Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2002, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 01 3 10702 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 3372/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Cron. 3609 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 04/10/01 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BNA - BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA S.P.A., in legale rappresentante pro tempore,persona del elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso 10 studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IE IN, LI RG, OB IGINO, AR WA, CC AR, D'EL TR, D'OL AMEDEO, NG MARIO, ZZ CORRADO, 2001 RD ALFIO, NESTI NADIA, PIANELLA FERNANDO, 3739 -1- POLVEIN AU, ZO LE, (tutti eredi di POLVEIN UN), AZ AR, IV TO, OC SE, CO FF, ZI LD, AN GI, RQ GO, FI RM, NC NT, TI IN, (tutti eredi di NC FR), elettivamente domiciliati in ROMA VIA CATALANA 1/A, rappresentati e difesi dall'avvocato CORSI EL, giusta procure speciali atti notai rep. n°25798 del 15/2/99 - rep. n° 42507 del 10/2/99 rep. n° 21079 del 22/2/99 rep. n°37259 del 18/2/99 rep. n° 65980 del 9/2/99 - rep. n° 21078 del 22/2/99 - rep. n° 25797 del 15/2/99 rep. n 98639 del 9/2/99 rep. n° 42506 del 10/2/99 rep. n° 115292 del 9/2/99 rep. n° 16979 del 15/2/99 delega in atti controricorrenti nonchè
contro
TO EN, CH GIANAR;
intimati avversO la sentenza n. 2089/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 04/02/98 R.G.N. 66887/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il -2- rigetto del ricorso. -3- ! Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Roma, RI RB ed altri ex dipendenti 0 eredi di ex dipendenti della Banca Nazionale dell'Agricoltura, esponevano che questa, con convenzione del 31 marzo 1942 e in sostituzione dell'iscrizione al "Fondo per l'indennità agli impiegati" previsto dal R.D.L. 9 gennaio 1942, n. 5, convertito in L. 2 ottobre 1942, n. 1251, aveva stipulato con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.), ai sensi dell'art. 4 del suddetto decreto, una polizza collettiva di assicurazione a favore dei propri dipendenti, con la previsione di polizze supplementari in corrispondenza di eventuali successivi aumenti di stipendio;
che, con convenzione aggiuntiva del 18 maggio 1946, comunicata al personale con circolare n. 266 del 19 giugno 1946, la Banca aveva rinunciato a fruire dei rendimenti sui premi corrisposti, da computarsi in detrazione sui premi maturandi, per alimentare una polizza suppletiva destinata ad incrementare il capitale assicurato a favore dei dipendenti;
che questi, al momento del collocamento in quiescenza, come avevano appreso solo molto tempo dopo, avevano ricevuto dalla Banca le indennità di fine rapporto in misura di molto inferiore al dovuto, in quanto la Banca unilateralmente, e in palese violazione dell'art. 4 lett. c) del R.D.L. n. 5 del 1942, aveva da date imprecisate “congelato” la posizione di ciascuno dei dipendenti ad una determinata tabella retributiva, non adeguando più i rendimenti agli incrementi retributivi via via 2 verificatisi. Ciò premesso, gli attori chiedevano la condanna della Banca "riliquidazione” del rendimento della polizza I.N.A.convenuta 3 convenuta alla "riliquidazione” del rendimento della polizza I.N.A. proporzionato ai versamenti che avrebbero dovuto essere eseguiti sulla polizza aggiuntiva del 18 maggio 1946, in diretta proporzione alle retribuzioni e agli sviluppi di carriera e di stipendio di ciascun istante o dante causa dell'istante, con gli accessori di legge. Costituitasi in giudizio, la Banca convenuta, a parte alcune eccezioni preliminari, contestava nel merito di essere obbligata per legge o per convenzione al preteso adeguamento dei premi e dei rendimenti. Con sentenza 12 novembre 1992 l'adito Pretore rigettava le domande attrici. Su appello dei ricorrenti, cui resisteva la Banca, il Tribunale di Roma, accolta la eccezione di intervenuta prescrizione per alcuni ex dipendenti e l'eccezione di litispendenza per altri, riformava la decisione di primo grado, osservando, sulla scorta della decisione di questa Corte a sezioni unite n. 8182 del 1993, che l'art. 4, lett. c, del R.D.L. n. 5 del 1942 si proponeva di garantire una prestazione per la risoluzione del rapporto di lavoro che fosse almeno pari o comunque non inferiore all'indennità di anzianità prevista dal primo comma dell'art. 2 relativo al Fondo per l'indennità agli impiegati;
che la circostanza che l'art. 4 richiami testualmente il solo primo comma dell'art. 2, e non il secondo (che prevede che i versamenti siano annualmente adeguati alle variazioni della retribuzione), non esclude l'obbligo del datore di lavoro di provvedere agli adeguamenti anche nell'ipotesi di sottoscrizione di una polizza assicurativa, posto che già l'art. 4, lett. c, indica con chiarezza il risultato perseguito dalla norma (prestazioni per la risoluzione del rapporto non inferiori a quelle previste dall'art. 2); che le proroghe e riaperture dei termini stabiliti dall'art. 8 del R.D.L. n. 5 del 1942, se hanno reso inoperante il sistema fino alla sua soppressione (avvenuta con la legge n. 297/82), non lo hanno tuttavia privato della sua portata precettiva. In definitiva la Banca, stipulando i contratti di assicurazione e capitalizzazione, aventi natura di contratti a favore di terzi, veniva sollevata, per i giudici di appello, dall'obbligo legale di iscriversi al Fondo e versare gli accantonamenti, essendo ☑I stata data dalla legge la facoltà alternativa di adempiere l'obbligazione eseguendo una prestazione diversa;
di conseguenza le vicende del Fondo non potevano influire sulle prestazioni dovute per contratto. Il Tribunale riteneva poi che la lettura della convenzione del 1946 evidenziasse che oggetto della rinuncia in essa contenuta era proprio il rendimento futuro dei premi aumentati in base agli incrementi retributivi e, comunque, dal rendimento maturato a partire dal 1° gennaio 1946; tale rinuncia, portata a conoscenza dei lavoratori ed attuata fino al 1950, non poteva essere autonomamente revocata dal datore di lavoro. Per la cassazione della decisione del Tribunale-sentenza dell'8 ottobre 1997/4 febbraio 1998 – la Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a. ricorre nei confronti dei soli 26 ex dipendenti o eredi di ex dipendenti in epigrafe indicati. Costoro resistono con controricorso, ad eccezione di EN IT e NC NA, non costituiti. La BNA ha depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo dei tre motivi di ricorso la difesa della Banca denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4, 16 RDL n. 5/1942; del d.l.
9.4.1946 n. 298; del d.l. 19.2.1948 n. 243; della l.
5.6.1949 n. 330; della 1. 22.12.1949 n. 946; della 1.12.12.1950 n. 1105; della 1. 7.12.1951 n. 1617; della 1. 2.8.1952 n. 1181; della 1. 10.2.1952 n. 82; della 1. 27.12.1953 n. 961; della 1. 14.7.1955 n. 617; della 1. 31.7.1956 n. 1037; della 1. 2.8.1957 n. 680; della 1. 2.2.1959 n. 31; della 1. 20.12.1961 n. 1310; della 1. 26.1.1963 n. 32; della 1. 8.6.1986 n. 434; del d.P.R. 27.4.1968 n. 488 (art. 35); della 1. 7.6.1974 n. 216 (art. 23); della 1. 29.5.1982 n. 297 (art. 5, comma 7); degli artt. 1411, 1882, 1891, 1920 c.c.; nonché carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia. tt Sostiene che il legislatore dell'epoca non riteneva di poter forzare la "I mano alle parti stipulanti il contratto di assicurazione, statuendo non solo un obbligo a contrarre, ma anche a mantenere fermo il contratto secondo il contenuto e per gli effetti rilevanti al fine di far pervenire agli impiegati, al momento debito, l'intera indennità di anzianità. Assume che ciò si ricava da vari elementi: a) l'art. 16 del regio decreto stabiliva che nei casi di revoca della polizza o di sospensione dei premi il datore di lavoro era tenuto a provvedere, entro un termine prestabilito, al ripristino del contratto oppure all'iscrizione al Fondo, venendo colpito, in caso di inadempienza, da una determinata sanzione;
ciò dimostrerebbe che il datore di lavoro non era obbligato a mantenere ferma la polizza assicurativa e ad adeguarla man mano che le retribuzioni crescevano, se non in quanto fosse rimasto fermo nella intenzione di sottrarsi all'obbligo primario;
b) l'art. 4 del regio decreto, relativo alla stipula del contratto di assicurazione (come facoltà alternativa all'obbligazione dell'iscrizione al Fondo), faceva richiamo solo al 1° comma dell'art. 2 (riguardante l'obbligo dei versamenti al Fondo), e non al secondo comma, che prevedeva l'adeguamento dei versamenti rapportato a vari elementi modificativi, tra i quali le variazioni di retribuzione;
tale adeguamento, comportante una variazione del capitale assicurato, avrebbe dovuto, in ipotesi, essere stabilito dalla autonomia contrattuale;
c) le proroghe e le riaperture dei termini stabiliti dall'art. 8 del decreto in esame, che pure avevano reso inoperante l'istituto del Fondo fino alla sua soppressione, avvenuta con la legge n. 297 del 1982, hanno reso la legge priva di forza precettiva, una norma imperfetta;
per cui sarebbe illogico ed ingiusto ritenere che coloro che avessero adempiuto, sia pure temporaneamente e parzialmente, a siffatte disposizioni, sarebbero vincolati all'osservanza del contratto, risultando così discriminati nei confronti di coloro che si fossero del tutto disinteressati dell'osservanza della legge medesima;
d) lo slittamento dei termini riguardava non solo l'iscrizione al Fondo o la stipula del contratto di assicurazione, ma anche l'obbligo di adeguamento dei contributi da versare al Fondo o, in ipotesi, dei premi da versare all'ente assicuratore;
per il che risulterebbe incomprensibile, oltre che ingiusto, ritenere che il datore di lavoro iscritto al Fondo potesse esonerarsi, per il differimento del termine, dall'obbligo di versare i maggiori contributi, mentre il datore di lavoro legato da un contratto di assicurazione di natura privatistica fosse tenuto ad accrescere, entro quel termine, il capitale assicurato. Con il secondo motivo la difesa della Banca denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del R.D.L. n. 4 del 1942, 1372, 1362 e segg., 1411, 1920 cod.civ., nonché vizio di motivazione su un punto essenziale della 7 controversia. Lamenta che il Tribunale ha omesso qualsiasi indagine sul contenuto e sugli effetti della convenzione assicurativa stipulata tra la BNA e l'INA nel 1942. Erroneamente il Tribunale, disapplicando il disposto dell'art. 1362 c.c., ha rilevato che la Banca dal 1942 al 1950 aveva dato attuazione all'obbligo di aumento dei premi, assunto anche convenzionalmente, in quanto l'art. 13 della convenzione prevedeva, in conformità dell'art. 4, lett. c, l'emissione di polizze supplementari in corrispondenza di aumenti di stipendio;
negando poi, in altra parte della motivazione, ogni rilevanza all'acquiescenza dell'INA al mancato aumento, dal 1951, del capitale assicurato. Così operando, i giudici di appello non hanno colto il senso, letterale e logico, delle espressioni adoperate dal ricordato art. 13 della convenzione;
né tale violazione delle norme di ermeneutica può ritenersi sanata dalla incongrua valorizzazione del comportamento osservato dalle parti dopo la stipula della convenzione assicurativa. Assume che la richiesta di emissione di polizze supplementari da parte della Banca non poteva significare che esistesse un obbligo delle parti stipulanti all'incremento del capitale iscritto nella polizza, secondo la curva delle retribuzioni. Decisivo, invece, era stato il comportamento dell'INA, che non aveva mai contestato la decisione della Banca di congelare il capitale assicurato e, di conseguenza, i premi relativi, così dimostrando di non avere un diritto all'aumento degli stessi. Se un tale diritto non competeva all'ente assicuratore, a maggior ragione esso non competeva ai dipendenti. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del R.D.L. n. 5/1942 e degli artt. 1362 e segg., 1372 e 1411 cod. civ., nonché vizio di motivazione su un punto essenziale della controversia, la difesa della Banca lamenta che il Tribunale ha errato nell'interpretare la polizza collettiva aggiuntiva stipulata il 18.10.1946 e la circolare informativa del 19.6.1946, ad essa relativa. Sostiene che le espressioni adoperate dalle parti nella polizza aggiuntiva indicavano che la Banca aveva inteso far acquisire ai dipendenti il rendimento effettivamente maturato sui premi versati, e non anche il maggior rendimento che sarebbe derivato dall'aumento del capitale assicurato in proporzione all'incremento delle retribuzioni. Quanto alla circolare del 1946, il Tribunale non ha tenuto conto che si trattava di una mera comunicazione rivolta soltanto ai preposti ai servizi e alle filiali perché ne informassero i dipendenti, senza che si sia mai potuto stabilire quali degli ex dipendenti ricorrenti in giudizio avessero avuto effettivamente notizia di tale iniziativa. Aggiunge che la circolare del 19.6.1946 era stata abrogata dalla successiva circolare n. 1763 del 19.2.1955, per cui era impossibile spiegare come si fosse potuto verificare l'incontro tra l'offerta della Banca e la presunta accettazione di quei dipendenti assunti in servizio dopo il 19.2.1955, come i lavoratori rimasti in causa (mentre per gli altri è stata raggiunta una transazione). Il ricorso, i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, non è fondato. Gli argomenti prospettati sono stati già sottoposti a questa Corte in analoghe vertenze e le Sezioni Unite, con la nota decisione n. 8182 del 22 luglio 1993, li hanno disattesi, affermando i seguenti principi di diritto: "I contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro in relazione all'art. 4 del R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5, sul Fondo per l'indennità agli impiegati per garantire ai singoli dipendenti un sistema di liquidazione dell'indennità di anzianità superiore al minimo legale hanno la natura di contratti a favore di terzi, rispetto ai quali, però, la facoltà, attribuita dall'art. 1411 c.c. allo stipulante, di revocare o modificare la stipulazione prima che il terzo dichiari, nei confronti di entrambe le parti del contratto, di volerne profittare, deve ritenersi preclusa dal fatto che il sistema di liquidazione della cennata indennità (avente carattere retributivo), assicurato ai dipendenti da tali contratti, integra una variazione migliorativa del trattamento economico spettante ai medesimi, la quale, una volta che sia stata introdotta dall'imprenditore ed accettata sia pure tacitamente dai lavoratori, impegna alla sua osservanza ambedue le parti dei singoli contratti di lavoro. La proroga o riapertura dei termini stabiliti dall'art. 8 del R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5 (sul Fondo per l'indennita' agli impiegati) - per la prima volta disposta dal D.L.Lgt. 9 aprile 1946, n. 298 - non ha privato del loro valore precettivo le norme relative al sistema del Fondo per l'indennità agli impiegati ed a quella speciale provvidenza sostitutiva del contratto di assicurazione disciplinata dall'art. 4 dello stesso decreto n. 5 del 1942. Pertanto, fino all'abrogazione di tali norme, operata dall'art. 4 della L. 29 maggio 1982, n. 297 (che ha tra l'altro disposto la soppressione del Fondo anzidetto), una volta spontaneamente attuata, ad 101 0 opera del datore di lavoro, la provvidenza assicurativa di cui sopra, mediante la stipulazione di un contratto di assicurazione, che nell'intento delle parti corrisponda ai requisiti voluti dal citato art. 4, il relativo rapporto resta pienamente assoggettato alla detta normativa, con l'ulteriore conseguenza dato l'espresso richiamo della lett. c) di tale norma all'art.
2 - del medesimo decreto n. 5 del 1942 - della sussistenza dell'obbligo legale del datore di lavoro di adeguare i premi dell'assicurazione ai successivi aumenti delle retribuzioni, indipendentemente dalla circostanza che un obbligo siffatto discenda o meno dallo stesso contratto di assicurazione;
mentre è escluso che lo stesso datore di lavoro possa revocare la rinuncia agli interessi o rendimenti su detti premi, una volta che essa sia stata da lui effettuata ed accettata dai dipendenti". Il Collegio condivide pienamente le motivazioni attraverso le quali la sentenza n. 8182 del 1993 perviene alle affermazioni sopra riportate, avverso le quali la difesa della Banca non prospetta nuovi argomenti, limitandosi ad auspicare una riconsiderazione di quelli già ripetutamente proposti in passato ed in parte accolti, prima della composizione del contrasto, dalle sentenze della Sezione Lavoro n. 5312 del 1988 e n. 1615 del 1990. Va, poi, rilevato che la questione della inoperatività della convenzione aggiuntiva del 1946 nei confronti degli impiegati assunti dopo il 19 febbraio 1955, data di emanazione della circolare n. 1763, che abrogava (non la convenzione ma) la circolare n. 666 del 19 giugno 1946, diretta a rendere noto ai dipendenti il contenuto della convenzione, così come proposta è inammissibile. Non viene, infatti, censurata la decisione di secondo grado per l'omesso 11 esame di una siffatta eccezione, che doveva indicarsi come tempestivamente e ritualmente sollevata nei confronti dei lavoratori convenuti nel presente giudizio di legittimità, ma ignorata dal Tribunale, che pure aveva esaminato le eccezioni di prescrizione e di litispendenza nei confronti di determinati ex dipendenti o eredi di ex dipendenti. La questione viene, invece, proposta alla Corte come nuova;
il che la rende inammissibile. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato e la Banca ricorrente va condannata al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la Banca ricorrente al rimborso, in favore dei resistenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che 259640 pari ad € 134,00 liquida in lire oltre complessive lire sette milioni per onorario di avvocato.pari ad € 3615,20 Così deciso in Roma il 4 ottobre 2001. IV cons.s. estensore Il Presidente валитшорц ії уж ите IL CANCELLIEREShilli Depositato in Cancelleria I oggi, 1 FEB. 2002 D , A S O 1) S S 0 L 1 L A 3 . T O , 3 IL CANCELLIERE T B 5 A R I S 'A D . E P L N A S L T I E S 3 N D -7 O G I P S 8 O - M N I 1 A E 1 D S A E I D E , A E O G T R O G N T T E E IS IT L S E G IR E A R D L L O E D 12