Sentenza 29 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 29/05/2023, n. 9043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9043 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2023
N. 09043/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11272/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11272 del 2012, proposto da
ZI De UC, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Fiore, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Annamaria Vitelli in Roma, viale Carso, 23;
contro
Comune di Rocca di Papa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 163 del Responsabile Area tecnica del Comune di Rocca di Papa di demolizione di opere abusive e ripristino stato dei luoghi, notificata il 5.10.2012 ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 maggio 2023 il dott. UC De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’ordinanza suindicata il Comune di Rocca di Papa ingiungeva al sig. De UC la demolizione di opere abusive realizzate sull’area di proprietà in zona vincolata (censita al Catasto Foglio n. 15 p.lla 519), costituite principalmente da un manufatto in muratura - suddiviso in quattro ambienti oltre i bagni - avente la dimensione di ml 10,90 x ml. 10 con annesso terrazzo e opere accessorie.
Avverso l’ingiunzione parte ricorrente ha proposto l’impugnativa in epigrafe deducendo i seguenti motivi:
- violazione di legge, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, eccesso di potere;
- violazione di legge, difetto di motivazione;
- violazione dell’art. 7 L. 241/1990, comunicazione di avvio del procedimento.
All’udienza del 26 maggio 2023 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il provvedimento non sarebbe sorretto da un’adeguata istruttoria e che i ricorrenti non avrebbero avuto notizia di accertamenti compiuti in relazione alla edificazione abusiva.
La censura è infondata.
L’ordine di demolizione, adottato ai sensi dell’art. 31 DPR 380/2011, costituisce provvedimento vincolato e doveroso in quanto affrancato dalla ponderazione discrezionale dell'interesse al mantenimento in loco delle opere, posto che l'interesse pubblico risiede in re ipsa nella rimozione dell'abuso, ossia nel ripristino dei luoghi illecitamente alterati.
Pertanto, esso è da ritenersi sorretto da adeguata istruttoria e sufficiente motivazione, allorquando sia rinvenibile come nel caso di specie l'individuazione dell'infrazione commessa e della norma violata, nonché la puntuale descrizione delle opere abusive, che consistono nell’espressione di nuova volumetria ad uso residenziale costruita in assenza di titolo e in costanza di vincolo di inedificabilità per ragioni sismiche e paesaggistiche.
Nel caso odierno la puntuale descrizione dei lavori abusivi viene infatti compiuta direttamente nell’ordinanza di demolizione e risulta conforme all’accertamento effettuato dalla Polizia Municipale con il verbale di accertamento del 10.9.2012 richiamato nelle premesse dell’atto; tale verbale, per il quale l’amministrazione non aveva alcun onere di notifica trattandosi di atto endoprocedimentale, costituisce adempimento istruttorio adeguato a sostenere il potere di repressione dell’abuso edilizio, nelle modalità concretamente esercitate.
Con il secondo motivo si deduce la carenza di motivazione dell’ordinanza motivata che sarebbe erroneamente fondata sull’applicazione dell’art. 31 DPR 380/2001 mentre, trattandosi di immobile in zona vincolata, il Comune avrebbe dovuto dare attuazione alle previsioni di cui all’art. 27 DPR 380/2001
Il motivo non ha pregio.
La fattispecie concreta è perfettamente sussumibile nella previsione di cui all’art. 31 DPR 380/2001 trattandosi di contestazione riguardante un nuovo edificio ad utilizzo abitativo costruito in assenza di permesso di costruire; legittimamente dunque il Comune ha dato applicazione alla disposizione in esame.
Nell'ordine di demolizione di un'opera abusiva, in generale, non è poi necessario che venga individuata l'area di sedime da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale per il caso di inerzia, potendo tale individuazione avvenire col successivo atto con cui si accerta l'inottemperanza all'ordine impartito (in termini da ultimo Cons. Stato n. 9068/2022).
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente lesione delle garanzie partecipative di cui alla l. n. 241/1990, atteso che il provvedimento con il quale viene disposta la demolizione di un’opera priva di titolo edilizio è un atto dovuto e rigidamente vincolato alla verifica dei relativi presupposti, ex lege delineati dagli artt. 27 e ss. D.P.R. n. 380/2001, con la conseguenza che non si ravvisano spazi per momenti partecipativi di cui l’Amministrazione debba tener conto, trovando applicazione il disposto di cui all’art. 21-octies, comma 2 della medesima l. n. 241/1990 (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2023, n. 383, nonché, ex plurimis, T.A.R. Lazio, II quater, 30 novembre 2022, n. 15976).
Tanto premesso, il ricorso va perciò rigettato.
Nulla sulle spese considerata la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere
UC De Gennaro, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC De Gennaro | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO