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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/12/2024, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 772/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile-FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est.
Maurizio Vilona Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato in via telematica il 26.7.2024 nell'interesse di:
( ) residente in [...], CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anisa Rama del Foro di Bergamo presso il cui studio ha eletto domicilio. appellante contro
( ) residente in [...], rappresentato e difeso CP_2 C.F._2 dagli Avv.ti Stefania Pagani e Giovanni Valtulini del Foro di Bergamo presso il cui studio ha eletto domicilio. appellato con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1458/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 18.6.2024, pubblicata in data 28.6.2024 e notificata in pari data, resa nel proc 6474/2021 Rg. in punto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE APPELLANTE:
1) in via pregiudiziale e cautelare: sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione dalla ragionevole probabilità di accoglimento del gravame proposto, nonché del grave ed irreparabile pregiudizio che deriverebbe all'appellante, in caso di messa in esecuzione della sentenza medesima.
2) in via principale: accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1458/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 18.6.2024, nel procedimento rubricato al n. RG 6474/2021,
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pubblicata in data 28.6.2024, riconoscere il diritto della sig.ra a vedere riconosciuto CP_1
l'addebito in capo al marito della separazione personale dei coniugi, nonché ad ottenere l'assegno di mantenimento già richiesto in primo grado e per l'effetto addebitare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente al marito sig. CP_2
3) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la Corte adita ritenesse di disattendere la sopra formulata richiesta, si chiede sin da ora che la stessa voglia compensare le spese di lite tra le parti previa, in ogni caso, la rideterminazione della quantificazione delle spese di lite per il primo grado applicando lo scaglione dei minimi;
4) in ogni caso condannare controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n.
55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase
e grado del presente giudizio.
PARTE APPELLATA:
In preliminare: CP_
- dichiarare inammissibile ex art. 348bis cpc l'appello promosso dalla signora CP_
- respingere l'istanza di sospensione proposta dalla signora
In via principale:
- respingere l'appello promosso dalla signora in quanto infondato in fatto e in diritto e per CP_1
l'effetto confermare quanto statuito dal Tribunale di Bergamo nella sentenza impugnata;
- spese e competenze professionali di causa interamente rifuse;
In via istruttoria:
- ordinare all' la produzione delle dichiarazioni dei redditi presentate da Controparte_3 CP_1 relative agli anni 2023-2022-2021; ordinare al Centro per l'Impiego competente di fornire
[...] indicazioni in ordine all'attuale stato occupazionale di;
ordinare all'Associazione CP_1
InsiemeAte Onlus di esibire il CUD 2024, CUD 2023, CUD 2022, nonché copia dei cedolini delle buste paga dall'ultimo anno.
- si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova dedotti con la memoria ex art. 183 VI comma n.
2 c.p.c., non ammessi in primo grado: CP_ 1) “vero che la signora in costanza di matrimonio si recava settimanalmente al mercato rionale di
SC IO?”; CP_ 2) “vero che la signora in costanza di matrimonio faceva visita ai genitori quotidianamente?”; CP_ 6) “vero che la signora a febbraio 2020 lasciava la casa coniugale mentre il marito era assente per motivi di lavoro?”; CP_
8) “vero che la signora dal 09.11.2021 ad oggi svolge quotidianamente attività di assistenza alla persona secondo il piano di ausilio alla persona predisposto dall'Associazione InsiemeAte Onluscon?”; CP_
9) “vero che la prestazione lavorativa svolta dalla signora in forza del contratto di collaborazione sottoscritto con l'Associazione InsiemeAte Onluscon prevede anche il pernottamento presso l'abitazione dell'assistito?”. CP_
10) “vero che, alla scadenza del 25.10.2022, il contratto di lavoro sottoscritto tra la e l'Associazione InsiemeAte verrà (è) stato rinnovato alle medesime condizioni?”, indicando i signori da SC IO (BG), da SC IO Persona_1 Persona_2
(BG), da SA LO d'GO (BG); limitatamente ai capitoli nn. 8. 9 e 10 il Legale Persona_3
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rappresentante dell' con sede in SA LO d'GO (BG) quali Controparte_4 testimoni.
Procuratore Generale:
Ritenuto che il Tribunale ha motivato in maniera corretta e condivisibile in relazione alla domanda di addebito e alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento, formulate dalla ricorrente, chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/9/2021 , premesso di avere sposato il sig. in data CP_1 CP_2
20.06.2020 e che dalla loro unione coniugale non erano nati figli, chiedeva al Tribunale di Bergamo la separazione giudiziale con addebito al marito e con riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento di 800 euro mensili o della somma ritenuta di giustizia;
deduceva che la disgregazione del rapporto coniugale e l'intollerabilità della convivenza erano da addebitarsi alle condotte del marito che non le aveva permesso di spostare la residenza presso la casa coniugale, le aveva impedito di trovare un'occupazione e che a febbraio 2021 l'aveva cacciata via di casa ripudiandola per ragioni a lei non chiare. Allegava in particolare che dopo il matrimonio e l'inizio della convivenza nella casa del resistente erano iniziati i problemi: il marito non passava mai del tempo con la ricorrente con la scusa che il lavoro lo impegnava in sfiancanti trasferte notturne, tuttavia gli unici due giorni settimanali che egli trascorreva a casa erano dedicati in toto all'anziana madre con lui convivente (che non abbisognava di aiuto o assistenza ed era perfettamente lucida); la ricorrente non aveva mai preteso che il marito cacciasse la madre di casa, ma solo che le dedicasse un po' di tempo ed attenzioni, come del resto è giusto e normale che sia in una coppia di neosposi;
la suocera, tuttavia, monopolizzava tutta l'attenzione del figlio e quest'ultimo, dal canto suo, oltre a dormire con la madre anziché con la moglie, pensava fosse assolutamente normale che la consorte stesse in casa tutto il giorno per badare alle faccende casalinghe;
inoltre, la ricorrente non aveva mai neppure potuto intraprendere una qualche occupazione a causa delle rigide convinzioni culturali del coniuge;
ad inizio febbraio 2021, infine, a seguito dell'ennesima discussione in cui la ricorrente aveva cercato di far valere le proprie legittime pretese, il marito, dopo neanche un anno di matrimonio, la aveva cacciata di casa.
Si costituiva in data 14.01.2022 che non si opponeva alla pronuncia di separazione, CP_2 domandando l'addebito alla moglie e il rigetto della richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
Deduceva che la moglie, contrariamente a quanto si leggeva nel ricorso, non aveva acquisito residenza in Italia per mera convenienza (la stessa aveva conseguito la patente marocchina nell'anno 2019 e la conversione della patente di guida in Italia senza sostenere l'esame è consentita solo a coloro che ne sono già titolari da almeno due anni sicché la aveva interesse a non acquisire la residenza in Italia prima CP_1 dell'anno 2021 perché diversamente avrebbe dovuto sostenere un esame in lingua italiana per convertire la propria patente di guida straniera). In relazione poi all'asserito , evidenziava che dopo solo due Pt_1 mesi dal matrimonio, nell'agosto 2020, la sig.ra aveva abbandonato il marito per far ritorno presso CP_1
l'abitazione della madre;
dopo pochi giorni dall'allontanamento stata accompagnata presso la casa coniugale dal marito della madre e si era poi allontanata nuovamente dalla casa coniugale nel novembre
2020 per una quindicina di giorni, per poi abbandonarla definitivamente nel febbraio 2021. Dunque,
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contrariamente a quando dedotto nel ricorso, era stata la signora ad abbandonare la casa coniugale CP_1 approfittando dell'assenza del marito per motivi di lavoro. In merito al contributo al mantenimento a favore della moglie, evidenziava che la ra certamente nelle condizioni di svolgere attività lavorativa CP_1 retribuita avendo acquisito esperienza come badante negli anni precedenti il matrimonio e allo stato la stessa non aveva spese da sostenere poiché risiedeva con la madre. Di contro il signor prestava CP_2 attività lavorativa subordinata ed il reddito annuo medio degli ultimi tre anni era di circa € 26.000, ossia
€ 2.150 mensili, comprensivi di retribuzione straordinaria (e non € 2.800, come asserito da controparte la quale aveva evidentemente prodotto le buste paga del marito selezionando solo quelle a lei più convenienti). Specificava inoltre di doversi fare carico delle spese di locazione dell'abitazione (euro
533,06), e delle spese (euro 394) per il finanziamento contratto con Agos Ducato, oltre che del mantenimento della madre convivente, di anni 68.
All'udienza del 27.1.2022 il Presidente, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, li autorizzava a vivere separati, si riservava e con successiva ordinanza poneva a carico del marito per il mantenimento della moglie la somma di euro 200 mensili.
Introdotta la fase contenziosa del procedimento, il marito resistente non reiterava la domanda di addebito a carico della con ordinanza del 14.6.2022 il G.I. disponeva la revoca dell'obbligo di mantenimento CP_1
a carico dello stesso atteso che dalla lettura della busta paga prodotta in data 4.6.2022 si evinceva che la ricorrente già lavorava al momento della celebrazione dell'udienza presidenziale, nella quale invece nulla aveva riferito sul punto dichiarando di essere disoccupata.
La causa veniva quindi istruita mediante interrogatorio formale delle parti, escussione di quattro testi e acquisizione della documentazione da parte dell' e del centro per l'impiego. Controparte_3
Con sentenza n. 1458/2024 pubblicata il 28.6.2024 il Tribunale di Bergamo così provvedeva:
1. pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione personale tra i coniugi , CP_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...] (atto n. 4, parte I, CP_2 reg. Atti Matrimonio dell'anno 2020);
2. rigetta la domanda di addebito della separazione al marito;
3. rigetta la domanda di condanna del resistente al versamento di un assegno di mantenimento alla moglie;
4. dichiara inammissibile la domanda di condanna della ricorrente alla restituzione della somma di €
2.000,00 percepita in forza dell'ordinanza ex artt. 708-709 c.p.c.
5. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SC IO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
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6. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 CP_1 CP_2 spese generali pari al 15% della somma che immediatamente precede e spese specifiche se dovute, IVA
e Cassa come per legge”.
Osservava:
. la domanda di addebito della separazione proposta dal marito nei confronti della moglie doveva ritenersi rinunciata in quanto non era stata reiterata nel corso del giudizio.
. la domanda di addebito della separazione avanzata dalla sig.ra nei confronti del marito doveva CP_1 essere rigettata in quanto non era stata fornita alcuna prova del nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali posti in essere dal marito e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In particolare, con riferimento alla convivenza della suocera con i coniugi, non era stata data prova, nonostante l'escussione dei testi, che il dormisse con la madre evitando rapporti CP_2 intimi e affettuosi con la moglie. Così come non era stata data prova che il resistente avesse vietato alla moglie subito dopo il matrimonio di intraprendere un'occupazione lavorativa. Anzi, la documentazione agli atti e l'escussione della teste avevano dimostrato il contrario: infatti quest'ultima Testimone_1 aveva dichiarato che la sig.ra si era dimessa volontariamente nel mese di ottobre 2019 (cfr. CP_1 documento delle dimissioni che la datrice di lavoro, signora esibito in occasione della Testimone_2 testimonianza resa all'udienza del 16.11.2023), due mesi prima della decisione dei coniugi di sposarsi. All'udienza presidenziale la stessa ricorrente aveva riferito: “era prima di Natale, quando abbiamo deciso di sposarci”. Peraltro il resistente aveva dichiarato che la moglie si era dimessa perché era tornata in Marocco per quattro mesi e, quando alla sig.ra era stata ordinata l'esibizione del passaporto al CP_1 fine di verificare quanto sostenuto dal marito, la stessa aveva prodotto il passaporto rinnovato il
28.8.2020 e non quello precedente relativo agli spostamenti effettuati nel corso dell'anno 2019. Con riferimento alla circostanza del ripudio e agli atteggiamenti denigratori ed umilianti, come mettere alla porta la moglie nel cuore della notte, dalla lettura degli atti si evinceva in realtà l'esistenza di un progressivo clima di dissoluzione dell'affectio coniugalis già in atto ben prima del febbraio 2021 e risalente ai primi mesi di convivenza, tanto che la stessa ricorrente due mesi dopo la celebrazione delle nozze era tornata a casa dei suoi genitori. Inoltre era stata la stessa sig.ra ad affermare che dopo il CP_1 matrimonio e l'inizio della convivenza nella casa del resistente erano iniziati i problemi e che il marito non passava mai del tempo con lei con la scusa che il lavoro lo impegnava in trasferte notturne. Gli unici due giorni settimanali che egli trascorreva a casa erano dedicati in toto all'anziana madre con lui convivente, circostanza mai provata.
. circa la questione economica, la ricorrente all'udienza del 27.1.2022 aveva dichiarato di essere priva di impiego e che prima del matrimonio era stata assunta come addetta alle pulizie tramite la con Tes_1 stipendio variabile e pari a circa euro 1.200 durante il periodo estivo e euro 800 durante le altre stagioni.
In fase istruttoria era emerso in realtà che già nel mese di novembre 2021 la ricorrente aveva reperito un'attività lavorativa a tempo determinato, per un anno, con stipendio netto di circa € 917; la ricorrente aveva sostenuto di non avere riferito la sua attuale situazione lavorativa in quanto tale condizione di neo- assunta era da confermare, oltre che provvisoria, vale a dire, nella migliore delle ipotesi, della durata di un anno;
tuttavia il contratto risultava ancora in essere. Dalla documentazione pervenuta dall'
[...]
era emerso quanto segue: per l'anno d'imposta 2021 non erano presenti dichiarazioni fiscali CP_3 telematiche, ma compensi corrisposti al parasubordinato per euro 1.792 e per l'anno d'imposta 2022 non erano presenti dichiarazioni fiscali telematiche ma redditi percepiti da sostituti d'imposta per complessivi pagina 5 di 10 n. 772/2024 RG
euro 9.464,49. Il resistente aveva quarantotto anni, licenza media in Tunisia, viveva nella casa coniugale, insieme alla di lui madre, per il godimento della quale versava mensilmente un canone di locazione pari a euro 500 mensili;
lavorava come autista con contratto a tempo indeterminato e stipendio base mensile di circa euro 1.800 ma con le trasferte poteva arrivare anche a circa euro 2.500. Dalla documentazione in atti era emerso che lo stesso aveva percepito: nei mesi di settembre e ottobre 2020, un reddito netto di euro 2.731 e euro 2.850 (cfr. buste paga); nell'anno di imposta 2020, un reddito imponibile di euro
28.462,33, pari a un reddito mensile netto di euro 1.850,19 (cu 2021); nell'anno di imposta 2021, un reddito imponibile di euro 28.473,50, pari a un reddito mensile netto di euro 1.949,35 (cu 2022). Inoltre il resistente fino al dicembre 2021 (come dichiarato in udienza) aveva versato euro 400 fino a settembre/ottobre 2024 per l'acquisto di un'auto che però aveva non aveva più a causa di un incidente, ma le cui rate continuava a pagare.
. in considerazione della giovane età della ricorrente e della sua integra capacità lavorativa, si riteneva che non potesse esserle riconosciuto a titolo di assegno di mantenimento, anche alla luce del fatto che sin da subito non vi era stata tra i coniugi una condivisione di vita e instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis alla luce delle circostanze allegate dalla stessa ricorrente.
. la domanda del resistente di restituzione delle somme da lui versate per il mantenimento della moglie in esecuzione dell'ordinanza presidenziale era inammissibile non essendo legata da connessione qualificata con il rito separativo.
. le spese di lite andavano poste a carico della ricorrente soccombente.
Avverso tale sentenza, pubblicata e notificata il 28.6.2024, proponeva appello, con ricorso depositato in data 26.7.2024, che chiedeva, previa sospensiva, riconoscere l'addebito in capo al marito, CP_1 riconoscere in favore dell'appellante l'assegno di mantenimento e addebitare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente al sig. In via subordinata compensare le spese di lite tra le CP_2 parti previa, in ogni caso, rideterminazione delle spese di lite per il primo grado con applicazione dei minimi importi. In ogni caso, condannare controparte alla refusione delle spese di lite.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.11.2024 CP_2 chiedendo dichiarare l'inammissibilità ex art. 348 bis CPC dell'appello, respingere l'istanza di sospensiva, respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata.
In data 28.11.2024 il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe.
All'udienza del 10.12.2024 comparivano i difensori delle parti che si riportavano ai rispettivi atti e la
Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) impugna la sentenza del Tribunale laddove ha escluso l'addebito della separazione al CP_1 marito ritenendo esservi stato un semplice declino del sodalizio coniugale. In realtà la separazione era stata determinata dal comportamento del sig. e mai la sig.ra avrebbe avanzato domanda di CP_2 CP_1 separazione: il marito infatti aveva mostrato atteggiamento di indifferenza verso le esigenze della moglie sin dall'inizio della convivenza, così violando i doveri di assistenza morale e materiale e di pagina 6 di 10 n. 772/2024 RG
collaborazione fra i coniugi prescritti dall'art. 143 CC, aveva più volte invitato la moglie ad abbandonare il lavoro, circostanza confermata dal medesimo oltre che dal testimone e l'appellante Testimone_3 aveva deciso di accontentare il futuro marito lasciando la propria occupazione e rimanendo così priva di sostentamento economico autonomo e la mancata prova della connessione temporale fra la richiesta del sig. e le dimissioni rassegnate dalla moglie non era certamente sufficiente a giustificare il rigetto CP_2 della domanda di addebito. Ancora il Tribunale non aveva considerato che il marito, a fronte della rinuncia da parte della moglie al lavoro, non aveva compiuto alcuno sforzo per farla sentire parte della famiglia e per non farle sentire il peso delle molte ore trascorse a casa in solitudine o in compagnia dell'anziana madre di lui.
2) la impugna inoltre il capo della sentenza che non le ha riconosciuto un assegno di mantenimento: CP_1 il Tribunale non ha considerato che tale assegno riveste funzione solidaristica e che, come confermato dai testi, il sig. si era sempre detto contrario all'inserimento nel mondo del lavoro della moglie CP_2 preferendo che rimanesse a casa ad occuparsi delle relative faccende. E, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, “alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti”(Cass. Ordinanza del 24.7.2024, n. 20507 che richiama precedente sentenza n. 1622/2017).
3) infine il Tribunale ha errato a porre le spese di lite a carico della sig.ra la quale era stata costretta CP_1 ad adire il Tribunale per l'impossibilità di addivenire ad una separazione consensuale per la netta e ferma opposizione del sig. e già solo per tale motivo le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate CP_2 fra le parti. Era vero che la domanda di addebito proposta dalla era stata respinta, ma era anche stata CP_1 respinta la domanda svolta dal sig. nei confronti della ricorrente di restituzione della somma di CP_2 euro 2.000 percepita in forza dell'ordinanza ex artt. 708-709 CPC.
Si è costituita in data 15.11.2024 il sig. che rileva come il primo Giudice ha correttamente ritenuto CP_2 non provato il nesso eziologico tra le condotte tenute dal marito e la separazione;
ed invero entrambe le parti avevano confermato l'insorgere all'interno della coppia di problemi e di insanabili dissidi che avevano determinato il venir meno della comunione spirituale e la fine della convivenza. Nessuna prova era stata data sia in ordine alla dedotta presenza ingombrante della suocera che avrebbe contribuito in modo fondamentale alla fine del matrimonio, sia in ordine alla circostanza del ripudio. Anzi, le prove assunte avevano invece confermato che era stata proprio la moglie, dopo solo sei mesi di matrimonio, ad abbandonare definitivamente la casa coniugale approfittando dell'assenza del marito per motivi di lavoro e già in passato la sig.ra si era allontanata dalla casa coniugale per trasferirsi dalla madre (v. CP_1 dichiarazioni dei signori e e della stessa appellante che in sede in interpello e nel corso Per_1 Per_2 dell'udienza presidenziale aveva confermato di avere lasciato la casa coniugale nell'agosto 2020 (capitoli
3 - 4) e nel mese di novembre 2020 (capitolo 5) e che, allorquando aveva abbandonato definitivamente la casa coniugale, il marito non era presente. Quanto alla questione lavorativa, era emerso che la CP_1 aveva presentato le dimissioni volontariamente nel mese di ottobre 2019 poiché aveva già programmato il proprio rientro in Marocco per un periodo di quattro mesi, decisione assunta unilateralmente dalla ricorrente con ben due mesi di anticipo rispetto alla decisione di contrarre matrimonio e ben otto mesi pagina 7 di 10 n. 772/2024 RG
prima della celebrazione. Infine si evidenzia come la aveva in più occasioni (scritti difensivi e CP_1 dichiarazioni rese personalmente nel corso dell'udienza presidenziale del 27.1.2022) dichiarato di essere inoccupata, mentre in seguito era emerso che già dal mese di novembre 2011 aveva reperito un'attività lavorativa e che disponeva appieno di adeguati e sufficienti redditi propri. Infine, le spese di lite correttamente erano state poste a carico della la quale in primo grado aveva dichiarato in più CP_1 occasioni di essere disoccupata nonostante stesse già da tempo prestando attività lavorativa, aveva affermato che il marito le aveva vietato di iscrivere la residenza anagrafica presso la casa coniugale mentre era stata una decisione strettamente personale e non aveva prodotto il passaporto attestante gli spostamenti effettuati nell'anno 2019.
La Corte osserva:
1) in ordine all'addebito l'appello è infondato: l'ampia motivazione resa dal Tribunale per rigettare la domanda di addebito della separazione al sig. non è stata efficacemente contrastata nell'atto di CP_2 appello nel quale vengono riproposte le medesime allegazioni svolte in primo grado senza alcuna specifica critica e censura alle argomentazioni svolte dal Tribunale, argomentazioni che questa Corte condivide: quando il matrimonio è stato contratto, nel giugno 2020, la sig.ra aveva 21 anni e il sig. CP_1 ne aveva 47: la stessa Afsi in sede di udienza presidenziale il 27.1.2022 ha dichiarato “prima CP_2 quando l'ho sposato lo amavo, ma dopo che l'ho conosciuto non mi è più piaciuto. Dopo sposati ho conosciuto un altro uomo sin da subito. Quasi dopo circa un mese. Lui si arrabbiava e non mi parlava anche per una settimana o un mese e dormiva con la madre… non ha neppure chiamato per sapere se stavo bene la settimana in cui sono stata male”. All'udienza del 26.5.2023, sentita in sede di interrogatorio formale, la sig.ra ha ammesso di avere lasciato la casa coniugale ad agosto 2020 CP_1
(quindi due mesi dopo il matrimonio) e di essere tornata, accompagnata dal proprio padre, a SA LO
D'GO a casa della madre (capp. 3 e 4), ha altresì ammesso (cap. 5) che anche nel novembre 2020 aveva lasciato la casa coniugale ed era tornata dalla madre e ha precisato di averlo fatto “in quanto io e mio marito avevamo tanti problemi e, dopo una lite, lui mi ha detto di andarmene da casa”. Quanto all'episodio del febbraio 2021, ha dichiarato che mentre il marito era assente da casa i suoi genitori la avevano aiutata ad asportare dalla casa coniugale i suoi effetti personali: è quindi evidente che il matrimonio è entrato in crisi sin da subito (dopo un mese la ha dichiarato di avere scoperto che CP_2
l'uomo che aveva sposato non era quello che lei pensava) e che l'episodio di febbraio 2021 è stato l'ultimo atto di una serie di incomprensioni ed era già stato preceduto da due allontanamenti spontanei dalla casa coniugale della giovane moglie che evidente non si sentiva felice e che si trovava in un contesto matrimoniale non soddisfacente: tuttavia ai fini della dichiarazione di addebito è necessaria la prova che il fallimento del matrimonio sia riconducibile a una specifica condotta del contraria ai doveri CP_2 coniugali e nel caso in esame non sono risultate provate tali condotte: il fatto che con la coppia vivesse la madre del di per sé non rappresenta una violazione dei doveri coniugali e la circostanza che il CP_2 sig. si curasse solo della madre e non della moglie non è provato. CP_2
Circa il fatto che il avrebbe impedito alla moglie di lavorare, è pacifico e documentale che la sig.ra CP_2
che prima lavorava con contratto di assunzione a tempo indeterminato, a ottobre 2019 si è dimessa CP_1 volontariamente dal lavoro, ma solo a dicembre dello stesso anno la coppia decise di sposarsi e poi si sposò a giugno dell'anno dopo: anche a volere ritenere che la sig.ra si sia dimessa nella prospettiva CP_1 di un futuro possibile matrimonio (anche se lei stessa ha dichiarato all'udienza presidenziale che solo a pagina 8 di 10 n. 772/2024 RG
dicembre 2019 -“prima di Natale” - lei e il sig. avevano deciso di sposarsi) e dato per pacifico CP_2 che il sig. conformemente alla cultura di origine, preferiva che la moglie restasse a casa dal lavoro CP_2
(v. testimonianza di , amico della coppia, e la stessa ammissione del all'udienza Testimone_3 CP_2 presidenziale: “le ho detto che se stava a casa era meglio”), questo non può rappresentare causa di addebito della separazione: la sig.ra si è dimessa nella prospettiva di un futuro matrimonio ma lo ha CP_1 fatto spontaneamente prima ancora che fosse deciso il matrimonio e appena avviata la separazione ha ripreso a lavorare.
Quanto al fatto che il non avrebbe consentito alla moglie di trasferire la residenza presso la casa CP_2 coniugale, come rilevato dal Tribunale la doglianza della sig.ra era pretestuosa avendo lei stessa CP_1 ammesso all'udienza presidenziale del 27.1.2022 che era stata lei a non fissare la residenza presso la casa coniugale per ottenere il riconoscimento della patente marocchina, avvallando così la prospettazione della difesa del marito secondo cui, avendo la stessa preso la patente marocchina nel 2019 ed essendo la conversione della patente senza dovere sostenere esami consentita solo a coloro che ne sono in possesso da almeno due anni prima di acquisire la residenza in Italia, la aveva interesse a non risultare CP_1 residente in Italia prima del 2021 per non dovere sostenere un esame per la conversione della patente.
Deve quindi ritenersi che il matrimonio non è andato bene sin da subito e, se anche a febbraio 2021 la
è stata allontanata malamente dalla casa coniugale dal marito, è certo che il matrimonio andava male CP_1 già da tempo, cioè da pochissimo dopo la celebrazione sicché non è stato quell'allontanamento a causare il fallimento dell'unione coniugale.
Infine, il fatto che il marito non facesse compagnia alla moglie, preferisse stare con sua madre, si mostrasse assolutamente disinteressato trascorrere il tempo con la neo sposa e rifuggisse contatti intimi con lei, sono circostanze non provate e che comunque non possono essere poste in rapporto di causalità con la fine del matrimonio che per stessa ammissione della non andava bene sin dall'inizio. CP_1
2) anche per quanto concerne il mantenimento questa Corte condivide l'impostazione e la conclusione del giudice di primo grado: è vero che il sig. guadagna assai di più della moglie (è autotrasportatore CP_2 dipendente e guadagna cifre variabili a seconda degli straordinari svolti, comprese tra i 1.800 e i 2.500 euro al mese), è gravato da un canone di locazione di circa 500 euro al mese e vive con la madre. La sig.ra ha 25 anni e prima di sposarsi da maggio 2017 e fino a ottobre 2019 lavorava con contratto a CP_1 tempo indeterminato, poi, come si è visto, si è dimessa ma a novembre 2021, appena separata, ha nuovamente trovato lavoro come assistente domiciliare per un'associazione Onlus e percepisce circa
1.000 euro al mese. Non ha spese abitative perché è tornata a vivere dalla madre.
Tenuto conto della brevissima durata del matrimonio (un anno ma sin dall'inizio la relazione coniugale si è palesata come problematica e non pare abbia fatto neppure a tempo ad instaurarsi una “affectio coniugalis”, come rilevato dal Tribunale) e della giovane età della sig.ra che un impiego e ha piena CP_1 capacità lavorativa, si ritiene di condividere la conclusione del giudice di primo grado che ha ritenuto non sussistere i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della sig.ra
CP_1
3) correttamente le spese di lite sono state poste dal Tribunale a carico della sig.ra la quale era CP_1 risultata soccombente circa la domanda di addebito (per istruire la causa su questo punto è stata svolta istruttoria orale e sono stati sentiti quattro testimoni) e circa la domanda economica (che ha comportato pagina 9 di 10 n. 772/2024 RG
la necessità di istruire la causa documentalmente) mentre la domanda del di restituzione delle CP_2 somme da lui versate per il mantenimento della moglie in esecuzione dell'ordinanza presidenziale non ha comportato la necessità di alcuna istruttoria. Parte appellante lamenta inoltre che le spese di lite liquidate dal Tribunale sono troppo elevate e chiede alla Corte di rideterminarle usando i minimi di legge, tuttavia anche tale domanda è infondata perché l'importo liquidato dal Tribunale (3.809 euro) è stato stabilito utilizzando i parametri per le cause di competenza del Tribunale, valore indeterminabile, complessità bassa e sono stati utilizzati gli importi minimi per le quattro fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
L'esito del giudizio impone la condanna dell'appellante anche alle spese di lite del presente grado che si liquidano in 3.473 euro, utilizzando i medesimi parametri usati dal Tribunale ma per i procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello e per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria.
Parte appellante è altresì tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1quater DPR 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1458/2024 pubblicata il 28.6.2024 resa nel proc.
6474/2021 RG, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
. condanna parte appellante a rifondere a le spese di lite del presente giudizio che si liquidano CP_2 in 3.473 euro, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
. dà atto che parte appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Brescia, 10 dicembre 2024
il Cons. rel. est. il Presidente
Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile-FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est.
Maurizio Vilona Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato in via telematica il 26.7.2024 nell'interesse di:
( ) residente in [...], CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anisa Rama del Foro di Bergamo presso il cui studio ha eletto domicilio. appellante contro
( ) residente in [...], rappresentato e difeso CP_2 C.F._2 dagli Avv.ti Stefania Pagani e Giovanni Valtulini del Foro di Bergamo presso il cui studio ha eletto domicilio. appellato con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1458/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 18.6.2024, pubblicata in data 28.6.2024 e notificata in pari data, resa nel proc 6474/2021 Rg. in punto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE APPELLANTE:
1) in via pregiudiziale e cautelare: sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione dalla ragionevole probabilità di accoglimento del gravame proposto, nonché del grave ed irreparabile pregiudizio che deriverebbe all'appellante, in caso di messa in esecuzione della sentenza medesima.
2) in via principale: accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1458/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 18.6.2024, nel procedimento rubricato al n. RG 6474/2021,
pagina 1 di 10 n. 772/2024 RG
pubblicata in data 28.6.2024, riconoscere il diritto della sig.ra a vedere riconosciuto CP_1
l'addebito in capo al marito della separazione personale dei coniugi, nonché ad ottenere l'assegno di mantenimento già richiesto in primo grado e per l'effetto addebitare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente al marito sig. CP_2
3) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la Corte adita ritenesse di disattendere la sopra formulata richiesta, si chiede sin da ora che la stessa voglia compensare le spese di lite tra le parti previa, in ogni caso, la rideterminazione della quantificazione delle spese di lite per il primo grado applicando lo scaglione dei minimi;
4) in ogni caso condannare controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n.
55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase
e grado del presente giudizio.
PARTE APPELLATA:
In preliminare: CP_
- dichiarare inammissibile ex art. 348bis cpc l'appello promosso dalla signora CP_
- respingere l'istanza di sospensione proposta dalla signora
In via principale:
- respingere l'appello promosso dalla signora in quanto infondato in fatto e in diritto e per CP_1
l'effetto confermare quanto statuito dal Tribunale di Bergamo nella sentenza impugnata;
- spese e competenze professionali di causa interamente rifuse;
In via istruttoria:
- ordinare all' la produzione delle dichiarazioni dei redditi presentate da Controparte_3 CP_1 relative agli anni 2023-2022-2021; ordinare al Centro per l'Impiego competente di fornire
[...] indicazioni in ordine all'attuale stato occupazionale di;
ordinare all'Associazione CP_1
InsiemeAte Onlus di esibire il CUD 2024, CUD 2023, CUD 2022, nonché copia dei cedolini delle buste paga dall'ultimo anno.
- si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova dedotti con la memoria ex art. 183 VI comma n.
2 c.p.c., non ammessi in primo grado: CP_ 1) “vero che la signora in costanza di matrimonio si recava settimanalmente al mercato rionale di
SC IO?”; CP_ 2) “vero che la signora in costanza di matrimonio faceva visita ai genitori quotidianamente?”; CP_ 6) “vero che la signora a febbraio 2020 lasciava la casa coniugale mentre il marito era assente per motivi di lavoro?”; CP_
8) “vero che la signora dal 09.11.2021 ad oggi svolge quotidianamente attività di assistenza alla persona secondo il piano di ausilio alla persona predisposto dall'Associazione InsiemeAte Onluscon?”; CP_
9) “vero che la prestazione lavorativa svolta dalla signora in forza del contratto di collaborazione sottoscritto con l'Associazione InsiemeAte Onluscon prevede anche il pernottamento presso l'abitazione dell'assistito?”. CP_
10) “vero che, alla scadenza del 25.10.2022, il contratto di lavoro sottoscritto tra la e l'Associazione InsiemeAte verrà (è) stato rinnovato alle medesime condizioni?”, indicando i signori da SC IO (BG), da SC IO Persona_1 Persona_2
(BG), da SA LO d'GO (BG); limitatamente ai capitoli nn. 8. 9 e 10 il Legale Persona_3
pagina 2 di 10 n. 772/2024 RG
rappresentante dell' con sede in SA LO d'GO (BG) quali Controparte_4 testimoni.
Procuratore Generale:
Ritenuto che il Tribunale ha motivato in maniera corretta e condivisibile in relazione alla domanda di addebito e alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento, formulate dalla ricorrente, chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/9/2021 , premesso di avere sposato il sig. in data CP_1 CP_2
20.06.2020 e che dalla loro unione coniugale non erano nati figli, chiedeva al Tribunale di Bergamo la separazione giudiziale con addebito al marito e con riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento di 800 euro mensili o della somma ritenuta di giustizia;
deduceva che la disgregazione del rapporto coniugale e l'intollerabilità della convivenza erano da addebitarsi alle condotte del marito che non le aveva permesso di spostare la residenza presso la casa coniugale, le aveva impedito di trovare un'occupazione e che a febbraio 2021 l'aveva cacciata via di casa ripudiandola per ragioni a lei non chiare. Allegava in particolare che dopo il matrimonio e l'inizio della convivenza nella casa del resistente erano iniziati i problemi: il marito non passava mai del tempo con la ricorrente con la scusa che il lavoro lo impegnava in sfiancanti trasferte notturne, tuttavia gli unici due giorni settimanali che egli trascorreva a casa erano dedicati in toto all'anziana madre con lui convivente (che non abbisognava di aiuto o assistenza ed era perfettamente lucida); la ricorrente non aveva mai preteso che il marito cacciasse la madre di casa, ma solo che le dedicasse un po' di tempo ed attenzioni, come del resto è giusto e normale che sia in una coppia di neosposi;
la suocera, tuttavia, monopolizzava tutta l'attenzione del figlio e quest'ultimo, dal canto suo, oltre a dormire con la madre anziché con la moglie, pensava fosse assolutamente normale che la consorte stesse in casa tutto il giorno per badare alle faccende casalinghe;
inoltre, la ricorrente non aveva mai neppure potuto intraprendere una qualche occupazione a causa delle rigide convinzioni culturali del coniuge;
ad inizio febbraio 2021, infine, a seguito dell'ennesima discussione in cui la ricorrente aveva cercato di far valere le proprie legittime pretese, il marito, dopo neanche un anno di matrimonio, la aveva cacciata di casa.
Si costituiva in data 14.01.2022 che non si opponeva alla pronuncia di separazione, CP_2 domandando l'addebito alla moglie e il rigetto della richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
Deduceva che la moglie, contrariamente a quanto si leggeva nel ricorso, non aveva acquisito residenza in Italia per mera convenienza (la stessa aveva conseguito la patente marocchina nell'anno 2019 e la conversione della patente di guida in Italia senza sostenere l'esame è consentita solo a coloro che ne sono già titolari da almeno due anni sicché la aveva interesse a non acquisire la residenza in Italia prima CP_1 dell'anno 2021 perché diversamente avrebbe dovuto sostenere un esame in lingua italiana per convertire la propria patente di guida straniera). In relazione poi all'asserito , evidenziava che dopo solo due Pt_1 mesi dal matrimonio, nell'agosto 2020, la sig.ra aveva abbandonato il marito per far ritorno presso CP_1
l'abitazione della madre;
dopo pochi giorni dall'allontanamento stata accompagnata presso la casa coniugale dal marito della madre e si era poi allontanata nuovamente dalla casa coniugale nel novembre
2020 per una quindicina di giorni, per poi abbandonarla definitivamente nel febbraio 2021. Dunque,
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contrariamente a quando dedotto nel ricorso, era stata la signora ad abbandonare la casa coniugale CP_1 approfittando dell'assenza del marito per motivi di lavoro. In merito al contributo al mantenimento a favore della moglie, evidenziava che la ra certamente nelle condizioni di svolgere attività lavorativa CP_1 retribuita avendo acquisito esperienza come badante negli anni precedenti il matrimonio e allo stato la stessa non aveva spese da sostenere poiché risiedeva con la madre. Di contro il signor prestava CP_2 attività lavorativa subordinata ed il reddito annuo medio degli ultimi tre anni era di circa € 26.000, ossia
€ 2.150 mensili, comprensivi di retribuzione straordinaria (e non € 2.800, come asserito da controparte la quale aveva evidentemente prodotto le buste paga del marito selezionando solo quelle a lei più convenienti). Specificava inoltre di doversi fare carico delle spese di locazione dell'abitazione (euro
533,06), e delle spese (euro 394) per il finanziamento contratto con Agos Ducato, oltre che del mantenimento della madre convivente, di anni 68.
All'udienza del 27.1.2022 il Presidente, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, li autorizzava a vivere separati, si riservava e con successiva ordinanza poneva a carico del marito per il mantenimento della moglie la somma di euro 200 mensili.
Introdotta la fase contenziosa del procedimento, il marito resistente non reiterava la domanda di addebito a carico della con ordinanza del 14.6.2022 il G.I. disponeva la revoca dell'obbligo di mantenimento CP_1
a carico dello stesso atteso che dalla lettura della busta paga prodotta in data 4.6.2022 si evinceva che la ricorrente già lavorava al momento della celebrazione dell'udienza presidenziale, nella quale invece nulla aveva riferito sul punto dichiarando di essere disoccupata.
La causa veniva quindi istruita mediante interrogatorio formale delle parti, escussione di quattro testi e acquisizione della documentazione da parte dell' e del centro per l'impiego. Controparte_3
Con sentenza n. 1458/2024 pubblicata il 28.6.2024 il Tribunale di Bergamo così provvedeva:
1. pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione personale tra i coniugi , CP_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...] (atto n. 4, parte I, CP_2 reg. Atti Matrimonio dell'anno 2020);
2. rigetta la domanda di addebito della separazione al marito;
3. rigetta la domanda di condanna del resistente al versamento di un assegno di mantenimento alla moglie;
4. dichiara inammissibile la domanda di condanna della ricorrente alla restituzione della somma di €
2.000,00 percepita in forza dell'ordinanza ex artt. 708-709 c.p.c.
5. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SC IO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
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6. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 CP_1 CP_2 spese generali pari al 15% della somma che immediatamente precede e spese specifiche se dovute, IVA
e Cassa come per legge”.
Osservava:
. la domanda di addebito della separazione proposta dal marito nei confronti della moglie doveva ritenersi rinunciata in quanto non era stata reiterata nel corso del giudizio.
. la domanda di addebito della separazione avanzata dalla sig.ra nei confronti del marito doveva CP_1 essere rigettata in quanto non era stata fornita alcuna prova del nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali posti in essere dal marito e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In particolare, con riferimento alla convivenza della suocera con i coniugi, non era stata data prova, nonostante l'escussione dei testi, che il dormisse con la madre evitando rapporti CP_2 intimi e affettuosi con la moglie. Così come non era stata data prova che il resistente avesse vietato alla moglie subito dopo il matrimonio di intraprendere un'occupazione lavorativa. Anzi, la documentazione agli atti e l'escussione della teste avevano dimostrato il contrario: infatti quest'ultima Testimone_1 aveva dichiarato che la sig.ra si era dimessa volontariamente nel mese di ottobre 2019 (cfr. CP_1 documento delle dimissioni che la datrice di lavoro, signora esibito in occasione della Testimone_2 testimonianza resa all'udienza del 16.11.2023), due mesi prima della decisione dei coniugi di sposarsi. All'udienza presidenziale la stessa ricorrente aveva riferito: “era prima di Natale, quando abbiamo deciso di sposarci”. Peraltro il resistente aveva dichiarato che la moglie si era dimessa perché era tornata in Marocco per quattro mesi e, quando alla sig.ra era stata ordinata l'esibizione del passaporto al CP_1 fine di verificare quanto sostenuto dal marito, la stessa aveva prodotto il passaporto rinnovato il
28.8.2020 e non quello precedente relativo agli spostamenti effettuati nel corso dell'anno 2019. Con riferimento alla circostanza del ripudio e agli atteggiamenti denigratori ed umilianti, come mettere alla porta la moglie nel cuore della notte, dalla lettura degli atti si evinceva in realtà l'esistenza di un progressivo clima di dissoluzione dell'affectio coniugalis già in atto ben prima del febbraio 2021 e risalente ai primi mesi di convivenza, tanto che la stessa ricorrente due mesi dopo la celebrazione delle nozze era tornata a casa dei suoi genitori. Inoltre era stata la stessa sig.ra ad affermare che dopo il CP_1 matrimonio e l'inizio della convivenza nella casa del resistente erano iniziati i problemi e che il marito non passava mai del tempo con lei con la scusa che il lavoro lo impegnava in trasferte notturne. Gli unici due giorni settimanali che egli trascorreva a casa erano dedicati in toto all'anziana madre con lui convivente, circostanza mai provata.
. circa la questione economica, la ricorrente all'udienza del 27.1.2022 aveva dichiarato di essere priva di impiego e che prima del matrimonio era stata assunta come addetta alle pulizie tramite la con Tes_1 stipendio variabile e pari a circa euro 1.200 durante il periodo estivo e euro 800 durante le altre stagioni.
In fase istruttoria era emerso in realtà che già nel mese di novembre 2021 la ricorrente aveva reperito un'attività lavorativa a tempo determinato, per un anno, con stipendio netto di circa € 917; la ricorrente aveva sostenuto di non avere riferito la sua attuale situazione lavorativa in quanto tale condizione di neo- assunta era da confermare, oltre che provvisoria, vale a dire, nella migliore delle ipotesi, della durata di un anno;
tuttavia il contratto risultava ancora in essere. Dalla documentazione pervenuta dall'
[...]
era emerso quanto segue: per l'anno d'imposta 2021 non erano presenti dichiarazioni fiscali CP_3 telematiche, ma compensi corrisposti al parasubordinato per euro 1.792 e per l'anno d'imposta 2022 non erano presenti dichiarazioni fiscali telematiche ma redditi percepiti da sostituti d'imposta per complessivi pagina 5 di 10 n. 772/2024 RG
euro 9.464,49. Il resistente aveva quarantotto anni, licenza media in Tunisia, viveva nella casa coniugale, insieme alla di lui madre, per il godimento della quale versava mensilmente un canone di locazione pari a euro 500 mensili;
lavorava come autista con contratto a tempo indeterminato e stipendio base mensile di circa euro 1.800 ma con le trasferte poteva arrivare anche a circa euro 2.500. Dalla documentazione in atti era emerso che lo stesso aveva percepito: nei mesi di settembre e ottobre 2020, un reddito netto di euro 2.731 e euro 2.850 (cfr. buste paga); nell'anno di imposta 2020, un reddito imponibile di euro
28.462,33, pari a un reddito mensile netto di euro 1.850,19 (cu 2021); nell'anno di imposta 2021, un reddito imponibile di euro 28.473,50, pari a un reddito mensile netto di euro 1.949,35 (cu 2022). Inoltre il resistente fino al dicembre 2021 (come dichiarato in udienza) aveva versato euro 400 fino a settembre/ottobre 2024 per l'acquisto di un'auto che però aveva non aveva più a causa di un incidente, ma le cui rate continuava a pagare.
. in considerazione della giovane età della ricorrente e della sua integra capacità lavorativa, si riteneva che non potesse esserle riconosciuto a titolo di assegno di mantenimento, anche alla luce del fatto che sin da subito non vi era stata tra i coniugi una condivisione di vita e instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis alla luce delle circostanze allegate dalla stessa ricorrente.
. la domanda del resistente di restituzione delle somme da lui versate per il mantenimento della moglie in esecuzione dell'ordinanza presidenziale era inammissibile non essendo legata da connessione qualificata con il rito separativo.
. le spese di lite andavano poste a carico della ricorrente soccombente.
Avverso tale sentenza, pubblicata e notificata il 28.6.2024, proponeva appello, con ricorso depositato in data 26.7.2024, che chiedeva, previa sospensiva, riconoscere l'addebito in capo al marito, CP_1 riconoscere in favore dell'appellante l'assegno di mantenimento e addebitare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente al sig. In via subordinata compensare le spese di lite tra le CP_2 parti previa, in ogni caso, rideterminazione delle spese di lite per il primo grado con applicazione dei minimi importi. In ogni caso, condannare controparte alla refusione delle spese di lite.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.11.2024 CP_2 chiedendo dichiarare l'inammissibilità ex art. 348 bis CPC dell'appello, respingere l'istanza di sospensiva, respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata.
In data 28.11.2024 il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe.
All'udienza del 10.12.2024 comparivano i difensori delle parti che si riportavano ai rispettivi atti e la
Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) impugna la sentenza del Tribunale laddove ha escluso l'addebito della separazione al CP_1 marito ritenendo esservi stato un semplice declino del sodalizio coniugale. In realtà la separazione era stata determinata dal comportamento del sig. e mai la sig.ra avrebbe avanzato domanda di CP_2 CP_1 separazione: il marito infatti aveva mostrato atteggiamento di indifferenza verso le esigenze della moglie sin dall'inizio della convivenza, così violando i doveri di assistenza morale e materiale e di pagina 6 di 10 n. 772/2024 RG
collaborazione fra i coniugi prescritti dall'art. 143 CC, aveva più volte invitato la moglie ad abbandonare il lavoro, circostanza confermata dal medesimo oltre che dal testimone e l'appellante Testimone_3 aveva deciso di accontentare il futuro marito lasciando la propria occupazione e rimanendo così priva di sostentamento economico autonomo e la mancata prova della connessione temporale fra la richiesta del sig. e le dimissioni rassegnate dalla moglie non era certamente sufficiente a giustificare il rigetto CP_2 della domanda di addebito. Ancora il Tribunale non aveva considerato che il marito, a fronte della rinuncia da parte della moglie al lavoro, non aveva compiuto alcuno sforzo per farla sentire parte della famiglia e per non farle sentire il peso delle molte ore trascorse a casa in solitudine o in compagnia dell'anziana madre di lui.
2) la impugna inoltre il capo della sentenza che non le ha riconosciuto un assegno di mantenimento: CP_1 il Tribunale non ha considerato che tale assegno riveste funzione solidaristica e che, come confermato dai testi, il sig. si era sempre detto contrario all'inserimento nel mondo del lavoro della moglie CP_2 preferendo che rimanesse a casa ad occuparsi delle relative faccende. E, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, “alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti”(Cass. Ordinanza del 24.7.2024, n. 20507 che richiama precedente sentenza n. 1622/2017).
3) infine il Tribunale ha errato a porre le spese di lite a carico della sig.ra la quale era stata costretta CP_1 ad adire il Tribunale per l'impossibilità di addivenire ad una separazione consensuale per la netta e ferma opposizione del sig. e già solo per tale motivo le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate CP_2 fra le parti. Era vero che la domanda di addebito proposta dalla era stata respinta, ma era anche stata CP_1 respinta la domanda svolta dal sig. nei confronti della ricorrente di restituzione della somma di CP_2 euro 2.000 percepita in forza dell'ordinanza ex artt. 708-709 CPC.
Si è costituita in data 15.11.2024 il sig. che rileva come il primo Giudice ha correttamente ritenuto CP_2 non provato il nesso eziologico tra le condotte tenute dal marito e la separazione;
ed invero entrambe le parti avevano confermato l'insorgere all'interno della coppia di problemi e di insanabili dissidi che avevano determinato il venir meno della comunione spirituale e la fine della convivenza. Nessuna prova era stata data sia in ordine alla dedotta presenza ingombrante della suocera che avrebbe contribuito in modo fondamentale alla fine del matrimonio, sia in ordine alla circostanza del ripudio. Anzi, le prove assunte avevano invece confermato che era stata proprio la moglie, dopo solo sei mesi di matrimonio, ad abbandonare definitivamente la casa coniugale approfittando dell'assenza del marito per motivi di lavoro e già in passato la sig.ra si era allontanata dalla casa coniugale per trasferirsi dalla madre (v. CP_1 dichiarazioni dei signori e e della stessa appellante che in sede in interpello e nel corso Per_1 Per_2 dell'udienza presidenziale aveva confermato di avere lasciato la casa coniugale nell'agosto 2020 (capitoli
3 - 4) e nel mese di novembre 2020 (capitolo 5) e che, allorquando aveva abbandonato definitivamente la casa coniugale, il marito non era presente. Quanto alla questione lavorativa, era emerso che la CP_1 aveva presentato le dimissioni volontariamente nel mese di ottobre 2019 poiché aveva già programmato il proprio rientro in Marocco per un periodo di quattro mesi, decisione assunta unilateralmente dalla ricorrente con ben due mesi di anticipo rispetto alla decisione di contrarre matrimonio e ben otto mesi pagina 7 di 10 n. 772/2024 RG
prima della celebrazione. Infine si evidenzia come la aveva in più occasioni (scritti difensivi e CP_1 dichiarazioni rese personalmente nel corso dell'udienza presidenziale del 27.1.2022) dichiarato di essere inoccupata, mentre in seguito era emerso che già dal mese di novembre 2011 aveva reperito un'attività lavorativa e che disponeva appieno di adeguati e sufficienti redditi propri. Infine, le spese di lite correttamente erano state poste a carico della la quale in primo grado aveva dichiarato in più CP_1 occasioni di essere disoccupata nonostante stesse già da tempo prestando attività lavorativa, aveva affermato che il marito le aveva vietato di iscrivere la residenza anagrafica presso la casa coniugale mentre era stata una decisione strettamente personale e non aveva prodotto il passaporto attestante gli spostamenti effettuati nell'anno 2019.
La Corte osserva:
1) in ordine all'addebito l'appello è infondato: l'ampia motivazione resa dal Tribunale per rigettare la domanda di addebito della separazione al sig. non è stata efficacemente contrastata nell'atto di CP_2 appello nel quale vengono riproposte le medesime allegazioni svolte in primo grado senza alcuna specifica critica e censura alle argomentazioni svolte dal Tribunale, argomentazioni che questa Corte condivide: quando il matrimonio è stato contratto, nel giugno 2020, la sig.ra aveva 21 anni e il sig. CP_1 ne aveva 47: la stessa Afsi in sede di udienza presidenziale il 27.1.2022 ha dichiarato “prima CP_2 quando l'ho sposato lo amavo, ma dopo che l'ho conosciuto non mi è più piaciuto. Dopo sposati ho conosciuto un altro uomo sin da subito. Quasi dopo circa un mese. Lui si arrabbiava e non mi parlava anche per una settimana o un mese e dormiva con la madre… non ha neppure chiamato per sapere se stavo bene la settimana in cui sono stata male”. All'udienza del 26.5.2023, sentita in sede di interrogatorio formale, la sig.ra ha ammesso di avere lasciato la casa coniugale ad agosto 2020 CP_1
(quindi due mesi dopo il matrimonio) e di essere tornata, accompagnata dal proprio padre, a SA LO
D'GO a casa della madre (capp. 3 e 4), ha altresì ammesso (cap. 5) che anche nel novembre 2020 aveva lasciato la casa coniugale ed era tornata dalla madre e ha precisato di averlo fatto “in quanto io e mio marito avevamo tanti problemi e, dopo una lite, lui mi ha detto di andarmene da casa”. Quanto all'episodio del febbraio 2021, ha dichiarato che mentre il marito era assente da casa i suoi genitori la avevano aiutata ad asportare dalla casa coniugale i suoi effetti personali: è quindi evidente che il matrimonio è entrato in crisi sin da subito (dopo un mese la ha dichiarato di avere scoperto che CP_2
l'uomo che aveva sposato non era quello che lei pensava) e che l'episodio di febbraio 2021 è stato l'ultimo atto di una serie di incomprensioni ed era già stato preceduto da due allontanamenti spontanei dalla casa coniugale della giovane moglie che evidente non si sentiva felice e che si trovava in un contesto matrimoniale non soddisfacente: tuttavia ai fini della dichiarazione di addebito è necessaria la prova che il fallimento del matrimonio sia riconducibile a una specifica condotta del contraria ai doveri CP_2 coniugali e nel caso in esame non sono risultate provate tali condotte: il fatto che con la coppia vivesse la madre del di per sé non rappresenta una violazione dei doveri coniugali e la circostanza che il CP_2 sig. si curasse solo della madre e non della moglie non è provato. CP_2
Circa il fatto che il avrebbe impedito alla moglie di lavorare, è pacifico e documentale che la sig.ra CP_2
che prima lavorava con contratto di assunzione a tempo indeterminato, a ottobre 2019 si è dimessa CP_1 volontariamente dal lavoro, ma solo a dicembre dello stesso anno la coppia decise di sposarsi e poi si sposò a giugno dell'anno dopo: anche a volere ritenere che la sig.ra si sia dimessa nella prospettiva CP_1 di un futuro possibile matrimonio (anche se lei stessa ha dichiarato all'udienza presidenziale che solo a pagina 8 di 10 n. 772/2024 RG
dicembre 2019 -“prima di Natale” - lei e il sig. avevano deciso di sposarsi) e dato per pacifico CP_2 che il sig. conformemente alla cultura di origine, preferiva che la moglie restasse a casa dal lavoro CP_2
(v. testimonianza di , amico della coppia, e la stessa ammissione del all'udienza Testimone_3 CP_2 presidenziale: “le ho detto che se stava a casa era meglio”), questo non può rappresentare causa di addebito della separazione: la sig.ra si è dimessa nella prospettiva di un futuro matrimonio ma lo ha CP_1 fatto spontaneamente prima ancora che fosse deciso il matrimonio e appena avviata la separazione ha ripreso a lavorare.
Quanto al fatto che il non avrebbe consentito alla moglie di trasferire la residenza presso la casa CP_2 coniugale, come rilevato dal Tribunale la doglianza della sig.ra era pretestuosa avendo lei stessa CP_1 ammesso all'udienza presidenziale del 27.1.2022 che era stata lei a non fissare la residenza presso la casa coniugale per ottenere il riconoscimento della patente marocchina, avvallando così la prospettazione della difesa del marito secondo cui, avendo la stessa preso la patente marocchina nel 2019 ed essendo la conversione della patente senza dovere sostenere esami consentita solo a coloro che ne sono in possesso da almeno due anni prima di acquisire la residenza in Italia, la aveva interesse a non risultare CP_1 residente in Italia prima del 2021 per non dovere sostenere un esame per la conversione della patente.
Deve quindi ritenersi che il matrimonio non è andato bene sin da subito e, se anche a febbraio 2021 la
è stata allontanata malamente dalla casa coniugale dal marito, è certo che il matrimonio andava male CP_1 già da tempo, cioè da pochissimo dopo la celebrazione sicché non è stato quell'allontanamento a causare il fallimento dell'unione coniugale.
Infine, il fatto che il marito non facesse compagnia alla moglie, preferisse stare con sua madre, si mostrasse assolutamente disinteressato trascorrere il tempo con la neo sposa e rifuggisse contatti intimi con lei, sono circostanze non provate e che comunque non possono essere poste in rapporto di causalità con la fine del matrimonio che per stessa ammissione della non andava bene sin dall'inizio. CP_1
2) anche per quanto concerne il mantenimento questa Corte condivide l'impostazione e la conclusione del giudice di primo grado: è vero che il sig. guadagna assai di più della moglie (è autotrasportatore CP_2 dipendente e guadagna cifre variabili a seconda degli straordinari svolti, comprese tra i 1.800 e i 2.500 euro al mese), è gravato da un canone di locazione di circa 500 euro al mese e vive con la madre. La sig.ra ha 25 anni e prima di sposarsi da maggio 2017 e fino a ottobre 2019 lavorava con contratto a CP_1 tempo indeterminato, poi, come si è visto, si è dimessa ma a novembre 2021, appena separata, ha nuovamente trovato lavoro come assistente domiciliare per un'associazione Onlus e percepisce circa
1.000 euro al mese. Non ha spese abitative perché è tornata a vivere dalla madre.
Tenuto conto della brevissima durata del matrimonio (un anno ma sin dall'inizio la relazione coniugale si è palesata come problematica e non pare abbia fatto neppure a tempo ad instaurarsi una “affectio coniugalis”, come rilevato dal Tribunale) e della giovane età della sig.ra che un impiego e ha piena CP_1 capacità lavorativa, si ritiene di condividere la conclusione del giudice di primo grado che ha ritenuto non sussistere i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della sig.ra
CP_1
3) correttamente le spese di lite sono state poste dal Tribunale a carico della sig.ra la quale era CP_1 risultata soccombente circa la domanda di addebito (per istruire la causa su questo punto è stata svolta istruttoria orale e sono stati sentiti quattro testimoni) e circa la domanda economica (che ha comportato pagina 9 di 10 n. 772/2024 RG
la necessità di istruire la causa documentalmente) mentre la domanda del di restituzione delle CP_2 somme da lui versate per il mantenimento della moglie in esecuzione dell'ordinanza presidenziale non ha comportato la necessità di alcuna istruttoria. Parte appellante lamenta inoltre che le spese di lite liquidate dal Tribunale sono troppo elevate e chiede alla Corte di rideterminarle usando i minimi di legge, tuttavia anche tale domanda è infondata perché l'importo liquidato dal Tribunale (3.809 euro) è stato stabilito utilizzando i parametri per le cause di competenza del Tribunale, valore indeterminabile, complessità bassa e sono stati utilizzati gli importi minimi per le quattro fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
L'esito del giudizio impone la condanna dell'appellante anche alle spese di lite del presente grado che si liquidano in 3.473 euro, utilizzando i medesimi parametri usati dal Tribunale ma per i procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello e per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria.
Parte appellante è altresì tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1quater DPR 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1458/2024 pubblicata il 28.6.2024 resa nel proc.
6474/2021 RG, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
. condanna parte appellante a rifondere a le spese di lite del presente giudizio che si liquidano CP_2 in 3.473 euro, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
. dà atto che parte appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Brescia, 10 dicembre 2024
il Cons. rel. est. il Presidente
Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
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