Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 170 milioni in ragione di anno, si provvede a carico del capitolo 1500 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 170 milioni in ragione di anno, si provvede a carico del capitolo 1500 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.