TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/12/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
difesa dall'Avv. Paolo Languasco (CF: ; fax. N° C.F._1
010.2465430, PEC: del Foro di Genova, per Email_1 delega in atti ed elettivamente domiciliata in Genova, Vico Falamonica 1/13.
RICORRENTE CONTRO
, Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario delegato dott. Lorenzo Calvi
( ) dal dirigente dell' , dott.ssa C.F._2 Controparte_2
, legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38 (tel. CP_3
010/8331218 – fax 010 8331221 – per le comunicazioni con il Tribunale PEC:
- il codice fiscale dell' Email_2 Controparte_2
è , e quello dell' è )
[...] P.IVA_1 Controparte_4 P.IVA_2
convenuto
Ogg: scuola;
maturazione scatti nel periodo di precariato
Conclusioni: come nei rispettivi atti MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato 15.11.2023 ha adito il Tribunale di Genova per sentir Parte_1 accertare il suo diritto agli scatti retributivi maturati durante gli anni del precariato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro attuativo della Direttiva 199/70/CE sul lavoro a tempo determinato che vieta discriminazioni fra gli assunti a tempo indeterminato e gli assunti a termine, in assenza di specifiche ragioni oggettive, che consentano di diversificare le situazioni.
Ella ha infatti assunto che i numerosi anni di lavoro a termine svolti per conto del CP_1 convenuto, la sua retribuzione è sempre rimasta al livello base, senza maturare gli scatti di anzianità per come invece previsti dal CCNL 2011 0-2,3-8,9-14 e secondo il nuovo CCNL 0-8, 9-14 per i docenti a temo indeterminato.
Ha chiesto inoltre di applicare la clausola di salvaguardia di cui al nuovo CCNL 2011 che ha rideterminato gli scatti di anzianità con rimodulazione delle fasce.
Ha rilevato che, nonostante avesse maturato il passaggio nella fascia retributiva 3-8 a fr data dall'1 ottobre 2009 e la fascia 9-14 a far data quantomeno dal 1 ottobre 2017 nulla era cambiato.
Chiedeva pertanto la condanna al pagamento di differenze retributive conseguenti ai titoli azionati per la somma di euro 5.647,87.
Il si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare la Controparte_1 prescrizione dei crediti maturati nei 5 anni precedenti alla notificazione del ricorso avvenuta il
16.12.2023.
Nel merito rilevava che, al momento in cui avverrà il passaggio in ruolo della docente, la ricorrente avrà diritto alla ricostruzione di carriera per intero secondo il disposto di cui all'art 485 del dlgs
297/1994.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
La causa è stata discussa anche mediante deposito di note difensive, quindi , attesa la decisione della
Corte di Cassazione sul riconoscimento dello scatto stipendiale per l'anno 2013, può ora giungersi a decisone.
Eccezione di prescrizione Il convenuto ha sollevato l'eccezione di prescrizione quinquennale individuando quale dies CP_1
a quo la data di notifica del ricorso del 16.12.2013 .
L'eccezione è fondata tuttavia deve tenersi in considerazione il diverso dies a quo , desumibile dalla data di consegna della pec di messa in mora (depositata sub doc 7 in allegato al ricorso) ovvero dal
21.9.2023.
Sono pertanto prescritti i crediti retributivi da scatti di anzianità maturati sino al 21.9.2018, trovando applicazione la prescrizione quinquennale.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento
Scatti di anzianità per il periodo preruolo
Il Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999 fissa il c.d. “Principio di non discriminazione, stabilendo che “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”…3. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Rispetto al punto 1 della clausola 4, la Corte di Giustizia ha ritenuto che “la nozione di “condizioni di impiego” “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”, nonché “nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” (Corte di Giustizia 13 settembre 2007, ). Persona_1
Nel caso di specie la maggior parte dei contratti a termine indicati in ricorso si sono succeduti con continuità, senza apprezzabili interruzioni e sino al termine delle attività didattiche, con ciò significando che attraverso le varie assunzioni il ha fatto fronte alla necessità di coprire CP_1
l'anno scolastico. In tal modo il ricorrente ha acquisito la stessa esperienza dei colleghi di pari anzianità e qualifica, legati all'amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato.
La disparità di trattamento applicata risulta dunque in violazione dei principi del diritto europeo sopra richiamato.
Il non ha, del resto, indicato ragioni oggettive idonee a giustificare la lamentata disparità CP_1 di trattamento lamentata.
Come precisato dalla già citata sentenza della Corte di Giustizia del 13 settembre 2007, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, “dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo.
Tale nozione richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (punti 57 e 58).
La difesa del si incentra sulla diversa modalità di assunzione del personale precario CP_1
(secondo il sistema del c.d. pre ruolo), in quanto gli incarichi a tempo determinato della scuola non costituiscono assunzioni a termine in senso tecnico, ma si configurano come speciale e progressivo sistema di reclutamento, destinato a concludersi, fisiologicamente, con l'assunzione in ruolo e la conseguente ricostruzione di carriera.
Il Tribunale ritiene che tale elemento fattuale non sia sufficiente a giustificare il diverso trattamento economico, poiché l'eventuale assunzione in ruolo e la conseguente ricostruzione di carriera sono compatibili con il regime degli scatti di anzianità, tenuto conto che, proprio nella fase di ricostruzione della carriera anche da un punto di vista economico, è possibile tenere conto del pregresso e quindi degli scatti già maturati e corrisposti.
In altri termini, la peculiarità del sistema di reclutamento e del meccanismo di conferimento delle supplenze non possono giustificare una diversità di trattamento economico tra docenti precari e docenti di ruolo, tanto più che il bagaglio professionale, se valorizzato ai fini della successiva immissione in ruolo, ben può essere valorizzato anche ai meri fini economici.
Il fondamento degli scatti di anzianità va infatti precipuamente ravvisato nel miglior apporto lavorativo che deriva dall'esperienza del lavoratore (Cass. 7 luglio 2008, n. 18584), profilo cui è del tutto estranea ogni questione sulle modalità di selezione. La questione del concorso attiene, infatti, alla fase del reclutamento del personale, ma, una volta iniziata la prestazione lavorativa, durante i periodi lavorati, la posizione del personale a tempo determinato è del tutto equiparabile a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato, così come del tutto equiparabili sono la maggior professionalità ed esperienza connesse al concreto svolgimento dell'attività lavorativa.
Al momento dell'immissione in ruolo la ricorrente ha avuto un riconoscimento solo parziale, perché destinato ad avere effetti soltanto a decorrere dalla immissione in ruolo (e ciò anche a prescindere dal fatto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. D.P.R. n. 399/1988 e dell'art. 3 D.L. n. 370/70, conv. in legge n. 576/70, il servizio pre-ruolo viene valutato per intero soltanto per i primi quattro anni, mentre per il resto è valutato per i 2/3 ai fini giuridici ed economici e per 1/3 ai soli fini economici).
Il mancato riconoscimento della progressione stipendiale legata all'anzianità costituisce, dunque, una disparità di trattamento che si pone in violazione dei principi del diritto europeo sopra richiamati.
“E' compito del giudice nazionale investito di una controversia in cui è messo in discussione il principio di non discriminazione in base all'età quale espresso concretamente nella direttiva
2000/78, assicurare nell'ambito delle sue competenze la tutela giuridica che il diritto dell'Unione attribuisce ai soggetti dell'ordinamento garantendone la piena efficacia e disapplicando ove necessario, ogni contraria disposizione di legge nazionale” (sentenza 19 gennaio 2010, causa C-
555/07, Kukukdeveci).
“Nell'ipotesi in cui un giudice nazionale, compresa una Corte costituzionale, escludesse
l'applicazione della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro al personale dell'amministrazione pubblica di uno Stato e/o permettesse disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici temporanei e
i dipendenti pubblici di ruolo in mancanza di ragioni oggettive nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro, si dovrebbe concludere che una giurisprudenza siffatta sarebbe contraria alle disposizioni di tali atti del diritto dell'Unione e violerebbe gli obblighi che, nell'ambito delle loro competenze, incombono alle autorità giurisdizionali degli Stati membri di assicurare la tutela giuridica attribuita ai singoli dalle disposizioni di detto diritto e di garantirne la piena efficacia” (sentenza, 8 settembre 2011, causa C-177/10 DO Santana).
Deve dunque essere disapplicato il già citato art. 526 d.lgs. n. 297/94 (ai cui sensi “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”).
La ricorrente ha quindi diritto alla progressione professionale economica ed alle conseguenti differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio, tenendo conto a tal fine degli effettivi periodi di servizio e dunque dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato a far data dall'ottobre 2018, essendo i periodi precedenti prescritti..
A tale riguardo deve precisarsi che la sola anzianità di servizio che può ritenersi equiparabile a quella maturata dal personale di ruolo è l'anzianità di servizio effettiva, con conseguente esclusione del meccanismo (di fittizia estensione dell'anzianità) previsto dall'art. 11 comma 14, legge n. 124/99, ai cui sensi, in caso di immissione in ruolo,“il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Il deve pertanto essere condannato a corrispondere alla ricorrente suindicati le eventuali CP_5 differenze sulle retribuzioni arretrate, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Esclusione dell'anno 2013
Per contro, ai sensi dell'art. 9, co. 23, D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012,
l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
E infatti:
- ai sensi dell' art. 9, comma 23, del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010,
2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti";
- tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R.
n. 122/2013;
- l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014;
- soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n.
13618/2025 del 21-05-2025 , la quale ha così statuito . “ .. In materia di trattamento economico del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola statale, l'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, come prorogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 122/2013, esclude la computabilità degli anni 2010-2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma
14, del medesimo decreto-legge; tale esclusione opera anche per il periodo successivo al 2013, in difetto di specifico intervento della contrattazione collettiva volto al recupero di tali annualità, con la conseguenza che, in assenza di tale recupero,
l'anzianità maturata nel 2013 non può essere utilmente fatta valere ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali.
La "non utilità" degli anni di servizio prevista dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78/2010, come prorogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 122/2013, è limitata ai soli effetti economici derivanti dal meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, non estendendosi agli effetti giuridici dell'anzianità medesima, rilevanti ai fini di istituti quali la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie e la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. ...".
Sulla base di tali principi, ampiamente condivisi, deve quindi essere esclusa la computabilità ai fini economici dell'anno 2013.
Sul punto la domanda deve essere rigettata.
Applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL 2011
La Corte di Cassazione con le sentenze nn. 6132, 6138 e 6145 del 2025 ha enunciato i principi di diritto di seguito trascritti: «L'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto della scuola contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita al solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010 la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8 e riconosce al medesimo personale il diritto a percepire, sempre ad personam, l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2. La disposizione deve essere, pertanto, disapplicata, nella parte in cui esclude gli assunti a tempo determinato in servizio alla medesima data del 1° settembre 2010, ai quali, dopo l'immissione in ruolo, va estesa la clausola di salvaguardia anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 13 giugno 2023 n. 69. La diversità nella condizione di impiego va verificata al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito».
Poiché la ricorrente, alla data del 1 settembre 2010 era già in servizio, essendo il primo contratto relativo all'a.s. 2005/2006. Ella pertanto mantiene il diritto allo scatto 0-2 e poi 3-8 sulla base dei periodi di servizio effettivo.
Conteggi elaborati dalla ricorrenti
In corso di giudizio la ricorrente ha rielaborato conteggi contabili che:
1) hanno tenuto conto della prescrizione maturata sino all'ottobre 2018;
2) hanno espunto l'anno 2013;
3) hanno quantificati gli scatti maturati sino alla scadenza dell'ultimo contratto azionato col presente ricorso ovvero il 30.6.2024. Cont Il totale pari a euro 3.982,00 non è stato contestato del e può essere fatto proprio da questo
Giudice in quanto elaborato secondo parametri condivisibili per le ragioni sopra illustrate.
Su tali importi matura la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Spese di lite
La soccombenza del convenuto giustifica la sua condanna al pagamento delle spese di lite, CP_1 tenuto conto del valore della causa, dello scaglione determinato dal valore e applicata la riduzione di cui al dm 55/2014 alla luce della serialità del contenzioso
PQM
Il Giudice definendo il giudizio, 1. dichiara il diritto della ricorrente agli scatti di anzianità in ragione dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di lavoro con contratto a termine ed in particolare a far data dal 37^ mese di effettivo servizio lo scatto 3-8 e a far data 108^ mese di effettivo servizio lo scatto di anzianità per la fascia 9-14;
2. dichiara prescritti i crediti maturati a tutto il settembre 2018;
3. per l'effetto condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_1 tempore, a corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di euro 3.982,00, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
4. condanna il , ut supra, a rifondere la ricorrente delle spese di lite che si liquidano in CP_1 euro 919,80 oltre spese generali , oltre IVA e CPA con distrazione in favore del difensore antistatario
Genova, 17/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
difesa dall'Avv. Paolo Languasco (CF: ; fax. N° C.F._1
010.2465430, PEC: del Foro di Genova, per Email_1 delega in atti ed elettivamente domiciliata in Genova, Vico Falamonica 1/13.
RICORRENTE CONTRO
, Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario delegato dott. Lorenzo Calvi
( ) dal dirigente dell' , dott.ssa C.F._2 Controparte_2
, legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38 (tel. CP_3
010/8331218 – fax 010 8331221 – per le comunicazioni con il Tribunale PEC:
- il codice fiscale dell' Email_2 Controparte_2
è , e quello dell' è )
[...] P.IVA_1 Controparte_4 P.IVA_2
convenuto
Ogg: scuola;
maturazione scatti nel periodo di precariato
Conclusioni: come nei rispettivi atti MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato 15.11.2023 ha adito il Tribunale di Genova per sentir Parte_1 accertare il suo diritto agli scatti retributivi maturati durante gli anni del precariato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro attuativo della Direttiva 199/70/CE sul lavoro a tempo determinato che vieta discriminazioni fra gli assunti a tempo indeterminato e gli assunti a termine, in assenza di specifiche ragioni oggettive, che consentano di diversificare le situazioni.
Ella ha infatti assunto che i numerosi anni di lavoro a termine svolti per conto del CP_1 convenuto, la sua retribuzione è sempre rimasta al livello base, senza maturare gli scatti di anzianità per come invece previsti dal CCNL 2011 0-2,3-8,9-14 e secondo il nuovo CCNL 0-8, 9-14 per i docenti a temo indeterminato.
Ha chiesto inoltre di applicare la clausola di salvaguardia di cui al nuovo CCNL 2011 che ha rideterminato gli scatti di anzianità con rimodulazione delle fasce.
Ha rilevato che, nonostante avesse maturato il passaggio nella fascia retributiva 3-8 a fr data dall'1 ottobre 2009 e la fascia 9-14 a far data quantomeno dal 1 ottobre 2017 nulla era cambiato.
Chiedeva pertanto la condanna al pagamento di differenze retributive conseguenti ai titoli azionati per la somma di euro 5.647,87.
Il si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare la Controparte_1 prescrizione dei crediti maturati nei 5 anni precedenti alla notificazione del ricorso avvenuta il
16.12.2023.
Nel merito rilevava che, al momento in cui avverrà il passaggio in ruolo della docente, la ricorrente avrà diritto alla ricostruzione di carriera per intero secondo il disposto di cui all'art 485 del dlgs
297/1994.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
La causa è stata discussa anche mediante deposito di note difensive, quindi , attesa la decisione della
Corte di Cassazione sul riconoscimento dello scatto stipendiale per l'anno 2013, può ora giungersi a decisone.
Eccezione di prescrizione Il convenuto ha sollevato l'eccezione di prescrizione quinquennale individuando quale dies CP_1
a quo la data di notifica del ricorso del 16.12.2013 .
L'eccezione è fondata tuttavia deve tenersi in considerazione il diverso dies a quo , desumibile dalla data di consegna della pec di messa in mora (depositata sub doc 7 in allegato al ricorso) ovvero dal
21.9.2023.
Sono pertanto prescritti i crediti retributivi da scatti di anzianità maturati sino al 21.9.2018, trovando applicazione la prescrizione quinquennale.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento
Scatti di anzianità per il periodo preruolo
Il Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999 fissa il c.d. “Principio di non discriminazione, stabilendo che “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”…3. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Rispetto al punto 1 della clausola 4, la Corte di Giustizia ha ritenuto che “la nozione di “condizioni di impiego” “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”, nonché “nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” (Corte di Giustizia 13 settembre 2007, ). Persona_1
Nel caso di specie la maggior parte dei contratti a termine indicati in ricorso si sono succeduti con continuità, senza apprezzabili interruzioni e sino al termine delle attività didattiche, con ciò significando che attraverso le varie assunzioni il ha fatto fronte alla necessità di coprire CP_1
l'anno scolastico. In tal modo il ricorrente ha acquisito la stessa esperienza dei colleghi di pari anzianità e qualifica, legati all'amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato.
La disparità di trattamento applicata risulta dunque in violazione dei principi del diritto europeo sopra richiamato.
Il non ha, del resto, indicato ragioni oggettive idonee a giustificare la lamentata disparità CP_1 di trattamento lamentata.
Come precisato dalla già citata sentenza della Corte di Giustizia del 13 settembre 2007, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, “dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo.
Tale nozione richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (punti 57 e 58).
La difesa del si incentra sulla diversa modalità di assunzione del personale precario CP_1
(secondo il sistema del c.d. pre ruolo), in quanto gli incarichi a tempo determinato della scuola non costituiscono assunzioni a termine in senso tecnico, ma si configurano come speciale e progressivo sistema di reclutamento, destinato a concludersi, fisiologicamente, con l'assunzione in ruolo e la conseguente ricostruzione di carriera.
Il Tribunale ritiene che tale elemento fattuale non sia sufficiente a giustificare il diverso trattamento economico, poiché l'eventuale assunzione in ruolo e la conseguente ricostruzione di carriera sono compatibili con il regime degli scatti di anzianità, tenuto conto che, proprio nella fase di ricostruzione della carriera anche da un punto di vista economico, è possibile tenere conto del pregresso e quindi degli scatti già maturati e corrisposti.
In altri termini, la peculiarità del sistema di reclutamento e del meccanismo di conferimento delle supplenze non possono giustificare una diversità di trattamento economico tra docenti precari e docenti di ruolo, tanto più che il bagaglio professionale, se valorizzato ai fini della successiva immissione in ruolo, ben può essere valorizzato anche ai meri fini economici.
Il fondamento degli scatti di anzianità va infatti precipuamente ravvisato nel miglior apporto lavorativo che deriva dall'esperienza del lavoratore (Cass. 7 luglio 2008, n. 18584), profilo cui è del tutto estranea ogni questione sulle modalità di selezione. La questione del concorso attiene, infatti, alla fase del reclutamento del personale, ma, una volta iniziata la prestazione lavorativa, durante i periodi lavorati, la posizione del personale a tempo determinato è del tutto equiparabile a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato, così come del tutto equiparabili sono la maggior professionalità ed esperienza connesse al concreto svolgimento dell'attività lavorativa.
Al momento dell'immissione in ruolo la ricorrente ha avuto un riconoscimento solo parziale, perché destinato ad avere effetti soltanto a decorrere dalla immissione in ruolo (e ciò anche a prescindere dal fatto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. D.P.R. n. 399/1988 e dell'art. 3 D.L. n. 370/70, conv. in legge n. 576/70, il servizio pre-ruolo viene valutato per intero soltanto per i primi quattro anni, mentre per il resto è valutato per i 2/3 ai fini giuridici ed economici e per 1/3 ai soli fini economici).
Il mancato riconoscimento della progressione stipendiale legata all'anzianità costituisce, dunque, una disparità di trattamento che si pone in violazione dei principi del diritto europeo sopra richiamati.
“E' compito del giudice nazionale investito di una controversia in cui è messo in discussione il principio di non discriminazione in base all'età quale espresso concretamente nella direttiva
2000/78, assicurare nell'ambito delle sue competenze la tutela giuridica che il diritto dell'Unione attribuisce ai soggetti dell'ordinamento garantendone la piena efficacia e disapplicando ove necessario, ogni contraria disposizione di legge nazionale” (sentenza 19 gennaio 2010, causa C-
555/07, Kukukdeveci).
“Nell'ipotesi in cui un giudice nazionale, compresa una Corte costituzionale, escludesse
l'applicazione della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro al personale dell'amministrazione pubblica di uno Stato e/o permettesse disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici temporanei e
i dipendenti pubblici di ruolo in mancanza di ragioni oggettive nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro, si dovrebbe concludere che una giurisprudenza siffatta sarebbe contraria alle disposizioni di tali atti del diritto dell'Unione e violerebbe gli obblighi che, nell'ambito delle loro competenze, incombono alle autorità giurisdizionali degli Stati membri di assicurare la tutela giuridica attribuita ai singoli dalle disposizioni di detto diritto e di garantirne la piena efficacia” (sentenza, 8 settembre 2011, causa C-177/10 DO Santana).
Deve dunque essere disapplicato il già citato art. 526 d.lgs. n. 297/94 (ai cui sensi “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”).
La ricorrente ha quindi diritto alla progressione professionale economica ed alle conseguenti differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio, tenendo conto a tal fine degli effettivi periodi di servizio e dunque dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato a far data dall'ottobre 2018, essendo i periodi precedenti prescritti..
A tale riguardo deve precisarsi che la sola anzianità di servizio che può ritenersi equiparabile a quella maturata dal personale di ruolo è l'anzianità di servizio effettiva, con conseguente esclusione del meccanismo (di fittizia estensione dell'anzianità) previsto dall'art. 11 comma 14, legge n. 124/99, ai cui sensi, in caso di immissione in ruolo,“il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Il deve pertanto essere condannato a corrispondere alla ricorrente suindicati le eventuali CP_5 differenze sulle retribuzioni arretrate, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Esclusione dell'anno 2013
Per contro, ai sensi dell'art. 9, co. 23, D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012,
l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
E infatti:
- ai sensi dell' art. 9, comma 23, del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010,
2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti";
- tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R.
n. 122/2013;
- l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014;
- soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n.
13618/2025 del 21-05-2025 , la quale ha così statuito . “ .. In materia di trattamento economico del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola statale, l'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, come prorogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 122/2013, esclude la computabilità degli anni 2010-2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma
14, del medesimo decreto-legge; tale esclusione opera anche per il periodo successivo al 2013, in difetto di specifico intervento della contrattazione collettiva volto al recupero di tali annualità, con la conseguenza che, in assenza di tale recupero,
l'anzianità maturata nel 2013 non può essere utilmente fatta valere ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali.
La "non utilità" degli anni di servizio prevista dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78/2010, come prorogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 122/2013, è limitata ai soli effetti economici derivanti dal meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, non estendendosi agli effetti giuridici dell'anzianità medesima, rilevanti ai fini di istituti quali la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie e la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. ...".
Sulla base di tali principi, ampiamente condivisi, deve quindi essere esclusa la computabilità ai fini economici dell'anno 2013.
Sul punto la domanda deve essere rigettata.
Applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL 2011
La Corte di Cassazione con le sentenze nn. 6132, 6138 e 6145 del 2025 ha enunciato i principi di diritto di seguito trascritti: «L'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto della scuola contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita al solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010 la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8 e riconosce al medesimo personale il diritto a percepire, sempre ad personam, l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2. La disposizione deve essere, pertanto, disapplicata, nella parte in cui esclude gli assunti a tempo determinato in servizio alla medesima data del 1° settembre 2010, ai quali, dopo l'immissione in ruolo, va estesa la clausola di salvaguardia anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 13 giugno 2023 n. 69. La diversità nella condizione di impiego va verificata al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito».
Poiché la ricorrente, alla data del 1 settembre 2010 era già in servizio, essendo il primo contratto relativo all'a.s. 2005/2006. Ella pertanto mantiene il diritto allo scatto 0-2 e poi 3-8 sulla base dei periodi di servizio effettivo.
Conteggi elaborati dalla ricorrenti
In corso di giudizio la ricorrente ha rielaborato conteggi contabili che:
1) hanno tenuto conto della prescrizione maturata sino all'ottobre 2018;
2) hanno espunto l'anno 2013;
3) hanno quantificati gli scatti maturati sino alla scadenza dell'ultimo contratto azionato col presente ricorso ovvero il 30.6.2024. Cont Il totale pari a euro 3.982,00 non è stato contestato del e può essere fatto proprio da questo
Giudice in quanto elaborato secondo parametri condivisibili per le ragioni sopra illustrate.
Su tali importi matura la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Spese di lite
La soccombenza del convenuto giustifica la sua condanna al pagamento delle spese di lite, CP_1 tenuto conto del valore della causa, dello scaglione determinato dal valore e applicata la riduzione di cui al dm 55/2014 alla luce della serialità del contenzioso
PQM
Il Giudice definendo il giudizio, 1. dichiara il diritto della ricorrente agli scatti di anzianità in ragione dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di lavoro con contratto a termine ed in particolare a far data dal 37^ mese di effettivo servizio lo scatto 3-8 e a far data 108^ mese di effettivo servizio lo scatto di anzianità per la fascia 9-14;
2. dichiara prescritti i crediti maturati a tutto il settembre 2018;
3. per l'effetto condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_1 tempore, a corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di euro 3.982,00, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
4. condanna il , ut supra, a rifondere la ricorrente delle spese di lite che si liquidano in CP_1 euro 919,80 oltre spese generali , oltre IVA e CPA con distrazione in favore del difensore antistatario
Genova, 17/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI