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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 604/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229006572378000 CONTRIBUTO UNIF 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229006572378000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229006572378000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229006572378000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229006572378000 TARI 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229006572378000 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229006572378000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229006572378000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Ricorrente_1 ed ivi residente in [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'intimazione di pagamento n. 29820229006572378000 notificata il 2/08/2023 per complessive €. 4.708,74 e relativa alle seguenti Cartelle di Pagamento
1. n. 29820120035886372000 per Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2011;
2. n. 29820130018596039000 per Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2012;
3. n. 29820140016591262000 per Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2013;
4. n. 29820160016173738000 per Tari anno 2015;
5. n. 29820160025680661000 per IMU anno 2013;
6. n. 29820170001182626000 per Tari anno 2016;
7. n. 29820170003210834000 per IRPEF e Addizionale Regionale IRPEF anno 2000;
8. n. 29820170008243750000 per contributo unificato Processo Tributario anno 2014;
9. n. 29820180007910650000 per IRPEF, Addizionale Regionale IRPEF anno 2000, e spese di giudizio ex art. 15 D.Lgs n.546/1992 anno 2000 e 2004,
Parte ricorrente ha eccepito quale motivo di impugnativa l'intervenuta prescrizione per decorrenza dei termini quinquennali tra la data di notifica delle cartelle e la data di notifica dell'intimazione di pagamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha rilevato in primo luogo la tardività della costituzione in giudizio e la conseguente inammissibilità del ricorso. Ha, quindi, contro dedotto su ciascuna delle eccezioni contenute nel ricorso introduttivo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto di poter intervenire ai sensi dell'art.14 co.3 D.Lgs.
n.546/92 a seguito di chiamata in causa dell'ADER.
Anche l'Agenzia delle Entrate ha eccepito la tardività della costituzione in giudizio e la conseguente inammissibilità del ricorso. Nel merito ha proposto le proprie controdeduzioni, avendo provveduto peraltro al parziale sgravio della cartella n. 29820180007910650000.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso inammissibile per i motivi di cui infra. Preliminarmente occorre porre in evidenza che dalla documentazione agli atti di causa risulta che il contribuente ha notificato il ricorso-reclamo della presente controversia in data 27.10.2023 e depositato il ricorso introduttivo presso la questa Corte di Giustizia Tributaria il 27/02/2024, quindi oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza dei 90 giorni previsti per il perfezionamento della procedura amministrativa - precontenziosa del reclamo-3 mediazione ex art.17 bis D.Lgs. 546/92.
Il termine ultimo entro cui avrebbe dovuto costituirsi era, infatti, quello del 24/02/ 2024.
La violazione dell'art. 21 del Dlgs 546/1992 determina la inammissibilità del ricorso.
Il ricorso, pertanto, è da dichiarare inammissibile le spese di giudizio sono da compensare in ragione del parziale sgravio disposto su una delle partite tributarie debitorie dall'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Siracusa il 21/11/2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 604/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229006572378000 CONTRIBUTO UNIF 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229006572378000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229006572378000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229006572378000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229006572378000 TARI 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229006572378000 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229006572378000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229006572378000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Ricorrente_1 ed ivi residente in [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'intimazione di pagamento n. 29820229006572378000 notificata il 2/08/2023 per complessive €. 4.708,74 e relativa alle seguenti Cartelle di Pagamento
1. n. 29820120035886372000 per Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2011;
2. n. 29820130018596039000 per Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2012;
3. n. 29820140016591262000 per Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2013;
4. n. 29820160016173738000 per Tari anno 2015;
5. n. 29820160025680661000 per IMU anno 2013;
6. n. 29820170001182626000 per Tari anno 2016;
7. n. 29820170003210834000 per IRPEF e Addizionale Regionale IRPEF anno 2000;
8. n. 29820170008243750000 per contributo unificato Processo Tributario anno 2014;
9. n. 29820180007910650000 per IRPEF, Addizionale Regionale IRPEF anno 2000, e spese di giudizio ex art. 15 D.Lgs n.546/1992 anno 2000 e 2004,
Parte ricorrente ha eccepito quale motivo di impugnativa l'intervenuta prescrizione per decorrenza dei termini quinquennali tra la data di notifica delle cartelle e la data di notifica dell'intimazione di pagamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha rilevato in primo luogo la tardività della costituzione in giudizio e la conseguente inammissibilità del ricorso. Ha, quindi, contro dedotto su ciascuna delle eccezioni contenute nel ricorso introduttivo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto di poter intervenire ai sensi dell'art.14 co.3 D.Lgs.
n.546/92 a seguito di chiamata in causa dell'ADER.
Anche l'Agenzia delle Entrate ha eccepito la tardività della costituzione in giudizio e la conseguente inammissibilità del ricorso. Nel merito ha proposto le proprie controdeduzioni, avendo provveduto peraltro al parziale sgravio della cartella n. 29820180007910650000.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso inammissibile per i motivi di cui infra. Preliminarmente occorre porre in evidenza che dalla documentazione agli atti di causa risulta che il contribuente ha notificato il ricorso-reclamo della presente controversia in data 27.10.2023 e depositato il ricorso introduttivo presso la questa Corte di Giustizia Tributaria il 27/02/2024, quindi oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza dei 90 giorni previsti per il perfezionamento della procedura amministrativa - precontenziosa del reclamo-3 mediazione ex art.17 bis D.Lgs. 546/92.
Il termine ultimo entro cui avrebbe dovuto costituirsi era, infatti, quello del 24/02/ 2024.
La violazione dell'art. 21 del Dlgs 546/1992 determina la inammissibilità del ricorso.
Il ricorso, pertanto, è da dichiarare inammissibile le spese di giudizio sono da compensare in ragione del parziale sgravio disposto su una delle partite tributarie debitorie dall'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Siracusa il 21/11/2025