Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/06/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1119/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 22/05/1955, residente in [...]21/22 16122 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
CATTAPANI MASSIMILIANO (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato in [...], il Parte_2 C.F._3
12/07/1954, residente in [...]21/10 16122 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FARINA CARLOTTA
(C.F. ), che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._4
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in COGORNO il 05/12/1981 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 18.11.2004 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in il
05/12/1981 dai Signori
e Parte_1 CP_1
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato in Cogorno (GE) in data 5 Dicembre 1981 e trascritto
2 presso l'Ufficio dello Stato Civile di Genova al n. 1074, Parte II, Serie B, Anno
1981, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cogorno,
a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2. Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi mutuo e reciproco rispetto;
3. Dare atto che non viene stabilito alcun contributo economico in favore dei figli in quanto gli stessi hanno ormai da tempo raggiunto la loro indipendenza economica;
4. Il Prof. corrisponderà alla RA un assegno Parte_1 Parte_2
divorzile pari ad Euro 500,00.- mensili, decorrente dalla firma del ricorso fino alla sottoscrizione dell'atto notarile di costituzione del diritto di abitazione vitalizio sulla ex casa coniugale;
dalla sottoscrizione del predetto atto notarile l'assegno divorzile passerà ad Euro 700,00.- mensili con rivalutazione Istat a cominciare dall'anno successivo a quello della pronuncia della sentenza del presente procedimento;
5. Costituzione del diritto di abitazione – vitalizio sulla ex casa coniugale, di proprietà del Prof. sita in Genova Via Palestro n. 21/10 Parte_1
(immobile censito al N.C.E.U. di Genova alla Sezione GEA – Foglio 102 –
Mappale 159 – Sub 28 – Cat. A/2 – Classe 2, consistenza catastale di vani 6,5 –
Rendita Catastale 1.023,88.- salvo migliori e più precisi dati catastali) in favore della RA (assegnazione già trascritta in sede di separazione in Parte_2
data 2.12.2004) in base alla mutata e attuale situazione di fatto che ha portato ad un nuovo assetto personale, familiare e patrimoniale, anche al fine di risolvere questioni sorte per la gestione dell'immobile e di prevenirne per il futuro;
6. In relazione alle spese di ordinaria amministrazione della ex casa coniugale, di cui al punto che precede, saranno a carico della RA a decorrere Parte_2 dalla firma dell'atto notarile di costituzione del diritto di abitazione e le spese per tale atto saranno divise al 50% ciascuno, mentre le spese straordinarie della medesima casa saranno a carico del Prof. . Parte_1
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto
3 di matrimonio relativo (Anno 1981, Numero 12, Parte II, Serie A, Uff.2) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 06/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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