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Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2026, n. 18183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18183 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE IC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/02/2026 del Tribunale di Catania. Udita la relazione svolta dal Consigliere SA EC;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Sentito l’Avv. Giuseppe Rapisarda del foro di Catania e l’Avv. Massimiliano Amato che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catania respingeva l'appello proposto nei confronti del rigetto dell'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari;
la custodia in carcere era stata applicata a IC LE per i reati di associazione a delinquere finalizzata al compimento di rapine aggravate, lesioni e detenzione illecita di armi. 2.Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di Penale Sent. Sez. 2 Num. 18183 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 06/05/2026 2 IC LE che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine conferma della sussistenza delle esigenze cautelari: non sarebbe state valorizzate le dichiarazioni collaborative del ricorrente;
si allegava che l'indagato non si sarebbe limitato a confessare quanto già emergente dagli atti ma avrebbe fornito indicazioni ulteriori, in quanto avrebbe chiarito la genesi della rapina ai danni del RA individuando il ruolo propulsivo del AR e la funzione informativa del Caggegi. Con riferimento alla vicenda relativa al MA il ricorrente avrebbe anche svelato le tensioni con il gruppo di Canalicchio, evidenziando quale fosse il contesto nel quale erano maturate le azioni predatorie;
si deduceva, inoltre, che il Tribunale non avrebbe valorizzato quanto emerso dalle immagini tratte dalle registrazioni effettuate con l’impianto di videosorveglianza che avrebbero dimostrato che l’LE aveva avuto una reazione di dissociazione durante l’esecuzione del delitto dato che aveva offerto un bicchiere d'acqua alla moglie dell’offeso; si allegava, infine, che lo stesso avrebbe agito a volto scoperto, dimostrando di non percepire la gravità del progetto criminoso. 2.2. violazione di legge (artt. 274 e 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari: si deduceva (a) che non sarebbe stata valutata né la rottura del vincolo fiduciario tra il ricorrente e l’ambiente criminale di riferimento né che l’LE era una persona incensurata e che i fatti in contestazione erano “isolati” dunque non espressivi di una scelta di vita deviante;
(b) senza effettuare un giudizio prognostico “individualizzato” che considerasse il ruolo gregario del ricorrente;
(c) infine, si contestava la mancata valutazione dell'idoneità contenitiva di misure meno afflittive. 1.4. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe stata fornita alcuna risposta al motivo d'appello con la quale era stata eccepita la nullità del provvedimento di rigetto;
questo sarebbe stato redatto in forma manoscritta, priva dei requisiti minimi di intelligibilità, dunque, sarebbe inidoneo a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal Giudice;
secondo il ricorrente tale vizio non avrebbe potuto essere sanato dal Tribunale per il riesame che non avrebbe potuto “integrare” il contenuto del provvedimento genetico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto. 1.1. I primi due motivi di ricorso non superano la soglia di ammissibilità in quanto non consentiti. 3 Invero il ricorrente invoca una diversa valutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova indicati dal tribunale per ritenere sussistente il pericolo cautelare, ma non indica fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale posto a fondamento del riconoscimento delle esigenze cautelari. Tale attività di rivalutazione nel merito degli elementi di prova è esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965). È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, [...], Rv. 253774 - 01) Nel caso in esame, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, il Tribunale ha rilevato che le dichiarazioni confessore dell’LE erano state rese a fronte di un quadro probatorio granitico e che le stesse, peraltro, risultavano contraddette dalle dichiarazioni confessorie degli altri indagati;
dunque tali dichiarazioni - con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali - venivano ritenute esclusivamente funzionali ad attenuare la responsabilità ed sminuire il pericolo cautelare. In sintesi il Tribunale ha ritenuto che il contegno collaborativo tenuto dal ricorrente non fosse idoneo ad attenuare le esigenze cautelari, tenuto conto che il suo inserimento in pericolosi contesti associativi, la gravità e le modalità esecutive dei delitti contestati e la emersione di una attività di programmazione di nuovi obiettivi erano elementi che consentivano di ritenere la sussistenza di esigenze cautelari attuali e concrete contenibili unicamente con la custodia in carcere. La massima cautela veniva persuasivamente ritenuta l'unica idonea a salvaguardare le esigenze cautelari rilevate, tenuto conto che il pericolo cautelare emerso veniva valutato come particolarmente intenso e che, pertanto, era assai probabile che il ricorrente potesse consumare altre condotte delittuose;
il che ostava alla valutazione di adeguatezza di misure meno afflittive, in ipotesi 4 affidate all'auto-contenimento (pag. 2 dell’ordinanza impugnata). 1.2. Il terzo motivo di ricorso è infondato 1.2.1. Il Collegio in punto di valutazione di provvedimenti scritti “a mano”, dei quali si contesta l’intellegibilità, conferma -che l’intellegibilità del testo deve essere valutata in concreto dal giudice (Sez. 4, n. 19825 del 09/03/2005, [...], Rv. 231358 – 01); -che non è rilevabile nessuna nullità del provvedimento redatto a mano con grafia di difficile lettura, qualora il testo non sia assolutamente non intellegibile, ma consenta alla parte di intenderne il contenuto e di esercitare il diritto di impugnazione ed al giudice ad quem il relativo sindacato (Sez. 5, n. 841 del 10/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268975 - 01); -che in caso di illeggibilità, anche parziale, di un'ordinanza cautelare redatta a mano con grafia di difficile lettura non sussiste nullità se la parte abbia tempestivamente proposto impugnazione e articolato specifiche censure avverso tale provvedimento, così dimostrando di averne compreso il contenuto, ed il giudice ad quem abbia potuto esercitare il relativo sindacato (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 01). - che la non intellegibilità del provvedimento, ove verificata, integra un’ipotesi di motivazione assente integrabile dal Giudice dell’impugnazione (Sez. 5, n. 7401 del 26/09/2013, dep. 2014, Scardamaglia, Rv. 258979 – 01; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009 - dep. 11/03/2010, Ignatiuk, Rv. 246227). 1.2.2. Nel caso in esame, preso atto del fatto che il Tribunale non ha riservato alla doglianza relativa alla ipotetica illeggibilità del provvedimento impugnato nessuna espressa motivazione, il Collegio ritiene che tale omissione implichi la valutazione di comprensibilità del provvedimento confermata dal tempestivo esercizio del diritto di impugnazione caratterizzato dalla critica mirata ai contenuti del provvedimento manoscritto. 2. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
5 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il giorno 6 maggio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente SA EC NN LL
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Sentito l’Avv. Giuseppe Rapisarda del foro di Catania e l’Avv. Massimiliano Amato che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catania respingeva l'appello proposto nei confronti del rigetto dell'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari;
la custodia in carcere era stata applicata a IC LE per i reati di associazione a delinquere finalizzata al compimento di rapine aggravate, lesioni e detenzione illecita di armi. 2.Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di Penale Sent. Sez. 2 Num. 18183 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 06/05/2026 2 IC LE che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine conferma della sussistenza delle esigenze cautelari: non sarebbe state valorizzate le dichiarazioni collaborative del ricorrente;
si allegava che l'indagato non si sarebbe limitato a confessare quanto già emergente dagli atti ma avrebbe fornito indicazioni ulteriori, in quanto avrebbe chiarito la genesi della rapina ai danni del RA individuando il ruolo propulsivo del AR e la funzione informativa del Caggegi. Con riferimento alla vicenda relativa al MA il ricorrente avrebbe anche svelato le tensioni con il gruppo di Canalicchio, evidenziando quale fosse il contesto nel quale erano maturate le azioni predatorie;
si deduceva, inoltre, che il Tribunale non avrebbe valorizzato quanto emerso dalle immagini tratte dalle registrazioni effettuate con l’impianto di videosorveglianza che avrebbero dimostrato che l’LE aveva avuto una reazione di dissociazione durante l’esecuzione del delitto dato che aveva offerto un bicchiere d'acqua alla moglie dell’offeso; si allegava, infine, che lo stesso avrebbe agito a volto scoperto, dimostrando di non percepire la gravità del progetto criminoso. 2.2. violazione di legge (artt. 274 e 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari: si deduceva (a) che non sarebbe stata valutata né la rottura del vincolo fiduciario tra il ricorrente e l’ambiente criminale di riferimento né che l’LE era una persona incensurata e che i fatti in contestazione erano “isolati” dunque non espressivi di una scelta di vita deviante;
(b) senza effettuare un giudizio prognostico “individualizzato” che considerasse il ruolo gregario del ricorrente;
(c) infine, si contestava la mancata valutazione dell'idoneità contenitiva di misure meno afflittive. 1.4. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe stata fornita alcuna risposta al motivo d'appello con la quale era stata eccepita la nullità del provvedimento di rigetto;
questo sarebbe stato redatto in forma manoscritta, priva dei requisiti minimi di intelligibilità, dunque, sarebbe inidoneo a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal Giudice;
secondo il ricorrente tale vizio non avrebbe potuto essere sanato dal Tribunale per il riesame che non avrebbe potuto “integrare” il contenuto del provvedimento genetico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto. 1.1. I primi due motivi di ricorso non superano la soglia di ammissibilità in quanto non consentiti. 3 Invero il ricorrente invoca una diversa valutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova indicati dal tribunale per ritenere sussistente il pericolo cautelare, ma non indica fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale posto a fondamento del riconoscimento delle esigenze cautelari. Tale attività di rivalutazione nel merito degli elementi di prova è esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965). È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, [...], Rv. 253774 - 01) Nel caso in esame, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, il Tribunale ha rilevato che le dichiarazioni confessore dell’LE erano state rese a fronte di un quadro probatorio granitico e che le stesse, peraltro, risultavano contraddette dalle dichiarazioni confessorie degli altri indagati;
dunque tali dichiarazioni - con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali - venivano ritenute esclusivamente funzionali ad attenuare la responsabilità ed sminuire il pericolo cautelare. In sintesi il Tribunale ha ritenuto che il contegno collaborativo tenuto dal ricorrente non fosse idoneo ad attenuare le esigenze cautelari, tenuto conto che il suo inserimento in pericolosi contesti associativi, la gravità e le modalità esecutive dei delitti contestati e la emersione di una attività di programmazione di nuovi obiettivi erano elementi che consentivano di ritenere la sussistenza di esigenze cautelari attuali e concrete contenibili unicamente con la custodia in carcere. La massima cautela veniva persuasivamente ritenuta l'unica idonea a salvaguardare le esigenze cautelari rilevate, tenuto conto che il pericolo cautelare emerso veniva valutato come particolarmente intenso e che, pertanto, era assai probabile che il ricorrente potesse consumare altre condotte delittuose;
il che ostava alla valutazione di adeguatezza di misure meno afflittive, in ipotesi 4 affidate all'auto-contenimento (pag. 2 dell’ordinanza impugnata). 1.2. Il terzo motivo di ricorso è infondato 1.2.1. Il Collegio in punto di valutazione di provvedimenti scritti “a mano”, dei quali si contesta l’intellegibilità, conferma -che l’intellegibilità del testo deve essere valutata in concreto dal giudice (Sez. 4, n. 19825 del 09/03/2005, [...], Rv. 231358 – 01); -che non è rilevabile nessuna nullità del provvedimento redatto a mano con grafia di difficile lettura, qualora il testo non sia assolutamente non intellegibile, ma consenta alla parte di intenderne il contenuto e di esercitare il diritto di impugnazione ed al giudice ad quem il relativo sindacato (Sez. 5, n. 841 del 10/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268975 - 01); -che in caso di illeggibilità, anche parziale, di un'ordinanza cautelare redatta a mano con grafia di difficile lettura non sussiste nullità se la parte abbia tempestivamente proposto impugnazione e articolato specifiche censure avverso tale provvedimento, così dimostrando di averne compreso il contenuto, ed il giudice ad quem abbia potuto esercitare il relativo sindacato (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 01). - che la non intellegibilità del provvedimento, ove verificata, integra un’ipotesi di motivazione assente integrabile dal Giudice dell’impugnazione (Sez. 5, n. 7401 del 26/09/2013, dep. 2014, Scardamaglia, Rv. 258979 – 01; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009 - dep. 11/03/2010, Ignatiuk, Rv. 246227). 1.2.2. Nel caso in esame, preso atto del fatto che il Tribunale non ha riservato alla doglianza relativa alla ipotetica illeggibilità del provvedimento impugnato nessuna espressa motivazione, il Collegio ritiene che tale omissione implichi la valutazione di comprensibilità del provvedimento confermata dal tempestivo esercizio del diritto di impugnazione caratterizzato dalla critica mirata ai contenuti del provvedimento manoscritto. 2. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
5 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il giorno 6 maggio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente SA EC NN LL