Articolo 161 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 110 quaterArticolo 110 sexies
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19 settembre 2000
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22 aprile 2006
Art. 161. (( 1. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonche' della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorita' giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di cio' che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; puo' inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva.

2. Il sequestro non puo' essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di piu' persone, salvo i casi di particolare gravita' o quando la violazione del diritto di autore e' imputabile a tutti i coautori.

3. L'Autorita' giudiziaria puo' anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

4. Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. ))
Entrata in vigore il 22 aprile 2006
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