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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/07/2025, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1278 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
( ) con il proc. dom. avv.to Piergiorgio Braca, Parte_1 C.F._1
delega in atti
-attore- contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. CP_1 P.IVA_1
, con i proc. dom. avv.ti Elisabetta Avallone e Chiara Bairati, delega Controparte_2
in atti
-convenuta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli dalla Parte_1
società convenuta in virtù del decreto ingiuntivo n. 7658/2017 emesso dal Tribunale di
Torino e munito di formula esecutiva, con il quale gli era stato intimato il pagamento di € 35.289,01, oltre interessi e spese. pagina 1 di 5 Deduceva in primo luogo il difetto di legittimazione della società opposta per non avere la stessa fornito la prova del negozio di cessione, né comunicato quest'ultima al debitore ceduto.
Eccepiva poi l'intervenuta prescrizione del credito e la nullità del decreto ingiuntivo in quanto privo della indicazione del Giudice che lo aveva emanato.
Sosteneva infine l'inammissibilità del procedimento monitorio per mancato accertamento dell'inadempimento contrattuale da effettuarsi con un giudizio di cognizione.
Instava pertanto a che l'esecuzione fosse sospesa ed il precetto dichiarato nullo e privo di efficacia.
Costituitasi, la società contestava la fondatezza dell'opposizione. CP_3
Esponeva che l'attore aveva stipulato con contratto di finanziamento con LL
UC spa senza provvedere alla restituzione delle somme anticipategli e che il relativo credito le era stato ceduto con contratto del 24.6.2005.
Affermava che la comunicazione della intervenuta cessione era stata debitamente inoltrata al debitore al quale era stata altresì inviata, in data 15.9.2009, la diffida di pagamento.
Negava pertanto il decorso della prescrizione decennale e rilevava che ogni contestazione relativa alla ammissibilità del procedimento monitorio avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo (atto sottoscritto dal
Giudice competente individuato nominativamente), nella specie non proposta.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione dando atto di non aver, comunque, intrapreso l'esecuzione e che pertanto il precetto era nel frattempo divenuto inefficace.
Dopo una serie di rinvii, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa dalla sola parte opposta, ex art. 281 sexies c.p.c., con deposito di note all'udienza del 23.7.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione non può essere accolta.
pagina 2 di 5 Giova premettere che nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non essendo tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, il giudice è chiamato ad interpretare il reale contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, deducendola dalla natura delle vicende allegate e rappresentate dalla parte istante.
Per quanto qui occupa, sebbene l'attore abbia intestato l'atto di opposizione come
“ricorso in opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c.”, citando però la controparte a comparire ad una udienza fissa, lo stesso ha contestato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione sotto il profilo della legittimazione ad agire della cessionaria, sicché deve ritenersi che l' abbia inteso proporre una opposizione all'esecuzione ex art. 615 Pt_1
c.p.c.
Merita altresì rilevare che, ai sensi dell'art. 481 c.p.c., se contro il precetto è proposta opposizione il termine di efficacia di 90 giorni del medesimo rimase sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c.
Ciò posto, quanto al dedotto difetto di legittimazione ad agire della società CP_4
va rilevato che la predetta ha versato in atti la dichiarazione della società cedente,
[...]
LL UC spa, di avvenuta cessione del credito in oggetto in favore dell'opposta
(doc.5).
Tale dichiarazione, espressamente indirizzata al debitore ceduto, esprime in maniera specifica che tutte le ragioni di credito vantate nei confronti di sono state Parte_1
cedute alla società opposta con contestuale avviso della cessazione di ogni diritto della cedente in relazione al rapporto di credito oggetto di cessione.
Ebbene, come ritenuto dalla Suprema Corte, la produzione di tale dichiarazione in giudizio è idonea a dimostrare che un determinato credito è stato effettivamente ceduto (cfr. Cassazione n. 10200/2021).
A ciò si aggiunga che la cessione del credito è un negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagina 3 di 5 pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr. Cassazione n. 4713/2019) con la conseguenza che per quanto, nel caso in esame, non vi sia prova che la comunicazione del 24.6.2005 (doc. 5 citato) sia giunta a conoscenza del debitore, quest'ultimo ha avuto conoscenza della cessione sia con la diffida di pagamento del 15.9.2009 (doc. 4) che con la notifica del decreto ingiuntivo (doc. 6).
Invero, la notificazione della cessione non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cassazione n.
20495/2020).
Non coglie nel segno nemmeno l'eccezione di prescrizione.
Nel contratto di mutuo, invero, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., ma quella decennale ex art. 2946 c.c. (Cassazione n. 4232/2023).
Nel caso di specie, è pacifico che il finanziamento risalente al 2005 avesse una durata di 48 mesi (doc. 3) e nel 2009 è stata inviata al debitore la prima diffida di pagamento
(doc. 4 cit.), seguita nel 2017 dalla notifica del decreto ingiuntivo (doc. 6 cit.).
Considerato infine che non vi è stata alcuna contestazione in ordine al quantum debeatur e che gravava sull'opponente l'onere di dimostrare l'eventuale estinzione, anche parziale, del debito, l'opposizione va respinta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori minimi per la fase trattazione/istruttoria e decisionale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione;
pagina 4 di 5 condanna alla refusione in favore di delle spese di lite che Parte_1 CP_4
si liquidano in € 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 31.7.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1278 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
( ) con il proc. dom. avv.to Piergiorgio Braca, Parte_1 C.F._1
delega in atti
-attore- contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. CP_1 P.IVA_1
, con i proc. dom. avv.ti Elisabetta Avallone e Chiara Bairati, delega Controparte_2
in atti
-convenuta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli dalla Parte_1
società convenuta in virtù del decreto ingiuntivo n. 7658/2017 emesso dal Tribunale di
Torino e munito di formula esecutiva, con il quale gli era stato intimato il pagamento di € 35.289,01, oltre interessi e spese. pagina 1 di 5 Deduceva in primo luogo il difetto di legittimazione della società opposta per non avere la stessa fornito la prova del negozio di cessione, né comunicato quest'ultima al debitore ceduto.
Eccepiva poi l'intervenuta prescrizione del credito e la nullità del decreto ingiuntivo in quanto privo della indicazione del Giudice che lo aveva emanato.
Sosteneva infine l'inammissibilità del procedimento monitorio per mancato accertamento dell'inadempimento contrattuale da effettuarsi con un giudizio di cognizione.
Instava pertanto a che l'esecuzione fosse sospesa ed il precetto dichiarato nullo e privo di efficacia.
Costituitasi, la società contestava la fondatezza dell'opposizione. CP_3
Esponeva che l'attore aveva stipulato con contratto di finanziamento con LL
UC spa senza provvedere alla restituzione delle somme anticipategli e che il relativo credito le era stato ceduto con contratto del 24.6.2005.
Affermava che la comunicazione della intervenuta cessione era stata debitamente inoltrata al debitore al quale era stata altresì inviata, in data 15.9.2009, la diffida di pagamento.
Negava pertanto il decorso della prescrizione decennale e rilevava che ogni contestazione relativa alla ammissibilità del procedimento monitorio avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo (atto sottoscritto dal
Giudice competente individuato nominativamente), nella specie non proposta.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione dando atto di non aver, comunque, intrapreso l'esecuzione e che pertanto il precetto era nel frattempo divenuto inefficace.
Dopo una serie di rinvii, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa dalla sola parte opposta, ex art. 281 sexies c.p.c., con deposito di note all'udienza del 23.7.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione non può essere accolta.
pagina 2 di 5 Giova premettere che nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non essendo tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, il giudice è chiamato ad interpretare il reale contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, deducendola dalla natura delle vicende allegate e rappresentate dalla parte istante.
Per quanto qui occupa, sebbene l'attore abbia intestato l'atto di opposizione come
“ricorso in opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c.”, citando però la controparte a comparire ad una udienza fissa, lo stesso ha contestato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione sotto il profilo della legittimazione ad agire della cessionaria, sicché deve ritenersi che l' abbia inteso proporre una opposizione all'esecuzione ex art. 615 Pt_1
c.p.c.
Merita altresì rilevare che, ai sensi dell'art. 481 c.p.c., se contro il precetto è proposta opposizione il termine di efficacia di 90 giorni del medesimo rimase sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c.
Ciò posto, quanto al dedotto difetto di legittimazione ad agire della società CP_4
va rilevato che la predetta ha versato in atti la dichiarazione della società cedente,
[...]
LL UC spa, di avvenuta cessione del credito in oggetto in favore dell'opposta
(doc.5).
Tale dichiarazione, espressamente indirizzata al debitore ceduto, esprime in maniera specifica che tutte le ragioni di credito vantate nei confronti di sono state Parte_1
cedute alla società opposta con contestuale avviso della cessazione di ogni diritto della cedente in relazione al rapporto di credito oggetto di cessione.
Ebbene, come ritenuto dalla Suprema Corte, la produzione di tale dichiarazione in giudizio è idonea a dimostrare che un determinato credito è stato effettivamente ceduto (cfr. Cassazione n. 10200/2021).
A ciò si aggiunga che la cessione del credito è un negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagina 3 di 5 pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr. Cassazione n. 4713/2019) con la conseguenza che per quanto, nel caso in esame, non vi sia prova che la comunicazione del 24.6.2005 (doc. 5 citato) sia giunta a conoscenza del debitore, quest'ultimo ha avuto conoscenza della cessione sia con la diffida di pagamento del 15.9.2009 (doc. 4) che con la notifica del decreto ingiuntivo (doc. 6).
Invero, la notificazione della cessione non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cassazione n.
20495/2020).
Non coglie nel segno nemmeno l'eccezione di prescrizione.
Nel contratto di mutuo, invero, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., ma quella decennale ex art. 2946 c.c. (Cassazione n. 4232/2023).
Nel caso di specie, è pacifico che il finanziamento risalente al 2005 avesse una durata di 48 mesi (doc. 3) e nel 2009 è stata inviata al debitore la prima diffida di pagamento
(doc. 4 cit.), seguita nel 2017 dalla notifica del decreto ingiuntivo (doc. 6 cit.).
Considerato infine che non vi è stata alcuna contestazione in ordine al quantum debeatur e che gravava sull'opponente l'onere di dimostrare l'eventuale estinzione, anche parziale, del debito, l'opposizione va respinta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori minimi per la fase trattazione/istruttoria e decisionale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione;
pagina 4 di 5 condanna alla refusione in favore di delle spese di lite che Parte_1 CP_4
si liquidano in € 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 31.7.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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