Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2026, n. 18183
CASS
Sentenza 20 maggio 2026

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  • Rigettato
    Sussistenza delle esigenze cautelari

    Il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente fossero funzionali solo ad attenuare la responsabilità e sminuire il pericolo cautelare, contraddette dalle dichiarazioni di altri indagati. Inoltre, l'inserimento in contesti associativi pericolosi, la gravità dei reati e l'attività di programmazione di nuovi obiettivi hanno fatto emergere la sussistenza di esigenze cautelari attuali e concrete, contenibili unicamente con la custodia in carcere.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione del provvedimento di rigetto

    Il Collegio ha confermato che l'intelligibilità del testo deve essere valutata in concreto dal giudice e che non sussiste nullità se la parte ha tempestivamente proposto impugnazione e articolato specifiche censure, dimostrando di aver compreso il contenuto. L'omissione di una espressa motivazione sulla doglianza relativa all'illeggibilità implica la valutazione di comprensibilità del provvedimento, confermata dal tempestivo esercizio del diritto di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2026, n. 18183
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18183
    Data del deposito : 20 maggio 2026

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