ai controlli eseguiti
a seguito della caduta, non ricordo, visto che lo stesso è accaduto più di 10 anni fa, se sono stati eseguiti dietro nostra richiesta oppure autonomamente dalla struttura sanitaria”.
Innanzitutto il Tribunale osserva che la contestazione in ordine all'incapacità a testimoniare di
è tardiva e quindi inammissibile;
l'eccezione sebbene sia stata formulata subito Testimone_1 dopo la deposizione del teste, all'udienza del 15.07.2016, non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, all'udienza del 17.02.2017. Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità “La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione” (Cass. civile n. 9456 del 6.04.2023; Cass. civile n. 5643 del 10.04.2012).
Ne discende quindi l'inammissibilità dell'eccezione riproposta in grado di appello.
Ad ogni modo la non può dirsi incapace a testimoniare solo per il grado di parentela con Tes_1 una delle parti.
Le dichiarazioni del teste, presente al momento della caduta della SI.ra , sono precise e non Per_1 fanno residuare alcun dubbio in merito alla circostanza che la caduta sia dipesa alla imperizia del personale sanitario che accompagnava la paziente, spinta sulla sedia a rotelle. Tanto è sufficiente per fondare la responsabilità della struttura sanitaria a prescindere dalla tempestività dei successivi interventi posti in essere dal personale medico e dalle condizioni, di autonomia o meno, della paziente.
Non appaiono condivisibili le valutazioni di inattendibilità del teste riferite dall'appellante.
Innanzitutto, la relazione a firma del dott. non è un documento con efficacia probatoria Persona_4 privilegiata rispetto alla dichiarazione testimoniale sopra indicata. Non si tratta né di un certificato medico né di un verbale ma di una mera relazione, avente ad oggetto la vicenda per cui è causa, resa internamente all'azienda sanitaria e segnatamente a firma del dott. e diretta al direttore Persona_4 sanitario e al direttore responsabile dell'unità operativa di geriatria.
Inoltre, è vero che nella suddetta relazione è riportato che la paziente avrebbe riferito che la caduta sarebbe avvenuta “durante l'attesa in radiologia” ma tale affermazione non è precisa e non può escludersi che con essa il medico e/o la paziente abbiano voluto far riferimento al tempo di permanenza nel reparto di radiologia. In sostanza la frase non è di per sé indicativa di un preciso momento temporale rispetto all'esame cui la paziente è stata sottoposta nel reparto di radiologia.
In relazione agli ulteriori elementi di inattendibilità dedotti da parte appellante, con riferimento alla tempestività degli interventi posti in essere dal personale sanitario a seguito dalla caduta della paziente, il Tribunale li ritiene irrilevanti in quanto, come già detto, già solo per la caduta della paziente, anziana e, si badi, trasportata su sedia a rotella dal personale infermieristico, sussiste la responsabilità della odierna appellante. Del resto nella relazione richiamata da parte appellante è riferito esclusivamente quanto a conoscenza del dott. e non è pertanto da escludere che, come Per_4 riferito dal teste all'esito della caduta, la SI.ra si sia effettivamente lamentata al Tes_1 Per_1 piede sinistro né che i parenti abbiano sollecitato dei controlli. Sul punto appare opportuno evidenziare che si tratta di dettagli che è anche ragionevole che il teste potesse non ricordare con precisione essendo stata chiamare a riferire su fatti accaduti più di dieci anni prima tanto che ella ha dichiarato: “Preciso, in ogni caso, che relativamente ai controlli eseguiti a seguito della caduta, non ricordo, visto che lo stesso è accaduto più di 10 anni fa, se sono stati eseguiti dietro nostra richiesta oppure autonomamente dalla struttura sanitaria”.
L , inoltre, nulla ha provato nel corso del giudizio di primo grado, né ha articolato CP_1 alcuna prova istruttoria, tanto meno ha chiamato a testimoniare l'infermeria , Testimone_2 indicata nella relazione più volte richiamata dall'appellante, quale accompagnatrice della e Per_1 che avrebbe potuto riferire in ordine ai fatti di causa. Va comunque evidenziato che la paziente, all'epoca della caduta, aveva 74 anni ed era accompagnata su una sedia a rotella e, quindi, non era del tutto autonoma.
Il Tribunale rileva, inoltre, che una volta accertato che la caduta è imputabile dal punto di vista causale alla condotta del personale infermieristico appare del tutto superfluo indagare sulla necessità di adottare o meno cautele specifiche in considerazione delle condizioni della paziente. Appare tuttavia opportuno precisare, ancora una volta, che dalla documentazione in atti e dalla dichiarazione testimoniale raccolta nel primo grado del giudizio, è emerso che la , ricoverata presso la Per_1 struttura ospedaliera per eseguire dei controlli medici, tra cui la radiografia ai polmoni, è stata portata presso la sala di radiologia su una sedia a rotelle condotta dall'infermiere di turno. Ebbene già questo elemento, cioè che la , di anni 74 all'epoca del sinistro, è stata accompagnata su una sedia Per_1 rotelle, è SInificativo della condizione in cui si trovava la paziente la quale, molto probabilmente, non era del tutto autosufficiente e non poteva deambulare autonomamente.
In definitiva, gli attori, odierni appellati, hanno provato la responsabilità dell' Parte_1
per i fatti di causa occorsi alla defunta .
[...] Persona_1
L'appello, quindi, sotto tale profilo è infondato.
5. Con l'altro motivo di appello, l'appellante ha contestato la quantificazione del danno effettuato nella sentenza impugnata.
Ebbene il Tribunale in via preliminare osserva che i danni riportati dalla a causa della caduta Per_1 risultano provati dal referto del 2.04.2005 e dalle dichiarazioni del teste Tes_1
Sotto il profilo causale va rilevato che in primo grado è stata disposta ctu. L'ausiliario del giudice ha accertato i danni fisici riportati dalla defunta a causa della caduta avvenuta in ospedale e in Per_1 particolare “frattura metafisaria distale del V° raggio metatrsale al piede sinistro”.
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni, l'ausiliario del giudice ha accertato, con valutazione immune di vizi che il Tribunale intende condividere, che tale trauma ha determinato un danno biologico permanente del 1,5% e un'invalidità temporanea parziale di 15 giorni al 75%, di 10 giorni al 50% e di 5 giorni al 25%.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno l'appellante non fornisce elementi specifici in base al quale fondare una valutazione di non corretta applicazione nella sentenza impugnata delle tabelle di cui all'art. 139 d.lvo n. 209/2005 ed anzi il Tribunale rileva che il danno è stato correttamente liquidato in applicazione della richiamata disposizione normativa, nella sua versione applicabile ratione temporis al caso di specie e segnatamente in base agli importi di cui al Decreto 19 luglio 2016
(in G.U. 13/08/2016, n. 189).
L'appello va quindi integralmente rigettato.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate, in assenza di nota spese, in base al DM n. 55/2014 come successivamente modificato e integrato ai valori medi, esclusa la fase istruttoria in concreto non tenutasi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello; - condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite liquidate in euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali Iva, Cpa ed accessori nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Lagonegro in data 20.06.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale