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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4329 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2854/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a NI (PA), in [...] Parte_1
31/03/1984, elettivamente domiciliata in Alcamo, Corso Generale Medici
n.10, presso lo studio dell'Avv. Piera Stabile, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in Partinico Via Principe Umberto n.39, presso lo studio dell'Avv. GRECO PATRICIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto dalle parti e note di trattazione scritta dell'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che il giudizio di divorzio era stato inizialmente promosso da
, deve darsi atto che successivamente Parte_1 le parti hanno raggiunto e sottoscritto un accordo depositato telematicamente il 15 settembre 2025 e sottoscritto l'11 settembre 2025, con cui hanno chiesto
1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Partinico il 11/06/2010 alle condizioni ivi indicate.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del;
oppure
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1109/2024 emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile n. Rg. 4415/2020, passata in giudicato;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nell'accordo depositato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli minori e rispettivamente nati a Partinico il Per_1 Per_2
10/01/2012 e a Palermo il 14/10/2014, resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre.
3. Il Sig. concorrerà al mantenimento dei figli minori versando Pt_2 alla Sig.ra un importo mensile di € 200,00 cadauno Parte_1
(duecentoeuro/00) entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat.
4. Le spese di natura straordinarie saranno sostenute in misura pari al 50%
2 da entrambi i genitori, così come indicate nel Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Palermo;
5. I coniugi concordano che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito da entrambi i coniugi nella misura pari al 50%;
6. Il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli, compatibilmente con le esigenze scolastiche dei figli e lavorative dello stesso, per un pomeriggio a settimana, e precisamente il martedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00.
Inoltre potrà tenere con sé i figli a settimane alternate e con pernottamento nella sua giornata di riposo settimanale che di regola è il martedì, riaccompagnandoli a scuola il mattino seguente, nonché la domenica a pranzo dalle 11 alle 16.00.
7. Il padre avrà la facoltà di avere i figli con sé, ad anni alterni, per 5 giorni consecutivi nel periodo delle vacanze natalizie, d'intesa tra i genitori ed in mancanza di intesa, ad anni alterni, dal 23 al 27 dicembre o dal 28 dicembre al 2 gennaio dell'anno successivo;
i figli staranno con l'uno o l'altro genitore, ad anni alterni, a Pasqua o a Pasquetta;
8. Il padre nel periodo estivo potrà tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi tra i genitori entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno;
9. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli minori.
10. I ricorrenti dichiarano che nell'interesse dei figli e nel rispetto delle loro esigenze, i superiori accordi potranno trovare specifico adattamento provvisorio, previo accordo. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, le parti si riportano alle disposizioni di legge che regolano la materia.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Partinico, in data 11/06/2010, da nata a NI (PA) in [...] Parte_1
3 31/03/1984 e da , nato a NI (PA) in [...] Parte_2
02/04/1985, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 23, parte II, serie A, dell'anno 2010, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2854/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a NI (PA), in [...] Parte_1
31/03/1984, elettivamente domiciliata in Alcamo, Corso Generale Medici
n.10, presso lo studio dell'Avv. Piera Stabile, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in Partinico Via Principe Umberto n.39, presso lo studio dell'Avv. GRECO PATRICIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto dalle parti e note di trattazione scritta dell'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che il giudizio di divorzio era stato inizialmente promosso da
, deve darsi atto che successivamente Parte_1 le parti hanno raggiunto e sottoscritto un accordo depositato telematicamente il 15 settembre 2025 e sottoscritto l'11 settembre 2025, con cui hanno chiesto
1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Partinico il 11/06/2010 alle condizioni ivi indicate.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del;
oppure
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1109/2024 emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile n. Rg. 4415/2020, passata in giudicato;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nell'accordo depositato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli minori e rispettivamente nati a Partinico il Per_1 Per_2
10/01/2012 e a Palermo il 14/10/2014, resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre.
3. Il Sig. concorrerà al mantenimento dei figli minori versando Pt_2 alla Sig.ra un importo mensile di € 200,00 cadauno Parte_1
(duecentoeuro/00) entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat.
4. Le spese di natura straordinarie saranno sostenute in misura pari al 50%
2 da entrambi i genitori, così come indicate nel Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Palermo;
5. I coniugi concordano che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito da entrambi i coniugi nella misura pari al 50%;
6. Il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli, compatibilmente con le esigenze scolastiche dei figli e lavorative dello stesso, per un pomeriggio a settimana, e precisamente il martedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00.
Inoltre potrà tenere con sé i figli a settimane alternate e con pernottamento nella sua giornata di riposo settimanale che di regola è il martedì, riaccompagnandoli a scuola il mattino seguente, nonché la domenica a pranzo dalle 11 alle 16.00.
7. Il padre avrà la facoltà di avere i figli con sé, ad anni alterni, per 5 giorni consecutivi nel periodo delle vacanze natalizie, d'intesa tra i genitori ed in mancanza di intesa, ad anni alterni, dal 23 al 27 dicembre o dal 28 dicembre al 2 gennaio dell'anno successivo;
i figli staranno con l'uno o l'altro genitore, ad anni alterni, a Pasqua o a Pasquetta;
8. Il padre nel periodo estivo potrà tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi tra i genitori entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno;
9. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli minori.
10. I ricorrenti dichiarano che nell'interesse dei figli e nel rispetto delle loro esigenze, i superiori accordi potranno trovare specifico adattamento provvisorio, previo accordo. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, le parti si riportano alle disposizioni di legge che regolano la materia.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Partinico, in data 11/06/2010, da nata a NI (PA) in [...] Parte_1
3 31/03/1984 e da , nato a NI (PA) in [...] Parte_2
02/04/1985, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 23, parte II, serie A, dell'anno 2010, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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