Versione
17 maggio 1978
17 maggio 1978
Art. 11. Norme finali
Sono abrogati gli articoli 1 , 2 , 3 e 3-bis della legge 14 febbraio 1904, n. 36 , concernente "Disposizioni sui manicomi e sugli alienati" e successive modificazioni, l' articolo 420 del codice civile , gli articoli 714 , 715 e 717 del codice penale , il n. 1 dell'articolo 2 e l' articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , nonche' ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 della presente legge restano in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.
Fino a quando non si provvedera' a modificare, coordinare e riunire in un testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, sono fatte salve in materia di trattamenti sanitari obbligatori le competenze delle autorita' militari, dei medici di porto, di aeroporto e di frontiera e dei comandanti di navi o di aeromobili.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Sono abrogati gli articoli 1 , 2 , 3 e 3-bis della legge 14 febbraio 1904, n. 36 , concernente "Disposizioni sui manicomi e sugli alienati" e successive modificazioni, l' articolo 420 del codice civile , gli articoli 714 , 715 e 717 del codice penale , il n. 1 dell'articolo 2 e l' articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , nonche' ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 della presente legge restano in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.
Fino a quando non si provvedera' a modificare, coordinare e riunire in un testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, sono fatte salve in materia di trattamenti sanitari obbligatori le competenze delle autorita' militari, dei medici di porto, di aeroporto e di frontiera e dei comandanti di navi o di aeromobili.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Commentari • 4
- 1. Interdizione giudiziale e diritto di votohttps://www.eius.it/articoli/ · 18.117313
[…] Sul piano del diritto positivo viene in rilievo l'art. 11 della la legge n. 180 del 1978 (2), che dispone, tra l'altro, l'abrogazione del n. 1 dell'articolo 2 del Testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, […] dunque, le persone interdette hanno diritto di votare: anche la migliore dottrina, per quanto criticamente, non ha potuto non «prendere atto» che l'abrogazione disposta dall'art. 11 legge n. 180 del 1978 «ha avuto come effetto di eliminare ogni residua causa di limitazione del diritto di voto per incapacità civile» (3). […]
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Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/1988, n. 910Provvedimento: […] ovvero non gli sia stato nominato, durante il giudizio che fa capo a tale pronuncia, il tutore provvisorio previsto dall'art. 419 cod. civ.. detti principi sono applicabili anche agli infermi di mente ricoverati in manicomio, poiché l'art. 420 cod. civ. - che prevedeva la perdita della capacità legale a seguito della nomina del tutore provvisorio da parte del tribunale che aveva disposto l'internamento definitivo - è stato abrogato dall'art. 11 della legge n. 180 del 1978, senza che al ricovero temporaneo in manicomio giudiziario, ai sensi dell'art. 220 cod. pen., dell'imputato prosciolto per infermità psichica, […]Leggi di più...
- infermo di mente ricoverato in manicomio·
- procedimento civile·
- capacità processuale·
- incapace naturale·
- sussistenza della capacità processuale