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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12744 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 15193/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15193/2024 promossa da:
, nata a Kismayo, in [...], il [...], codice fiscale Parte_1
residente a [...], C.F._1 titolare di permesso di soggiorno per asilo in corso di validità, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Mazzeo e domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Ostiense 98, come da procura allegata, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'11.04.2024;
– ricorrente – contro
Controparte_1
e ,
[...] Controparte_2 entrambi in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– resistenti –
Oggetto: Ricorso per l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare con la madre
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
La ricorrente, , ha chiesto a codesto Tribunale di accertare Parte_1 CP_ e dichiarare il proprio diritto a ricongiungersi in con la madre, la signora
, e, per l'effetto, di condannare il Parte_2 [...]
e l a Controparte_1 Controparte_2 al rilascio del visto per motivi familiari. Ha altresì richiesto la condanna CP_2 dei resistenti al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al proprio difensore, o in favore dell'erario in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
1 I resistenti, il e Controparte_1
l a si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2 CP_2 del ricorso avversario in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
IN FATTO:
La ricorrente, , nata il [...] a Kismayo, in [...], è Parte_1 attualmente regolarmente soggiornante in Italia in quanto titolare di un permesso di soggiorno per asilo in corso di validità. Tale status le è stato riconosciuto dalla Commissione Territoriale di Foggia, che le ha conferito lo status di rifugiata, in seguito a un'audizione personale tenutasi il 24.08.2016 presso il Centro Polifunzionale per Immigrati di Borgo Mezzanone (Foggia). La ricorrente risiede a Piazza ME (EN) in Via Bologna 47 e possiede una carta d'identità italiana rilasciata il 16.02.2017 dal Comune di Chiaravalle (AN), valida fino al 02.01.2028, e una tessera sanitaria valida fino al 15.06.2026.
Nel gennaio 2022, ha intrapreso il procedimento per Parte_1 richiedere il nulla osta per il ricongiungimento familiare in favore di sua madre,
, nata a Mogadiscio, in [...], il [...]. Parte_2
Al momento degli atti più recenti, la madre ha 46 anni. Parte_2
risiede a in dopo essere fuggita dalla Somalia, e
[...] CP_2 CP_2 il suo mantenimento è garantito esclusivamente dalle rimesse economiche periodiche della figlia. La madre, infatti, non lavora, non percepisce alcun reddito e non ha altri familiari che possano provvedere al suo mantenimento; risulta ospitata gratuitamente presso conoscenti a e CP_2 soggiorna in senza un regolare permesso di soggiorno. La ricorrente CP_2 stessa ha visitato la madre in dal 18.09.2022 al 19.10.2022, come CP_2 attestato dal visto turistico ottenuto per tale periodo. In precedenza, quando la madre viveva in Somalia, il sostegno economico veniva erogato tramite il sistema di mobile banking IVC PLUS, un metodo diffuso in Africa ma ora non più tracciabile.
Il 31.07.2022, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di ha rilasciato il nulla Per_1 osta per il ricongiungimento della madre, provvedendo a trasmetterlo telematicamente alla Rappresentanza Diplomatico-Consolare di CP_2
A seguito della domanda di visto, l'Ambasciata italiana in ha
[...] CP_2 incaricato l' di accertare il Controparte_3 legame di maternità tramite test del DNA. La ricorrente ha sostenuto tutte le spese relative a tale procedura, inclusa la quota per la madre, per un totale di
€780,00. L'OIM ha confermato la compatibilità genetica tra madre e figlia con
Pag. 2 di 7 una probabilità di parentela superiore al 99,99% e ha comunicato l'esito positivo del test all a il 28.12.2022. Controparte_2 CP_2
Nonostante l'esito positivo del test del DNA, l'Ambasciata italiana a ha CP_2 inviato un preavviso di rigetto, datato 02.11.2022, richiedendo la "prova che non esistono altri figli nel paese di origine" e la copia del verbale delle dichiarazioni rese dalla ricorrente alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, oltre al Modello C/3 del familiare straniero. In risposta, la ricorrente ha inviato all'Ambasciata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, datata 27.07.2022, autenticata dal Comune di Piazza ME, in cui dichiarava di essere l'unica figlia di sua madre e unica fonte di sostegno finanziario. Tale dichiarazione è stata trasmessa insieme ai propri certificati di stato di famiglia e residenza tramite PEC da un legale il 31.08.2023.
Precedentemente, durante l'audizione personale del 24.08.2016 presso il Centro Polifunzionale per Immigrati di Borgo Mezzanone (Foggia) per la richiesta di protezione internazionale, aveva dichiarato di Parte_1 avere una madre, tre fratelli e una sorella. Per chiarire questa apparente contraddizione, la ricorrente ha prodotto nel presente giudizio un'ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto notorio, datata 04.04.2024, in cui ha precisato di essere l'unica figlia della signora , Parte_2 specificando che i suoi tre fratelli e la sorella sono nati dal matrimonio del padre con un'altra donna. Inoltre, ha allegato una testimonianza giurata, tradotta e legalizzata dall'Ambasciata italiana a Mogadiscio il 18.12.2023, di due conoscenti somali ( e resa Persona_2 Persona_3 dinanzi a un giudice somalo il 28.11.2023, la quale conferma che
[...]
è la madre biologica di e che Parte_2 Parte_1 quest'ultima è la sua unica figlia e che provvede al suo mantenimento.
Il 16.11.2023, l'Ambasciata italiana in ha rigettato la domanda di visto CP_2 per motivi familiari alla madre della ricorrente con il Decreto Prot. 887. Le motivazioni del diniego indicavano la mancata dimostrazione di un sostegno finanziario continuo e prolungato alla madre e la non sufficienza delle rimesse di denaro per il suo mantenimento. Inoltre, l ha contestato la CP_2 dichiarazione della ricorrente di essere figlia unica, basandosi sulle precedenti dichiarazioni rese alla Commissione Territoriale. Ha anche rilevato che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 27.07.2022 si discostava da altre certificazioni di stato civile ottenibili dalla Somalia e legalizzabili dall'Ambasciata a Mogadiscio, la quale, pur trovandosi in un compound militare, effettua legalizzazioni.
Pag. 3 di 7 Per quanto riguarda il sostegno economico, la ricorrente ha fornito numerose ricevute di versamento di denaro alla madre tramite Sundus Exchange. In sede di ricorso, sono state allegate 17 ricevute di bonifici effettuati dalla ricorrente in favore della madre nel periodo compreso tra ottobre 2022 e febbraio 2024, generalmente di 250 USD ciascuno. Inoltre, nel corso del giudizio, sono state prodotte ulteriori 16 ricevute di rimesse di denaro datate da maggio 2024 a maggio 2025, anch'esse di 250 USD ciascuno. Si è ribadito che le rimesse precedenti, quando la madre era in Somalia, avvenivano tramite mobile banking (IVC PLUS) e non sono tracciabili. La ricorrente ha inoltre sostenuto le spese per il test del DNA della madre, pari a €780,00.
È un fatto noto che in Somalia gli eventi di stato civile si svolgono in forma privata secondo il rito islamico, senza la presenza di un pubblico ufficiale, e non esiste un ufficio dell'anagrafe. Pertanto, la certificazione è rimessa all'autorità giurisdizionale che verbalizza quanto riferito da testimoni vicini alla famiglia. Fino al 2022, le deposizioni rilasciate da autorità pubbliche somale non potevano essere legalizzate dall' italiana a Mogadiscio, a causa CP_2 della sua inaccessibilità per motivi di sicurezza, essendo situata all'interno di un presidio militare, circostanza che rendeva l'Ambasciata di Nairobi il punto di riferimento più prossimo per i visti dei cittadini somali. Successivamente, è divenuta possibile la legalizzazione tramite l'intermediazione del Ministero degli Affari Esteri Somalo. La situazione in Somalia è caratterizzata da violenza, crisi umanitarie e climatiche. La condizione dei profughi somali in Kenya e è CP_2 precaria, con difficoltà di accesso ai servizi sanitari essenziali e costi proibitivi per le cure mediche private. La madre della ricorrente, inoltre, soggiorna in senza un regolare permesso di soggiorno, è priva di occupazione e CP_2 non ha familiari in grado di provvedere al suo sostentamento, vivendo con spese abitative modeste in quanto ospitata gratuitamente.
IN DIRITTO:
La presente controversia verte sul diritto al ricongiungimento familiare di un cittadino straniero titolare di protezione internazionale. L'ordinamento italiano, attraverso il combinato disposto degli artt. 22 comma 4 D.Lgs. 251/2007 e 29 bis D.Lgs. 286/1998, riconosce e tutela il diritto all'unità familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, prevedendo un regime di favore rispetto agli stranieri che non beneficiano di tale protezione.
In particolare, l'Art. 29 bis, comma 1, del D.Lgs. 286/1998, stabilisce l'esonero dal rispetto dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, del T.U.I., riguardanti la disponibilità di un alloggio idoneo, di un reddito minimo annuo e di un'assicurazione sanitaria. Tuttavia, rimangono fermi i requisiti relativi alla
Pag. 4 di 7 categoria dei familiari ricongiungibili, stabiliti dall'Art. 29, comma 1, lettera d), del T.U.I.. Nel caso di genitori infrasessantacinquenni, come la madre della ricorrente (nata nel 1979, quindi 46 anni al momento degli atti più recenti), è richiesto che siano a carico del richiedente e che non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza.
Il procedimento di ricongiungimento familiare è a formazione progressiva, con una prima fase che si svolge presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (Prefettura) per la verifica dei requisiti oggettivi (nulla osta), e una seconda fase presso la Rappresentanza consolare per la verifica dei requisiti soggettivi (visto d'ingresso). Il nulla osta al ricongiungimento familiare in favore della madre è stato regolarmente ottenuto dalla ricorrente in data 31.07.2022. Il potere dell'autorità consolare, pur essendo di verifica dell'autenticità documentale, deve tenere conto della particolare condizione dei titolari di protezione internazionale e delle oggettive difficoltà nell'ottenere documenti ufficiali da Paesi come la Somalia.
Quanto ai requisiti contestati dall' , si osserva quanto segue: CP_2
1. Rapporto di filiazione: L'esistenza del rapporto madre-figlia è stata inconfutabilmente provata dall'esito positivo del test del DNA, richiesto dall'Ambasciata stessa e i cui costi sono stati sostenuti interamente dalla ricorrente. La compatibilità genetica è stata accertata con una probabilità superiore al 99,99%. Tale circostanza, supportata dalla documentazione prodotta sia in fase amministrativa che giudiziale, non è più contestabile.
2. Assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza: Questo requisito è stato ampiamente dimostrato dalla ricorrente. La ricorrente ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 27.07.2022, autenticata dal Comune di Piazza ME, in cui attesta di essere l'unica figlia di sua madre e unica fonte di sostegno finanziario. Successivamente, ha chiarito la propria posizione con un'ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 04.04.2024, affermando che i suoi tre fratelli e una sorella sono nati dal matrimonio del padre con un'altra donna, quindi non dalla madre
[...]
. Fondamentale è la testimonianza giurata di due Parte_2 conoscenti somali ( e , resa Persona_2 Persona_3 dinanzi a un giudice somalo il 28.11.2023 e legalizzata dall'Ambasciata italiana a Mogadiscio il 18.12.2023, che conferma che Parte_2 ha solo come figlia. Le dichiarazioni della ricorrente alla Parte_1
Commissione Territoriale nel 2016, pur menzionando fratelli e sorelle, non precludono la successiva precisazione che questi non fossero figli della madre, in particolare considerando il noto contesto della Somalia, dove la
Pag. 5 di 7 documentazione di stato civile è lacunosa o inesistente a causa dell'assenza di un ufficio anagrafe e della natura privata degli eventi civili. In tali situazioni, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e le testimonianze giurate costituiscono mezzi di prova idonei, valutabili dal giudice come prova atipica o indiziaria. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28200/2021, ha stabilito che le agevolazioni probatorie previste dall'Art. 29 bis, comma 2, D.Lgs. 286/1998 per i rifugiati non devono essere interpretate restrittivamente, ma estese anche alla dimostrazione di elementi qualificanti il vincolo familiare, come l'assenza di altri figli. In virtù del principio della "vicinanza della prova", è l'Amministrazione, munita di strumenti per verifiche in loco, che dovrebbe fornire prova contraria sull'esistenza di altri figli, un onere che non è stato assolto nel presente giudizio. Il rigetto basato unicamente sull'assenza di documenti probatori è precluso dall'Art. 29 bis T.U. Immigrazione. L'argomentazione dell'Amministrazione circa una "nettamente discostata" documentazione è apodittica e priva di fondamento fattuale e giuridico.
3. Vivenza a carico: Il requisito della vivenza a carico della madre dalla figlia è anch'esso pienamente integrato. La ricorrente ha prodotto numerose ricevute di rimesse di denaro alla madre, documentando 17 trasferimenti da ottobre 2022 a febbraio 2024 e ulteriori 16 trasferimenti da maggio 2024 a maggio 2025. Ha inoltre sostenuto le spese per il test del DNA della madre (€780,00). Le rimesse precedenti, tramite mobile banking in Somalia, pur non tracciabili, sono state dichiarate e non contestate. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 25.08.2023 attesta che la figlia è l'unica fonte di sostegno finanziario per la madre, e quella del 04.04.2024 dichiara la disponibilità a fornire vitto e alloggio, ribadendo che la madre non percepisce alcun reddito e non ha altri familiari in grado di provvedere al suo mantenimento. La giurisprudenza consolidata, inclusa la Corte di Cassazione (n. 24488/2021) e la Corte d'Appello di Roma (sentenze n. 2912/2020 e n. 343/2023), riconosce che il requisito della vivenza a carico, non rientrando nell'esonero dell'Art. 29 bis comma 1, può essere dimostrato anche tramite ragionamento presuntivo, considerando il contesto di grave disagio economico e sociale del Paese di provenienza (Somalia) e la condizione della madre in enza permesso CP_2 di soggiorno, senza reddito, senza altri familiari che possano provvedere al suo mantenimento, e con spese abitative modeste perché ospitata gratuitamente). È noto che in Somalia e nei paesi di transito come l o il Kenya, le CP_2 opportunità di lavoro sono scarse e, sebbene il costo della vita sia inferiore, è difficile da sostenere senza un reddito stabile, rendendo verosimile che le rimesse della figlia, anche se modeste, siano l'unica fonte di sostentamento. Il Tribunale ha il compito di verificare la sussistenza del diritto al momento della decisione, potendo quindi considerare documenti prodotti anche
Pag. 6 di 7 successivamente alla fase amministrativa, una possibilità di cui l'Amministrazione, pur avendo gli strumenti per effettuare verifiche, non ha offerto prova contraria.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso della signora merita Parte_1 accoglimento, essendo stati dimostrati tutti i presupposti di legge per il ricongiungimento familiare con la madre . Parte_2
Sulle spese di lite:
Considerata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'11.04.2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 15193/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1 CP_ dichiara il diritto di a ricongiungersi in con la Parte_1 madre , nata a Mogadiscio, in [...], il Parte_2
06.02.1979.
• Ordina al Controparte_1
e all' a in persona
[...] Controparte_2 Controparte_2 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, di rilasciare il relativo visto d'ingresso in favore di . Parte_2
• Dichiara le spese irripetibili
Roma 12/09/2025
Il Giudice
Massimo Marasca
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 15193/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15193/2024 promossa da:
, nata a Kismayo, in [...], il [...], codice fiscale Parte_1
residente a [...], C.F._1 titolare di permesso di soggiorno per asilo in corso di validità, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Mazzeo e domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Ostiense 98, come da procura allegata, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'11.04.2024;
– ricorrente – contro
Controparte_1
e ,
[...] Controparte_2 entrambi in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– resistenti –
Oggetto: Ricorso per l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare con la madre
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
La ricorrente, , ha chiesto a codesto Tribunale di accertare Parte_1 CP_ e dichiarare il proprio diritto a ricongiungersi in con la madre, la signora
, e, per l'effetto, di condannare il Parte_2 [...]
e l a Controparte_1 Controparte_2 al rilascio del visto per motivi familiari. Ha altresì richiesto la condanna CP_2 dei resistenti al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al proprio difensore, o in favore dell'erario in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
1 I resistenti, il e Controparte_1
l a si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2 CP_2 del ricorso avversario in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
IN FATTO:
La ricorrente, , nata il [...] a Kismayo, in [...], è Parte_1 attualmente regolarmente soggiornante in Italia in quanto titolare di un permesso di soggiorno per asilo in corso di validità. Tale status le è stato riconosciuto dalla Commissione Territoriale di Foggia, che le ha conferito lo status di rifugiata, in seguito a un'audizione personale tenutasi il 24.08.2016 presso il Centro Polifunzionale per Immigrati di Borgo Mezzanone (Foggia). La ricorrente risiede a Piazza ME (EN) in Via Bologna 47 e possiede una carta d'identità italiana rilasciata il 16.02.2017 dal Comune di Chiaravalle (AN), valida fino al 02.01.2028, e una tessera sanitaria valida fino al 15.06.2026.
Nel gennaio 2022, ha intrapreso il procedimento per Parte_1 richiedere il nulla osta per il ricongiungimento familiare in favore di sua madre,
, nata a Mogadiscio, in [...], il [...]. Parte_2
Al momento degli atti più recenti, la madre ha 46 anni. Parte_2
risiede a in dopo essere fuggita dalla Somalia, e
[...] CP_2 CP_2 il suo mantenimento è garantito esclusivamente dalle rimesse economiche periodiche della figlia. La madre, infatti, non lavora, non percepisce alcun reddito e non ha altri familiari che possano provvedere al suo mantenimento; risulta ospitata gratuitamente presso conoscenti a e CP_2 soggiorna in senza un regolare permesso di soggiorno. La ricorrente CP_2 stessa ha visitato la madre in dal 18.09.2022 al 19.10.2022, come CP_2 attestato dal visto turistico ottenuto per tale periodo. In precedenza, quando la madre viveva in Somalia, il sostegno economico veniva erogato tramite il sistema di mobile banking IVC PLUS, un metodo diffuso in Africa ma ora non più tracciabile.
Il 31.07.2022, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di ha rilasciato il nulla Per_1 osta per il ricongiungimento della madre, provvedendo a trasmetterlo telematicamente alla Rappresentanza Diplomatico-Consolare di CP_2
A seguito della domanda di visto, l'Ambasciata italiana in ha
[...] CP_2 incaricato l' di accertare il Controparte_3 legame di maternità tramite test del DNA. La ricorrente ha sostenuto tutte le spese relative a tale procedura, inclusa la quota per la madre, per un totale di
€780,00. L'OIM ha confermato la compatibilità genetica tra madre e figlia con
Pag. 2 di 7 una probabilità di parentela superiore al 99,99% e ha comunicato l'esito positivo del test all a il 28.12.2022. Controparte_2 CP_2
Nonostante l'esito positivo del test del DNA, l'Ambasciata italiana a ha CP_2 inviato un preavviso di rigetto, datato 02.11.2022, richiedendo la "prova che non esistono altri figli nel paese di origine" e la copia del verbale delle dichiarazioni rese dalla ricorrente alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, oltre al Modello C/3 del familiare straniero. In risposta, la ricorrente ha inviato all'Ambasciata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, datata 27.07.2022, autenticata dal Comune di Piazza ME, in cui dichiarava di essere l'unica figlia di sua madre e unica fonte di sostegno finanziario. Tale dichiarazione è stata trasmessa insieme ai propri certificati di stato di famiglia e residenza tramite PEC da un legale il 31.08.2023.
Precedentemente, durante l'audizione personale del 24.08.2016 presso il Centro Polifunzionale per Immigrati di Borgo Mezzanone (Foggia) per la richiesta di protezione internazionale, aveva dichiarato di Parte_1 avere una madre, tre fratelli e una sorella. Per chiarire questa apparente contraddizione, la ricorrente ha prodotto nel presente giudizio un'ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto notorio, datata 04.04.2024, in cui ha precisato di essere l'unica figlia della signora , Parte_2 specificando che i suoi tre fratelli e la sorella sono nati dal matrimonio del padre con un'altra donna. Inoltre, ha allegato una testimonianza giurata, tradotta e legalizzata dall'Ambasciata italiana a Mogadiscio il 18.12.2023, di due conoscenti somali ( e resa Persona_2 Persona_3 dinanzi a un giudice somalo il 28.11.2023, la quale conferma che
[...]
è la madre biologica di e che Parte_2 Parte_1 quest'ultima è la sua unica figlia e che provvede al suo mantenimento.
Il 16.11.2023, l'Ambasciata italiana in ha rigettato la domanda di visto CP_2 per motivi familiari alla madre della ricorrente con il Decreto Prot. 887. Le motivazioni del diniego indicavano la mancata dimostrazione di un sostegno finanziario continuo e prolungato alla madre e la non sufficienza delle rimesse di denaro per il suo mantenimento. Inoltre, l ha contestato la CP_2 dichiarazione della ricorrente di essere figlia unica, basandosi sulle precedenti dichiarazioni rese alla Commissione Territoriale. Ha anche rilevato che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 27.07.2022 si discostava da altre certificazioni di stato civile ottenibili dalla Somalia e legalizzabili dall'Ambasciata a Mogadiscio, la quale, pur trovandosi in un compound militare, effettua legalizzazioni.
Pag. 3 di 7 Per quanto riguarda il sostegno economico, la ricorrente ha fornito numerose ricevute di versamento di denaro alla madre tramite Sundus Exchange. In sede di ricorso, sono state allegate 17 ricevute di bonifici effettuati dalla ricorrente in favore della madre nel periodo compreso tra ottobre 2022 e febbraio 2024, generalmente di 250 USD ciascuno. Inoltre, nel corso del giudizio, sono state prodotte ulteriori 16 ricevute di rimesse di denaro datate da maggio 2024 a maggio 2025, anch'esse di 250 USD ciascuno. Si è ribadito che le rimesse precedenti, quando la madre era in Somalia, avvenivano tramite mobile banking (IVC PLUS) e non sono tracciabili. La ricorrente ha inoltre sostenuto le spese per il test del DNA della madre, pari a €780,00.
È un fatto noto che in Somalia gli eventi di stato civile si svolgono in forma privata secondo il rito islamico, senza la presenza di un pubblico ufficiale, e non esiste un ufficio dell'anagrafe. Pertanto, la certificazione è rimessa all'autorità giurisdizionale che verbalizza quanto riferito da testimoni vicini alla famiglia. Fino al 2022, le deposizioni rilasciate da autorità pubbliche somale non potevano essere legalizzate dall' italiana a Mogadiscio, a causa CP_2 della sua inaccessibilità per motivi di sicurezza, essendo situata all'interno di un presidio militare, circostanza che rendeva l'Ambasciata di Nairobi il punto di riferimento più prossimo per i visti dei cittadini somali. Successivamente, è divenuta possibile la legalizzazione tramite l'intermediazione del Ministero degli Affari Esteri Somalo. La situazione in Somalia è caratterizzata da violenza, crisi umanitarie e climatiche. La condizione dei profughi somali in Kenya e è CP_2 precaria, con difficoltà di accesso ai servizi sanitari essenziali e costi proibitivi per le cure mediche private. La madre della ricorrente, inoltre, soggiorna in senza un regolare permesso di soggiorno, è priva di occupazione e CP_2 non ha familiari in grado di provvedere al suo sostentamento, vivendo con spese abitative modeste in quanto ospitata gratuitamente.
IN DIRITTO:
La presente controversia verte sul diritto al ricongiungimento familiare di un cittadino straniero titolare di protezione internazionale. L'ordinamento italiano, attraverso il combinato disposto degli artt. 22 comma 4 D.Lgs. 251/2007 e 29 bis D.Lgs. 286/1998, riconosce e tutela il diritto all'unità familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, prevedendo un regime di favore rispetto agli stranieri che non beneficiano di tale protezione.
In particolare, l'Art. 29 bis, comma 1, del D.Lgs. 286/1998, stabilisce l'esonero dal rispetto dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, del T.U.I., riguardanti la disponibilità di un alloggio idoneo, di un reddito minimo annuo e di un'assicurazione sanitaria. Tuttavia, rimangono fermi i requisiti relativi alla
Pag. 4 di 7 categoria dei familiari ricongiungibili, stabiliti dall'Art. 29, comma 1, lettera d), del T.U.I.. Nel caso di genitori infrasessantacinquenni, come la madre della ricorrente (nata nel 1979, quindi 46 anni al momento degli atti più recenti), è richiesto che siano a carico del richiedente e che non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza.
Il procedimento di ricongiungimento familiare è a formazione progressiva, con una prima fase che si svolge presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (Prefettura) per la verifica dei requisiti oggettivi (nulla osta), e una seconda fase presso la Rappresentanza consolare per la verifica dei requisiti soggettivi (visto d'ingresso). Il nulla osta al ricongiungimento familiare in favore della madre è stato regolarmente ottenuto dalla ricorrente in data 31.07.2022. Il potere dell'autorità consolare, pur essendo di verifica dell'autenticità documentale, deve tenere conto della particolare condizione dei titolari di protezione internazionale e delle oggettive difficoltà nell'ottenere documenti ufficiali da Paesi come la Somalia.
Quanto ai requisiti contestati dall' , si osserva quanto segue: CP_2
1. Rapporto di filiazione: L'esistenza del rapporto madre-figlia è stata inconfutabilmente provata dall'esito positivo del test del DNA, richiesto dall'Ambasciata stessa e i cui costi sono stati sostenuti interamente dalla ricorrente. La compatibilità genetica è stata accertata con una probabilità superiore al 99,99%. Tale circostanza, supportata dalla documentazione prodotta sia in fase amministrativa che giudiziale, non è più contestabile.
2. Assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza: Questo requisito è stato ampiamente dimostrato dalla ricorrente. La ricorrente ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 27.07.2022, autenticata dal Comune di Piazza ME, in cui attesta di essere l'unica figlia di sua madre e unica fonte di sostegno finanziario. Successivamente, ha chiarito la propria posizione con un'ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 04.04.2024, affermando che i suoi tre fratelli e una sorella sono nati dal matrimonio del padre con un'altra donna, quindi non dalla madre
[...]
. Fondamentale è la testimonianza giurata di due Parte_2 conoscenti somali ( e , resa Persona_2 Persona_3 dinanzi a un giudice somalo il 28.11.2023 e legalizzata dall'Ambasciata italiana a Mogadiscio il 18.12.2023, che conferma che Parte_2 ha solo come figlia. Le dichiarazioni della ricorrente alla Parte_1
Commissione Territoriale nel 2016, pur menzionando fratelli e sorelle, non precludono la successiva precisazione che questi non fossero figli della madre, in particolare considerando il noto contesto della Somalia, dove la
Pag. 5 di 7 documentazione di stato civile è lacunosa o inesistente a causa dell'assenza di un ufficio anagrafe e della natura privata degli eventi civili. In tali situazioni, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e le testimonianze giurate costituiscono mezzi di prova idonei, valutabili dal giudice come prova atipica o indiziaria. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28200/2021, ha stabilito che le agevolazioni probatorie previste dall'Art. 29 bis, comma 2, D.Lgs. 286/1998 per i rifugiati non devono essere interpretate restrittivamente, ma estese anche alla dimostrazione di elementi qualificanti il vincolo familiare, come l'assenza di altri figli. In virtù del principio della "vicinanza della prova", è l'Amministrazione, munita di strumenti per verifiche in loco, che dovrebbe fornire prova contraria sull'esistenza di altri figli, un onere che non è stato assolto nel presente giudizio. Il rigetto basato unicamente sull'assenza di documenti probatori è precluso dall'Art. 29 bis T.U. Immigrazione. L'argomentazione dell'Amministrazione circa una "nettamente discostata" documentazione è apodittica e priva di fondamento fattuale e giuridico.
3. Vivenza a carico: Il requisito della vivenza a carico della madre dalla figlia è anch'esso pienamente integrato. La ricorrente ha prodotto numerose ricevute di rimesse di denaro alla madre, documentando 17 trasferimenti da ottobre 2022 a febbraio 2024 e ulteriori 16 trasferimenti da maggio 2024 a maggio 2025. Ha inoltre sostenuto le spese per il test del DNA della madre (€780,00). Le rimesse precedenti, tramite mobile banking in Somalia, pur non tracciabili, sono state dichiarate e non contestate. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 25.08.2023 attesta che la figlia è l'unica fonte di sostegno finanziario per la madre, e quella del 04.04.2024 dichiara la disponibilità a fornire vitto e alloggio, ribadendo che la madre non percepisce alcun reddito e non ha altri familiari in grado di provvedere al suo mantenimento. La giurisprudenza consolidata, inclusa la Corte di Cassazione (n. 24488/2021) e la Corte d'Appello di Roma (sentenze n. 2912/2020 e n. 343/2023), riconosce che il requisito della vivenza a carico, non rientrando nell'esonero dell'Art. 29 bis comma 1, può essere dimostrato anche tramite ragionamento presuntivo, considerando il contesto di grave disagio economico e sociale del Paese di provenienza (Somalia) e la condizione della madre in enza permesso CP_2 di soggiorno, senza reddito, senza altri familiari che possano provvedere al suo mantenimento, e con spese abitative modeste perché ospitata gratuitamente). È noto che in Somalia e nei paesi di transito come l o il Kenya, le CP_2 opportunità di lavoro sono scarse e, sebbene il costo della vita sia inferiore, è difficile da sostenere senza un reddito stabile, rendendo verosimile che le rimesse della figlia, anche se modeste, siano l'unica fonte di sostentamento. Il Tribunale ha il compito di verificare la sussistenza del diritto al momento della decisione, potendo quindi considerare documenti prodotti anche
Pag. 6 di 7 successivamente alla fase amministrativa, una possibilità di cui l'Amministrazione, pur avendo gli strumenti per effettuare verifiche, non ha offerto prova contraria.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso della signora merita Parte_1 accoglimento, essendo stati dimostrati tutti i presupposti di legge per il ricongiungimento familiare con la madre . Parte_2
Sulle spese di lite:
Considerata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'11.04.2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 15193/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1 CP_ dichiara il diritto di a ricongiungersi in con la Parte_1 madre , nata a Mogadiscio, in [...], il Parte_2
06.02.1979.
• Ordina al Controparte_1
e all' a in persona
[...] Controparte_2 Controparte_2 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, di rilasciare il relativo visto d'ingresso in favore di . Parte_2
• Dichiara le spese irripetibili
Roma 12/09/2025
Il Giudice
Massimo Marasca
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