Art. 26. Oneri finanziari
Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e' autorizzata, nel biennio 1982-83, la spesa complessiva di 990.000 milioni di lire che verra' iscritta nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.
La quota relativa all'anno 1982 e' determinata in lire 275.000 milioni.
Sugli stanziamenti predetti gravano altresi' i contributi previsti dalle leggi 27 dicembre 1973, n. 878 , titolo I, articoli 1 e 10, e titolo II; 25 maggio 1978, n. 231;24 marzo 1980, n. 94, e 2 aprile 1980, n. 122, qualora non sia stato possibile accogliere le domande, debitamente documentate, per l'esaurimento dei relativi stanziamenti.
Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e' autorizzata, nel biennio 1982-83, la spesa complessiva di 990.000 milioni di lire che verra' iscritta nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.
La quota relativa all'anno 1982 e' determinata in lire 275.000 milioni.
Sugli stanziamenti predetti gravano altresi' i contributi previsti dalle leggi 27 dicembre 1973, n. 878 , titolo I, articoli 1 e 10, e titolo II; 25 maggio 1978, n. 231;24 marzo 1980, n. 94, e 2 aprile 1980, n. 122, qualora non sia stato possibile accogliere le domande, debitamente documentate, per l'esaurimento dei relativi stanziamenti.