Art. 11. Norme finali
Sono abrogati gli articoli 1 , 2 , 3 e 3-bis della legge 14 febbraio 1904, n. 36 , concernente "Disposizioni sui manicomi e sugli alienati" e successive modificazioni, l' articolo 420 del codice civile , gli articoli 714 , 715 e 717 del codice penale , il n. 1 dell'articolo 2 e l' articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , nonche' ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 della presente legge restano in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.
Fino a quando non si provvedera' a modificare, coordinare e riunire in un testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, sono fatte salve in materia di trattamenti sanitari obbligatori le competenze delle autorita' militari, dei medici di porto, di aeroporto e di frontiera e dei comandanti di navi o di aeromobili.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Sono abrogati gli articoli 1 , 2 , 3 e 3-bis della legge 14 febbraio 1904, n. 36 , concernente "Disposizioni sui manicomi e sugli alienati" e successive modificazioni, l' articolo 420 del codice civile , gli articoli 714 , 715 e 717 del codice penale , il n. 1 dell'articolo 2 e l' articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , nonche' ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 della presente legge restano in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.
Fino a quando non si provvedera' a modificare, coordinare e riunire in un testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, sono fatte salve in materia di trattamenti sanitari obbligatori le competenze delle autorita' militari, dei medici di porto, di aeroporto e di frontiera e dei comandanti di navi o di aeromobili.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.