Sentenza 8 giugno 1999
Massime • 1
Il principio secondo il quale la soppressione di un ente pubblico (nella specie, Cassa del mezzogiorno, poi Agensud) non determina l'interruzione del processo finché il procuratore costituito non dichiari o notifichi detto evento, non spiegando rilievo la conoscenza "aliunde" acquisita, da parte del giudice, dell'evento medesimo (ancorché desumibile da un provvedimento legislativo che detta soppressione abbia disposto), non si applica nel caso in cui, interposto appello avverso la sentenza di primo grado da parte del difensore costituito (nella specie, l'avvocatura dello Stato), il giudice del gravame sia stato legalmente reso edotto dell'evento interruttivo da una dichiarazione del difensore contenuta nell'atto di appello (ove espressamente si attesti che l'impugnazione "viene spiegata a nome di un soggetto non più esistente"), dovendo, in tal caso, pronunciarsi sentenza di inammissibilità del gravame.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/1999, n. 5629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5629 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI GRUMO APPULA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 71, presso l'Avvocato G. ARIETA, rappresentato e difeso dall'avvocato TRISORIO LIUZZI GIUSEPPE, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 477/97 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 14/05/97; notificata 7/6/97 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/99 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
l'assorbimento del secondo motivo del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 7 dicembre 1994/ 13 gennaio 1995 il tribunale di Bari, in accoglimento della domanda proposta da MM LL (il quale, in relazione a lavori eseguiti in appalto per il comune di Grumo di Appula, diretti ad ammodernare il campo sportivo, aveva lamentato il pagamento tardivo delle rate di saldo del prezzo e della revisione, nonché il mancato pagamento di lavori extracontrattuali), condannò il detto Comune al pagamento della somma di lire 240.000 per questo secondo titolo e della somma di lire 10.434.474 a titolo d'interessi per ritardato pagamento;
accolse altresì la domanda di rivalsa formulata dal Comune nei confronti dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, ente finanziatore dei lavori. Contro la sentenza, con atto notificato il 22 maggio 1995, propose appello "La (cessata) Cassa per il Mezzogiorno - e per essa la (subentrata ope legis e poscia soppressa ai sensi dell'art. 2 della legge 19.12.1992 n. 488) Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno - in persona del legale rappresentante in carica", insistendo in via principale sul difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda di garanzia. Il comune di Grumo Appula, nel costituirsi, formulò anche appello incidentale diretto ad ottenere, in riforma della sentenza, il rigetto della domanda di pagamento per i lavori extracontrattuali, siccome non provata, e della domanda di pagamento degli interessi, in quanto il primo giudice sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione ed avrebbe acriticamente accettato i risultati dell'indagine tecnica. Chiese che, comunque, si affermasse la sua completa estraneità al rapporto dedotto in giudizio.
Il LL chiese il rigetto dell'appello incidentale proposto nel suoi confronti. In subordine, per il caso di accoglimento di tale gravame, chiese la riforma della sentenza appellata con affermazione della responsabilità diretta nei suoi confronti dell'Agenzia. La corte di appello di Bari, con sentenza depositata il 14 maggio 1997, dichiarò inammissibili l'appello principale e, consequenzialmente, quelli incidentali, compensando tra le parti le spese del giudizio.
La corte territoriale osservò:
Che l'appello principale andava dichiarato inammissibile, in quanto proposto dall'avvocatura dello Stato per conto di soggetto (l'Agenzia) da tempo non più esistente al momento dell'introduzione del giudizio di secondo grado;
Che, se pur si fosse potuto trascurare che di tanto dava atto la stessa appellante nella citazione introduttiva, la soppressione dell'ente a nome del quale il gravame era stato proposto costituiva circostanza incontestabile, risultando dall'art. 2 della legge n. 488 del 1992 (di conversione del D.L. n. 415 del 1992), con la data di operatività della medesima ( a decorrere dal I^ maggio 1993);
Che l'art. 3 della citata legge, dopo avere previsto il trasferimento delle competenze dell'Agenzia a varie altre amministrazioni dello Stato, aveva stabilito alla lettera f) l'emanazione di norme transitorie per garantire la successione delle stesse nei rapporti giuridici e finanziari pendenti, facenti capo alla prima;
Che tuttavia nella normativa di attuazione e susseguente non si rinvenivano disposizioni da cui ricavare che, ad onta della formale soppressione, l'Agenzia continuasse ad esistere in modo idoneo a giustificare la persistenza della sua diretta legittimazione a proporre l'appello;
Che dall'art. 19 del D.Lgs. n. 96 del 1993) era stata prevista e disciplinata una fase di liquidazione, con nomina di un commissario liquidatore incaricato di curare il passaggio delle competenze al nuovi titolari;
Che, per un verso, detto organo, in quanto dichiarato subentrante nei rapporti giuridici e finanziari già di pertinenza dell'Agenzia, appariva investito e titolare di una sua propria e personale legittimazione e, per altro verso, esso doveva cessare l'attività alla data del 31 dicembre 1993;
Che quindi, in ogni caso, alla data di notifica della citazione in appello (22 maggio 1995) anche la fase di liquidazione dell'Agenzia era esaurita da tempo, onde andava ribadito che il gravame risultava proposto a nome di ente che più non esisteva;
Che l'inammissibilità dell'appello principale travolgeva (ex art.334, comma II^, c.p.c.) gli appelli incidentali del LL e del
Comune, in quanto, pur se gli stessi non erano privi di profili di autonomia, risultavano proposti fuori termine rispetto alla data di notifica della sentenza appellata, risalente al 21 aprile 1995. Contro la suddetta sentenza il Ministero dei lavori pubblici, in attuazione del D.Lvo n. 96/93, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi illustrati con memoria.
Il comune di Grumo Appula resiste con controricorso ed a sua volta a depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Il LL non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
L'eccezione d'inammissibilità del ricorso, sollevata dal comune di Grumo Appula con riferimento all'art. 366 primo comma n.3 c.p.c. (alla stregua del quale il ricorso deve contenere, tra l'altro, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, che nella specie mancherebbe), non ha fondamento.
Nel caso in esame, invero, il Ministero ricorrente ha riprodotto nell'impugnazione l'intero testo della sentenza della corte territoriale, comprensivo dello svolgimento del processo che, per quanto stilato in modo conciso, consente tuttavia di avere sufficiente cognizione dei fatti di causa, dell'oggetto della controversia e della posizione in essa assunta dalle parti. Con il primo mezzo di cassazione il Ministero ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 110 e 300 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. La sentenza impugnata sarebbe frutto di violazione o falsa applicazione delle norme indicate, nonché di una palese contraddizione.
Per costante giurisprudenza sarebbe escluso che il giudice, in mancanza di apposita dichiarazione del procuratore (che non ammette equipollenti), possa dichiarare ex officio l'evento interruttivo, tant'è che sarebbe costantemente ritenuta irrilevante la conoscenza dell'evento medesimo, acquisita aliunde dal giudice o dalle altre parti in causa.
Nello stesso ordine di considerazioni si sarebbe affermato che la dichiarazione del procuratore, richiesta nell'esclusivo interesse dei successori della parte, avrebbe carattere negoziale e non di dichiarazione di scienza, onde non sarebbe sufficiente che il procuratore dichiari la morte (o la cessazione) della parte da lui rappresentata senza chiedere l'interruzione del processo. Pertanto, nell'ipotesi di mancata dichiarazione dell'evento da parte del procuratore, si verificherebbe la c.d. ultrattività della procura ad litem (nella specie conferita ex lege) anche per gli ulteriori gradi del processo, durante i quali la posizione della parte deceduta o cessata resterebbe stabilizzata rispetto alle altre parti e al giudice, quale quella di una persona tuttora esistente. Da tale indirizzo giurisprudenziale emergerebbe che, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, non potrebbe il giudice dichiarare d'ufficio l'interruzione del processo e, a fortiori, dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta dalla parte che, per le suddette ragioni, dovrebbe considerarsi processualmente esistente. Ciò tanto più nel caso di specie in cui, trattandosi di un'amministrazione statale, la procura al difensore sarebbe conferita per legge e non richiederebbe, quindi, alcuna esplicita rinnovazione per i successivi gradi di giudizio.
La doglianza non è fondata.
Il collegio non ignora che le Sezioni unite civili di questa Corte, con sentenza 21 febbraio 1984 n. 1229, hanno stabilito che, deceduta o divenuta incapace, nel corso di un grado del processo di merito, prima della chiusura della discussione, una parte costituita a mezzo di procuratore, il quale non abbia dichiarato in udienza ne' notificato alle altre parti l'evento, può il detto procuratore, qualora gli sia stata originariamente conferita procura ad litem anche per gli ulteriori gradi del processo, proporre impugnazione in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita o capace. Nè intende discostarsi da tale orientamento, ribadito anche in tempi recenti (cfr., tra le altre, Cass., n. 7821 del 1996; n. 7495 del 1995; n. 1427 del 1994). Conviene, altresì, sul fatto che il principio è senza dubbio (ed a maggior ragione) valido per le amministrazioni statali e per gli enti pubblici in relazione ai quali la difesa in giudizio è affidata all'avvocatura dello Stato, cui la rappresentanza è conferita per legge, sicché non richiede alcuna esplicita rinnovazione per i successivi gradi del processo. Il collegio del pari non ignora l'orientamento della giurisprudenza alla stregua del quale la soppressione di un ente pubblico, costituito in giudizio per mezzo di procuratore, resta soggetta alle disposizioni dell'art. 300 c.p.c., e, pertanto, non determina l'interruzione del processo fino a quando il procuratore costituito non dichiari o notifichi detto evento, tenendo conto che tale dichiarazione o notificazione non può trovare equipollente nella conoscenza aliunde dell'evento medesimo, ancorché desumibile da un provvedimento legislativo che ha disposto quella soppressione (da ultimo, Cass., 7 ottobre 1998, n. 9911). Tuttavia, il caso in esame presenta un aspetto particolare che non consente di condividere la tesi propugnata dal ricorrente. Come risulta dagli atti e dalla sentenza impugnata, l'appello fu proposto dalla "(cessata) Cassa per il Mezzogiorno - e per essa (la subentrata "ope legis" e poscia soppressa, ai sensi dell'art. 2 della legge 19.12.1992, n. 488) Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno - in persona del suo legate rappresentante in carica".
Pertanto, la stessa difesa dell'appellante, con l'atto d'impugnazione notificato alle altre parti, dichiarò l'avvenuta soppressione dell'ente a nome del quale l'impugnazione medesima veniva proposta:
soppressione compiuta in un quadro normativo in base al quale, quando l'appello fu notificato (22 maggio 1995), le attribuzioni dell'ente soppresso erano state già trasferite (per i rapporti che vengono qui in rilievo) alla competenza del Ministero dei lavori pubblici (cfr. art. 2 primo comma L. 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415; D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, in particolare artt. 1, 9 e 19; D.L. 8 febbraio 1995, n. 39, convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104, in particolare art. 7). Il giudice del gravame, dunque, fu reso legalmente edotto dell'evento non già aliunde, ma da una dichiarazione contenuta nell'atto di appello, dal quale apprese che l'impugnazione veniva spiegata a nome di un soggetto non più esistente.
Tale circostanza non poteva essere ignorata, ma imponeva alla Corte territoriale di trarne le necessarie implicazioni, che essa ha correttamente ravvisato in un difetto di capacità processuale con conseguente inammissibilità dell'appello.
Con il secondo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 110 c.p.c., dell'art. 9 D.Lgs. n. 96 del 1993 e successive modificazioni, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte di appello avrebbe invocato l'art.2 della legge n.488 del 1992 (che dispose la soppressione dell'Agensud) ed avrebbe rilevato che il commissario liquidatore, portatore comunque di un ruolo autonomo, avrebbe dovuto esaurire le sue attività dal 31 dicembre 1993.
Da tali considerazioni essa però avrebbe tratto conseguenze errate. Invero la cessazione dell'Agensud e la successione dei Ministeri nelle relative competenze sarebbe avvenuta ex legge, in particolare con il D.Lgs. n. 96 del 1993 e con il D.L. n. 32 del 1995, convertito in legge n. 104 del 1995. Ne deriverebbe che, essendo nota la soppressione dell'Agensud, sarebbe altresì noto il Ministero ad essa succeduto (nel caso in esame, Ministero dei lavori pubblici). Non a caso la sentenza del Tribunale sarebbe stata resa nei confronti dell'ex Agenzia proprio perché la successione tra enti si verificherebbe ope legis e comporterebbe il subentro dell'ente successore nei rapporti facenti capo all'ente originario, naturalmente nel limiti della parte oggetto della successione. Nella fattispecie, nell'epigrafe dell'atto di appello sarebbero state indicate le amministrazioni nei cui confronti il giudizio era stato promosso e la sentenza resa, con la specificazione relativa alla loro soppressione.
L'Agensud sarebbe stata soppressa in epoca precedente all'emanazione della sentenza di primo grado ed alla riassunzione del giudizio effettuata per il decesso del procuratore del Comune. Ragionando nel senso indicato dal giudice d'appello la sentenza di primo grado sarebbe inesistente in quanto emessa nei confronti di parte non più esistente e, prima ancora, inesistente sarebbe lo stesso giudizio perché riassunto nel confronti di quest'ultima. Al contrario, l'appello non sarebbe stato proposto per conto di un soggetto venuto meno, quanto piuttosto per il successore ex lege, che il giudice, per il principio della presunzione di conoscenza delle leggi, non avrebbe potuto ignorare.
Del resto sarebbe contraddittoria la circostanza per cui d'ufficio si potrebbe conoscere una causa di estinzione ma non un'ipotesi di successione, previste entrambe dalla stessa normativa. L'intestazione dell'appello non avrebbe potuto quindi ingenerare dubbio alcuno sul soggetto appellante, che sarebbe stato il Ministero succeduto all'ex Agenzia, tra gli altri, nel rapporto in questione.
Neppure tali censure si rivelano fondate.
La difesa del ricorrente non allega di aver dichiarato la soppressione dell'Agensud durante il giudizio di primo grado, sicché, proprio in forza dei principi dalla stessa Avvocatura richiamati nel primo motivo (ancorché non pertinenti alla fattispecie), la sentenza del tribunale è stata ritualmente emessa onde è fuori luogo evocare la nozione d'inesistenza. Del pari non giova l'affermazione secondo cui la successione all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è avvenuta ex lege, perché nel caso in esame non si discute di questo profilo, ma del soggetto che ha proposto l'appello. E detto soggetto, come risulta testualmente dal relativo atto, è per l'appunto l'ente soppresso, tale dichiarato nello stesso atto d'impugnazione, onde non è esatto - bisogna ancora ribadirlo - che la Corte territoriale abbi a conosciuto d'ufficio della circostanza.
Infine, non si può condividere l'assunto alla stregua del quale l'intestazione dell'atto di appello non avrebbe potuto ingenerare dubbi sul soggetto appellante, che sarebbe stato il Ministero succeduto all'ex Agenzia. Questa tesi è in contrasto con la testuale formulazione dell'atto, sopra ricordata, e si traduce non in un'interpretazione, ma in una vera e propria integrazione dell'atto medesimo, al giudice non consentita. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. Nella natura della questione trattata si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999