Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 861
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Autoriciclaggio

    Il ricorso è inammissibile in quanto la rinuncia ai motivi di appello, eccettuata la pena, implica la rinuncia a censurare la qualificazione giuridica del fatto. Inoltre, le condotte integrano chiaramente l'immissione del provento dei reati nel circuito economico con finalità dissimulatoria.

  • Inammissibile
    Rapina

    Il ricorso è inammissibile in quanto la rinuncia ai motivi di appello, eccettuata la pena, implica la rinuncia a censurare la qualificazione giuridica del fatto. Inoltre, l'aggressione è intervenuta dopo l'impossessamento e la violenza è stata diretta verso la persona per farle lasciare la borsa.

  • Inammissibile
    Confisca

    Il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze relative alla confisca non superano la soglia di ammissibilità. Non sono deducibili in sede di legittimità questioni oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena. Nel caso di specie vi è stata rinuncia a tutti i motivi di appello diversi dalla determinazione della sanzione, inclusa la confisca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 861
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 861
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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