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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 11/12/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 467/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 467/2025 promossa da:
(C.F. – P. IVA ), con sede legale in Perugia (PG), Strada Parte_1 P.IVA_1 di Prepo, n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Paganelli del foro di Perugia (C.F. ) ed CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Piazza Danti n.7 (pec:
in virtù della procura alle liti ex art.83 c.p.c Email_1 appellante contro
(a socio unico), P.IVA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Pontassieve (FI), via Concordia n. 1, CAP 50065, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Raffaella Cungi (C.F.
) del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in Firenze, via dei della Robbia 100 (pec: ecavvocati.i) Email_2 Email_3 appellata
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Parte Con atto di citazione in appello notificato a in data 22 luglio 2025, Pt_1 ha impugnato avanti la Corte d'Appello di Perugia la sentenza n. 519/2025
[...]
pagina 1 di 3 emessa dal Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, resa nel giudizio RG 5967/2022, pubblicata in data 29.04.2025 e notificata in data 30.06.2025, al fine di ottenerne l'integrale riforma, formulando le seguenti conclusioni: “- in via principale e nel merito: accogliere per le motivazioni rassegnate in narrativa il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 519/2025 emessa dal Tribunale di Perugia, II Sezione Civile, Giudice
Dott. Luca Marzullo, nell'ambito del giudizio N.R.G.5697/2022, pubblicata in data 29 aprile
2025 e notificata il 30 giugno 2025. Accogliendo l'atto di appello, respingere ogni diversa pretesa di parte appellata per i motivi di cui in narrativa e riproposti integralmente Controparte_1 nei motivi di appello, e per l'effetto, riformare integralmente la sentenza appellata in favore della
-In ogni caso: Vorrà l'Ecc.ma Corte di Appello adita,riformare la sentenza Parte_1
n. 519/2025 pronunciata dal Tribunale Civile di Perugia e, sempre per le motivazioni di cui al presente atto di appello accogliere le conclusioni, domande ed eccezioni avanzate dalla Pt_1 nel giudizio di primo grado n. 5967/2022 RG (precisate nella I memoria ex art. 183 VI
[...] co c.p.c. datata 27.07.2023) eSi sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello.” Parte si è costituita nel giudizio di appello con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 25 novembre 2025, rassegnando le seguenti conclusioni: - "in via principale rigettare l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto;
- in Parte_1 caso di accoglimento dell'appello principale, in via incidentale e in riforma della sentenza indicata in epigrafe, rigettare comunque le domande avanzate da in primo grado e Parte_1 riproposte con l'atto di appello e condannare al pagamento delle spese di lite. - Parte_1
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge". Parte Nelle more del presente procedimento, e sono addivenute ad Parte_1 un accordo transattivo con cui hanno regolato le modalità di estinzione del giudizio, la rinuncia all'azione e l'allocazione delle relative spese.
In forza del suddetto accordo transattivo, in data 11 dicembre 2025 Parte_1 Parte ha provveduto a notificare ad ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, nonché dichiarazione di rinuncia all'azione con riferimento a tutte le proprie domande svolte nel medesimo giudizio, il tutto a spese Parte integralmente compensate. A sua volta, in data 11 dicembre 2025 a provveduto a notificare a ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., dichiarazione di Parte_1 accettazione dell'altrui rinuncia agli atti del giudizio e contestuale rinuncia agli atti del giudizio, nonché dichiarazione di rinuncia all'azione con riferimento a tutte le proprie domande svolte nel medesimo giudizio, a spese integralmente compensate, rinuncia Parte che ha a sua volta accettato con dichiarazione notificata ad n data 11 Parte_1 dicembre 2025.
pagina 2 di 3 Parte Benché la sottoscrizione della procura allegata dall'appellata all'atto di rinuncia e di accettazione alla rinuncia notificato alla controparte in data 11.12.2025 non risulta essere stata autenticata da un pubblico ufficiale, portando in calce solo il nominativo del difensore senza che vi sia stata neanche apposta la firma per autentica
(che comunque non sarebbe valida avendo il difensore solo poteri di autentica della procura ad litem ex art. 83 , 3° comma, c.p.c.), deve ritenersi che la previsione nella procura ad litem, allegata alla comparsa di costituzione in questo giudizio, del potere del difensore di rinunciare agli atti e di accettare la rinuncia, sia sufficiente per ritenere validamente riconducibili al legale rappresentante della società appellata le suddette manifestazioni di volontà del procuratore costituito.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio a norma dell'art. 306 c.p.c.
Per quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le parti hanno concordato di compensare interamente le spese di lite del grado.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. l'estinzione del giudizio di appello. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del grado.
Perugia, 11 dicembre 2025
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 467/2025 promossa da:
(C.F. – P. IVA ), con sede legale in Perugia (PG), Strada Parte_1 P.IVA_1 di Prepo, n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Paganelli del foro di Perugia (C.F. ) ed CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Piazza Danti n.7 (pec:
in virtù della procura alle liti ex art.83 c.p.c Email_1 appellante contro
(a socio unico), P.IVA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Pontassieve (FI), via Concordia n. 1, CAP 50065, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Raffaella Cungi (C.F.
) del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in Firenze, via dei della Robbia 100 (pec: ecavvocati.i) Email_2 Email_3 appellata
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Parte Con atto di citazione in appello notificato a in data 22 luglio 2025, Pt_1 ha impugnato avanti la Corte d'Appello di Perugia la sentenza n. 519/2025
[...]
pagina 1 di 3 emessa dal Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, resa nel giudizio RG 5967/2022, pubblicata in data 29.04.2025 e notificata in data 30.06.2025, al fine di ottenerne l'integrale riforma, formulando le seguenti conclusioni: “- in via principale e nel merito: accogliere per le motivazioni rassegnate in narrativa il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 519/2025 emessa dal Tribunale di Perugia, II Sezione Civile, Giudice
Dott. Luca Marzullo, nell'ambito del giudizio N.R.G.5697/2022, pubblicata in data 29 aprile
2025 e notificata il 30 giugno 2025. Accogliendo l'atto di appello, respingere ogni diversa pretesa di parte appellata per i motivi di cui in narrativa e riproposti integralmente Controparte_1 nei motivi di appello, e per l'effetto, riformare integralmente la sentenza appellata in favore della
-In ogni caso: Vorrà l'Ecc.ma Corte di Appello adita,riformare la sentenza Parte_1
n. 519/2025 pronunciata dal Tribunale Civile di Perugia e, sempre per le motivazioni di cui al presente atto di appello accogliere le conclusioni, domande ed eccezioni avanzate dalla Pt_1 nel giudizio di primo grado n. 5967/2022 RG (precisate nella I memoria ex art. 183 VI
[...] co c.p.c. datata 27.07.2023) eSi sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello.” Parte si è costituita nel giudizio di appello con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 25 novembre 2025, rassegnando le seguenti conclusioni: - "in via principale rigettare l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto;
- in Parte_1 caso di accoglimento dell'appello principale, in via incidentale e in riforma della sentenza indicata in epigrafe, rigettare comunque le domande avanzate da in primo grado e Parte_1 riproposte con l'atto di appello e condannare al pagamento delle spese di lite. - Parte_1
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge". Parte Nelle more del presente procedimento, e sono addivenute ad Parte_1 un accordo transattivo con cui hanno regolato le modalità di estinzione del giudizio, la rinuncia all'azione e l'allocazione delle relative spese.
In forza del suddetto accordo transattivo, in data 11 dicembre 2025 Parte_1 Parte ha provveduto a notificare ad ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, nonché dichiarazione di rinuncia all'azione con riferimento a tutte le proprie domande svolte nel medesimo giudizio, il tutto a spese Parte integralmente compensate. A sua volta, in data 11 dicembre 2025 a provveduto a notificare a ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., dichiarazione di Parte_1 accettazione dell'altrui rinuncia agli atti del giudizio e contestuale rinuncia agli atti del giudizio, nonché dichiarazione di rinuncia all'azione con riferimento a tutte le proprie domande svolte nel medesimo giudizio, a spese integralmente compensate, rinuncia Parte che ha a sua volta accettato con dichiarazione notificata ad n data 11 Parte_1 dicembre 2025.
pagina 2 di 3 Parte Benché la sottoscrizione della procura allegata dall'appellata all'atto di rinuncia e di accettazione alla rinuncia notificato alla controparte in data 11.12.2025 non risulta essere stata autenticata da un pubblico ufficiale, portando in calce solo il nominativo del difensore senza che vi sia stata neanche apposta la firma per autentica
(che comunque non sarebbe valida avendo il difensore solo poteri di autentica della procura ad litem ex art. 83 , 3° comma, c.p.c.), deve ritenersi che la previsione nella procura ad litem, allegata alla comparsa di costituzione in questo giudizio, del potere del difensore di rinunciare agli atti e di accettare la rinuncia, sia sufficiente per ritenere validamente riconducibili al legale rappresentante della società appellata le suddette manifestazioni di volontà del procuratore costituito.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio a norma dell'art. 306 c.p.c.
Per quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le parti hanno concordato di compensare interamente le spese di lite del grado.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. l'estinzione del giudizio di appello. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del grado.
Perugia, 11 dicembre 2025
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
pagina 3 di 3