Articolo 3 della Legge 10 febbraio 1986, n. 33
Articolo 2Articolo 4
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22 febbraio 1986
Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 170 milioni in ragione di anno, si provvede a carico del capitolo 1500 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Entrata in vigore il 22 febbraio 1986