Sentenza 9 gennaio 2004
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui la pubblica utilità di determinate opere sia prevista "ex lege" (nella fattispecie, dall'art. 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativo alle opere necessarie per l'attuazione dei compiti affidati all'E.N.I. ed alle società controllate o collegate di cui all'art. 3 della stessa legge), la fissazione dei termini per l'esecuzione dei lavori ed il compimento delle espropriazioni ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 - necessaria per la giuridica esistenza e validità della dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguenza che l'inutile decorso dei termini fissati comporta la cessazione della programmata destinazione del bene all'interesse generale e determina il venir meno del potere di espropriazione sul bene stesso - deve essere contenuta nel primo atto della procedura (nella fattispecie, decreto del Ministro dell'Industria che disponeva l'occupazione di urgenza) finalizzata sia all'esecuzione dei lavori che al compimento delle espropriazioni e, in mancanza, non può essere contenuta in atto successivo con funzione integrativa, funzione non ammissibile perché in contrasto con l'art. 13 cit., il quale, per la certezza dei rapporti, impone che i termini predetti siano certi fin dall'inizio della procedura, non essendo ipotizzabile e consentita la compressione del diritto di proprietà in un periodo non determinato fin dall'inizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - rel. Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 19, presso l'avvocato ALDO LUCIO LANIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARO PAPA, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SNAM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PARIOLI 76, presso l'avvocato ST LIBERATI D'AMORE, rappresentato e difeso dagli avvocati TOMMASO COLLIMA, CARLO PARISI, FRANCESCO DEL VECCHIO, giusta procura speciale per Notaio Giampaolo Celati di Milano rep. n. 26587 del 12/2/01;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1005/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 21/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Papa che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.N.A.M. s.p.a. occupava in via d'urgenza una striscia di terreno di mq.
3.060 di proprietà di NZ RI, in base a decreto del Ministro dell'Industria Commercio ed Artigianato notificato al proprietario del terreno in data 17.7.1981. Il decreto del Ministro stabiliva che l'occupazione d'urgenza dovesse avere una durata non superiore a due anni, nel corso dei quali dovevano essere eseguiti i lavori di interramento delle tubature, e fissava l'obbligo di corrispondere al proprietario una indennità "una tantum" di L.
1.200.000 nonché un'indennità annua di L. 350.000 per il primo anno di occupazione e di L. 310.000 par il secondo anno.
Con atto di citazione notificato in data 31.1.1985 NZ RI conveniva avanti al Tribunale di Avellino la S.N.A.M. s.p.a. per sentir:
a) dichiarare illegittima l'occupazione del terreno successivamente al 17.7.1983;
b) condannare la S.N.A.M. s.p.a. al pagamento di un equo indennizzo per l'occupazione legittima del fondo;
e) condannare la società occupante al risarcimento dei danni subiti dal terreno nonché al risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima occupazione del fondo.
Costituitasi in giudizio la s.p.a. S.N.A.M. assumeva che:
a) l'occupazione del fondo era cessata nel novembre 1982 essendo stati ultimati a tale data i lavori di interramento delle tubature;
b) essa società aveva richiesto in data 21.3.1983, nelle forme di legge, al Prefetto di Avellino l'emissione del decreto di asservimento, e il Prefetto, con decreto emesso in data 6.4.1983, aveva disposto l'occupazione del fondo concedendo il termine di un anno per l'inizio della procedura di espropriazione e di anni cinque per l'ultimazione della procedura stessa;
d) tale termine non era ancora scaduto alla data della notifica dell'atto di citazione;
e) il RI non aveva impugnato il decreto del Ministro dell'Industria Commercio ed Artigianato che era quindi divenuto definitivo, anche per la parte relativa all'indennità di occupazione legittima nello stesso prevista.
Per l'ipotesi in cui il decreto di asservimento non fosse tempestivamente emanato dal Prefetto proponeva domanda riconvenzionale per l'istituzione di servitù coattiva di metanodotto.
Nel corso del giudizio veniva emesso in data 15.1.1986 decreto del Prefetto con il quale veniva costituita la servitù di metanodotto e liquidata la relativa indennità.
Con sentenza in data 19.2.1997 il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda attrice e per l'effetto condannava la S.N.A.M. s.p.a. a pagare in favore del RI la somma di L.
1.753.500 a titolo di indennità di occupazione legittima, di L. 25.352.167 a titolo di risarcimento danni e di L. 13.310.500 per mancata percezione dei frutti.
Avverso tale sentenza proponeva appello la s.p.a. S.N.A.M. chiedendo la totale riforma dell'impugnata sentenza;
resisteva NZ RI.
La Corte di appello di Napoli con sentenza in data 21.4.2000 accoglieva l'appello e dichiarava inammissibile l'azione proposta dal RI che condannava al pagamento delle spese di giudizio. Per la cassazione della sentenza della Corte di appello propone ricorso, fondato su tre motivi, NZ RI. Resiste con controricorso la S.N.A.M. s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di Cassazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c.. Rileva il RI che in primo grado la S.N.A.M. s.p.a. non aveva fatto menzione del decreto del Prefetto di Avellino del 6.4.1983 che fissava in uno e cinque anni il termine per l'inizio e per il completamento della procedura di asservimento sicché il richiamo fatto al decreto medesimo costituiva domanda nuova non ammissibile in secondo grado.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero il richiamo fatto al decreto del Prefetto di Avellino del 6.4.1983, con il quale, come detto, è stato concesso un termine di anni uno per l'inizio delle procedure espropriative ed un termine di cinque anni per il compimento delle procedure stesse, non può qualificarsi come domanda essendo il richiamo stesso finalizzato a paralizzare la domanda attrice, opponendo desistenza di un diverso titolo di occupazione del fondo.
Si tratta quindi di un'eccezione in senso tecnico e come tale proponibile in secondo grado, in base alla normativa previgente alla novella introdotta con la L. 26.11.1990 n 353, non ancora produttiva di effetti nella specie, "ratione temporis".
Il primo motivo va quindi respinto.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 L. n. 2359/1865, degli artt. 20, 23 e 24 L. n. 136/1953 e dell'art. 20 L. n. 865/1971. Osserva il RI che, anche a prescindere dall'indicata violazione dell'art. 345 c.p.c., il decreto del Prefetto è comunque illegittimo per violazione di legge e doveva essere dichiarato inefficace anche d'ufficio.
Infatti tre sono le leggi che regolano la materia in esame a nessuna di esse contiene una norma che consenta al prefetto di prorogare i termini dell'espropriazione, sicché non poteva il Prefetto di Avellino legittimamente emettere un decreto di asservimento, decorsi due anni dall'occupazione d'urgenza, disposta dal Ministro dell'Industria Commercio ed Artigianato.
Il decreto pronunziato dal Prefetto e altresì viziato da accesso di potere posto che la S.N.A.M. s.p.a. mai aveva richiesto la proroga dei termini, considerato che con l'istanza del 21.3.1983 aveva solo chiesto l'imposizione della servitù coattiva di metanodotto, essendo stati ultimati i lavori di interramento delle tubature;
nell'istanza, come nel successivo decreto, non era inoltre indicata la ditta RI ragione per cui difetta anche la prova della corrispondenza fra il decreto e l'occupazione del terreno del ricorrente.
Il decreto pertanto doveva essere disapplicato oltre che per le ragioni indicate anche perché mai notificato al RI. La stessa s.p.a. S.N.A.M. inoltre avendo richiesto in giudizio, con domanda riconvenzionale, l'imposizione della servitù coattiva di elettrodotto ha di fatto riconosciuto la nullità del decreto in questione.
Sulle indicate eccezioni nulla ha precisato la Corte territoriale sicché l'impugnata sentenza deve ritenersi carente anche sotto il profilo meramente motivazionale.
Il motivo è fondato e va pertanto accolto.
Invero va preliminarmente precisato che ai sensi dell'art. 13 L. n. 2359/1865 la dichiarazione di pubblica utilità deve contenere, per la sua giuridica esistenza e validità, la fissazione dei termini per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni sicché l'inutile decorso dei termini, come su predeterminati, comporta la cessazione della programmata destinazione del bene all'interesse generale e determina il venir meno del potere di espropriazione sul bene stesso. (Cass. civ. sez. 1^ 19.2.2003 n 2470). Nell'ipotesi in cui la pubblica utilità di determinate opere sia prevista ex lege, come nella specie, la fissazione dei termini per l'esecuzione dei lavori ed il compimento delle espropriazioni deve essere contenuta nel primo atto della procedura finalizzata sia all'esecuzione dei lavori sia al compimento dalle espropriazioni, (vedi Cons. Stato sez. 6^ 26.7.2000 n 7578). Nella specie poiché l'art. 23 L. 10.2.1953 n. 136, prevede un'ipotesi di pubblica utilità sancita ex lege, in quanto testualmente stabilisce che "le opere necessaria per l'attuazione dei compiti affidati all'Ente (E.N.I.) ed alle società di cui all'art. 3 sono dichiarate di pubblica utilità", va individuato quale sia il primo atto della procedura, finalizzata all'espropriazione, che debba contenere appunto l'indicazione dei termini "de quibus". Tale atto va identificato nel decreto del Ministro dell'Industria commercio ed artigianato che ha disposto l'occupazione d'urgenza del terreno del RI, dando così inizio alla procedura finalizzata al definitivo asservimento del terreno. Tale decreto, come risulta dal ricorso e dalla stessa sentenza impugnata, conteneva solo l'indicazione del termine per l'esecuzione dei lavori di interramento delle tubature ma non anche dei termini di inizio e di completamento della procedura di asservimento, ragione per cui tali ultimi due termini sono stati indicati nel decreto del Prefetto di Avellino del 6.4.1983 che ha svolto quindi una funzione integrativa del decreto del ministro, funzione non ammissibile in quanto in contrasto con l'art. 13 L. n. 2359/1865 che, per la certezza dei rapporti, impone che i termini in considerazione siano chiari e certi fin dall'inizio della procedura, non essendo ipotizzabile e consentita la compressione del diritto di proprietà per un periodo non determinato fin dall'inizio.
Pertanto non essendo il decreto di espropriazione del Prefetto sostenuto da valida dichiarazione di p.u. lo stesso va disapplicato con conseguente illegittima occupazione del fondo in quanto attuata "sine titulo" a far data dal decorso del biennio previsto nel decreto del Ministro dell'industria commercio ed artigianato, così come richiesto dal ricorrente.
Da quanto fin qui esposto consegue l'assorbimento dalle ulteriori censuro contenute nel secondo motivo e dell'intero terzo motivo, con il quale il RI lamenta che essendo il decreto di imposizione di servitù intervenuto nel corso del giudizio, allorquando era già stata realizzata l'opera, l'azione di danno proposta doveva trasformarsi in opposizione alla stima ragione per cui la Corte territoriale non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'azione stessa.
Pertanto l'impugnata sentenza in accoglimento del secondo motivo va cassata con rinvio alla C.A. di Napoli, diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Napoli, diversa sezione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 10 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004